Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 2
La norma incriminatrice del reato di riciclaggio è speciale rispetto a quella del reato di ricettazione perché richiede che il dolo si qualifichi non per una generica finalità di profitto ma per lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita.
Il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato.
Commentari • 7
- 1. Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca Commento a Decisione Giurisprudenziale Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito; poiché il delitto di riciclaggio è costruito come una norma penale a più fattispecie, nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituiscono non già un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del reato. Decisione: Sentenza n. 11836/2018 Cassazione Penale – Sezione II Classificazione: Penale …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: il profitto è il valore delle somme oggetto di operazioni ostacolanti l'identificazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, poiché, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente disposta per il riciclaggio di somme provenienti dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso da altro soggetto - Cassazione penale , sez. II , 07/12/2021 , n. 7503). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre …
Leggi di più… - 5. Il reimpiego di denaro sporcoMaurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 19 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2009, n. 19907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19907 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/02/2009
Dott. BARTOLINI SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO IO - Consigliere - N. 780
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 38595/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR AN n. l'8.2.1967;
2) RU NI n. il 23.7.1959;
3) TT DO n. il 13.2.1985;
4) NA AR n. il 16.10.1967;
5) NA LE n. il 3.5.1974;
6) BR LU n. il 22.11.1977;
7) OC IO n. il 30.4.1970;
8) NE NA NO n. il 5.8.1960;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Bari del 23.5.2008;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi: l'avv. Rendace Nicola del foro di Cosenza, difensore del BR, l'avv. Aricò NI del foro di Roma, difensore del OC e del NE;
l'avv. Di Terlizzi Domenico del foro di Trani, difensore del NE;
, l'avv. Pellegrini Raul NA del foro di Foggia, difensore del OC;
gli avv.ti Manna Marcello e Adamo Riccardo del foro di Cosenza, difensori di BR AN, RU NI, TT DO, NA AR, NA LE;
che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA
Con sentenza del 4.4.07, il gup del tribunale di Bari, procedendo con rito abbreviato nei confronti di BR AN, RU NI, TT DO, NA AR, NA LE, BR LU, OC IO, NE NA NO, e altri, per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A) della rubrica) e per i reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 628 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e 14, (capi B1, B2,
B, C, D, D1 della rubrica), e nei confronti di Di AL MA, SE IC, SU SC IO, SS LE, US CE per la sola ipotesi associativa, riqualificata l'imputazione ex art. 416 bis di cui al capo A) in associazione per delinquere semplice ex art. 416, commi 3 e 4, ed esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per tutti gli altri capi di imputazione;
condannava:
OC IO e NE NA NO alla pena di anni 12 mesi otto reclusione ed Euro 3000,00 di multa ciascuno per i reati di cui ai capi A) così come modificato, con l'aggravante della qualifica di promotori e organizzatori;
C) D) D1, tutti unificati per continuazione sotto il più grave reato di cui al capo capo D);
BR AN alla pena di anni 10 e mesi otto di reclusione ed Euro 2000,00 di multa per i reati di cui ai capi A) così come modificato, con l'aggravante della qualifica di organizzatore;
C) D) D1, tutti unificati per continuazione sotto il più grave reato di cui al capo D);
RU NI e NA AR alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 2000,00 di multa ciascuno per i reati di cui ai capi A) così come modificato, esclusa per entrambi la qualifica di organizzatore;
C) D) D1, tutti unificati per continuazione sotto il più grave reato di cui al capo D);
TT DO, NA LE, BR LU) alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 2000,00 di multa ciascuno per i reati di cui ai capi A) così come modificato, esclusa per tutti la qualifica di organizzatore;
D) D1, unificati per continuazione sotto il più grave reato di cui al capo capo D);
Di AL MA, SE IC, SU SC IO, SS LE, US CE alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno;
il gup assolveva invece i predetti TT DO, NA LE, BR LU dal reato di cui al capo C) per non avere commesso il fatto;
Il procedimento aveva ad oggetto due rapine consumate con assalti autostradali a furgoni porta valori con l'impiego di micidiali armi da fuoco (il calibro dei proiettili, 7,62 x 39, desunto dai bossoli rinvenuti sui luoghi delle rapine, corrisponde a quello dei fucili mitragliatori kalashnikov) e con l'utilizzazione di potenti autovetture.
La prima di tali rapine (capo C) della rubrica) era stata eseguita il 10.11.2004 ai danni di un furgone porta valori della società NP Service di Foggia, lungo la SS Foggia-Candela;
la seconda, il 28.1.2005 ai danni di un furgone porta valori dell'istituto di Vigilanza S.O.S. di Foggia, lungo l'autostrada A14, tra il casello Cerignola Ovest e la biforcazione con l'autostrada A16 Napoli Bari.
Nel corso delle indagini, erano stati sequestrate, il 13.3.2005, all'interno di una masseria in c.da Colonnella, agro di Corato, di proprietà di tale Di EN AL, numerose armi e munizioni, giubbotti antiproiettili, radio ricetrasmittenti e altro, nonché alcune potenti autovetture, tutte di provenienza furtiva, su una delle quali, originariamente targata BF 533 AL, era stata apposta la targa CH 366 FM, appartenente ad un'altra autovettura, anch'essa provento di furto.
Nell'occasione venivano sorpresi all'interno del locale e tratti in arresto, BR AN, RU NI, TT DO, NA AR, NA LE, BR LU.
Con sentenza del 23.5.2008, la corte di Appello di Bari, decidendo sul gravame proposto dal procuratore della Repubblica presso il locale tribunale, dalla parte civile LLOYD'S OF LONDON, e dagli imputati, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva la qualità di promotore dell'associazione in capo a BR AN, riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni 10 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
assolveva Di LM MA, SE IC, SU SC IO, SS LE, US CE dal reato loro ascritto per non avere commesso il fatto;
revocava in parte il provvedimento di confisca adottato dal gup nei confronti di NE NA NO;
e revocava altresì la confisca di un'autovettura di proprietà di un terzo;
condannava BR AN, RU NI, NA AR, OC IO e NE NA NO, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale di Euro 712.459,10 in favore della LLOYD'S of LONDON, e al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa LLOYD'S e dalle altre parti civili;
confermava, nel resto, l'impugnata sentenza, condannando RU NI, OC IO, NA LE, TT DO e BR LU, in solido, al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello. Hanno proposto ricorso per cassazione BR AN, RU NI, TT DO, NA AR, NA LE, BR LU, OC IO, NE NA NO, per mezzo dei rispettivi difensori.
Deducono:
1) BR AN, RU NI, TT DO, NA AR, NA LE:
a) Violazione di norme processuali e difetto di motivazione della sentenza impugnata (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 405 c.p.p., comma 1 bis;
il motivo è formulato con riferimento all'omessa richiesta di archiviazione da parte del Pm, dell'azione penale per i reati di cui ai capi A) e C), nonostante l'annullamento in sede di legittimità dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare adottata nei confronti degli stessi imputati;
la motivazione della sentenza di appello sul punto sarebbe soltanto apparente;
b) Violazione di norme processuali, mancata assunzione di prove decisive e difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b), d), e) in relazione all'art. 438 c.p.p., comma 5 e art. 441 c.p.p., comma 5, per il mancato accoglimento delle richieste di integrazione probatoria formulate dagli imputati come condizione dell'istanza di rito abbreviato condizionato.
Per NA AR, RU NI, BR AN, si trattava dell'acquisizione di informative su fermi e controlli di polizia;
per TT DO di documenti relativi a compravendite di autovetture sottoscritti dall'imputato il 21.1.2005, il 27.1.2005;
il 28.1.2005.
