Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2012, n. 841
CASS
Sentenza 18 dicembre 2012

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Massime1

La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2012, n. 841
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 841
Data del deposito : 18 dicembre 2012

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