Sentenza 12 ottobre 1993
Massime • 5
Stante la tassativa formulazione del comma secondo dell'art. 314 cod. proc. pen., non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, da tale norma previsto, ne' la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., relativo alle esigenze cautelari, ne' l'inosservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure, enunciati nel successivo art. 275, mentre, invece, siffatto diritto si configura ove sussista una causa di illegittimità enucleabile dall'art. 273 o dall'art. 280 stesso codice. Peraltro, fra le ipotesi di illegittimità elencate nel citato art. 273 rilevano soltanto l'assenza, all'epoca dell'applicazione o della conferma della misura, di gravi indizi di colpevolezza, ovvero la presenza, in quelle stesse date, di cause di non punibilità, di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritenga irrogabile, e non anche la sussistenza di cause di giustificazione, posto che questa, implicando l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, rientra nella diversa previsione di cui al comma primo dell'art. 314 cod. proc. pen.. (Conf. Sez. Un. C.C. 12 ottobre 1993, Stablum ed altro, non massimata).
L'interesse dell'indagato ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per cassazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare permane anche nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata nelle more del procedimento. Infatti la pronunzia inoppugnabile di annullamento della misura suddetta adottata nel procedimento incidentale "de libertate" costituisce "decisione irrevocabile", idonea, nei casi di proscioglimento o di condanna di cui all'art. 314 comma secondo cod. proc. pen., a fondare il diritto dell'indagato alla riparazione per l'ingiusta detenzione. (Conf. Sez. Un., C.C. 12 ottobre 1993, Stablum ed altro, non massimata).
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare a norma dell'art. 309 comma decimo cod. proc. pen. si verifica soltanto qualora nel termine indicato dal precedente comma nono non sia adottata alcuna decisione, e non, invece, allorché il tribunale abbia in qualsiasi modo pronunziato sulla richiesta di riesame, sia dichiarandone l'inammissibilità, sia decidendo sulla sua fondatezza, e ciò anche nel caso in cui tale pronunzia sia affetta da nullità.
Anche alle ordinanze, non impugnate, adottate dal tribunale ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. in sede di riesame o di appello avverso provvedimenti "de libertate", nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso "per saltum" contro il provvedimento applicativo della misura, va riconosciuta una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio del "ne bis in idem", di cui all'art. 649 cod. proc. pen.. Pertanto soltanto un successivo, apprezzabile mutamento del fatto consente sia la reiterazione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, annullata dal tribunale del riesame per ragioni di merito, con pronunzia non più soggetta a gravame, sia la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza, la quale sia stata, invece, confermata in sede di gravame o sia, comunque, divenuta definitiva, sia, infine, la reiterazione di una richiesta di revoca, qualora un'ordinanza di rigetto di una precedente istanza sia stata confermata in sede di impugnazione. (Conf. Sez. Un., C.C. 12 ottobre 1993, Stablum ed altro, non massimata).
In tema di misure cautelari personali, l'efficacia della pronunzia adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di responsabilità resta circoscritta nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate" ed è finalizzata soltanto all'eliminazione della misura cautelare. Essa non vincola, invece, ne' l'apprezzamento dell'ufficio del P.M. titolare delle indagini preliminari quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, ne' quello del G.I.P., ai fini del rinvio a giudizio, o del giudice del dibattimento. (Conf. Sez. Un. C.C. 12 ottobre 1993, Stablum ed altro, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente N. 20
1.Dot. Gaetano LO COCO Componente
2. " DO VE " REGISTRO GENERALE
3. " DO GU " N. 10973/93
4. " RO AL "
5. " AR LE "
6. " IO LA "
7. " BR TT OR "
8. " Pasquale TROJANO (rel.) "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT GO, nato a [...] il [...].
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 24 marzo 1993;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Pasquale TROJANO;
Udite le conclusioni del P.M. dr. Claudio APONTE con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata:
Udito il difensore: Avv. Gaetano Scamarcio del foro di Roma. OSSERVA:
Il giudice delle indagini preliminari della Pretura di Lecce, con provvedimento in data 1 marzo 1993, dispose nei confronti di NT GO la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di usura impropria, punito dall'art. 644 bis cod. pen. L'indagato propose istanza di riesame, deducendo la carenza di gravi indizi e di esigenze cautelari, nonché l'incompetenza del giudice a quo, per ragioni di connessione.
