Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
È configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente ma per fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto configurabile il tentativo di rapina in un caso in cui l'imputato, dopo essere entrato in un esercizio commerciale con il volto travisato e con un grosso coltello da cucina in mano, intimando ai gestori di consegnargli quanto incassato, si era allontanato avendo verificato che nel registratore di cassa non vi era denaro).
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La massima Configura un abuso della qualità, necessario ad integrare il reato di concussione, l'evocazione dell'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di riferimento del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa ad un consigliere comunale che, per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese, aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi - Cassazione penale , sez. VI , 13/01/2017 , n. 8512). Fonte: CED Cassazione Penale 2018 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 13/01/2017, (ud. …
Leggi di più… - 5. Bagaglio frugato: reato anche senza sottrazione (Cass. 25946/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2020
Integra il reato di tentato furto frugare i bagagli in uno scale aeroportuale. L'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, può costituire un argomento di supporto logico della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite. Le versioni alternative fornite dall'imputato rispetto ad una logica prospettazione della ricostruzione del quadro probatorio contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato devono avere una loro validità argomentativa e non appartenere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2013, n. 51514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51514 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/12/2013
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 2790
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 23445/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LU N. IL 24/03/1986;
avverso la sentenza n. 394/2008 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 31/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Viola Alfredo Pompeo, per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1 - MA LU, già condannato, in abbreviato e in primo grado dal gup del tribunale di Sassari con sentenza datata 14-2-2008 alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di minacce aggravate ex art. 612 cpv. c.p., previa derubricazione dell'originaria imputazione di tentata rapina pluriaggravata, ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari - datata 31.1/29.3.2013 che, riqualificato il fatto come originariamente contestato, rideterminava la pena per il delitto di tentata rapina pluriaggravata in anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
2 - In breve il fatto, pacifico, come ricostruito dai entrambi i giudici di merito: l'imputato con il volto travisato e con in mano un grosso coltello da cucina era penetrato in un negozio di alimentari, aveva minacciato ed intimato ai gestori, i coniugi CA e RI, di consegnargli il denaro in cassa, alla risposta nel senso che non ve ne erano, il prevenuto aveva verificato di persona, sollevando il vano porta spiccioli del registratore di cassa, che effettivamente non vi era denaro e quindi era uscito dal negozio dileguandosi. Il giudice di primo grado ha ritenuto ricorrere nella fattispecie la desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56 c.p., comma 3, i giudici di appello, invece, hanno escluso la ricorrenza della causa estintiva e hanno ravvisato un compiuto tentativo di rapina precludente per definizione l'operatività dell'istituto della desistenza.
3 - Con un unico motivo di ricorso, richiamando precedenti giurisprudenziali, si sostiene che nel caso di specie vi era stata una spontanea determinazione dell'imputato ad abbandonare la condotta criminosa intrapresa, pur essendo ancora nella sua possibilità di impossessarsi dei beni presenti nel negozio o nella personale disponibilità delle persone offese, CA LE e SC NI.
4 - Il ricorso non è fondato e pertanto va disatteso.
Occorre puntualizzare che la desistenza è un'esimente che esclude "ab extrinseco" ed "ex post" l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicabilità presuppone che l'azione sia penalmente rilevante in quanto pervenuta alla fase del tentativo (Sez. 6, 24.9/14.11.2008, Cariati e a. R.v. 242417). Ne consegue che quale che sia la qualificazione dogmatica dell' istituto ,se causa estintiva del reato e/o di risoluzione del reato ovvero ancora della causa personale sopravvenuta di non punibilità, la desistenza presuppone l'assenza della consumazione, e la possibilità della consumazione stessa. Solo allorché, consumatosi la possibilità della condotta incriminatrice, l'evento possa essere impedito da una
contro
-azione che annulli e depotenzi l'azione compiuta è possibile individuare il punto di non ritorno e la possibilità solo di un recesso attivo.
Ora nel caso di specie il prevenuto ha consumato per intero l'azione divisata - penetrare nel negozio per impossessarsi del denaro nel registratore di cassa - con la conseguenza che l'azione successiva è solo motivata dalla constatazione che l'oggetto a cui la condotta era finalizzata era occasionalmente mancante, così, più che da giustificare, da imporre ineluttabilmente la condotta della fuga per evitare di essere individuato e punito. Il tentativo della difesa di postulare la possibilità della protrazione della rapina inserisce, nella intenzione criminosa del prevenuto, una finalità disomogenea alla situazione dei fatto deponente per una volontà di rapinare i soldi della cassa,e non altro, non certo i prodotto ortofrutticoli in vendita nel negozio ne' i soldi eventualmente custoditi nella persona o in altro luogo del negozio. Di un tale succedaneo,eventuale obiettivo non vi è traccia di prova, eppure se presene avrebbe comportato la delineazione di un programma diverso, non necessariamente presente, se non escluso, dalla programmazione delittuosa.
In definitiva richiedendo la desistenza volontaria che il soggetto attivo arresti, per volontaria iniziativa, la propria condotta delittuosa prima del completamento dell'azione esecutiva, impedendo l'evento deve ritenersi sussistere il tentativo di rapina - e non l'ipotesi della desistenza volontaria -nel caso in cui la condotta si sia arrestata per cause indipendenti dalla determinazione dell'agente, nel caso di specie per non aver trovato il rapinatore il denaro al cui impossessamento violento era finalizzata la sua condotta.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso 1 imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2013