Sentenza 10 giugno 2013
Massime • 1
In tema di delitto tentato, il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosi compiuta "ex post" con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti. (Fattispecie in cui è stato ravvisato il tentato omicidio in ragione della profondità della penetrazione inferta dalla lama del coltello all'addome della vittima, tale da determinare eviscerazione con fuoriuscita alimentare).
Commentari • 6
- 1. Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democraticohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 241 - Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 270 - Associazioni sovversive (1)https://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismohttps://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 280-bis - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2013, n. 32851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32851 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 10/06/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere - N. 951
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 16773/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI EN NY N. IL 12/03/1980;
avverso la sentenza n. 364/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 10/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro che ha concluso per annullamento senza rinvio in relazione al capo d) per estinzione del reato per prescrizione e per l'eliminazione della pena accessoria della interdizione dei PP.UU. in perpetuo, con sostituzione di quella per anni cinque.
Rigetto nel resto;
Udito il difensore Avv. Di Ciccio Antonio in sost. dell'avv. Lizzieri Norberto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con pronuncia del 10.11.2011 la corte d'assise d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna il 12.3.2008, dichiarava estinti per prescrizione i reati di rissa e lesioni aggravate ascritti all'imputato ed a CI AN, mentre confermava l'affermazione di colpevolezza di CI EN NN in ordine al reato di tentato omicidio in danno di CQ RE, rideterminando la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione.
La corte d'appello riteneva corretta la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, nel senso che doveva ritenersi che in data 4.4.2003, in piazza Armerina, si era verificata una furibonda rissa tra IA EN NN, IA RE, CQ IO, CQ EN ed CQ RE (giudicati separatamente e condannati per il reato di rissa in via definitiva, con sentenza Tribunale di Enna del 1.12.2006) nel corso della quale questi ultimi tre avevano riportato lesioni personali. In particolare, CQ IO era stato attinto da ferita mesogastrica, sia da punta che da taglio, ferita latero cervicale sino alla nuca e ferita da doppio taglio al cuoio capelluto;
CQ RE aveva riportato ferita lineare da taglio interessante cute, sottocute muscolo guancia e cavità orale, ferita profonda al dorso della mano, ferita da taglio cute e sottocute in regione posterolaterale fino al collo, mentre CQ RE era stato colpito all'addome, con eviscerazione e fuoriuscita alimentare. Veniva accertato, grazie al testimoniale, che era stato IA EN NN ad avere per primo manifestato un atteggiamento aggressivo, avendo inizialmente colluttato con CQ IO, colpendolo con pugni e calci dal tetto di un'autovettura e minacciandolo con un'arma bianca, per motivi legati ad una contesa seguita all'intervenuto attraversamento con una motocicletta dei terreni nella disponibilità degli CQ, da parte di IA IO. Fu poi IA RE ad avere dato luogo ad un secondo momento di violenza, avendo colpito con un pugno CQ IO, dopo una fase di insulti reciproci, a cui seguiva la minaccia di sparare a tutti. La corte riteneva che non poteva essere messa in discussione la sussistenza di una furibonda rissa tra i due gruppi di contendenti, così come incontrovertibile era il fatto che l'imputato avesse detenuto nell'occasione un'arma bianca, usata dapprima per