Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2011, n. 36536
CASS
Sentenza 21 settembre 2011

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Hanno rilievo, nell'ambito della fattispecie di tentativo, non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, per le circostanze concrete facciano fondatamente ritenere che l'azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obbiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno nella realizzazione del delitto, e che esso sarà commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente.

Commentari2

  • 1Art. 115 - Accordo per commettere un reato. Istigazione
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Appostati davanti alla villa: tentativo di rapina (Cass. 47295/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2018

    Per la configurabilità del tentativo del reato rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 settembre – 17 ottobre 2018, n. 47295 Presidente Diotallevi – Relatore Monaco Ritenuto in fatto Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza in data 26/4/2018, rigettava il riesame e confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 13/4/2018 che aveva applicato a M.M. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2011, n. 36536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36536
Data del deposito : 21 settembre 2011

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