Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 1
Ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonchè la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di condanna dell'imputato per tentato furto pluriaggravato, avendo lo stesso forzato la botola di una cisterna interrata contenente carburante ed essendo stato trovato all'arrivo della P.G. in possesso di arnesi da scasso).
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Per la configurabilità del tentativo del reato rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 settembre – 17 ottobre 2018, n. 47295 Presidente Diotallevi – Relatore Monaco Ritenuto in fatto Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza in data 26/4/2018, rigettava il riesame e confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 13/4/2018 che aveva applicato a M.M. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2015, n. 7341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7341 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 21/01/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 224
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 49193/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO ME, nato a [...], il [...];;
avverso la sentenza del 18/6/2014 della Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna, pronunziata in giudizio abbreviato, di TO ME per i reati di tentato furto pluriaggravato e di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce l'errata applicazione della legge penale, rilevando come ai fini dell'integrazione della fattispecie del delitto tentato non rilevino gli atti meramente preparatori in quanto inidonei alla lesione del bene giuridico tutelato dalle singole norme incriminatrici di cui l'art. 56 c.p. espande l'operatività a meno che non siano collegati da un nesso di immediatezza temporale e teleologia con quelli esecutivi del fatto tipico. In tal senso, nel caso di specie, gli atti attribuiti all'imputato difetterebbero della idoneità ed inequivocità per consentire integrata la fattispecie di tentato furto contestata, non essendovi prova che egli avesse provveduto a forzare la botola del serbatoio della stazione di servizio teatro degli eventi, ne' tale prova avrebbe potuto essere inferita - contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata - dal mero possesso di strumenti atti allo scasso.
2.2 Analogo vizio viene denunciato con il secondo motivo con riguardo al reato di resistenza a pubblico ufficiale, evidenziandosi in proposito come il mero atto di divincolarsi - quale sarebbe quello contestato all'imputato - non integrerebbe la violenza tipica necessaria alla configurabilità del delitto in questione. Non di meno nel caso di specie nemmeno sarebbe integrato il dolo specifico richiesto per sussistenza del reato, avendo lo TO agito per mero istinto una volta bloccato dagli operanti e non già al fine di opporsi alla loro azione.
2.3 Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta infine la mancata concessione delle attenuanti generiche pur in difetto di elementi ostativi al loro riconoscimento e comunque il difetto di motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato al limite dell'inammissibilità.
1.1 Ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico discrimen tra atti preparatori ed atti esecutivi. Anche un cd. "atto preparatorio" può infatti integrare gli estremi del tentativo punibile, purché sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione per l'appunto ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (ex multis Sez. 5, n. 36422 del 17 maggio 2011, Bellone e altri, Rv. 250932; Sez. 2, n. 41649 del 5 novembre 2010, Pg in proc. Vingiani e altri, Rv. 248829).
1.2 In realtà la "disputa" sulla rilevanza dei soli atti cd. esecutivi ovvero anche di quelli cd. preparatori evocata dal ricorrente perde di significato una volta correttamente inteso il requisito della idoneità degli atti, il quale deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l'intrinseca attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito rivelando la sua attuazione (Sez. 6, n. 25065 del 17 febbraio 2011, Alfano e altri, Rv. 250421; Sez. 2, n. 46776 del 20 novembre 2012, D'Angelo e altri, Rv. 254106).
1.3 La sentenza impugnata dimostra di aver fatto buon governo di questi principi e corretta risulta la qualificazione giuridica attribuita dai giudici del merito ai fatti contestati nel caso di specie. Infatti, al di là delle considerazioni di teoria generale svolte (ed in parte non corrispondenti, come si è visto, all'effettiva evoluzione dell'insegnamento di questa Corte), il ricorrente ha arbitrariamente ed apoditticamente svalutato uno dei capisaldi obiettivi del ragionamento svolto dalla Corte territoriale e cioè che l'imputato e i suoi due complici siano stati sorpresi dagli operanti nei pressi della botola del serbatoio di carburante, la quale risultava essere stata forzata. In tal senso deve dunque ritenersi logicamente fondata l'affermazione che i tre, trovati in possesso di arnesi idonei allo scasso, fossero stati poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine gli autori di tale azione e che la stessa fosse finalizzata alla successiva sottrazione del carburante contenuto nella cisterna interrata, senza che assuma carattere dirimente in senso contrario - come preteso dal ricorrente - che gli operanti abbiano assistito all'atto della forzatura, mentre del tutto congetturali e logicamente incompatibili con i fatti accertati risultano le ipotesi alternative formulate nel ricorso.
2. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo. La sentenza ha infatti accertato che l'imputato non si sia limitato a divincolarsi dalla presa dell'operante che voleva arrestarlo, bensì abbia reagito colpendolo con pugni e calci, condotta che correttamente è stata ritenuta integrare il fatto tipico di cui all'art. 337 c.p. e che, proprio per la sua configurazione, deve ritenersi effettivamente finalizzata ad impedire l'azione doverosa del pubblico ufficiale, a nulla rilevando la sua "spontaneità" o "istintività", giacché lo sferrare dei calci o dei pugni sono azioni comunque volontarie e non meri atti riflessi.
3. Irrimediabilmente generico si rivela infine il terzo motivo di ricorso. Al di là delle affermazioni di principio censurate dal ricorrente, la Corte territoriale ha infatti espressamente e adeguatamente ancorato il diniego delle attenuanti generiche alla negativa valutazione del suo comportamento processuale ed ai precedenti penali specifici da cui lo stesso risulta gravato. Apparato giustificativo questo con il quale il motivo di ricorso in esame non si è invece confrontato, risultando così del tutto aspecifico.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015