Una consulenza tecnica di parte aveva peraltro confermato l'autografia delle sottoscrizioni del TT, ma i documenti non erano stati acquisiti dal gup perché ritenuti aprioristicamente inattendibili oltre che per la presunta tardività della richiesta;
ma la difesa deduce l'erroneità della decisione sotto entrambi i profili, e la conseguente erroneità della conferma della decisione medesima da parte della Corte territoriale.
La stesse argomentazioni propongono gli interessati per i fermi e i controlli di polizia, la cui decisività ai fini della valutazione del quadro delle responsabilità in ordine al reato sub D),sarebbe stata esclusa dai giudici di merito, con infondate deduzioni retrospettive, basate, in particolare, sulle indicazioni di prova emerse a seguito dell'arresto di BR AN, RU NI, TT DO, NA AR, NA LE, BR LU nel "covo" di Corato, il 13.3.2005;
quanto al materiale sequestrato nella stessa occasione, i ricorrenti deducono che immotivatamente la Corte territoriale avrebbe svalutato la deduzione difensiva secondo cui gli imputati l'avevano acquistato due giorni prima dell'arresto; peraltro, l'ipotesi sarebbe confermata, quanto alle armi, dal contenuto di una relazione di servizio dell'11.3.2005, redatta dai verbalizzanti in occasione dell'avvistamento di due individui che imbracciavano armi a canna lunga, verosimilmente gli stessi kalaschnikov usati per le rapine;
c) difetto di motivazione sulla sussistenza del reato associativo, art. 606 c.p.p., lett. e), per mancata specificazione delle singole condotte di partecipazione alla presunta organizzazione criminosa;
il fatto che gli imputati fossero in possesso di quanto necessario per commettere le rapine non comporterebbe di per sè che fossero associati.
d) Difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche;
2) RU NI, BR AN e NA AR;
e) Difetto di motivazione (art. art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine all'affermazione della loro responsabilità in ordine alla rapina del 10.11.2004 (capo C);
manifestamente insufficienti sarebbero gli indizi valorizzati nei loro confronti dai giudici di merito;
in particolare la circostanza che alle h. 9,15, cioè a distanza di circa un'ora dall'episodio criminoso, essi imputati non fossero stati rinvenuti presso le loro abitazioni in occasione di un controllo dei Carabinieri di Cosenza;
la Corte territoriale non darebbe inoltre conto della fonte di prova dalla quale emergerebbero i contatti telefonici tra NA AR e BR AN, indicati nella sentenza come prova ulteriore della loro partecipazione al fatto, ne' della certezza dello loro identificazione come interlocutori, in assenza di apposita perizia fonica.
In ogni caso, nessun contatto telefonico sarebbe registrabile a carico di RU NI.
3) BR LU;
f) vizio di motivazione per manifesta illogicità contraddittorietà della sentenza impugnata (art. 606 c.p.p., lett. e);
la responsabilità dell'imputato rispetto alla rapina del 28.1.2005, e alla partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo A) (di cui i giudici di merito avrebbero comunque illogicamente ritenuto la stessa sussistenza) non potrebbe essere provata in base alla circostanza della sua accertata presenza nel covo di Corato il successivo 13.3.2005.
Il ricorrente contesta inoltre la congruità logica della valorizzazione degli altri elementi di prova indicati a suo carico dai giudici di merito.
In particolare: - non potrebbe essere vero che il 17.1.05 e il 18.1.05 egli fosse presente nell'autovettura del BR entrambi diretti ad un appuntamento con il NE, come risulterebbe dalle captazioni delle conversazioni ambientali degli stessi giorni, perché il BR era stato pedinato da agenti di PG e il soggetto che lo accompagnava non corrisponderebbe alle caratteristiche fisiche di esso BR;
la sentenza non sarebbe inoltre motivata nemmeno con riferimento alla questione dell'identificazione del ricorrente come interlocutore del BR;
- sarebbe illogica la valorizzazione di alcuni messaggi registrati su un telefonino sequestrato nel covo di Corato, come prova della presenza di tutti gli arrestati nello stesso covo già dal mese di Gennaio non essendo stato nemmeno identificato il proprietario del telefonino - la Corte territoriale avrebbe trascurato le prove a discarico, tra le quali è fortemente sottolineata in ricorso la certificazione medica attestante che il 4.10.2004 era stata diagnosticato al ricorrente un trauma contusivo- distorsivo con frattura al 5 dito della mano destra che gli avrebbe impedito la partecipazione alla rapina del 28.1.2005;
la continuità della presenza del ricorrente nel covo di Corato sarebbe smentita dalle cadenze temporali di colloqui e permessi carcerari;
in quei giorni il ricorrente era infatti altrove. 4) OC IO;
g) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato associativo art. 416 (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e);
Sarebbero manifestamente evanescenti gli elementi sottolineati dai giudici di merito per affermare l'esistenza del sodalizio, come i continui contatti telefonici tra gli imputati, o la permanenza nel covo di Corato anche molto tempo dopo le rapine;
peraltro, le rapine furono solo due e non ne sarebbero state programmate altre;
h) violazione della legge penale, in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di rapina;
dal momento che la presenza di autovetture di provenienza furtiva nel covo di Corato potrebbe provare soltanto il delitto di ricettazione;
due delle autovetture non poterono essere utilizzate per la rapina del 28.1.2005, in quanto rubate successivamente, ma di nessuna vi sarebbe in atti la certezza che sia stata utilizzata per le rapine in contestazione;
i) travisamento della prova (art. 606 c.p.p., lett. e) ultimo inciso:
il fatto che il ricorrente avesse accompagnato insieme al NE, i calabresi nel casolare di Corato il 18.1.2005, non potrebbe essere utilizzato come elemento per inferirne la sua partecipazione alla rapina del 28.1.2005;
la Corte territoriale avrebbe travisato anche la rilevanza probatoria, del pedinamento del 18.1.2005: dal momento che nell'occasione gli investigatori seguirono OC e NE fino a IG, non fino a Corato;
così come avrebbe ingiustificatamente apprezzato anche il contenuto dell'intercettazione ambientale del 13.4.2005, in realtà del tutto oscuro;
l) violazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di ricettazione, riciclaggio e in materia di armi, niente escluderebbe che tutto possa risalire alla responsabilità dei "calabresi" (estrazione regionale di tutti i soggetti arrestati all'interno della masseria di Corato;
n.d.r).
m) difetto di motivazione sull'elemento psicologico dei reati di ricettazione e riciclaggio;
n) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla confisca dei beni dell'imputato; violazione del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies che dovrebbe essere interpretato in senso più restrittivo rispetto all'apparente ampiezza della sua formulazione letterale, dovendosi ritenere applicabile, in particolare, soltanto all'ipotesi di riciclaggio di denaro e titoli di credito, per l'iniquità delle conseguenze dell'esegesi ancorata ai dati testuali.
Il OC deduce comunque che ingiustificatamente la Corte territoriale avrebbe trascurato l'incidenza, nelle valutazioni del caso, della sua lucrosa attività di coltivatore diretto, che assicurerebbe "notevoli introiti legalmente non denunciabili al fisco".
Le stesse modalità dell'acquisto dei beni confiscati dimostrerebbero poi il ricorso a fonti lecite di ricchezza, considerato che l'acquisto fu finanziato con il ricorso a due mutui immobiliari, uno di 60.000.000 di vecchie lire, l'altro di 100.000,00 Euro. Infine caso, la sentenza impugnata non motiverebbe adeguatamente sul requisito normativo della sproporzione tra possidenze e redditi. 5) NE NA NO:
o) Mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità per i reati di cui ai capi B1 e B2 della rubrica.