minacciare e poi per colpire. Sulla base del testimoniale raccolto e considerata la natura delle ferite riportate dagli offesi, veniva disattesa l'interpretazione della difesa, quanto al comportamento tenuto dal ricorrente di impiego del coltello solo al fine di difendere il padre RE dall'aggressione armata posta in essere dai fratelli CQ. Veniva così ritenuta non applicabile la scriminante della legittima difesa al reato di rissa, considerato il cruento scontro tra i due gruppi familiari e dunque l'intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale volontariamente si posero i singoli soggetti contendenti. Non poteva essere considerata come evento eccezionale la comparsa di un bastone riferita dal teste MA in mano ad uno degli CQ, che invero non venne mai rinvenuto dai militari intervenuti subito dopo la rissa e poi perché gli CQ furono assolti dal reato di porto abusivo di bastone per insussistenza del fatto. Veniva aggiunto che era stato lo stesso ricorrente ad avere dato luogo allo scontro fisico, ad avere manifestato apertamente il possesso di un oggetto munito di lama, ad aver cercato lo scontro fisico , ad essere intervenuto non a seguito, ma in concomitanza con l'aggressione al padre, ad essersi avventato contro gli avversari facendo impiego della noccoliera con lama. Tale realtà veniva ritenuta incompatibile con un intento meramente difensivo, anche volendo ritenere che uno degli avversari possa avere tenuto in mano un bastone, considerato che il ricorrente ebbe a scagliarsi contro di loro, colpendoli furiosamente con l'arma bianca. Veniva aggiunto che IA EN NN si trovò a fronteggiare più avversari fisicamente prestanti e che però i suoi plurimi atti di coltello non furono proporzionati all'entità del rischio di pregiudizio per la sua incolumità fisica, cosicché non si potevano ravvisare gli estremi della legittima difesa e di conseguenza neppure quelli dell'eccesso colposo. Quanto specificatamente al reato di tentato omicidio, riteneva la corte territoriale che il reato doveva dirsi integrato, considerate le conclusioni della perizia medico legale sull'entità delle lesioni riportate, sulla sede attinta e sulla potenzialità lesiva dell'arma. Quanto all'animus necandi, la corte rilevava che doveva tenersi conto della regione vitale colpita, della profondità delle lesioni, della direzione perpendicolare del colpo infetto e della potenzialità lesiva dell'arma. Non venivano ritenuti sussistenti i presupposti per concedere le circostante attenuanti di cui al l'art. 62, nn. 1, 2 e 5: l'atto rispondeva ad una logica di violenza e non era collegabile ad alcun sentimento etico o sociale;
la provocazione era incompatibile con l'aggravante dei futili motivi;
l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5 era incompatibile con la rissa. Nè ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6, essendo intervenuto il risarcimento in pendenza del giudizio.
Quanto alla applicazione della riduzione per il rito, veniva ritenuto giustificato il rigetto (prima del gip e poi del Tribunale), posto che la richiesta di giudizio abbreviata era stata condizionata all'audizione di ben cinque testimoni, a cui era seguita la richiesta del Pm di audizione di sette testimoni a prova contraria, il che manifestava tutta la sua inconciliabilità con le esigenze di celerità dei rito abbreviato.
2. Avverso tale pronuncia interponeva ricorso per cassazione l'imputato, pel tramite del suo difensore, che sviluppava cinque motivi di ricorso.
2.1 Violazione artt. 438 e 495 cod. proc. pen.: la richiesta avanzata al gip di integrazione probatoria riguardava solo l'audizione di due testimoni a chiarimento, che vennero sentiti in dibattimento, laddove l'esigenza di richiedere l'audizione di altri testi sopraggiunse in dibattimento, a seguito delle conclusioni della consulenza. Il che dimostrava la necessità dell'integrazione su cui mancherebbe una adeguata motivazione.
