Sentenza 16 ottobre 1995
Massime • 8
L'imputato che nel dibattimento sollecita l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., sul presupposto che la richiesta di procedimento alternativo ritualmente formulata nell'udienza preliminare è stata disattesa dal giudice per l'ingiustificato dissenso del pubblico ministero ha l'onere della relativa allegazione; spetta infatti al richiedente, per il principio generale della domanda proprio dell'ordinamento processuale, fornire la prova di quanto asserito mediante l'allegazione della copia del verbale dell'udienza preliminare, non spettando al giudice del dibattimento il potere di acquisire d'ufficio una tale documentazione, ma solo quello, una volta che risulti provata la tempestiva e rituale richiesta di giudizio abbreviato, di acquisire il fascicolo del pubblico ministero per valutare o meno la fondatezza del dissenso opposto.
Non è invocabile nella procedura camerale l'operatività della disciplina prevista, per lo svolgimento della discussione in dibattimento, dall'art. 523 cod. proc. pen., secondo cui è possibile la replica ed, in ogni caso, l'imputato e il difensore non devono avere la parola per ultimi. Il richiamo a tale norma non è pertinente, diverse essendo la struttura e la finalità della procedura camerale, che ha natura incidentale, strumentale e provvisoria (vale a dire, allo stato degli atti), da quelle del dibattimento, che rappresenta il momento della piena cognizione ed ha carattere definitivo. (Fattispecie in tema di procedimento di riesame di misura cautelare personale).
L'impossibilità della tempestiva indicazione che, ai sensi dell'art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., consente, se dimostrata, l'acquisizione di prove non elencate nella lista prevista dall'art. 468 cod. proc. pen., deve essere intesa in senso più ampio di quello tradizionalmente indicato come "forza maggiore"; ciò significa che la situazione di impossibilità non deve essere assoluta, potendo essa ricorrere anche in un contesto di difficile esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 468 cod. proc. pen., senza che peraltro rimanga pregiudicata dalla restituzione nel termine la facoltà della controparte di articolare la prova contraria.
Il travisamento del fatto può essere denunciato in sede di legittimità solo se si traduce in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione e sempre che risulti dal testo del provvedimento impugnato.
Nell'ipotesi in cui il creditore ponga in essere una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l'agente è consapevole di esercitare la minaccia per ottenere il soddisfacimento dell'ingiusto profitto derivante da una pretesa "contra ius"; egli non può avere, infatti, la ragionevole opinione di far valere un diritto tutelabile con l'azione giudiziaria, che gli è negata in considerazione della illiceità della pretesa.
Qualora il giudice erroneamente ammetta, ai sensi dell'art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., prove non tempestivamente indicate dal pubblico ministero nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen., nessuna nullità è configurabile, poiché tale sanzione non è espressamente prevista e perché rientra comunque tra i poteri del giudice del dibattimento assumere d'ufficio, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto applicabile l'art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., in relazione all'assunzione delle deposizioni di collaboranti non indicati nelle liste testimoniali, non sul presupposto dell'impossibilità del pubblico ministero di provvedere tempestivamente all'adempimento dell'onere, bensì in base alla considerazione che tale omissione si giustificasse in quanto l'indicazione delle prove avrebbe compromesso le indagini in ordine a gravi reati di mafia; la Corte, nello stigmatizzare siffatta motivazione perché in contrasto con i principi ispiratori del nuovo codice e con l'obbligo di tutti i magistrati di osservare le norme del codice di rito, ha enunciato il principio di cui alla massima).
La "diversità" del procedimento che, ai sensi del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen., impedisce l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova rilievo di carattere sostanziale e non può quindi ricollegarsi a un dato di ordine meramente formale quale il numero di iscrizione, nell'apposito registro della notizia di reato; la distinzione, pertanto, va riferita al contenuto di quest'ultima, vale a dire al fatto-reato in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale con la conseguenza che ove il pubblico ministero, opportunamente autorizzato alla riapertura delle indagini provveda ad una nuova iscrizione ai sensi degli artt. 414, secondo comma, e 335 cod. proc. pen., non si instaura un procedimento diverso e possono legittimamente essere utilizzati i risultati delle indagini già svolte, compresi gli esiti delle intercettazioni.
