Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 1
Sussiste l'interesse dell'imputato a impugnare una pronunzia di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato al fine di ottenere l'assoluzione per insussistenza del fatto, attesa la diversità degli effetti derivanti dalla formula adottata con riferimento all'efficacia della sentenza nei giudizi amministrativo, civile o disciplinare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2001, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 09/01/2001
Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - N. 1
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 33453/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da GI IO contro la sentenza 25 gennaio 2000 del G.U.P. del Tribunale di Roma.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Udito il difensore Avv. Gian Michele Gentile del Foro di Roma. Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 25 gennaio 2000 il G.U.P. del Tribunale di Roma assolveva GI IO, Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria, dal reato di calunnia in danno di VI CR, magistrato presso gli uffici giudiziari di Reggio Calabria, perché il fatto non costituisce reato.
La relativa imputazione era così testualmente formulata: "del reato p. e p. dall'art.368 c.p. per avere, con dichiarazioni varie rese in sede di audizione da parte di un gruppo di lavoro del Consiglio Superiore della Magistratura, incolpato CR VI, magistrato presso gli uffici giudiziari di Reggio Calabria, di abuso di ufficio e di calunnia nei suoi confronti. E segnatamente riferiva circa un attacco di c.d. falsi pentiti nei confronti del IO preordinato dal medesimo CR;
circa una volontà persecutoria e calunniosa nei propri confronti da parte del CR;
circa una campagna di delegittimazione orchestrata e comunque utilizzata dal CR. E quanto sopra compiva pur sapendo il CR innocente. In Roma tra il 21 dicembre 1993 e il 10 gennaio 1994".
2. Contro questa pronunzia ricorre GI IO al fine di ottenere la assoluzione perché il fatto non sussiste.
Deduce, come primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 429 c.p.p.. Osserva, infatti, che la condotta contestatagli deve essere suddivisa in due parti: con la prima si accusava il IO di aver riferito di un attacco di falsi pentiti preordinato dal CR. Con la seconda di aver riferito circa una volontà persecutoria del CR e di una campagna di delegittimazione orchestrata e comunque utilizzata dallo stesso CR.
Ora nella stessa sentenza si riconosce che le dichiarazioni circa un attacco preordinato dal CR non sono mai state rese, con la conseguenza che per tale parte dell'imputazione il ricorrente andava prosciolto perché il fatto non sussiste. Per quanto invece riguarda la seconda parte, pur prescindendo dalla genericità della formulazione dell'addebito a suo tempo eccepita, sarebbe evidente che simili dichiarazioni, quand'anche effettivamente rese, non descrivono un'ipotesi di reato e non configurano dunque l'accusa prevista dall'art. 368 c.p.. 3. Lamenta poi l'erronea applicazione dell'art. 51 c.p., rilevando che, essendo stato chiamato a riferire nella sua qualità di Presidente della Corte d'Appello ad un organo del Consiglio Superiore della Magistratura, era suo preciso diritto-dovere quello di far conoscere anche sensazioni e voci relative al magistrato CR, tanto più che i fatti sottesi alle sue dichiarazioni (quelle del IO) erano stati oggetto di procedimento disciplinare a carico del CR, dal quale quest'ultimo era stato prosciolto perché, come anche riconosciuto dal G.U.P., il quadro indiziario acquisito non aveva consentito di affermarne la responsabilità con tranquillante certezza.
4. Rileva ancora la manifesta illogicità della pronunzia in quanto la verità delle sue affermazioni relative ai fatti attribuiti al CR, che come già detto era stata riconosciuta anche dal G.U.P., escludeva di per sè il delitto di calunnia.
Altra illogicità consisterebbe nell'aver affermato che il IO era convinto della verità di quanto riferito e nel non averne tratto la conseguenza che, incidendo la consapevolezza dell'innocenza sull'elemento materiale del reato di calunnia, la formula assolutoria da adottarsi era quella dell'insussistenza del fatto. Un ultimo vizio logico viene infine individuato laddove la sentenza da una parte afferma che esiste un enorme divario tra le dichiarazioni rese dal IO e le conclusioni cui era giunta la relazione del Consiglio Superiore della magistratura e d'altro canto addebita sostanzialmente al IO le conclusioni contenute in detta relazione, senza individuare la condotta del ricorrente che avrebbe dato origine alle conclusioni in parola.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Non sussiste, in primo luogo, alcun dubbio circa l'interesse a ricorrere contro una pronunzia di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, quando si adduca che la formula assolutoria doveva essere quella dell'insussistenza del fatto. A parte ogni riferimento di natura morale, basta al riguardo considerare gli artt. 652 e 653 c.p.p. e i diversi effetti che tali norme connettono ai due tipi di dispositivo nel giudizio civile o amministrativo di danno e nel giudizio disciplinare.
2. Venendo al merito, la Corte osserva che è esatto il rilievo per cui l'imputazione ascritta al ricorrente è scindibile in due parti, la prima delle quali si riferisce a dichiarazioni in ordine alla preordinazione da parte del CR di un attacco contro il IO attraverso falsi pentiti. Ed è altresì esatto che la sentenza in esame esclude che il IO abbia mai di tanto incolpato quel magistrato, con l'ovvia conseguenza dell'inesistenza di una simile dichiarazione calunniosa e quindi dell'insussistenza del fatto.
3. La rimanente parte dell'imputazione si riferisce a dichiarazioni in ordine a "una volontà persecutoria e calunniosa" nei confronti del IO da parte del CR e in ordine a "una campagna di delegittimazione orchestrata e comunque utilizzata dal CR" sempre contro il IO.
Si tratta di un addebito di singolare vaghezza (e, occorre aggiungere, espresso con vieta terminologia gergale: cfr. "campagna di delegittimazione").
Da esso in particolare non si ricava (nè la sentenza impugnata si cura di sopperire alla carenza) quali siano le condotte concrete attribuite al CR, come cioè, nel racconto del IO, il magistrato abbia manifestato la volontà persecutoria e calunniosa e in cosa consista la campagna di delegittimazione. Non è così dato comprendere il rilievo, penale, disciplinare o semplicemente etico dell'accusa rivoltagli dal ricorrente. Ma la circostanza risolutiva è, come già ha rilevato il Procuratore Generale nella sua requisitoria, quella per cui la sentenza impugnata, trattando proprio delle dichiarazioni in esame, ritiene, in ogni caso, che "può affermarsi che il dott. IO abbia riferito al C.S.M. fatti realmente accaduti". E questa circostanza, secondo la costante giurisprudenza (vedi da ultima 6^ sez. 10 luglio 2000 Cotronei), esclude la materialità del reato di calunnia, qualunque definizione giuridica abbia poi dato l'agente dei fatti stessi.
Necessaria conclusione era quindi quella dell'insussistenza del fatto anche per questa parte dell'imputazione.
4. Gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2001