Il motivo è fondato, anzitutto, sulla circostanza "negativa" dell'assenza del ricorrente all'interno del covo di Corato al momento dell'irruzione delle forze di polizia;
al riguardo, il ricorrente sottolinea che illogicamente i giudici di merito avrebbero valorizzato la sua accertata presenza nei dintorni subito dopo l'arresto di alcuni coimputati, peraltro concludendo il sillogismo dimostrativo sulla base di indebite inferenze dalla premessa della sua qualità di organizzatore dell'associazione criminale che gestiva il covo;
ne' sarebbe congrua la sottolineatura della presenza di alcune auto all'interno della masserizia, posto che non può affermarsi che si trattasse di quelle utilizzate per le rapine;
p) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p., e difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto in riferimento al presunto riciclaggio dell'autovettura Audi A8 originariamente targata BF 533; al riguardo, il ricorrente deduce che la sostituzione della targa dell'autovettura con quella di un'altra autovettura anch'essa di provenienza furtiva, non avrebbe affatto ostacolato l'accertamento della provenienza illecita del mezzo, al contrario agevolandola;
in ogni caso, sarebbe esclusa la configurabilità del concorso, relativamente alla stessa autovettura, del reato di ricettazione e di quello di riciclaggio;
il terzo, articolato motivo, è diretto a censurare la sentenza impugnata per l'inosservanza e l'erronea applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies con riferimento all'affermata a disponibilità da parte dello stesso ricorrente, di alcuni beni intestati alla moglie, sottoposti a confisca dai giudici di merito, nonostante fosse tra l'altro emersa la sufficiente capacità economica dell'apparente titolare.
Alla stregua dei motivi rispettivamente proposti, i ricorrenti chiedono pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con le statuizioni consequenziali.
Si deve anzitutto rilevare, quanto alla questione dell'influenza dell'annullamento, nel corso del procedimento, dell'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare emessa nei confronti di BR AN, RU NI, TT DO, NA AR, NA LE, per i reati di cui ai capi a) e c), che la soluzione adottata dalla corte territoriale non è affatto immotivata, avendo fra l'altro i giudici di appello fatto retta applicazione dei principi ermeneutici già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull'effettivo ambito di applicazione dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis. La Corte territoriale ha ritenuto che l'effetto preclusivo rispetto alla prosecuzione dell'azione penale per i reati per i quali venga riconosciuta in sede di legittimità, l'insussistenza della gravità indiziaria, non possa mai discendere da un annullamento con rinvio, ed in effetti tanto si ricava già dalla stessa lettera della norma, che attribuisce l'indicato effetto, alla pronuncia della Corte di cassazione, in quanto si esprima "in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza", formula inusuale in rapporto alla tipica giurisdizione "di annullamento" del giudice di legittimità, che per solito è formalmente regolata in diretto riferimento ad un provvedimento impugnato, e non ai suoi presupposti di fatto e di diritto.
La peculiarità della formula normativa da quindi ragione del recente arresto di legittimità (Cassazione SEZ. 6^ penale, 05/07/2007, Leveque e altro, richiamata dalla corte territoriale) secondo cui, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, la norma di cui all'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, trova applicazione nell'ipotesi in cui la Corte
di cassazione conosca direttamente dell'indizio di colpevolezza e pervenga, in ragione dell'assenza o dell'inidoneità egli elementi di prova raccolti, ad una decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di controllo, annullamento destinato a precludere l'esercizio dell'azione penale, non invece allorquando il sindacato di legittimità verta sulla sufficienza o sulla congruità logica dell'argomentazione in materia di indizi.
In altre parole, l'intervento di legittimità deve segnare un momento definitivo di valutazione dell'insufficienza indiziaria in riferimento all'attività di indagine così come cristallizzata all'epoca del controllo giudiziario sull'esistenza dei presupposti per l'applicazione di un determinato provvedimento restrittivo, perché ne derivi la preclusione di cui all'art. 405 c.p.p., comma 1 bis. Ma quando, come nella specie, la Corte di cassazione si limiti a rilevare un difetto di motivazione sulla gravità indiziaria, suscettibile di essere "sanato" dal giudice del rinvio, l'effetto preclusivo sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto all'intrinseca "provvisorietà" dell'accertamento. Un'interpretazione meno restrittiva della norma in esame, contrasterebbe poi con il suo carattere eccezionale, connesso alla deroga che ne deriva al principio generale secondo cui un'ipotesi accusatoria può abortire prima del giudizio, o nel caso di manifesta infondatezza della notitia criminis (artt. 408 c.p.p. e ss.), o a seguito della delibazione negativa del gip, con la sentenza di non luogo a procedere, sull'idoneità del materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio (art. 425 c.p.p.). Si può quindi comprendere, anche sul piano di una ricostruzione logico-sistematica della posizione dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis nell'ordinamento processuale penale, l'esigenza di un'interpretazione della norma rigorosamente circoscritta ai suoi termini letterali. Alla stregua di tali principi, di recente ribaditi da Cass., sez. 2^, penale, 11.11.2008, Langella L., il motivo di ricorso in questione deve essere pertanto disatteso.
Va del pari ritenuta l'infondatezza delle deduzioni difensive attinenti alla mancata ammissione dei predetti BR AN, RU NI, TT DO, NA AR, al rito abbreviato condizionato.
Nel corrispondente motivo di ricorso sono dedotti, tra l'altro, i profili di violazione della legge processuale e quello di mancata assunzione di prove decisive, ma si tratta di deduzioni che non tengono conto, sotto il primo profilo, della circostanza che la mancata integrazione probatoria fu al contrario "negoziata" dagli stessi interessati proprio secondo le regole del rito alternativo;
con la rinuncia alla richiesta e l'opzione per il rito abbreviato "secco".
Peraltro, gli imputati avrebbero potuto rinunciare "provvisoriamente" al rito premiale davanti al gup, per riproporre la richiesta di rito abbreviato condizionato davanti dal giudice del dibattimento, secondo la lettura dell'art. 464, comma 1, secondo periodo, imposta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2003 (intervenuta, quindi, prima della celebrazione del giudizio abbreviato nei loro confronti), che dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui non prevedeva, appunto, che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato potesse rinnovarla prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice potesse disporre il giudizio abbreviato.