2.2 Manifesta carenza ed illogicità della motivazione, contraddittorietà della stessa quanto alla ritenuta sussistenza del tentato omicidio: dopo avere ammesso che il mezzo usato era un coltello di piccole dimensioni, che non vi fu compromissione delle finzioni vitali, che il IA colpì a casaccio gli CQ mentre tutti e tre gli stavano addosso, la corte è pervenuta a concludere sulla sussistenza del tentato omicidio. Secondo la difesa il IA colpì gli avversari con la forza della disperazione, al solo scopo di levarseli di torno. In proposito la difesa ha riportato una sentenza di questa Corte in cui in un caso analogo era stato escluso il tentato omicidio e riconosciuto il reato di lesioni aggravate. Viene fatto rilevare che la lama del coltello non penetrò, se non di un centimetro e mai la vittima ebbe a correre pericolo di vita. Nella sentenza di condanna degli CQ si ha la conferma dell'intervento del IA a difesa del padre che era a terra, perché colpito dagli CQ, tanto è vero che allo stesso furono diagnosticati trauma e contusivi alla mano, con fratture matacarpo, contusioni all'anca, perfettamente compatibili con il suo assunto di aver cercato di parare con il braccio il colpo di bastone infertogli da uno degli CQ. La corte avrebbe addirittura messo in dubbio la presenza del bastone, ancorché rappresentata dal teste MA Oscar, da GE NT che oltre a confermare la presenza del bastone, lo descrisse come un bastone di 30 centimetri, a cui erano applicati dei chiodi.
2.3 violazione degli artt. 28 e 29 cod. pen., per non aver revocato la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonostante che la condanna inflitta sia inferiore a cinque anni.
2.4 violazione di legge per aver omesso di pronunciare sul capo d), reato sicuramente estinto per prescrizione.
2.5 violazione dell'art. 62 cod. pen per non aver concesso all'imputato alcuna delle richieste attenuanti. Escludendo la sussistenza della rissa andrebbe concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
5. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente ai motivi sub 3 e 4, mentre deve essere rigettato nel resto.
Quanto al primo motivo, va rilevata che il rigetto della domanda di ammissione al rito abbreviato è immune da censure prima di tutto perché non è consentito in sede predibattimentale il mutamento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato avanzata nel corso dell'udienza preliminare e respinta in quella sede, come correttamente rilevato dalla corte territoriale con pertinenti richiami giurisprudenziali: è stata infatti rilevata la non coincidenza delle richieste di ammissione al rito speciale avanzate nell'udienza preliminare ed in sede predibattimentale e la sua inammissibilità, considerato che l'istanza di rito abbreviato condizionato (rigettata in primo grado) venne rinnovata in secondo grado, ma ampliando il contenuto della richiesta in precedenza avanzata al gip. Non solo, deve essere osservato che in ogni caso l'istanza del resto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, venne disattesa in quanto reputata incompatibile con le esigenze di economia processuale, proprie del rito abbreviato;
tale valutazione è in linea con i principi giurisprudenziali espressi da questa Corte, poiché il diniego di accesso al rito abbreviato condizionato all'esame di un numero elevato di testimoni - così da rendere il rito speciale incompatibile con le esigenze di economia processuale ed addirittura "diseconomico" rispetto alla durata ragionevolmente prevedibile del giudizio celebrato nelle forme ordinarie, è provvedimento legittimo (Sez 3, 17.5.2012, n. 28141, rv 253163). Il secondo motivo è infondato, in quanto correttamente è stato, con argomentare aderente alle risultanze processuali ed ineccepibile sotto il profilo della logicità, affermato che l'imputato era animato da intento offensivo, posto che dopo una prima fase di lite con CQ IO, non si allontanò ma continuò a manifestare i suoi intenti belligeranti, minacciando di uccidere tutti ("ti ammazzo, ti scanno") dopo essere salito sul tettuccio di un'auto, vantando il possesso di coltello, il che portava inevitabilmente ad escludere che egli fosse intervenuto nella rissa al solo scopo di difendere il padre, per la forza della disperazione, essendosi scagliato contro i fratelli CQ per colpirli, senza manifestare alcuna remora. A diversa valutazione non poteva portare ne' il fatto che il padre dell'imputato avesse riportato frattura alla mano e contusioni alla mano ed all'anca, visto che pacificamente la rissa ebbe luogo e coinvolse i due gruppi familiari, come risulta esser stato accertato anche con sentenza definitiva riguardante gli CQ. Non