Sentenza 15 marzo 2000
Massime • 1
Qualora venga dedotta la violazione del principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia stata una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell'imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difendere. Sotto tali profili, tuttavia, non può ravvisarsi una non consentita immutazione qualora il fatto ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per reato meno grave, giacché in tal caso l'imputato medesimo si è automaticamente investito della variazione del "thema" ed in relazione al diverso fatto ha apprestato le sue difese. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inesistente la prospettata violazione del principio di correlazione in un caso in cui l'imputato, al quale era stato contestato il delitto di estorsione, aveva dedotto a sua difesa la sussistenza non di minacce bensì di artifici e raggiri, per cui era stato condannato per il diverso delitto di truffa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2000, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco Morelli Presidente del 15/03/2000
Dott. Lionello Marini Consigliere SENTENZA
Dott. Alessandro Conzatti Consigliere N. 322
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Michele Besson Consigliere N. 50394/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17 novembre 1999 da IM NI - nato a [...] il [...] - avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1737/99, che ha confermato la sentenza resa il 12 marzo 1998 dal Tribunale di Verona. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. NI Veneziano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso:
OSSERVA
NI IM veniva rinviato a giudizio il 27 giugno 1995 per rispondere del delitto di cui all'art. 629, c.p., perché, venuto a trattative nel corso di un'operazione antidroga di p.g. con NZ L'OL, agente provocatore al quale avrebbe dovuto consegnare cocaina per il prezzo pattuito di L. 20.000.000. con minaccia. consistita nel pretendere urlando il denaro e nell'afferrare il L'OL alla gola, si era fatto consegnare la somma al di fuori dagli accordi stabiliti.
Con sentenza resa dal Tribunale di Verona il 12 marzo 1998 era dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 640 e 61, n. 7, c.p., così diversamente qualificato il fatto contestato, e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di un anno di reclusione e L. 500.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
La decisione, impugnata dall'imputato, veniva confermata il 29 settembre 1999 dalla Corte di Appello di Venezia, ed avverso tale ultima pronuncia l'IM ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato l'inosservanza dell'art. 521, 21^ co., c.p.p., atteso che il giudice del gravame, così come il primo giudice, avevano ritenuto in fatto già contestatì tutti gli elementi del delitto di truffa, così da rendere superflua la trasmissione degli atti al P.M., pur avendo accertato che la ricezione della somma di denaro era stato frutto dell'inganno perpetrato in danno dell'agente provocatore, mentre il capo d'imputazione faceva riferimento ad una condotta estorsiva estrinsecatasi nella minaccia consistita nel pretendere urlando la somma e nell'afferrare la persona offesa alla gola.
Il motivo è infondato.
La corte d'appello ha rilevato che vi era continenza e non già incompatibilità tra il reato di estorsione e quello di truffa, in quanto tutte le circostanze previste dal paradigma normativo di cui all'art. 640, c.p., erano ben presenti nell'imputazione, e, comunque, a conoscenza dell'imputato.
Ha soggiunto, poi, con qualche incomprensibilità che "la consegna di cosa diversa da quanto pattuito ben integra la condotta truffaldina, atteso che quella condotta, manifestatasi anche con forme. si era venuta a realizzare senza alcun consenso della parte lesa e con una mise en scene tipica della condotta fraudolenta (l'aver fatto aspettare invano la parte offesa nella vana speranza di un ritorno dell'agente con la cocaina quando invece la volontà dell'IM era quella di sottrarre il denaro con la somma appena consegnata)". Non è sicuramente esatta l'affermazione che tra il reato di estorsione e quello di truffa vi sia in astratto un rapporto di continenza e non già di incompatibilità, poiché gli elementi caratterizzanti la condotta estorsiva sono la violenza e la minaccia, mentre quelli qualificanti il comportamento truffaldino, anche nell'ipotesi aggravata della prospettazione di un pericolo immaginario, peraltro non ritenuta nella specie, sono gli artifizi e raggiri e l'induzione in errore della parte offesa.
Tuttavia nel caso di deduzione della violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, al fine di verificare se vi sia stata una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non fossero contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazione. sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell'imputato.
In particolare va verificato se l'imputato, attraverso l'iter del processo. si sia trovato nella condizione concreta di non potersi difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, perché posto a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di giovarsi delle garanzie apprestate in suo favore.
Sotto tale profilo non può ravvisarsi una immutazione non consentita del fatto qualora quello ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per fame derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per reato di minore gravità, giacché in tal caso l'imputato medesimo si è fatto automaticamente carico del suo assunto ed in relazione al diverso fatto ha apprestato le sue difese (Cass. pen., sez. VI, sent. 15 dicembre 1997, n. 11462; contra: Cass. pen., sez. VI, sent. 14 novembre 1997, n. 10362). Una tale condizione si è realizzata nel corso del dibattimento di primo grado, avendo l'IM dichiarato nell'interrogatorio, al quale si era sottoposto, di non avere rivolto alcuna minaccia al L'OL, ma di averlo convinto a consegnargli la somma di denaro e di essersi allontanato con il denaro adducendo il pretesto di andare a prendere la sostanza stupefacente, ed essendo stata fondata l'affermazione della sua responsabilità per il delitto di truffa sulla credibilità riconosciuta a tale sua dichiarazione. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione. perché la questione sulla procedibilità dell'azione penale sorta con la qualificazione dell'episodio come delitto di truffa era stata superata ravvisando in fatto la contestazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, senza considerare che la persona offesa non aveva riportato alcun danno in conseguenza del reato, essendo il denaro di cui gli si era appropriato di pertinenza della pubblica amministrazione e non dovendo il L'OL rispondere della somma in alcun modo non essendo legato a questa da un rapporto di dipendenza. Il motivo è, manifestamente infondato.
Nella sentenza la corte ha affermato che il danno arrecato era in tutta evidenza sia a carico dell'amministrazione, che si era servita dell'agente provocatore, sia di quest'ultimo, che non era riuscito a portare ad esecuzione con successo il piano affidatogli, "con pregiudizio della propria immagine professionale, da un lato, e non impedendo la sottrazione della somma di cui in atti, dall'altro" e che "nell'ipotesi di appropriazione o altra condotta illecita... avrebbe dovuto rispondere alla Amministrazione dello stato dalla quale dipende".
In realtà la struttura del delitto di truffa non postula l'identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e ciò che rileva ai fini dell'individuazione del soggetto passivo del delitto è l'accertamento di colui sul cui patrimonio si riversano gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato (cfr.: Cass. pen. sez. II, sent. 29 ottobre 1998, n. 6335). Corretta risulta, quindi, soltanto l'attribuzione di tale qualità all'amministrazione dello stato, ma l'errore non incide sulla riconosciuta procedibilità d'ufficio relativamente al delitto di truffa, giacché costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in quanto non censurabile di illogicità, l'avere ritenuto il giudice di merito la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p., sul fondamento della rilevante gravità del danno di L.
20.000.000 ad essa cagionato.
All'infondatezza di entrambi i motivi segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, senza che nessun rilievo possa essere attribuito all'istanza di patteggiamento avanzata dall'imputato, avendo sulla stessa il P.G. espresso il proprio dissenso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2000