Sotto il secondo aspetto, il profilo di censura previsto dall'art.606 c.p.p., lett. d), è chiaramente riferito alle decisioni in materia di prova adottate dal giudice del dibattimento, alla stregua di una previsione incompatibile con le particolarità del rito abbreviato, dove è in questione soltanto la decidibilità del procedimento allo stato degli atti, salve le integrazioni probatorie eventualmente disposte dal gup ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, o anche dal giudice di appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3 (cfr., a quest'ultimo riguardo, Cass. Pen. Sez. 1^, 5.12.2006, Montalto e altri), potendosi sul punto concludere con la sottolineatura dell'imponente materiale probatorio sul quale il gup prima e la Corte territoriale poi fondarono le proprie decisioni. Ma le deduzioni dei ricorrenti sulla illegittima esclusione del rito abbreviato condizionato, sono inoltre da ritenersi "insufficienti", nella misura in cui non prendono in considerazione un altro, essenziale aspetto della questione, quello attinente alla compatibilità delle integrazioni probatorie richieste con le esigenze di celerità del rito abbreviato, nonostante si tratti di questione esplicitamente affrontata dalla Corte territoriale, che rilevò, al riguardo, come l'ammissione della copiosa documentazione proposta dagli interessati, avrebbe richiesto una complessa attività di verifica con ulteriori accertamenti ed escussioni testimoniali. Si può quindi passare all'esame dei motivi di censura attinenti ai presunti vizi di legittimità della sentenza impugnata, in ordine alle statuizioni penali e alle misure patrimoniali. In proposito, conviene subito dar conto, trattandosi di argomento di carattere "generale", che attiene all"utilizzabilità" di un mezzo di prova di particolare rilevanza nella motivazione della sentenza impugnata, delle obiezioni difensive relative alla presunta inattendibilità dell'identificazione degli interlocutori delle conversazioni intercettate, in assenza di perizia fonica, per rilevare brevemente che la Corte territoriale ha congruamente motivato sul punto, osservando che l'identificazione fu invece possibile in termini di certezza grazie al protrarsi dei servizi di intercettazione e alla costante utilizzazione, da parte degli interlocutori, degli stessi cellulari (tra gli altri, il n. 320149 da parte del NE e del OC, e il n. 3201491829 da parte di BR AN e NA AR;
sull'ammissibilità dell'identificazione anche in assenza di perizia fonica, la Corte non manca poi di citare specifici precedenti giurisprudenziali, in particolare Cass. Sez. 6^, 24438/2005). Del tutto irrilevante appare inoltre la deduzione difensiva relativa all'assenza di indicazioni circa i contatti telefonici tra BR AN e NA AR, posto che nella sentenza della Corte territoriale non sono affatto valorizzati presunti contatti telefonici tra i due imputati, ma tra gli stessi e i coimputati NE e OC (pagg. 48 e ss. della sentenza impugnata). Tanto premesso, si deve subito rilevare, per quel che riguarda il reato associativo, che le deduzioni dei ricorrenti non colgono in realtà, nessun elemento di illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, che è del tutto esente da vizi logico giuridici, e si risolvono in inammissibili valutazioni alternative di merito. La corte territoriale ha infatti sottolineato adeguatamente gli elementi di prova indicativi di uno stabile pactum sceleris tra gli imputati, desumendone l'esistenza dall'accurata organizzazione dei singoli episodi criminosi, anche attraverso continui contatti telefonici, dalle forme di reciproca solidarietà criminale attivate dai partecipanti e dalla complessa organizzazione di mezzi a loro disposizione, in realtà manifestamente esorbitante rispetto allo scopo di commettere soltanto le due rapine in contestazione, dovendosi peraltro rilevare, sul piano dei principi, che è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Cass. 28/03/2001 SEZ. U RIC. Cinalli e altri);
Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata appare pienamente coerente anche con la rilevazione dell'articolata strutturazione organizzativa del gruppo criminale in questione, che disponeva di micidiali armi comuni di moto troncatrici, di potenti autovetture ecc., custodite in uno stabile luogo di deposito. I rilievi difensivi diretti a evidenziare il numero limitato di presunti reati fine, come dato logicamente incompatibile con l'esistenza di un'organizzazione criminosa, non colgono poi nel segno sotto un duplice profilo, anzitutto perché la rilevazione dello stato di attuazione concreta di un accordo criminoso è di per sè scarsamente influente nell'indagine sull'esistenza di un'associazione per delinquere, che può emergere anche soltanto dalla concreta identificazione di un apparato organizzativo idoneo alla consumazione di un indeterminato numero di delitti, prima ancora che il programma criminoso abbia concretamente inizio;
in secondo luogo, perché non tengono conto della complessità della programmazione di rapine come quelle oggetto del presente procedimento, indubbiamente richiedenti un'accurata preordinazione, e tempi adeguati, nella selezione degli obiettivi e nella scelta delle circostanze più opportune per azioni criminali tanto eclatanti.
Queste considerazioni svalutano nettamente anche il dato temporale oggetto di alcune deduzioni difensive, incentrate sulla presunta remota datazione dell'ultima rapina (quella del 28.1.2005), rispetto alla scoperta del covo di Corato, avvenuta il 13.3.2005, come argomento a sostegno della tesi che il programma criminale avrebbe al più fin dall'inizio abbracciato soltanto i due fatti criminosi in contestazione, secondo lo schema del reato continuato, potendosi peraltro aggiungere che analogo intervallo di tempo intercorse tra l'una e l'altra rapina.
Giustamente, quindi, i giudici di appello, alla stregua di una valutazione esattamente opposta dell'argomento temporale, rimarcano come ulteriore elemento di conferma della sussistenza del sodalizio, che il covo di Corato era ancora "operativo" pur a distanza di alcuni mesi dall'ultima rapina, e altrettanto correttamente riconducono in sostanza, alla prova del reato associativo, anche il tentativo dei partecipanti sfuggiti all'arresto di "rimpiazzare" quelli sorpresi dalla polizia all'interno della masserizia di Corato, essendo indubbio il carattere ugualmente "programmatico" del progetto di sostituzione, e la sua coerenza con l'esigenza di assicurare continuità ad una preesistente struttura criminale organizzata;
mentre è appena il caso di rilevare che tale specifica argomentazione non contrasta con l'assoluzione di Di AL MA, SE IC, SU SC IO, SS LE, US CE, dal reato associativo, avendo la corte motivato il proprio convincimento con la considerazione che il progetto di riorganizzazione del gruppo fu bensì concepito, ma abortì sul nascere.
E tutto ciò senza considerare che le difese trascurano del tutto che l'ipotesi associativa è supportata, come bene ricorda la corte territoriale, anche dalle specifiche indicazioni fornite da un collaboratore di giustizia, in passato coinvolto in analoghi fatti delittuosi, in ordine all'alleanza criminale stretta tra gruppi di malviventi calabresi e pugliesi, proprio per l'esecuzione di rapine ai danni di furgoni portavalori.
Tra l'altro, il collaboratore in questione aveva fatto i nomi di RU NI e BR SC, arricchendo quindi le proprie indicazioni con specifici riferimenti soggettivi, che hanno trovato clamoroso riscontro nell'esito dell'incursione eseguita dalla polizia il 13.3.2005, nel covo di Corato, quando i due furono arrestati insieme ad altri complici in stretta "contiguità" fisica con armi sicuramente usate per le rapine, con materiale proveniente dalla rapina del 28.1.2005 e con veicoli e strumenti funzionali alle specifiche modalità di esecuzione degli assalti ai furgoni portavalori presi di mira dai malviventi, così come sono effettivamente emerse le trasversalità geografiche indicate dallo stesso collaboratore, dal momento che sei degli imputati (quelli arrestati all'interno del covo) sono di origine calabrese, mentre il OC e il NE sono di origine pugliese, potendosi aggiungere che la stessa necessità del coordinamento tra soggetti provenienti da aree regionali diverse, avvalora ulteriormente l'ipotesi associativa.
A fronte di una ricostruzione dei fatti particolarmente completa, da parte dei giudici di merito, in ordine alla ritenuta strutturazione di un'organizzazione criminale alquanto articolata, all'interno della quale è possibile identificare anche ruoli "esecutivi" (attribuiti ai componenti del gruppo di fuoco incaricato degli assalti ai furgoni) o organizzativi (relativi, ad es., al procacciamento del covo di Corato o al rifornimento delle armi, delle potenti autovetture e delle mototroncatrici necessarie per l'esecuzione delle imprese criminali) le deduzioni difensive dirette a contestare l'astratta corrispondenza della fisionomia "istituzionale" del gruppo al modello delineato dall'art. 416 c.p., sono o del tutto carenti o comunque assolutamente generiche.
Il NE, nemmeno ha formulato motivi di ricorso specificamente concernenti l'ipotesi associativa;
il BR non si sofferma sulle problematiche "generali" del reato di cui all'art. 416 c.p. ma solleva questioni specifiche soltanto riguardo alla prova della sua personale partecipazione all'associazione; le deduzioni degli altri ricorrenti fanno leva o sulla vaga considerazione che "mancherebbe l'indicazione delle singole condotte che integrerebbero l'associazione stessa" (ricorso BR AN, RU NI, TT DO, NA AR, NA LE), o su altrettanto vaghe ipotesi alternative circa il significato dei rapporti personali tra gli imputati, accompagnate dalla apodittica valutazione dell'inesistenza di un programma criminoso che andasse oltre l'esecuzione delle due rapine accertate (ricorso OC).
Resta salva, ovviamente, la necessità della verifica della congruità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione al sodalizio di ciascuno degli imputati, che deve però ritenersi correttamente affermata dalla Corte territoriale nei confronti di tutti i ricorrenti.