poteva poi essere ritenuto che uno dei presenti non meglio identificato, fosse armato di bastone, poiché in primis il bastone non fu mai rinvenuto, poi perché non risulta che il padre dell'imputato abbia riportato lesioni seguite a colpi di bastone, infine perché i fratelli CQ vennero assolti dal reato di porto di oggetto atto ad offendere. Il fatto risulta adeguatamente inquadrato in termini di tentato omicidio, in linea con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla luce del fatto che la penetrazione della lama fu tutt'altro che lieve, tanto da avere determinato eviscerazione, con fuoriuscita alimentare. Come è noto, la valutazione che deve essere compiuta non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti : così opinando infatti, l'azione per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità, come è stato ripetutamente sottolineato, consiste in una prognosi ex post con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso particolare. I giudici di merito si sono attenuti a tali parametri ed hanno correttamente concluso, riconoscendo la idoneità degli atti in funzione omicidiaria. La sentenza richiamata dalla difesa nei motivi di appello è assolutamente inconferente, avendosi riguardo ad un caso in cui l'autore ebbe a colpire solo superficialmente, cosicché la base inferenziale non era conducente nel fare ritenere inequivoca la volontà di uccidere. È bene ribadire che nel caso di specie la ferita causò una perforazione gastrica, che richiese un intervento in laparatomia, il che denotava tutta la forza che venne impressa sull'arma.
Dal punto di vista soggettivo, l'animus necandi è stato inferito da un compendio che imponeva tale giudizio, poiché ritenuto correttamente dotato di inequivoca incidenza dimostrativa: basti pensare alla potenzialità offensiva dell'arma, alla distanza ravvicinata da cui fu colpita la vittima, alla zona attinta, alla forza impressa al colpo ed alla sua perpendicolarità, tutti fattori deponenti, senza possibilità di errore , per una manifesta volontà diretta (dolo alternativo) di uccidere.
Corretto è stato anche il deliberato sulle circostanze: la corte ha infatti condiviso l'operato del Tribunale quanto alla ritenuta non concedibilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 1, perché fu plausibilmente escluso che il IA abbia colpito la vittima, per difendere il padre, cosicché nessuna ragione di particolare valore morale ebbe ad animarlo. Tra l'altro è bene ricordare che è stato affermato da questa Corte che poiché l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1 è configurabile solo quando i motivi a delinquere corrispondono oggettivamente, e non solo soggettivamente, a stimoli ed impulsi psicologici di elevato significato etico o sociale, tali da attendere la valenza dell'atto delittuoso e da riscuotere il consenso o l'approvazione del comune senso etico o sociale, tale consenso è da escludere quando il soggetto reagisca ad offese semplicemente verbali, provocando una rissa, tentando poi addirittura di uccidere (Sez. 1, 2.5.1994, n. 10892, rv 200174). Parimenti è stata correttamente esclusa la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., nn. 2 e 5, perché l'azione venne compiuta in un contesto di rissa in cui è notorio che non possa essere invocata: l'attenuante della provocazione è normalmente inapplicabile al reato di rissa, atteso che in esso la provocazione fra i corrissanti è reciproca e si elide vicendevolmente, a meno che uno dei partecipanti alla contesa abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili, così realizzando - con la propria reazione eccessiva - un nuovo ed autonomo fatto ingiusto, cosa che nel caso di specie non ebbe a registrarsi. La circostanza attenuante comune del concorso del fatto doloso della persona offesa non è applicabile ai reati di rissa ed a quelli connessi (Sez. 1, 5.11 2.00 9, n. 49966, rv 245955). Infine motivata è stata la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 considerato il momento in cui intervenne la riparazione del danno. La sentenza deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo d), non menzionato nella sentenza di secondo grado, che deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione ed alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che a seguito della riduzione della pena principale operata in appello, va limitata nella durata ad anni cinque.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo d) perché estinto per intervenuta prescrizione ed alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici da determinarsi di durata pari ad anni cinque.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2013