Il concetto di "diverso procedimento" nel quale, ai sensi del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen., è vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), non equivale a quello di "diverso reato" ed in esso non rientrano pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. (Nella specie la Corte ha ritenuto utilizzabili quali prove del reato di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio gli esiti delle intercettazioni disposte per individuare compiutamente i componenti di un'associazione per delinquere ed accertarne le specifiche responsabilità).
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Sommario: 1. Cenni introduttivi – 2. Dall'abrogato art. 226-quater c. 6 c.p.p. all'attuale art. 270 c.p.p. – 3. Ratio del divieto previsto dall'art. 270 c. 1 c.p. – 4. L'interpretazione della locuzione “procedimenti diversi” – 5. Considerazioni conclusive 1. Cenni introduttivi La disciplina sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali di cui all'art. 270 c.p.p. – modificato dal d.l. n. 161/2019, convertito in L. n. 7/2020 – è frutto di scelte legislative volte a bilanciare diversi interessi: da un lato, l'accertamento e la repressione dei reati; dall'altro, la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, la cui inviolabilità è sancita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/1995, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 1995 |
Testo completo
DIRITTI LIRE
CANCE
▼ 1 626
UDIENZA PUBBLICA
DEL
AR031362 16 OTTOBRE 1995
REGISTRO GENERALE AG863165 N° 25199/95
SENTENZA
N° 1635 ев REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPPEN CASSAZIONE
Sezione VI Penale PIEUP
Richiesta cop studio di Sta. Madip per diritti L. 8000Composta dai Sigg.ri
Dott. EP di GENNARO Presidente il
1 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere IL CANCELLIERE
2 Dott Oreste CIAMPA Consigliere
3 Dott. Bruno OLIVA Consigliere
4 Dott. EP LA GRECA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
ha pronunciato la seguente Richiesta studio dal Sig. gopia
SENTENZA per diritti L. 8000
။ 9 MAG. 1996 RAZIONIL CANCELLIERE sui ricorsi proposti da n. a Belpasso, 1'8.5.1938 NG, 1) EN C.
n. a Troina, il 19.1.1948 12000 IA, 2) UN 7MOV
. 1997 TO, n. a Belpasso, il 4.6.1941
3) ET EP, n. a S. Pietro Clarenza, l'11.9.1955
4) NT EP, n. a Catania, il 26.8.1946 IL CANCELLIERE
5) LA OR, n. a S. Pietro Clarenza, il 30.7.1953
6) NT LIRE 2000 MO, n. a Catania il 9.12.1962
7) ES IA IN, n. a Castel di Judica, il 7.2.1937
8) LA OR TO, n. a Catania, l'11.4.1967
9) EN EA, n. a Catania, il 23.1.1931
10) VI ST, n. a Mazzara del Vallo, il 18.3.1931
11) LL
V073198
DIRITTI DO DIRITTI DIRITTI B0180778
B0180779
UFFICI COPIE
Richiesta copia_studic avverso la sentenza pronunciata il 23 dicembre 1994 dalla Corte di Appelberdisi
8000per diritti Catania.
။
7/1MAG 1996 Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi. CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Luciano Di Noto.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Luigi
Ciampoli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
LIRE 2000 Assenti i difensori delle parti civili. IA
Uditi i difensori i difensori: avv. EP Vassallo, per PU NG;
avv.
TO Sambataro, per ON EP ed OR;
avv. Francesco Russo
per ES MO;
avv. Guido Ziccone per La RT IN e, insieme all' Z113491
avv. NN Aricò per EL ST;
avv. Titta Madia per IC EA. BW188406
LIRE 3000
IA
Osserva 1. Con sentenza del 29 luglio 1993 il Tribunale di Catania, all'esito del BW188407 dibattimento, dichiarava EN NG, UN IA, ET 1
LIRE 2000
TO, NT EP, NT OR, LA IA
EP, EN TO, ES MO, LA OR IN,
VI EA, LL ST, ed altri, colpevoli dei seguenti reati:
