Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/1995, n. 1626
CASS
Sentenza 16 ottobre 1995

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Massime8

L'imputato che nel dibattimento sollecita l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., sul presupposto che la richiesta di procedimento alternativo ritualmente formulata nell'udienza preliminare è stata disattesa dal giudice per l'ingiustificato dissenso del pubblico ministero ha l'onere della relativa allegazione; spetta infatti al richiedente, per il principio generale della domanda proprio dell'ordinamento processuale, fornire la prova di quanto asserito mediante l'allegazione della copia del verbale dell'udienza preliminare, non spettando al giudice del dibattimento il potere di acquisire d'ufficio una tale documentazione, ma solo quello, una volta che risulti provata la tempestiva e rituale richiesta di giudizio abbreviato, di acquisire il fascicolo del pubblico ministero per valutare o meno la fondatezza del dissenso opposto.

Non è invocabile nella procedura camerale l'operatività della disciplina prevista, per lo svolgimento della discussione in dibattimento, dall'art. 523 cod. proc. pen., secondo cui è possibile la replica ed, in ogni caso, l'imputato e il difensore non devono avere la parola per ultimi. Il richiamo a tale norma non è pertinente, diverse essendo la struttura e la finalità della procedura camerale, che ha natura incidentale, strumentale e provvisoria (vale a dire, allo stato degli atti), da quelle del dibattimento, che rappresenta il momento della piena cognizione ed ha carattere definitivo. (Fattispecie in tema di procedimento di riesame di misura cautelare personale).

L'impossibilità della tempestiva indicazione che, ai sensi dell'art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., consente, se dimostrata, l'acquisizione di prove non elencate nella lista prevista dall'art. 468 cod. proc. pen., deve essere intesa in senso più ampio di quello tradizionalmente indicato come "forza maggiore"; ciò significa che la situazione di impossibilità non deve essere assoluta, potendo essa ricorrere anche in un contesto di difficile esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 468 cod. proc. pen., senza che peraltro rimanga pregiudicata dalla restituzione nel termine la facoltà della controparte di articolare la prova contraria.

Il travisamento del fatto può essere denunciato in sede di legittimità solo se si traduce in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione e sempre che risulti dal testo del provvedimento impugnato.

Nell'ipotesi in cui il creditore ponga in essere una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l'agente è consapevole di esercitare la minaccia per ottenere il soddisfacimento dell'ingiusto profitto derivante da una pretesa "contra ius"; egli non può avere, infatti, la ragionevole opinione di far valere un diritto tutelabile con l'azione giudiziaria, che gli è negata in considerazione della illiceità della pretesa.

Qualora il giudice erroneamente ammetta, ai sensi dell'art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., prove non tempestivamente indicate dal pubblico ministero nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen., nessuna nullità è configurabile, poiché tale sanzione non è espressamente prevista e perché rientra comunque tra i poteri del giudice del dibattimento assumere d'ufficio, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto applicabile l'art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., in relazione all'assunzione delle deposizioni di collaboranti non indicati nelle liste testimoniali, non sul presupposto dell'impossibilità del pubblico ministero di provvedere tempestivamente all'adempimento dell'onere, bensì in base alla considerazione che tale omissione si giustificasse in quanto l'indicazione delle prove avrebbe compromesso le indagini in ordine a gravi reati di mafia; la Corte, nello stigmatizzare siffatta motivazione perché in contrasto con i principi ispiratori del nuovo codice e con l'obbligo di tutti i magistrati di osservare le norme del codice di rito, ha enunciato il principio di cui alla massima).

La "diversità" del procedimento che, ai sensi del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen., impedisce l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova rilievo di carattere sostanziale e non può quindi ricollegarsi a un dato di ordine meramente formale quale il numero di iscrizione, nell'apposito registro della notizia di reato; la distinzione, pertanto, va riferita al contenuto di quest'ultima, vale a dire al fatto-reato in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale con la conseguenza che ove il pubblico ministero, opportunamente autorizzato alla riapertura delle indagini provveda ad una nuova iscrizione ai sensi degli artt. 414, secondo comma, e 335 cod. proc. pen., non si instaura un procedimento diverso e possono legittimamente essere utilizzati i risultati delle indagini già svolte, compresi gli esiti delle intercettazioni.

Il concetto di "diverso procedimento" nel quale, ai sensi del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen., è vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), non equivale a quello di "diverso reato" ed in esso non rientrano pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabili quali prove del reato di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio gli esiti delle intercettazioni disposte per individuare compiutamente i componenti di un'associazione per delinquere ed accertarne le specifiche responsabilità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/1995, n. 1626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1626
Data del deposito : 16 ottobre 1995

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