Quanto al NE NA NO, lo stesso, come si è anticipato, non ha nemmeno formulato, al riguardo, specifiche deduzioni;
per RU NI e BR AN, basta già
l'indicazione, convenientemente valorizzata dai giudici di appello, proveniente dal sopra ricordato collaboratore di giustizia, circa l'accordo criminale dagli stessi stretto con elementi della criminalità pugliese proprio per l'esecuzione di rapine ai danni di furgoni portavalori, indicazione confermata, come si è visto, dalla presenza degli stessi imputati nel covo di Corato al momento in cui vi fece irruzione la polizia e dai loro contatti con gli imputati di origine pugliese;
TT DO, NA AR, NA LE, BR LU, furono anch'essi arrestati all'interno della stessa masseria, circostanza indubbiamente di valore fortemente indiziante, come argomentano ineccepibilmente i giudici territoriali, non solo perché dell'esistenza di una simile base logistica ben difficilmente sarebbero stati messi a conoscenza soggetti reclutati all'occasione per concorrere in singole imprese criminali, ma anche perché la loro presenza, all'interno del locale, ancora attrezzato di quanto necessario per l'esecuzione di altre azioni delittuose, e che custodiva inequivocabili tracce della rapina del 28.1.2005, fu accertata a una certa distanza di tempo dalla sua esecuzione, dato del tutto contraddittorio con le deduzioni difensive secondo le quali il fatto avrebbe costituito il culmine finale di un programma delittuoso circoscritto nei termini del reato continuato. Ma la Corte territoriale non manca di considerare altre risultanze istruttorie, in effetti significative di un collegamento criminale non occasionale tra tutti gli imputati.
In particolare, dal contenuto della conversazione del 13.4.2005 tra OC IO e Di AL MA, giustamente sottolineata dalla Corte territoriale (pag. 17), si evince che il primo è consapevole dell'arresto dei suoi complici nella masseria di Corato, e si pone il problema del loro "reimpiego" dopo la futura scarcerazione ("....dopo, quando usciranno, vedremo come cazzo dobbiamo fare....), a conferma di una stabilità di rapporti criminali tra tutti gli arrestati e gli altri coimputati;
la corte registra, inoltre, a carico del BR anche la sua partecipazione ad un incontro tra BR AN e NE NA, oggetto di captazioni ambientali e di un servizio di osservazione del 18.1.2005, nel corso del quale i predetti imputati vennero notati mentre si rifornivano di un notevole quantitativo di generi alimentari nella località di IG degli Alburni. Quanto a NA AR, oltre alle circostanze, comunque assolutamente significative, del suo arresto, la Corte territoriale sottolinea anche il costante collegamento telefonico dello stesso ricorrente con i coimputati NE e OC in tutto il periodo "sensibile" dell'organizzazione e dell'esecuzione delle due rapine, dando adeguatamente conto, come si è già notato, della questione dell'attendibilità della sua identificazione come uno dei protagonisti delle conversazioni ritenute rilevanti. Nell'analisi delle risultanze dei tabulati telefonici, la Corte di merito convenientemente valorizza, tra l'altro, il dato della "promiscuità" dell'utilizzazione dello stesso cellulare con utenza 320141829, da parte del NA AR e del BR, essendo ovvia l'inferenza logica di uno stretto e costante contatto personale tra i due, e segnala che la SIM Card Wind rinvenuta all'interno della masseria di Corato, era associata proprio all'utenza 320141829;
potendosi aggiungere che è del tutto evidente che l'uso in comune tra due soggetti di una utenza sicuramente impiegata per il mantenimento di collegamenti criminali, non avrebbe senso se uno degli utilizzatoli fosse estraneo a quel contesto, mentre la svalutazione, da parte della difesa della concludenza probatoria dei dati del traffico telefonico, finisce con il corrispondere ad alternative valutazioni di merito, nella misura in cui le relative deduzioni non riescono a cogliere vizi logico-giuridici nella motivazione della sentenza impugnata.
Infine, riguardo al OC e al NE, il convincimento della Corte territoriale circa la loro partecipazione al sodalizio, sarebbe più che sufficientemente sostenuto già dal riferimento alle conversazioni telefoniche del 10.4.2005 (h. 20,37) e del 13.4.2005 (h.8,41), la prima intervenute tra gli stessi imputati, la seconda, già altrove commentata, tra il OC e il Di AL.
In particolare, dalla conversazione del 10.4.2005, emerge chiaramente che proprio il NE aveva procurato il covo di Corato, ottenendone la disponibilità da parte del proprietario, poi coinvolto nelle indagini con rammarico dello stesso NE, che si rimproverava di non aver "fatto il contratto" (cioè di non avere stipulato un contratto di locazione dell'immobile che avrebbe messo l'amico al riparo da simili disavventure); nella seconda delle due conversazioni, il OC, oltre ad analizzare con il Di AL la situazione venutasi a creare a seguito dell'arresto di alcuni coimputati all'interno della masseria di Corato, si dilunga sui suoi risalenti rapporti con "NA" (all'evidenza identificabile nel coimputato NE NA NO) ripercorrendo i comuni vissuti criminali con chiari accenni alla tipologia e alle modalità delle imprese delittuose oggetto del presente procedimento. Nel corso del colloquio, fra l'altro, il OC accenna all'insuccesso di iniziali tentativi, dovuto alla indisponibilità di idonei strumenti tecnici, poi finalmente reperiti ( "....poi trovammo quel sistema........"), essendo piuttosto agevole riferire le prime difficoltà al problema dello scardinamento delle lamiere delle carrozzerie dei furgoni portavalori.
A queste argomentazioni, i ricorrenti oppongono, per lo più, alternative valutazioni di merito senza mai cogliere vizi-logico giuridici nella motivazione della sentenza impugnata. A proposito del OC, ciò è di tutta evidenza, ad es., nell'interpretazione "neutra" proposta dal ricorrente in relazione al contenuto della telefonata del 13.4.2005, di cui solo la rinuncia preventiva a qualunque sforzo di "decodificazione" impedirebbe peraltro di comprendere il reale significato, di là dal linguaggio allusivo degli interlocutori.
Il BR nega l'attendibilità della sua identificazione come l'accompagnatore del BR nell'incontro di IG oggetto del servizio di osservazione di 18.1.2005, deducendo, tra l'altro, con generico riferimento al contenuto del relativo verbale, che le proprie caratteristiche fisiche non corrisponderebbero a quelle del predetto "accompagnatore", e nega, altresì;
che il servizio di osservazione del 18.1.2005 possa provare che i soggetti attenzionati fossero diretti alla masseria di Corato, secondo l'inferenza che ne trae invece la Corte territoriale, peraltro del tutto ragionevolmente, considerate tutte le circostanze sottolineate dai giudici di appello, tra le quali la prossimità dell'episodio alla rapina del 28.1.2005, e la naturale destinazione del cospicuo quantitativo di generi alimentari acquistati dai convenuti all'incontro, alle esigenze primarie del gruppo di complici rifugiati nella masseria.
Assolutamente irrilevante, poi, come bene nota la Corte territoriale, è la cadenza dei colloqui carcerali effettuati dallo stesso ricorrente in alcuni giorni che fra l'altro non coincidono con quelli delle rapine, non potendosi d'altra parte ritenere necessaria, ai fini dell'apprezzamento delle sue responsabilità, una presenza assolutamente costante e ininterrotta all'interno della masseria di Corato, non affermata, peraltro, dalla Corte territoriale, ed essendo invece più che sufficiente l'insuperabile valenza probatoria della sua presenza sul posto insieme a numerosi coimputati, in occasione dell'arresto di tutti, in circostanze di cui tutti i ricorrenti coinvolti nell'episodio tentano di "neutralizzarne" il significato probatorio secondo una lettura interessatamente avulsa dal complessivo contesto investigativo e che ancora una volta non riesce a cogliere vizi argomentativi nella motivazione della sentenza impugnata.