1330312 PU NG, BR IA, CH TO, ON EP.
SQ EP, ON OR, PU TO, ES MO,
A) del delitto di cui all'art art. 416 bis, 1, 2, 3 e 4 comma c.p., per avere fatto parte di una associazione di tipo mafioso, promossa da PU EP, detto "u
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 212066A LIRE 2000 UFFICIO COPIE IA
Richiesta copia studio dal Sig. T per diritti 11000 11 22 NOV. 1996 רונן 0008 va90314. IL CANCELLIERE 3
malpassotu", organizzata e diretta da PU IN e PU NG
(rispettivamente figlio e fratello di EP), finalizzata alla commissione di più
delitti contro il patrimonio, contro la persona, concernenti le armi e le munizioni contro la pubblica amministrazione e di reati elettorali. Con l'aggravante di essere associazione armata. In Catania e zone viciniori, in permanenza;
- PU
NG e BR IA, C) del delitto di cui agli artt. 110, 629, in relazione all'art/
628, 3 comma, nn. 1 e 3 c.p., per avere costretto, con minacce, GI TO
a cedere loro un immobile. Acc.to in Misterbianco nel maggio 1991; D) del delitto di cui agli artt. 110, 629, in relazione all'art. 628, 3 comma, nn. 1 e 3 c.p., per avere costretto, con minacce, AN RL, responsabile dell'emittente privata
TELECOLOR, ad assumere IE AR EN. Acc.to in Catania in data anteriore e prossima al 15 maggio 1991; - BR IA, E), F), G), del delitto di cui agli artt. 110, 629, in relazione all'art. 628, 3 comma, nn. 1 e 3 c.p., per avere costretto, con minacce, AC AT a contrarre prestiti presso vari istituti di credito. Acc.to in Catania nel marzo 1991; - PU NG, BR IA,
CH TO, H) del delitto di cui agli artt. 110, 112, 56, 629, in relazione all'art. 628, 3 comma, nn. 1 e 3 c.p., per avere tentato di costringere i germani
TO e TE ID a consegnare loro la somma di lire duecento milioni. LIRE 2000
CANCELLE Acc.to in Catania, in data anteriore e prossima al 25.5.1991; - PU TO,
ON EP, SQ EP, ON OR, 1) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 1 e 4 c.p. concorso nel sequestro di
AN442421 persona di MA NT EN;
L) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1,
AN442422
582, 585 in relazione agli artt. 576 n. 1, 61 n. 2, 577 n. 4, 61 n. 1 e c.p.- 40
AN442423 CORTE SU MA CI CASSOZIONE
UPACAO AN416796 Richlecta coph. studio VETRELCI AN442424 6,20
6. DIC. 2005 از 9 FEB. 1963 AN442425 4
concorso in lesioni volontarie aggravate in danno di MA NT EN. In
territorio di Camporotondo Etneo, il 9.2.1989; M) del delitto di cui agli artt. 110,
112 n. 1, 56, 610, commi 1 e 2 in relazione all'art. 339, 61 n. 1 e 4 c.p., in danno LIRE 10000
IA dello stesso MA;
N) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 611, 1 e
2 comma in relazione all'art. 339, 61 n. 2 c.p. - concorso in violenza e minaccia per costringere il MA a commettere il reato di calunnia in danno del Comandante la
AHG32240 Compagnia CC. di Gravina di Catania. In Camporotondo Etneo, sino al 14.4.1990;
AH6322
O) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 610, 1 e 2 comma in AH632238 relazione all'art. 339, 61 n. 2 c.p.. concorso in violenza privata in danno del
MA. In Camporotondo Etneo, S. Pietro Clarenza, Belpasso ed altre località
sino all' aprile 1990; - PU NG e BR IA, S) concorso in corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio (artt. 110, 321 in relazione agli artt.
319 e 319 bis c.p.). In Catania ed Acireale sino al maggio-giugno 1991; T)
concorso in corruzione elettorale, continuata (artt 81 cpv., 110 c.p., 96 d.P.R.