Con ordinanza 24 marzo 1993 il Tribunale di Lecce dichiarò inammissibile l'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse, a seguito della scarcerazione dell'indagato intervenuta nelle more del procedimento.
Il Tribunale premise che, considerata la natura impugnatoria dell'istanza di riesame, è ad essa applicabile la norma di cui all'art. 568/4 cod. proc. pen., secondo cui per proporre impugnazione è necessario avervi un interesse concreto ed attuale. Aggiunse, inoltre, che, siccome il procedimento di riesame mira a sottoporre ad un organo collegiale il controllo sulla legittimità del provvedimento impositivo della misura, ad immediata tutela della libertà dell'indagato e non è destinato ad incidere sulla fondatezza dell'accusa, l'intervenuta scarcerazione, eliminando il pericolo di un illegittimo perdurare della compressione della libertà personale, importa il venir meno della attualità dell'interesse al riesame, il quale, dovendo essere concreto ed attuale, non può essere ravvisato nell'ipotetico diritto alla riparazione di un'ingiusta detenzione. Contro questo provvedimento il NT ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo, incentrato sulla violazione degli art. 568, quarto comma, e 314, secondo comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. b), stesso codice, si deduce che la scarcerazione, avvenuta nel corso del procedimento, non aveva eliso l'interesse dell'indagato ad un controllo da parte del giudice del riesame sulla sussistenza dei gravi indizi di responsabilità, al fine di avvalersi dell'eventuale pronunzia di accoglimento del gravame quale titolo per la riparazione dell'ingiusta detenzione prevista dal cit. art. 314.
Con la seconda doglianza, si sostiene, sotto il profilo della violazione degli art. 12, lett. c, e 15, secondo comma, cod. proc. pen., che il delitto di usura impropria - trovandosi in rapporto di connessione con il distinto delitto, consumato ai danni dell'indagato da SI AR TE con la querela 8 ottobre 1992 e da qualificarsi non già come simulazione di reato, bensì come calunnia - sarebbe attratto assieme a quest'ultimo nella competenza per materia del Tribunale e che pertanto il giudice del riesame, se non avesse dichiarato l'inammissibilità del gravame avrebbe dovuto rimettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.
L'indagato ha depositato due memorie, nelle quali, dopo aver ribadito la persistenza dell'interesse al riesame malgrado la rimessione in libertà, chiede l'annullamento sia dell'impugnata ordinanza, che del provvedimento impositivo della misura cautelare, non avendo il Tribunale adottato una decisione sul merito della richiesta del riesame, nel termine di dieci giorni fissato dall'art. 309, nono comma, cod. proc. pen. Il ricorso, assegnato alla VI
Sezione Penale di questa corte è stato rimesso, con ordinanza 27 maggio 1993, alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen., poiché, avendo il G.I.P.
revocato la misura cautelare nei confronti di entrambi i soggetti, era necessario dirimere il contrasto, sorto nella giurisprudenza della Suprema Corte, sull'ammissibilità dell'impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura anche dopo la remissione in libertà dell'indagato.
Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere il quesito se permanga l'interesse ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per cassazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuta la custodia cautelare in carcere, qualora quest'ultima sia stata revocata nelle more del procedimento.
Questo problema è stato risolto in senso negativo dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte. Sul duplice presupposto che, a norma dell'art. 568/4 cod. proc. pen., l'interesse all'applicazione deve essere concreto ed attuale e che il procedimento incidentale "de libertate" mira soltanto a controllare se lo stato di libertà dell'indagato sia stato legittimamente compresso, si afferma che la permanenza di tale interesse deve esser apprezzata unicamente con riguardo all'effetto primario e diretto dell'ordinanza impositiva della misura, costituito da tale compressione e, pertanto, vien meno ogni qual volta l'indagato sia stato liberato. Si aggiunge, inoltre, che la permanenza dell'interesse all'impugnazione non può essere desunta dal diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione - assicurato dall'art. 314/2 cod. proc. pen. anche al condannato purché l'illegittimità della misura cautelare sia stata accertata con "decisione irrevocabile" - sia perché l'esercizio di questo diritto integra una mera eventualità futura ed astratta, sia perché la decisione irrevocabile, di cui alla citata norma, non può formarsi nel procedimento "de libertate", che si conclude con una pronunzia adottata allo stato degli atti, ma deve essere contenuta nella sentenza definitiva di merito (Cass. I, CC. 25 giugno 1990, N. 1986, Dall'Orto; Cass. V, CC. 12 aprile 1991, N. 331 De Biasi;
Cass. VI, CC. 15 dicembre 1992, n. 4439, De Biasi;
Cass. VI, CC. 5 marzo 1993, n. 655, Sbraga;
Cass. VI, CC. 5 marzo 1993, n. 656, Raffo;
Cass. VI, CC. 30 marzo 1993, n. 931; Cass. II, CC. 7 aprile 1993, n. 1776, Bossi). L'orientamento favorevole alla persistenza dell'interesse all'impugnazione si fonda invece sul duplice rilievo che, da un lato, l'esclusione da parte del tribunale del riesame dei gravi indizi di responsabilità si risolverebbe pur sempre in un miglioramento sia pur minimo della situazione processuale dell'indagato e, dall'altro, l'interesse in esame deve essere apprezzato anche in termini di diritto soggettivo di natura patrimoniale con riguardo alla riparazione per l'ingiusta custodia cautelare sofferta, la quale ai sensi del cit. art. 314 cod. proc. pen., è svincolata dall'esito finale del giudizio (Cass., V, CC.
