Art. 20.
Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria
Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 21 l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta ((. . .)) regolati con il presente decreto non puo' essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto.
L'azione stessa si prescrive in tre anni. (18)
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 gennaio 1991, n. 15 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1991, n. 4), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa."
Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria
Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 21 l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta ((. . .)) regolati con il presente decreto non puo' essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto.
L'azione stessa si prescrive in tre anni. (18)
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 gennaio 1991, n. 15 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1991, n. 4), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa."