Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 1
La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 giugno 2016 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado con cui I. Marcello è stata condannato alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione ai danni di C. Giuseppina. All'imputato è stato contestato di aver offeso la reputazione della parte civile, non esplicitamente citandola ma ad essa alludendo in modo inequivocabile, affermando in manifesti affissi nella pubblica via e su di un post sul sito internet facebook che la fornitura di mobili per l'amministrazione comunale operata da parte di un parente di una dipendente comunale sarebbe avvenuta in maniera non trasparente, affermazione fatta al fine di acquisire …
Leggi di più… - 2. Teste di PG può riferire su contenuto delle dichiarazioni del teste? (Cass. 44219/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2022
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 17/09/2014) 23/10/2014, n. 44219 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - Dott. CAIAZZO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2012, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/12/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3232
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 413/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione penale, in data 18.10.2011. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22.2.2008, il Tribunale di Locri dichiarò BE PP responsabile del reato di ricettazione continuata commessa in epoca successiva al 10.7.2003 e lo condannò alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 18.10.2011, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in quanto sarebbero state ritenute attendibili le dichiarazioni dei testi d'accusa solo per il fatto che uno è ufficiale di polizia giudiziaria e l'altro creditore dell'imputato; inoltre sarebbe illegittimo desumere la consapevolezza della provenienza delittuosa dei titoli solo dalla asserita inesistenza delle ditte traente e girataria degli assegni e dalla mancata indicazione di chi li consegnò conseguente alla contumacia;
peraltro tale indicazioni in appello fu fornita;
peraltro la corte territoriale nessun accertamento ha svolto in ordine alla provenienza indicata;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, benché la persona offesa avesse affermato di aver ricevuto, dopo il mancato pagamento dell'assegno, altro titolo di pari importo;
non vi sarebbe motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte d'appello ha specificamente motivato sulla attendibilità dei testimoni, sia in relazione alla loro posizione che alla precisione delle dichiarazioni.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (V. Cass. Sez. 2 sent. n. 25756 in data 11.6.2008 dep. 25.6.2008 rv 241458). Non vi è, in ragione di tale orientamento, alcuna inversione dell'onere della prova in capo all'imputato, dal momento che la prova a carico è rappresentata dall'essere stato costui in possesso dei beni di provenienza delittuosa, sicché laddove egli li avesse ricevuti in buona fede, ha solo l'onere di allegare tale elemento in modo verificabile e quindi circostanziato.
Quanto alle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio di appello la Corte d'appello le ha ritenute, oltre che tardive, inattendibili siccome sganciate da ogni appiglio alle risultanze probatorie.
Non vi è in tale motivazione alcuna violazione di legge o vizio di motivazione che la renda sindacabile in questa sede. La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33105 in data 8.7.2003 dep.
5.8.2003 rv 226534. nella specie la Corte di merito, dopo aver disposto una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ordinando una ricognizione personale da parte della parte offesa, a seguito di vari rinvii aveva revocato la suddetta ordinanza dando corso alla discussione).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha escluso la circostanza attenuante del risarcimento del danno mancando la prova della integralità dello stesso ed anche nell'argomento svolto nel motivo relativo alla consegna di assegno di pari importo non vi è traccia del risarcimento del danno morale ne di eventuali ulteriori danni conseguenti al mancato tempestivo pagamento del titolo compendio di furto.
Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nei precedenti penali e, secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. (Cass. Sez. 4^ sent. n. 0 8052 del 6.4.1990 dep.
1.6.1990 rv 184544).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2013