Non meritano accoglimento nemmeno le censure difensive formulate a proposito delle valutazioni della Corte territoriale circa il coinvolgimento dei singoli imputati nelle due rapine in contestazione e nei reati connessi.
Ed invero, per quel che riguarda la rapina del 28.1.2005, non si vede come possa essere confutato il rilievo attribuito dai giudici di appello, nell'esame della posizione dei ricorrenti BR AN, RU NI, TT DO, NA AR, NA LE, BR LU, alla circostanza che al momento del loro arresto furono rinvenute all'interno della masseria di Corato alcune dotazioni delle guardie giurate che scortavano il furgone preso di mira, due mototroncatrici, idonee allo scardinamento di carrozzerie, le armi utilizzate per la rapina e tre potenti autovetture, due delle quali risultate rubate prima della rapina del 28.1.2005, l'altra ancor prima della rapina del 10.11.2004, dovendosi rilevare, al riguardo, l'inesattezza della notazione del OC, secondo cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto che tutte e tre le autovetture sarebbero state impiegate in entrambe le rapine, nonostante due di esse fossero state rubate solo successivamente a quella del 10.11.2004.
È evidente, infatti, ad una nemmeno troppo approfondita lettura del testo della sentenza impugnata (pag. 58), che i giudici di appello non sono incorsi in questo banale errore, avendo chiaramente (e correttamente) riferito l'impiego dell'autovettura A8 rubata il 12.9.2001, alla rapina del 10.11.2004, e l'impiego delle altre due autovetture, alla rapina del 28.1.2005, traendo poi correttamente la deduzione della effettiva utilizzazione dei mezzi negli assalti ai furgoni portavalori, non solo dalla ovvia necessità logica del loro impiego in relazione alle modalità dei fatti criminosi, ma anche dalla coincidenza della caratteristiche delle autovetture sequestrate con quelle descritte dai testimoni in occasione di ciascuna delle rapine.
Quanto agli oggetti provenienti dalla rapina del 28.1.2005, la difesa si limita, in sostanza, a riproporre la deduzione che gli imputati coinvolti nell'operazione di polizia del 13.3.2005, avessero acquistato il materiale due giorni prima da uno sconosciuto, ma, come ha già rilevato la Corte di appello, si tratta di deduzione del tutto indimostrata e pretestuosa, oltre che in contrasto con il più ampio contesto delle acquisizioni investigative (vedi conversazione OC Di AL del 13.4.2005), che conferma che il gruppo degli arrestati era in realtà coinvolto negli assalti ai furgoni porta- valori.
Si deve poi convenire con la valutazione della Corte di merito circa l'assoluta irrilevanza della relazione di servizio dell'11.3.2005, che registrò i movimenti di due individui notati in possesso di due armi a canna lunga, circostanza dalla quale la difesa vorrebbe dedurre che le armi rinvenute nella masseria erano state acquistate due giorni prima della perquisizione del locale e dunque non avrebbero potuto essere già nella disponibilità degli imputati all'epoca delle precedenti rapine, perché in effetti non corrisponde a nessuna necessità logica che l'acquisto delle armi fosse avvenuto proprio il giorno in cui i due individui ne furono notati in possesso, ammesso che si trattasse delle stesse armi rinvenute all'interno della masseria.
Il BR ha ritenuto inoltre di insistere nella deduzione, davvero inconsistente, secondo le più che condivisibili valutazioni della Corte territoriale, dell'incompatibilità del suo coinvolgimento nella rapina del 28.1.2005 (l'imputato è stato assolto dalla rapina del 10.11.2004), a causa di un infortunio riportato il 4.10.2004, a proposito del quale basta ribadire che un trauma contusivo- distorsivo, anche se con esito di frattura, peraltro alquanto datato rispetto alla rapina del 28.1.2005, avvenuta oltre tre mesi dopo, non può comportare apprezzabili conseguenze invalidanti, impedendo ogni forma di partecipazione ad imprese criminali, quando, come nella specie, riguardi il 5 dito della mano destra, cioè il mignolo. Quanto al OC e al NE, le conversazioni del 10.4.2005 e del 13.4.2005, sopra commentate, dimostrano in effetti, secondo la logica valutazione dei giudici di appello, il ruolo di organizzatori e di coordinatori del gruppo criminale da parte degli stessi imputati;
ne' può ritenersi che il NE si fosse limitato a procurare ai coimputati la masserizia adibita a covo criminale, perché, anche a prescindere dalla considerazione che il contenuto delle conversazioni rivela un più ampio, diretto e costante coinvolgimento dello stesso imputato nelle vicende oggetto del procedimento, in stretto contato con il OC, risulta in atti, con specifico riferimento ad una delle due rapine in contestazione, quella del 28.1.2005, un riscontro diretto del sostegno logistico assicurato da entrambi agli altri complici, tanto potendosi desumere, come bene nota la Corte di merito, dal ricordato episodio di IG, nel quale i due sono coinvolti, peraltro, insieme al BR e al BR, cioè due dei soggetti poi arrestati nella masserizia di Corato, presso la quale l'imputato fu oltretutto notato aggirarsi dopo l'arresto dei suoi complici.
Anche l'ambito soggettivo delle responsabilità per la rapina del 10.11.2004, deve ritenersi correttamente individuato dalla Corte territoriale.
Al riguardo va ricordato, come necessaria, premessa, che secondo l'esito già definitivo del giudizio di merito, TT DO, NA LE, BR LU sono stati assolti dallo stesso reato, anche a loro contestato al capo C) della rubrica. Alcune difese ne deducono, in sostanza, la contraddittorietà dell'opposta valutazione effettuata dai giudici territoriali in ordine alla responsabilità dei propri assistiti, sotto un duplice profilo, uno attinente alla presunta labilità degli elementi di prova individuati a carico degli altri "calabresi" (ricorso di NA AR, BR AN e RU NI), che consisterebbero, in sostanza, nella riscontrata assenza degli stessi imputati dalle loro abitazioni nelle ore immediatamente successive alla rapina;
l'altro, (ricorso OC), desunto da un inciso motivazionale contenuto nella sentenza di primo grado e ripreso dalla Corte territoriale, del quale si dirà più avanti.
Per quel che riguarda i tre "calabresi" condannati per la rapina del 10.11.2004, a fronte dell'assoluzione degli altri corregionali, le difese valorizzano però oltremodo un elemento del tutto secondario nelle valutazioni della Corte territoriale, che procedono, anzitutto, dalle circostanze dell'arresto di NA AR, BR AN e RU NI nella masseria di Corato, dove furono rinvenute nella stessa occasione, come si è detto, le armi usate per l'esecuzione di entrambe le rapine, le mototroncatrici impiegate per scardinare le lamiere dei furgoni, e tre potenti autovetture, una delle quali risultata rubata prima della rapina del 10.11.2004, l'altra prima della rapina del 28.1.2005.
Segnala, ancora, la Corte di merito, la coincidenza del numero degli arrestati con il numero dei malviventi protagonisti degli assalti ai furgoni in entrambe le rapine e non manca poi di rilevare, nella conversazione del 13.4.2005 tra il OC e il Di AL, l'esplicita indicazione delle difficoltà che si erano prospettate, per l'efficienza del gruppo criminale, a causa dell'arresto dei "calabresi", segno che la loro sostituzione, per quanto ormai necessaria, non era affatto agevole, e non sarebbe stata agevole in precedenza, in occasione di nessuna delle due rapine, ne', tanto meno, logica, quando non ve ne era alcuna necessità.