31 gennaio 1991, n. 113, Longobardi;
Cass. VI, CC. 22 gennaio 1993, n. 182, Guarnotta). Le Sezioni Unite ritengono di aderire a quest'ultimo indirizzo, anche se non tutte le ragioni sulle quali esso si fonda, possono essere condivise.
Non è, invero, decisivo il primo argomento, incentrato sui vantaggi che l'indagato rimesso in libertà potrebbe conseguire, tramite l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, in ordine alla situazione probatoria delineatasi nel procedimento principale. Giova al riguardo ricordare che l'interesse al gravame, oltre che essere concreto ed attuale, deve riguardare il conseguimento di una posizione di vantaggio giuridicamente tutelata. Al contrario l'efficacia della pronuncia adottata dal Tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di responsabilità resta rigorosamente circoscritta nell'ambito del procedimento incidentale de "libertate" ed è finalizzata soltanto all'eliminazione della misura cautelare.
Quella pronunzia non vincola, invece, né l'apprezzamento dell'ufficio del P.M. titolare delle indagini preliminari quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, né tanto meno quello del G.I.P., ai fini del rinvio al giudizio, o del giudice del dibattimento. Il vantaggio conseguibile dall'indagato dalla pronunzia in esame è, quindi, di puro fatto e pertanto non vale, di per sé, a fondare la persistenza dell'interesse al gravame malgrado la rimessione in libertà. La sopravvivenza rispetto a tale evento dell'interesse in esame deve essere dunque verificata sotto il diverso profilo dell'eventuale incidenza dell'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione sul regime delle impugnazioni, previste dagli art. 309, 310 e 311 cod. proc. pen. avverso le ordinanze in tema di misure cautelari.
Si premette che detto istituto, introdotto sulla base della direttiva n. 100 dagli art. 314 e 315 cod. proc. pen., riguarda esclusivamente la custodia cautelare, comprensiva, ex art. 284/5 cod. proc. pen., anche degli arresti domiciliari, restandone,
invece, escluse le altre misure coercitive o interdittive. Devesi, inoltre, precisare che, a mente dell'art. 314/1 cod. proc. pen., la riparazione per l'ingiusta detenzione, è senz'altro assicurata all'imputato che sia stato prosciolto con una delle formule enumerate da detta norma le quali, come chiarito nella Relazione al progetto preliminare (pag. 78), "sono di per sé sufficienti ad attestare ex post la sostanziale ingiustizia" della compressione della libertà personale. Al contrario, nei confronti dell'imputato assolto con diversa formula ed allo stesso condannato il diritto in discorso è subordinato dal secondo comma della medesima norma al duplice presupposto che la misura cautelare detentiva sia "formalmente" illegittima perché imposta e mantenuta in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli art. 273 e 280 cod. proc. pen. e che, inoltre, questa illegittimità sia stata accertata con una "decisione irrevocabile".