30/3/1957 n. 361). Acc.to in Catania ed Acireale nel maggio-giugno 1991; })
concorso in corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio (art. 321 in relazione agli artt. 319-319 bis c.p.). In Acireale sino al maggio 1991 ed in
IC EA, Z) del delitto di cui all'art. 81 cpv., 319 c.p.- permanenza;
-
corruzione continuata per atti contrari ai doveri di ufficio;
A1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 361, 1 e 2 comma c.p. In Misterbianco, sino al marzo 1991; -
PU NG, A2) concorso in corruzione continuata per atti contrari ai doveri di ufficio (artt. 81 cpv., 321 in relazione all'art. 319 c.p.). In Misterbianco,
sino al marzo 1991; - La RT IN, A3) del delitto di cui all'art. 323 c.p. In
** ONE
DIRITTI D
Richi
dal sig. CARSNE 36920per diri
* 25 MAR 1998 5
Catania e Castel di Judica, sino al maggio 1991; - PU NG e BR
IA, A4) concorso in corruzione aggravata continuata per atti contrari ai doveri di ufficio (artt. 81 cpv., 110, 321 in relazione agli artt. 319 e 319 bis c.p.). In
Catania e Castel di Judica, sino al maggio 1991; - EL ST, concorso in corruzione elettorale (artt. 81 cpv., 110, 112 c.p., 96 d.P.R. 30.3.1957, n. 361),
sub A6). In Catania nel maggio e giugno 1991; e, unificati fra di loro i reati sub E),
F) e G); riuniti tutti i reati a ciascuno ascritti ai sensi dell'art. 81, 1 e 2 comma c.p.,
applicata a PU NG e BR IA la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.,
condannava ciascuno di essi alle pene ritenute di giustizia. Applicava, altresì, a
PU NG, BR IA, PU TO, SQ EP,
ON EP, ON OR, ES MO e CH
TO, la misura di sicurezza della libertà vigilata. Condannava, infine, La
RT IN e IC EA al risarcimento dei danni, liquidati in lire 50
milioni ciascuno, ed alla rifusione delle spese di giudizio a favore delle parti civili costituite: Comune di Castel di Judica e Comune di Misterbianco. 2. La vicenda per cui processo racchiude una molteplicità di episodi delittuosi,
accaduti a Catania e provincia tra il febbraio del 1989 (sequestro MA) ed il maggio-giugno 1991, che vedono coinvolti, quali autori, alcuni familiari di
PU EP, noto anche come "u malpassotu", personaggio di spicco nell'
ambito della criminalità organizzata, e persone ad essi legate a vario titolo.
Il procedimento, specie quello concernente le attività facenti capo a
PU NG e BR IA, secondo la ricostruzione dei giudici di merito,
trae origine dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Catania, a mezzo 6
di intercettazioni ambientali e telefoniche, su un episodio di estorsione commesso ai danni dell'imprenditore avolese CE GI, ascritto a PU IN,
PU OR, OT EP e AR AN. Le intercettazioni,
inizialmente disposte nei confronti di PU OR, fratello del "malpassotu"
venivano via via estese alle utenze telefoniche in uso alle persone con questi collegate, tra le quali quella intestata all'istituto di bellezza "Vanity Farm" gestito da BR IA, utilizzata dall'altro fratello, PU NG. Le comunicazioni telefoniche intercettate, disvelavano, secondo i giudici di merito, l'esistenza di una articolata associazione di tipo mafioso facente capo ai fratelli PU, costituente essa stessa parte integrante della banda del "malpassotu". In particolare esse mettevano in luce le molteplici attività criminose svolte da gruppo capeggiato da
PU NG: estorsioni, recupero di crediti, mercato dei voti, corruzione di pubblici ufficiali, avvalendosi anche del nome e della fama del "malpassotu". Per
motivi di connessione soggettiva e probatoria, nel procedimento concernente l'associazione per delinquere confluiva anche quello riguardante il sequestro di persona e quant'altro commesso ai danni di MA NT EN, trattandosi di vicenda maturata nell'ambito della cosca mafiosa facente capo al PU
EP.
La Procura della Repubblica di Catania non riusciva a concludere, nei termini di legge, le indagini avviate sull'associazione mafiosa e le attività ad essa riconducibili, stante la loro complessità. Per non disvelare alle persone sottoposte alle indagini l'esistenza delle stesse, invece di richiedere la loro proroga, sollecitava 7
ed otteneva dal G.I.P. il decreto di archiviazione per il procedimento iscritto al n.