Rispetto alle complessive risultanze istruttorie analizzate dai giudici di merito, quindi, potrebbe apparire semmai troppo prudente il pur parziale giudizio assolutorio nei confronti di alcuni degli imputati della rapina del 10.11.2004, ma è sicuramente ammissibile, nei confronti degli altri, la valorizzazione di qualunque altro indizio o di circostanze apparentemente del tutto marginali, come appunto l'assenza del NA AR, del BR e dell'RU dalle loro abitazioni in orario immediatamente successivo a quello della rapina, se apprezzate in relazione alla tendenziale autosufficienza del nucleo probatorio centrale, senza dire degli, ulteriori indizi valorizzati dai giudici di merito, tra i quali appaiono sicuramente significativi i contatti telefonici intervenuti in stretta connessione temporale con la rapina del 10.11.2004 tra NA AR e BR AN, da un lato, e NE NA NO e OC IO dall'altro.
Quanto al OC, la difesa pretende che l'inciso contenuto a pag. 19 della sentenza di primo grado, che rimarca la corrispondenza del numero dei "calabresi" arrestati con il numero degli assalitori in occasione di entrambe le rapine, dimostrerebbe l'estraneità del ricorrente ai fatti, a quel che pare in ragione della sua origine pugliese.
Ciò sarebbe tanto chiaro da rendere ogni altro commento inutile. È chiaro, piuttosto, che, in realtà i giudici di merito intendessero riferirsi al gruppo di fuoco impegnato "sul campo" in occasione delle rapine, senza con questo escludere il concorso di altri complici con funzioni diverse, tanto più che l'"aggiuntiva" condanna dei "pugliesi" (OC e NE), apparirebbe, allora, del tutto inspiegabile e gratuita.
E si è già detto, a proposito di questi ultimi due imputati, che la Corte territoriale, sulla base di una ineccepibile logica argomentativa solidamente fondata su precise risultanze istruttorie, ne definisce un ruolo di promozione e organizzazione dell'associazione di cui al capo a), ma anche specifici compiti di coordinamento e di supporto logistico "esterno" ai complici in occasione di ciascuna delle rapine, di per sè implicanti una forma di concorso nei reati fine diversa dalla partecipazione attiva all'esecuzione finale.
Quanto alle deduzioni formulate dal NE e dal OC in relazione ai reati di ricettazione e riciclaggio di cui ai capi B1 e B2, va premesso che la "qualità" del rapporto dei due imputati con il covo di Corato, la loro posizione dominante nell'associazione per delinquere di cui facevano parte anche i complici sorpresi all'interno della masserizia, la partecipazione di entrambi alle rapine, implicano, in conformità alle valutazioni dei giudici territoriali, la concorrente responsabilità di ciascuno di essi per l'approvvigionamento e la custodia di quanto rinvenuto all'interno del covo, senza richiedere un particolare approfondimento dell'elemento soggettivo, secondo la generica sollecitazione del OC.
Si deve poi contestare l'argomentazione difensiva circa l'impossibilità di configurare in radice il reato di cui all'art.648 bis c.p., in relazione alle concrete modalità di contraffazione dei dati identificativi dell'autovettura oggetto della condotta di riciclaggio.
La condotta materiale di sostituzione è certa, con riferimento all'apposizione, sull'autovettura, di targhe proprie di un altro autoveicolo, in luogo di quelle originali;
è all'evidenza certo anche il dolo di sostituzione. Occorre soltanto indagare sulla questione dell'"efficacia" della contraffazione, sollevata dalla difesa in ragione della provenienza della targa da altro fatto delittuoso.
La questione attiene anzitutto, in un certo senso, al profilo dell'"interesse" alla contraffazione, interesse peraltro già sospettabile per il solo fatto della realizzazione della condotta di riciclaggio, e che può facilmente essere identificato nella volontà di occultamento della "specifica" provenienza delittuosa dell'autovettura, anche in funzione di eventuali depistaggi delle indagini in occasione della futura utilizzazione del mezzo per imprese criminali;
mentre la prospettiva del successivo impiego del bene riciclato, conferma l'"utilità" della contraffazione e la rilevanza della condotta rispetto al paradigma della norma incriminatrice.
Va invece accolto il motivo di ricorso in ordine alla erronea affermazione, da parte della corte territoriale, del concorso tra il reato di ricettazione e quello di riciclaggio dell'autovettura Audi A8 originariamente tg. BF533AL (capi B1 e B2 della rubrica), perché, in effetti, soltanto del reato di riciclaggio può rispondere il soggetto che relativamente allo stesso bene realizzi taluna delle condotte descritte dall'art. 648 bis c.p. dopo avere in precedenza posto in essere una condotta di semplice ricettazione. Ed invero, la condotta di chi, ricevuto il possesso di cose di provenienza delittuosa, compia su di esse atti di sostituzione o trasferimento, o qualunque altra operazione idonea ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza, costituisce un plus rispetto al reato di ricettazione, con la conseguenza che l'autore del riciclaggio risponderà del reato più grave di cui all'art. 648 bis c.p., in esso assorbita la condotta di ricettazione precedentemente realizzata (cfr., già, Cass. 2.2.1983, Lapia). Si tratta, in definitiva, nulla più che dell'applicazione dei principi in materia di concorso apparente di norme, poiché tra il reato di riciclaggio, e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle due fattispecie incriminatrici - essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita, mentre il delitto di cui all'art. 648 c.p. richiede una generica finalità di profitto e quello di cui all'art. 648 bis lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita dei beni (Cass sez. 2^, Sentenza n. 18103 del 10/01/2003, Sirani L).
L'annullamento sul punto della sentenza impugnata va peraltro pronunciato senza rinvio, essendo possibile l'identificazione della parte di pena corrispondente al reato "assorbito".
Per quel che riguarda, infine, le censure attinenti alle presunte carenze della motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze generiche, si deve rilevare che nell'analisi dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p., la Corte territoriale ha attribuito rilievo preponderante alla gravità dei fatti deducendone l'estrema pericolosità degli imputatisi tratta di motivazioni più che adeguate e ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico, nel confronto con le modalità delle rapine, caratterizzate dall'impiego di armi micidiali e da una straordinaria audacia criminale, oltre che da un'accurata predisposizione di mezzi, nel quadro di un programma associativo.
Peraltro, ai fini della giustificazione del potere discrezionale riconosciuto al giudice nella determinazione della pena, è sufficiente l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass.27.2.1997, Zampella). In materia, la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto ancora modo di precisare (Cassazione penale, sez. 3^, 05 novembre 2008, n. 46353) che nel negare le circostanze attenuanti generiche il giudice di merito possa ritenere assolutamente preclusive appunto la gravità della condotta, senza la necessità di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, la cui considerazione comporta infarti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati. Corollario di tali enunciati è il principio che anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p. quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (cfr. Cass. Pen., sez. 1^, n. 6200 del 3.3.1992). Corrisponde pertanto a valutazioni alternative di merito non traducibili in censure di legittimità, la sottolineatura, da parte delle difese, di altri elementi di valutazione, come ad es., l'incensuratezza di taluno degli imputati..
Per quel che riguarda i motivi di ricorso attinenti alle misure patrimoniali disposte dai giudici di merito D.L. 8 giugno 1992, n.306, ex art. 12 sexies conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, vanno anzitutto affrontate le questioni generali sollevate dai ricorrenti riguardo allo stesso contenuto normativo della disposizione. È stata affermata, in particolare, l'iniquità dell'applicazione "letterale" del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, che consente indiscriminatamente la confisca, nei casi di condanna per i delitti di ricettazione e di riciclaggio, indipendentemente dalla natura dei beni oggetto dei reati, rilevando che ragioni di logica ed equità suggerirebbero di limitare l'ambito di applicazione della norma ai casi di ricettazione e riciclaggio di denaro e titoli di credito. Nel corso della discussione orale, le difese hanno ulteriormente censurato, nella motivazione della sentenza impugnata, una sorta di surrettizia eterogenesi delle cause dei presunti arricchimenti ingiustificati, che potrebbero semmai originare dai reati di associazione per delinquere e di rapina, esclusi dalla previsione della norma speciale e rispetto ai quali i delitti di ricettazione e riciclaggio avrebbero nella specie carattere soltanto secondario e strumentale, non potendo quindi costituire un'autonoma fonte di redditi illeciti.