Per quanto attiene al primo presupposto, giova innanzi sottolineare che, fra le ipotesi di illegittimità formale elencate nel cit. art. 273 cod. proc. pen., rilevano, ai fini del secondo comma dell'art. 314, soltanto l'assenza, all'epoca dell'applicazione o della conferma della misura, di gravi indizi di colpevolezza, ovvero la presenza, in quella stessa data, di cause di non punibilità, di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritenga irrogabile, poiché, come rilevato nella Relazione al progetto preliminare (pag. 78), la sussistenza di cause di giustificazione, implicando l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, rientra nella previsione del primo comma della medesima norma. La formulazione letterale della norma in esame e la citata Relazione, la quale valorizza l'ingiustizia "formale" della misura svincolata dall'esito del giudizio sul merito, rendono evidente che il condannato ha diritto all'equa riparazione ove sussista una qualsiasi delle cause di illegittimità enucleabili dal cit. art. 273, oltre, naturalmente, dall'art. 280 cod. proc. pen.. Va, altresì, rilevato che, stante la tassatività della formulazione dell'art. 314/2 cod. proc. pen. non sono idonee a fondare il diritto in esame sia la violazione dell'art. 274, relativo alle esigenze cautelari (cfr. Relazione al progetto definitivo, pag. 184) o l'inosservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure, enunciati nel successivo art. 275.
Infine, il secondo presupposto, concernente l'accertamento della illegittimità della misura detentiva mediante una "decisione irrevocabile", integra il punto fondamentale di raccordo fra l'istituto della riparazione e l'interesse ad impugnare le ordinanze, con le quali dette misure sono state applicate o mantenute. Il problema posto dall'esatto significato dell'espressione "decisione irrevocabile" consente in astratto tre diverse soluzioni. Occorre subito sgombrare il campo da quella secondo cui tale decisione dovrebbe essere adottata dallo stesso giudice competente, a norma degli art. 315 e 646 cod. proc. pen., per il giudizio relativo all'accertamento del diritto alla riparazione. Questa tesi invero collide con la chiara formulazione del cit. art. 314, secondo comma, dalla quale risulta che la decisione in esame integra il presupposto logico e cronologico di quest'ultimo giudizio e, quindi, dovendo precederlo, deve essere necessariamente emessa nel corso del procedimento penale instaurato per l'accertamento del reato.
Come si è già rilevato, secondo alcune pronunzie di questa Corte, la statuizione sull'illegittimità formale della misura dovrebbe essere necessariamente contenuta nella medesima sentenza di merito conclusiva del giudizio sulla responsabilità.
Ma neanche questa tesi, che pur presenta risvolti di verità, può essere condivisa, se intesa nella sua assolutezza.
Al riguardo soccorre innanzi tutto l'interpretazione letterale del cit. art. 314, che, mentre al primo comma, collega il diritto all'equa riparazione al proscioglimento con "sentenza" irrevocabile, al secondo comma, invece, impiega, rispetto al condannato, il termine più generico "decisione" irrevocabile, che, allude ad una gamma di provvedimenti più ampia delle sole sentenze. Inoltre, non va trascurato che la sussistenza dei gravi indizi al momento dell'applicazione della misura cautelare o del rigetto dell'istanza di revoca esula ontologicamente dal tema dei fatti devoluti al giudice del merito, che è circoscritto all'accertamento della responsabilità dell'imputato e dal quale esula il controllo sulla legittimità dei provvedimenti "de libertate", ancorché contenuti nella sentenza di primo grado (Cass., S. U., CC. 23 novembre 1990, Santucci, MASS. 186130).
Infine non è consentito argomentare in contrario dal disposto dell'art. 315/2 cod. proc. pen., secondo il quale la domanda di riparazione deve essere proposta entro un termine di decadenza decorrente dal giorno in cui la sentenza di condanna o di assoluzione è divenuta irrevocabile.
Come sottolineato anche da un'autorevole dottrina, la scelta della data dell'irrevocabilità della sentenza definitiva, quale dies a quo per la decorrenza del termine, trova la sua ragion d'essere non già nel fatto che tale pronunzia debba contenere necessariamente la decisione irrevocabile, che è titolo del diritto alla riparazione, ma più, in generale, nei limiti in cui l'esercizio di tale diritto è stato circoscritto a seconda che si tratti di imputato assolto con una delle formule di cui al primo comma dell'art. 314, ovvero di imputato assolto con formula diversa o condannato. Come si è già avuto modo di ricordare, mentre nel primo caso, tale diritto compete senza alcun limite (che non sia quello derivante dal concorso di dolo o colpa da parte dell'interessato o quello quantitativo posto dall'art. 315/2 cod. proc. pen.), nel secondo caso, invece, lo stesso diritto non soltanto presuppone l'inosservanza degli art. 273 e 280 cod. proc. pen., ma, ex art. 314, quarto comma, è escluso, fra l'altro, per quella parte della custodia cautelare che sia computata nella determinazione della pena inflitta. Ne deriva, pertanto, la necessità di attendere la pronunzia della sentenza definitiva per l'esatta definizione della "causa petendi" e del "petitum" della domanda di riparazione.