4186/90 del registro notizie di reato, riguardante il reato associativo.
Le indagini, venivano poi riaperte ed il relativo procedimento veniva iscritto al n. 2083/91.
A conclusione delle stesse gli odierni ricorrenti venivano citati a giudizio del
Tribunale di Catania per rispondere dei delitti loro rispettivamente ascritti. 3. Il Tribunale, rigettava innanzi tutto le numerose eccezioni di ordine processuale sollevate dai difensori, con riferimento all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, alla riunione, al procedimento concernente l'associazione per delinquere, di quelli relativi alla vicenda MA, ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati di corruzione elettorale, ascritti a IC, La RT e
EL, alla formazione del fascicolo del dibattimento. A conclusione dell'
istruttoria dibattimentale riteneva provata l'appartenenza dei ricorrenti, ad eccezione di La RT IN, IC EA e EL ST, all'
associazione mafiosa capeggiata da PU EP, alla stregua delle complesse risultanze di causa, in particolare del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, delle dichiarazioni confessorie con relative chiamate di correo rese da taluni imputati, dalle deposizioni dei testi escussi, tra cui MA
NT EN. Dichiarava, quindi, gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti,
come da dispositivo. 4. La Corte di Appello di Catania, su impugnazione degli imputati e del
Procuratore Generale, con sentenza in data 23 dicembre 1994, così decideva: 8
- assolveva PU NG e BR IA, dai reati di cui ai capi S),T),V)
perché il fatto non sussiste;
assolveva, inoltre, quest'ultima dal reato sub C), per non avere commesso il fatto;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti di PU TO,
ON EP, SQ EP, ON OR, in ordine al reato sub M), perché estinto per amnistia;
qualificava il fatto di cui al capo A) nei confronti di PU NG quale violazione dell'art. 416, 1 e 3 comma c.p. e, nei confronti di BR IA e
CH TO, quale violazione dell'art. 416, 2 comma c.p.;
- qualificava il fatto di cui al capo A4) quale violazione degli artt. 321 e 318 cpv.
c.p. e quello di cui al capo A3) quale violazione all'art. 318 cpv. c.p.;
- determinava, quindi, la pena da infliggersi a: PU NG, in anni otto,
mesi otto di reclusione e lire sei milioni di multa;
BR IA, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, in anni quattro di reclusione e lire 2.400.000 di multa;
ON EP e ON OR in anni otto e mesi sei di reclusione ciascuno;
SQ EP, in anni nove e mesi sei di reclusione;
La RT IN, in mesi dieci di reclusione, pena sospesa;
PU TO, in anni sette e mesi sei di reclusione;
IC EA, in anni tre e mesi sei di reclusione;
EL ST, in anni due di reclusione, pena sospesa;
condannava IC EA alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita;
confermava nel resto. 9 6: Prima di procedere all'esame dei singoli ricorsi, occorre separare quello proposto da EL ST, in attesa della pronuncia del Giudice delle Leggi,
sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge della Regione
Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, sollevata dal Pretore di Marsala, con ordinanza in data 13 marzo 1995, pubblicata sulla G.U. del 10.5.1995, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., poichè identica questione, la cui soluzione può assumere rilievo decisivo, è stata qui dedotta con il primo motivo di ricorso. 7. EN NG, con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché il difetto di motivazione, essendo
stata affermata la sua penale responsabilità, per il delitto di associazione per delinquere e per i c.d. reati fine, sulla base di indizi di colpevolezza evanescenti ed equivoci, nonché su una interpretazione comparativa distorta e personalissima delle dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia PU EP, IA
IO e GI EP.
La censura, ai limiti dell'ammissibilità, è destituita di fondamento.
