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24 ottobre 1989
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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Art. 41. Decisione sulla dichiarazione di ricusazione 1. Quando la dichiarazione di ricusazione e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale e' proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. (90) ((90a)) 2. Fuori dei casi di inammissibilita' della dichiarazione di ricusazione, la corte puo' disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attivita' processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti. (90) ((90a)) 3. Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. (90) ((90a)) 4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti e' comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed e' notificata alle parti private.
--------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
--------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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- 1. Art. 41 c.p.p. Decisione sulla dichiarazione di ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 199.10628
[…] Ciò discende dalla lettura dell' art. 41 c.p.p. , comma 1, là dove stabilisce che la declaratoria di inammissibilità deve essere emessa senza ritardo, […] I , 17/10/2006 , n. 35719 È inammissibile ai sensi degli art. 38 comma 3 e 41 c.p.p., l'istanza di ricusazione presentata nei confronti della Corte d'assise d'appello e depositata presso la cancelleria della Corte d'appello, […] I , 10/01/1994 L'istanza di ricusazione, come espressamente la legge prevede, deve essere decisa con le forme di cui all'art. 127 c.p.p. soltanto nel caso che debba essere adottata una decisione sul merito (art. 41 comma 3 c.p.p.), mentre, nell'ipotesi di mera declaratoria di inammissibilità della medesima, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 25/07/2023, n. 32291Provvedimento: […] La Corte di appello, ad avviso del BE, sarebbe incorsa in un palese errore di fatto, non essendosi avveduta che l'atto di ricorso ex art. 41 c.p.p. era stato depositato mediante invio anche ad uno degli indirizzi PEC tra quelli individuati con provvedimento DIGSIA, associati all'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ragione per la quale la corte di appello avrebbe adottato un provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione funzionalmente abnorme, in quanto idoneo a determinare un'irrimediabile stasi del procedimento. […]Leggi di più...
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