Vero è che in alcune ipotesi l'illegittimità della misura cautelare, ai sensi del secondo comma del cit. art. 314, può risultare, in modo implicito e tuttavia evidente, dalla stessa sentenza definitiva di merito. Ciò si verifica sicuramente nei casi in cui l'imputato sia stato condannato per un reato diverso da quello contestato ed inoltre punito con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, per cui la misura cautelare risulti ex post inflitta in violazione del cit. art. 280 cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui l'imputato sia stato viceversa assolto perché il reato era estinto sin dal momento di applicazione o conferma della stessa misura. Ma trattasi di ipotesi marginali, per cui resta il problema di individuare, per gli altri casi, ed in particolare per l'ipotesi concernente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la pronunzia idonea ad integrare la "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314/2 cod. proc. pen. Un'autorevole dottrina, pur affermando che siffatta decisione è costituita principalmente dalle pronunzie emesse da Tribunale o da questa Corte nel procedimento incidentale "de libertate", sostiene che il giudice del merito possa essere investito del potere di statuire in sentenza sulla legittimità della misura cautelare a seguito di una specifica domanda di accertamento incidentale proposta a norma dell'art. 34 cod. proc. civ. Ma, pur apprezzandone l'indubbia originalità, il
Collegio non ritiene di condividere questa conclusione. Essa, invero, si scontra con ostacoli che, in assenza di necessarie previsioni normative, non appaiono superabili. Trattasi innanzi tutto dell'innesto nel processo penale di una statuizione di accertamento incidentale tipica del processo civile, la quale, per di più, investirebbe una questione (la legittimità formale della misura cautelare) che non è pregiudiziale, così come invece richiede il citato art. 34 cod. proc. civ., rispetto alla questione principale devoluta al giudice del merito (l'accertamento del reato). È non del tutto inutile sottolineare che il rapporto di pregiudizialità, nel senso richiesto dalla norma citata, non sussiste neanche nei casi, già menzionati, in cui l'illegittimità formale della misura coercitiva risulta dalla stessa sentenza di condanna. In queste ipotesi, invero, tale rapporto opera in direzione contraria, poiché non è l'illegittimità della misura a "pregiudicare" la statuizione finale sul merito dell'accusa, ma precisamente l'opposto. Un ulteriore ostacolo va, infine, individuato nella necessità - in cui lo stesso giudice penale si troverebbe nella gran parte dei casi - di dovere esaminare e valutare gli atti inclusi soltanto nel fascicolo del P.M. al fine di controllare la sussistenza, o meno, degli indizi di responsabilità al momento dell'applicazione della misura, in aperto contrasto con i principi che reggono l'attuale procedimento penale. Dalle suesposte considerazioni discende che la "decisione irrevocabile" - integrante ex art. 314/2 cod. proc. pen. il titolo del diritto alla riparazione - deve essere individuata nell'ordinanza, non impugnata, adottata dal Tribunale ex art. 309 e 310 stesso codice in sede di riesame o di appello avverso il provvedimento "de libertate", ovvero nella pronunzia emessa da questa Corte a seguito di ricorso contro tale ordinanza, o in sede di ricorso "per saltum" contro lo stesso provvedimento applicativo della misura. Alcune delle citate sentenze, che aderiscono al criticato indirizzo, oppongono che quelle pronunzie, in quanto adottate allo stato degli atti, sono sprovviste del crisma dell'irrevocabilità. Deve, però, rilevarsi che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, ribadito dalle Sezioni Unite, l'esigenza di evitare un'illimitata reiterazione di provvedimenti o di richieste di revoca, incompatibile con l'economia processuale, giustifica il riconoscimento anche alle pronunzie in esame di una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale fondata sul principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen. (Cass., S. U., 1 luglio 1992, n. 11, Grazioso, mass. 191182; Cass. S. U., CC. 18 giugno 1993, n. 14, Dell'Olmo, mass. 194312). Sulla base di tale principio è stato, infatti, affermato che soltanto un successivo, apprezzabile mutamento del fatto consente sia la reiterazione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, annullata dal Tribunale del riesame per ragioni di merito, con pronunzia non più soggetta a gravame;