Il ricorrente, invero, si sofferma sui criteri che governano la valutazione degli elementi di prova, ma non indica nulla di concreto, specie con riferimento al delitto di associazione per delinquere, che valga a dimostrare la denunciata violazione dell'art. 192 cod. proc. La regola di giudizio contenuta nell'art. 192, comma 2, cod.
proc. pen., secondo la quale la prova di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti risulta, nella specie, pienamente rispettata. La corte catanese, infatti, discostandosi in ciò dai giudici di prime cure,
ha ritenuto l'esistenza di una associazione per delinquere facente capo a PU 10
NG, distinta dall'associazione di tipo mafioso capeggiata dal fratello PU
EP, " u malpassotu", sulla base di molteplici elementi particolarmente significativi: il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso alla BR, specie quelle intercorse in occasione dell'arresto dei germani
IC e EL AM, insieme ad altri, avvenuto in località Barriera di
Catania, 1'8 febbraio 1991, nel corso dei controlli di polizia disposti subito dopo il duplice omicidio, ad opera di ignoti, di tali ME e RI - conversazioni,
svoltesi tra la BR, il GI ed il PU NG dalle quali traspare il timore che l'arresto dei fratelli AM, indicati quali componenti la "squadra",
possa coinvolgere l'intero gruppo - ; le dichiarazioni rese da appartenenti alla cosca mafiosa del "malpassotu" (RI VE e Di AU NN) i quali dopo il loro arresto hanno disvelato, rendendo circostanziata confessione, le molteplici attività delittuose svolte dai PU, tra le quali quelle a carattere estorsivo riferibili ad NG PU ed al gruppo da lui capeggiato;
le dichiarazioni di
GI EP, capocantiere ed uomo di fiducia di NG PU, che ha riferito, tra l'altro, con dovizia di particolari, in ordine all'attività di "recupero crediti" svolta dai fratelli AM nell'interesse del medesimo;
le dichiarazioni
-dello stesso PU EP e di IA IO quest'ultimo personaggio di spicco nell'ambito del sodalizio criminoso facente capo al "malpassotu"
entrambi confessi, concordi nell'escludere l'appartenenza alla cosca del PU
NG, poiché egli, con i suoi uomini, costituiva un gruppo a parte;
l'operare dello stesso PU NG, essendo il suo agire diretto a perseguire proprie finalità.
Peraltro il richiamo da parte del ricorrente dei principi che disciplinano la prova !
11
indiziaria non sono del tutto pertinenti, poiché i giudici del merito hanno fondato il loro convincimento sull'esistenza dell'associazione per delinquere capeggiata da
PU NG non soltanto su una molteplicità di indizi, gravi e concordanti,
ma anche su prove dirette, tali essendo le dichiarazioni rese dalle persone imputate in procedimento connesso, una volta che ne sia stata verificata l'attendibilità
intrinseca ed estrinseca, anche attraverso i necessari riscontri (S.U. 3.2.90, Belli, m.
CED 183411). Tanto basta ad escludere anche il dedotto vizio di motivazione,
poiché questo sussiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando l'iter argomentativo che ha condotto alla decisione si dimostri privo del necessario rigore logico, incompleto o avulso dalle risultanze di causa, non già quando il giudice, dopo una attenta ed esauriente disanima delle stesse, abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati, un significato non conforme a quanto prospettato dalle parti, non potendosi surrettiziamente trasformare il controllo di legittimità in un ulteriore giudizio di merito. Quanto ai singoli episodi delittuosi le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche e ripetitive, scadono nel fatto poiché tendono a far risaltare una possibile diversa lettura delle risultanze di causa che di per su non dimostra l'asserita carenza di logicità della decisione.
7.1 Il ricorrente si duole, inoltre, per la qualificazione giuridica attribuita ai fatti oggetto d'imputazione sub C), D) ed H).
Si sostiene nel ricorso, con riferimento all'imputazione sub C), che il fatto in essa descritto costituiva il delitto di esercizio delle proprie ragioni, non già quello di estorsione, avendo egli agito a tutela del credito vantato nei confronti del
GI, rimasto insoluto;
che le minacce ai danni del GI andavano ascritte 12
al solo GI, trattandosi di una iniziativa che questi aveva assunto liberamente per acquistare meriti presso lo stesso PU suo datore di lavoro;
che le asserite minacce si erano comunque dimostrate del tutto inoffensive tant'è che il GI,
per sua stessa ammissione, risultava essere ancora debitore. Si afferma, altresì,
limitatamente all'addebito di cui al capo D), che la forzata quanto artificiosa interpretazione dell'accaduto da parte della BR, "grande teatrista nel lavoro e nella vita", non poteva incidere sullo stesso sino al punto da stravolgerne la reale portata e far ritenere estorsione una semplice raccomandazione per un posto di lavoro.
