Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2012, n. 29479
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Sentenza 23 ottobre 2012

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost, nella parte in cui non prevede l'imputato, rimesso in termini per impugnare la sentenza di primo grado per non avere avuto conoscenza dell'intero procedimento sin dall'udienza preliminare, possa avanzare richiesta di giudizio abbeviato con l'atto di appello. (In motivazione la Corte ha osservato che l'imputato, per poter accedere al giudizio abbreviato, avrebbe dovuto richiedere espressamente la rimessione nel termine ai sensi dall'art. 175, comma primo, cod. proc. pen. per poter accedere al giudizio abbreviato).

L'assunzione da parte di uno stesso difensore della difesa di più imputati con diversa posizione giuridica è causa di nullità solo se risulti un effettivo e concreto pregiudizio alla difesa del singolo assistito. (Fattispecie nella quale uno dei coimputati difeso dallo stesso difensore d'ufficio era fonte primaria di un teste di accusa "de relato" e la Corte ha escluso che si fosse verificata alcuna nullità in assenza di elementi dimostrativi dell'assunzione da parte del predetto avvocato di linee difensive tra loro inconciliabili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2012, n. 29479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29479
    Data del deposito : 23 ottobre 2012

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