Articolo 658 del Codice penale
Articolo 632Articolo 600 ter
Versione
1 luglio 1931
Art. 658.

(Procurato allarme presso l'Autorita')

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorita', o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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