Le deduzioni difensive, chiaramente irricevibili nella proposta di un'interpretazione parzialmente abrogante dell'art. 12 sexies, finiscono per il resto, nella sostanza, con il riproporre, di là dagli aspetti di suggestione connessi alla sottolineatura della marginalità "economica" dei delitti di ricettazione e di riciclaggio contestati agli imputati, rispetto alla opposta centralità economica delle rapine e del reato associativo, la tesi, correttamente confutata dalla Corte territoriale, di un necessario rapporto di pertinenzialità tra i reati considerati dall'art. 12 sexies cit., e le ricchezze assoggettate a confisca, mentre il legislatore, nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto il collegamento tra tali beni e l'episodio criminoso singolo oggetto dell'accertamento giudiziale, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessiti l'ulteriore accertamento della derivazione dei beni confiscabili dal reato per cui è stata pronunziata condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato.
Ciò significa che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va senz'altro ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza degli stessi beni, giustificazione che, coerentemente, deve consistere nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (su questi principi, cfr. Cass. sez. un n. 920 del. 17/12/2003, Montella). Essendo la condanna per i reati di ricettazione e di riciclaggio, legittima "occasione" delle indagini patrimoniali nei confronti dei ricorrenti, in quanto rivelatrice di una capacità di approvvigionamento di beni di illecita provenienza che non può considerarsi a priori contenuta nei termini delle circoscritte emergenze storiche del presente procedimento, occorre quindi soltanto verificare l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata rispetto alla sussistenza dei presupposti della confisca, alla luce delle corrispondenti censure articolate nei ricorsi. Al riguardo, deve essere peraltro ritenuta l'inammissibilità, sul punto, per carenza di interesse, del ricorso del NE, che negando di avere la disponibilità dei beni oggetto della confisca, tutti intestati alla moglie, NO NA, e sostenendo l'autonomia degli acquisti da parte della stessa, in quanto titolare di sufficienti fonti di reddito proprie, rivela in sostanza di agire in nome proprio per la tutela di diritti altrui, in assenza di qualunque situazione legittimante la sostituzione processuale. Una simile problematica è stata ampiamente affrontata, dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto con riferimento alla frequente ricorrenza di analoghe situazioni in occasione dell'impugnazione di provvedimenti di sequestro preventivo, peraltro ammissibili anche per le cose soggette a confisca (art. 322 c.p.p., comma 2). Un più risalente orientamento aveva interpretato gli artt. 322, 322 bis e 325 c.p.p. come direttamente attributivi dell'interesse ad impugnare il sequestro non solo alla persona cui le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, ma anche all'imputato.
Nella giurisprudenza più recente, prevale invece l'indirizzo, che appare preferibile, secondo cui le disposizioni citate, nel disciplinare la legittimazione ad impugnare, non intendono derogare al principio generale espresso nell'art. 568 c.p.p., comma 4, che collega il diritto di impugnazione all'interesse della parte, (cfr. Cass. Sez. 2^, sent. n. 19662 dep. il 21 maggio 2007; con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies cfr. Cassazione penale sez. 2^: 12 giugno 2008 Numero: n. 26717). Si tratta di principi di carattere generale, non esplicitamente derogati dall'art. 12 sexies, e che non v i è alcuna ragione di non ritenere applicabili anche alle misure patrimoniali "finali", oltre che ai connessi strumenti di cautela processuale, salva, ovviamente, l'impugnabilità della confisca oltre i limiti fissati dall'art. 325 c.p.p. applicabile soltanto nella fase cautelare;
ben si comprende,
quindi, come tali principi siano stati da ultimo specificamente ribaditi anche a proposito della legittimazione ad impugnare il provvedimento "finale" della confisca, da Cassazione penale, sez. 3^, 08 ottobre 2008 n. 387. È vero, poi, che l'interesse ad impugnare sussiste anche in capo all'indagato che non abbia la proprietà del bene sequestrato, ma che tuttavia ne abbia la disponibilità, ma questa situazione legittimante è negata in radice dal ricorrente (sulla rilevanza della prospettazione di parte ai fini della legittimazione all'impugnazione di misure patrimoniali, vedi, ancora, Cass. 387/2008 cit.), dovendosi aggiungere che, in ogni caso, la disponibilità dalla quale procede l'interesse attuale e concreto non può essere un mero fatto privo di qualsiasi tutela giuridica, come lo sarebbe, ad es., la semplice opportunità di godimento dei beni confiscati assicurata dal rapporto di coniugio con il titolare, ma deve mettere capo a una situazione rilevante per il diritto.
Vale la pena aggiungere che l'analisi della situazione reddituale dei coniugi NE da parte della Corte territoriale, che vi dedica le pagine da 64 a 72 della sentenza impugnata, è stata particolarmente puntuale e approfondita, avendo peraltro condotto ad una consistente riduzione della misura patrimoniale adottata dal giudice di primo grado.
Fra l'altro, la Corte di merito discriminò le acquisizioni patrimoniali più risalenti nel tempo, o frutto di liberalità a favore dei due coniugi, e ne considerò le potenzialità reddituali anche per una parte degli acquisti successivi;
e incisivamente rilevò, all'opposto, le anomalie di operazioni societarie e bancarie relativamente ad alcuni cespiti sottoposti a confisca, senza che sia dato cogliere nel ricorso l'individuazione di vizi logico argomentativi della sentenza, di là dall'insistenza del ricorrente nelle proprie opposte valutazioni di merito.
Quanto alla posizione del OC, direttamente colpito dalla confisca, e del quale è quindi indubbia la legittimazione ad impugnare il provvedimento, il ricorrente deduce in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe convenientemente motivato sul requisito della sproporzione tra redditi accertati e acquisizioni patrimoniali, ma non va oltre la citazione di massime giurisprudenziali che regolano i criteri di valutazione del caso, mentre la sentenza impugnata contiene, al contrario (pagg da 59 a 61), una dettagliata analisi di tutti i cespiti dell'imputato e del suo nucleo familiare, in relazione alle sue fonti di reddito apparenti, rilevando tra l'altro come la moglie dell'imputato non avesse fornito alcuna prova di una cospicua donazione dei propri genitori per l'acquisto di un immobile, alla stregua di una deduzione difensiva che, una volta smentita, implica l'indiretta conferma dell'insufficiente autonomia finanziaria dei due coniugi. E davvero non mette conto indugiare sull'affermazione del ricorrente circa l'invidiabile condizione economica di tutti i coltivatori diretti, categoria alla quale appartiene il OC, che beneficerebbero di "notevoli introiti legalmente non denunciati al fisco", se non per rilevare l'evidente debolezza dell'ottimistico argomento rispetto alla necessità della prova contraria incombente sul ricorrente circa la provenienza dei suoi beni, una volta assolto dall'accusa l'onere della dimostrazione dell'apparente sproporzione tra acquisizioni patrimoniali e redditi personali o riferibili al suo nucleo familiare.
Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti degli imputati NE e OC, limitatamente all'affermazione della loro responsabilità in ordine al reato di ricettazione dell'autovettura Audi A8 originariamente tg. BF533AL, con la conseguente eliminazione della parte di pena corrispondente.
I ricorsi dei due imputati vanno nel resto rigettati. Vanno infine integralmente rigettati i ricorsi degli altri imputati, con la condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OC e NE, limitatamente alla ritenuta ricettazione dell'autovettura Audi A8 originariamente tg. BF533AL, ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 167,00 di multa;
rigetta, nel resto, i ricorsi dei predetti OC e NE e gli altri ricorsi e condanna RU, BR, BR, TT, NA AR e NA LE al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2009