sia la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza, la quale sia stata, invece, confermata in sede di gravame o sia, comunque, divenuta definitiva (cfr. S. U. citate, nonché Cass., I, CC. 22 febbraio 1993, n. 740, Corrado, mass. 193362; Cass., VI, 21 luglio 1992, n. 2958, Campiello, mass. 191654); nonché, infine, la reiterazione di una richiesta di revoca, qualora un'ordinanza di rigetto di una precedente istanza sia stata confermata in sede di impugnazione (per tutte, Cass., sez. I, CC. 10 marzo 1993, n. 1017, Rey, mass. 193718). Ed anche ove si ritenga, con alcune sentenze di questa Corte, che il giudicato formatosi nel procedimento "de libertate" copra soltanto le circostanze dedotte e valutate dal giudice, ma non anche il deducibile (Cass., V, CC. 21 ottobre 1992, n. 1748, Giorgi, mass. 192611; Cass., VI, CC. 23 settembre 1992, n. 3305, Paradiso) resta pur sempre che le pronunzie adottate in tale procedimento posseggono, nei limiti derivanti dalla loro funzione, il carattere dell'irrevocabilità, che ne permette l'inserimento nello schema di cui all'art. 314/2 cod. proc. pen.. I principi sopra illustrati consentono di considerare nella giusta prospettiva il problema della persistenza, o meno, dell'interesse ad impugnare anche dopo la revoca dei provvedimenti in tema di libertà. È indubbio che, a norma dell'art. 568/4 cod. proc. pen., applicabile anche alle misure cautelari, l'interesse all'impugnazione deve essere, come già rilevato, concreto ed attuale e, pertanto, non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva di incidenza pratica nell'economia del procedimento.
Tuttavia, è a considerare che detto interesse deve essere valutato alla stregua dell'intero complesso delle norme che regolano gli effetti dell'atto impugnato. Pertanto, se - per un verso - l'effetto diretto e primario del provvedimento, che impone o conferma la misura coercitiva, risolvendosi nella compressione della libertà personale e viene meno con la rimessione in libertà - per l'altro - dallo stesso provvedimento, se ingiusto deriva, ex art. 314 cod. proc. pen., anche l'effetto ulteriore del diritto ad una equa riparazione. E poiché soltanto la pronunzia adottata dal Tribunale per il riesame o dalla Corte Suprema nel procedimento incidentale "de libertate" può integrare - salvo le ipotesi sopra indicate - la decisione irrevocabile, idonea, nei casi di proscioglimento o di condanna di cui all'art. 314/2, a fondare tale diritto, ne consegue che la revoca della misura non può incidere sull'attualità dell'interesse a coltivare il gravame.
Questa attualità, invero, persiste perché solo attraverso una pronunzia di annullamento della misura nella sede indicata, l'indagato può precostituirsi il titolo per chiedere, nelle fattispecie elencate dal citato art. 314/2, un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione.
L'impugnata ordinanza, avendo erroneamente dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame per sopravvenuta carenza di interessi determinata dalla rimessione in libertà del ricorrente, deve essere, quindi, annullata con rinvio. Non può, invero, condividersi l'assunto, prospettato in memoria, che la mancata pronunzia sul merito dell'istanza di riesame nel termine di dieci giorni prescritto dall'art. 309, nono comma e decimo comma, cod. proc. pen. avrebbe comportato l'immediata perdita di efficacia ab origine del provvedimento applicativo della misura coercitiva e che, pertanto, l'accoglimento del ricorso imporrebbe l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del suddetto provvedimento. Invero, mentre il nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen. stabilisce che il Tribunale entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, se non debba dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza impugnata, il decimo comma, a sua volta, dispone che l'ordinanza che applica la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non intervenga nel termine prescritto. Dall'esegesi combinata di tali disposizioni emerge chiaramente che la perdita di efficacia si verifica soltanto qualora nel suindicato termine non sia adottata alcuna decisione e, pertanto, non ricorre allorché, invece, il Tribunale abbia in qualsiasi modo pronunziato sulla richiesta di riesame, sia dichiarandone l'inammissibilità, sia decidendo sulla sua fondatezza;
e ciò anche nel caso in cui tale pronunzia sia affetta da nullità (cfr. Cass., S. U., CC. 12 febbraio 1993, n. 2 Piccioni, mass. 193414; Cass. I, 19 settembre 1988, n. 1973, Nicoli, mass. 180100; Cass. I, 2 marzo 1983, n. 498, Oliveri, mass. 158722).
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio allo stesso Tribunale di Lecce.
Roma, 12.X.1993.