Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2015, n. 546
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Sentenza 18 novembre 2015

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La specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei. (In motivazione la Corte ha chiarito che la motivazione della sentenza di appello può essere censurata con ricorso per cassazione solo nei limiti in cui era sorto, sulla base di un ammissibile e specifico motivo di appello, l'obbligo del giudice di secondo grado di un'adeguata risposta alle censure formulate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2015, n. 546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 546
    Data del deposito : 18 novembre 2015

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