Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 20
CASS
Sentenza 12 ottobre 1993

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

Stante la tassativa formulazione del comma secondo dell'art. 314 cod. proc. pen., non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, da tale norma previsto, ne' la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., relativo alle esigenze cautelari, ne' l'inosservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure, enunciati nel successivo art. 275, mentre, invece, siffatto diritto si configura ove sussista una causa di illegittimità enucleabile dall'art. 273 o dall'art. 280 stesso codice. Peraltro, fra le ipotesi di illegittimità elencate nel citato art. 273 rilevano soltanto l'assenza, all'epoca dell'applicazione o della conferma della misura, di gravi indizi di colpevolezza, ovvero la presenza, in quelle stesse date, di cause di non punibilità, di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritenga irrogabile, e non anche la sussistenza di cause di giustificazione, posto che questa, implicando l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, rientra nella diversa previsione di cui al comma primo dell'art. 314 cod. proc. pen.. (Conf. Sez. Un. C.C. 12 ottobre 1993, Stablum ed altro, non massimata).

L'interesse dell'indagato ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per cassazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare permane anche nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata nelle more del procedimento. Infatti la pronunzia inoppugnabile di annullamento della misura suddetta adottata nel procedimento incidentale "de libertate" costituisce "decisione irrevocabile", idonea, nei casi di proscioglimento o di condanna di cui all'art. 314 comma secondo cod. proc. pen., a fondare il diritto dell'indagato alla riparazione per l'ingiusta detenzione. (Conf. Sez. Un., C.C. 12 ottobre 1993, Stablum ed altro, non massimata).

In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare a norma dell'art. 309 comma decimo cod. proc. pen. si verifica soltanto qualora nel termine indicato dal precedente comma nono non sia adottata alcuna decisione, e non, invece, allorché il tribunale abbia in qualsiasi modo pronunziato sulla richiesta di riesame, sia dichiarandone l'inammissibilità, sia decidendo sulla sua fondatezza, e ciò anche nel caso in cui tale pronunzia sia affetta da nullità.

Anche alle ordinanze, non impugnate, adottate dal tribunale ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. in sede di riesame o di appello avverso provvedimenti "de libertate", nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso "per saltum" contro il provvedimento applicativo della misura, va riconosciuta una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del "ne bis in idem", di cui all'art. 649 cod. proc. pen.. Pertanto soltanto un successivo, apprezzabile mutamento del fatto consente sia la reiterazione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, annullata dal tribunale del riesame per ragioni di merito, con pronunzia non più soggetta a gravame, sia la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza, la quale sia stata, invece, confermata in sede di gravame o sia, comunque, divenuta definitiva, sia, infine, la reiterazione di una richiesta di revoca, qualora un'ordinanza di rigetto di una precedente istanza sia stata confermata in sede di impugnazione. (Conf. Sez. Un., C.C. 12 ottobre 1993, Stablum ed altro, non massimata).

In tema di misure cautelari personali, l'efficacia della pronunzia adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di responsabilità resta circoscritta nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate" ed è finalizzata soltanto all'eliminazione della misura cautelare. Essa non vincola, invece, ne' l'apprezzamento dell'ufficio del P.M. titolare delle indagini preliminari quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, ne' quello del G.I.P., ai fini del rinvio a giudizio, o del giudice del dibattimento. (Conf. Sez. Un. C.C. 12 ottobre 1993, Stablum ed altro, non massimata).

Commentari9

Mostra tutto (9)
  • 1Giudicato cautelare: la Cassazione definisce l'ambito di applicazione
    Giordano Maddaloni · https://www.diritto.it/ · 13 maggio 2022

    Indice La massima Il fatto Il c.d. “giudicato cautelare” e la decisione della Corte 1. La massima Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è intervenuta, nuovamente, a definire l'ambito di applicazione del c.d. “giudicato cautelare”, precisando che lo stesso opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non potendo, invece, essere evocato nel caso di decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali. 2. Il fatto La vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione presentato dal proprietario di un ristorante, indagato del reato di cui …

     Leggi di più…

  • 2Assolto, va accertata la illegittimità della custodia cautelare (Cass. 5312/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2022

  • 3Misura cautelare revocata dopo il ricorso in Cassazione: ingiusta detenzione prospettabile, ma ..(Cass. 3531/09)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 aprile 2021

  • 4Appello cautelare e preclusione processuale. Nessun limite al deducibile
    Pier Paolo Vicedomini · https://www.filodiritto.com/ · 16 gennaio 2019

  • 5Misura cautelare reale, sequestro penale, riesame, mancata tempestiva proposizione, condizioni di applicabilità, revocaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2018
Mostra tutto (9)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 20
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20
Data del deposito : 12 ottobre 1993

Testo completo