Si sottolinea, infine, quanto al capo H), che nulla provava l'esistenza di un legame tra le minacce ricevute dal ID e la circostanza che esso PU
NG e la BR cercassero una casa per andarci a vivere.
Le censure non meritano attenzione.
Il criterio distintivo tra le fattispecie delittuose descritte agli artt. 629 e 393
cod. pen., secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, non risiede nella materialità del fatto, essendo questo identico in entrambe le ipotesi, ma nell'elemento soggettivo. Nel reato di estorsione l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la consapevolezza che quanto preteso non gli è
giuridicamente dovuto;
nel reato di ragion fattasi, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se
giuridicamente infondata, di attuare un suo preciso diritto, di realizzare cioè,
personalmente e direttamente una pretesa che potrebbe obiettivamente formare oggetto di una vertenza giudiziaria (sez. II - 28.4.89, Stanovich, m. CED 181179). 13
Aggiungasi che nell'ipotesi in cui il creditore ponga in essere una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, è configurabile il delitto di estorsione e non quello di ragion fattasi, poiché l'agente è consapevole di esercitare la minaccia stessa per ottenere il soddisfacimento dell'ingiusto profitto derivante da una pretesa contra jus. Egli non può avere, infatti, la ragionevole opinione di far valere un diritto tutelabile con l'azione giudiziaria, che gli è negata in considerazione della illiceità della pretesa ( sez. II - 17.6.86, Sarachella, m. CED 174968).
Nel caso di specie, correttamente i giudici del merito hanno ravvisato il delitto di estorsione nella vicenda descritta al capo C), avendo accertato in fatto che la pretesa creditoria vantata dal ricorrente, fatta valere mediante minacce nei confronti del GI, traeva origine da un prestito che lo stesso PU
NG gli aveva concesso ad interessi usurari, come tale non tutelabile in via giudiziaria. Nessun vizio di legge si coglie poi nella decisione relativa al capo D).
Non basta invero ad escludere il ritenuto delitto di estorsione la circostanza secondo la quale l'imputato, nel richiedere a AN RL di assumere IE
AR EN presso l'emittente TELECOLOR da lui gestita non profferi minaccia alcuna. La minaccia costitutiva del delitto di estorsione non occorre che sia esplicita. Essa può essere anche implicita o indiretta, e sussiste ogni volta che avuto riguardo alla personalità sopraffattrice dell'agente, alle circostanze ambientali, all'ingiustizia della pretesa, alle particolari condizioni della vittima,
questa, di fronte all'ingiusta richiesta dell'agente, venga a trovarsi nella condizione di doverne subire la volontà per evitare, in caso di mancata adesione, il paventato verificarsi di un più grave pericolo (sez. II - 15.5.91, Rizzi, m. CED 187939). 14
Il problema si sposta quindi dal piano interpretativo a quello motivazionale,
ed investe la verifica delle ragioni per le quali è stata ritenuta minacciosa la condotta tenuta dall'imputato. Ma sotto quest'aspetto la censura proposta dal ricorrente è inammissibile, poiché si limita a contrapporre, attraverso la reinterpretazione in chiave riduttiva delle risultanze acquisite, una diversa versione dell'accaduto che qui non rileva. Ben chiare sono, invero, le ragioni per le quali i giudici del merito hanno ritenuto minacciosa, tale da condizionare la libertà
decisionale del AN, la condotta tenuta nell'occasione dal PU NG.
L'ostentazione da parte dello stesso PU del proprio cognome, ben noto e molto temuto nella zona, specie per le attività svolte nel territorio di Catania e provincia dal sodalizio criminale facente capo al proprio fratello EP, "u malpassotu", all'epoca latitante;
l'essersi recato presso la casa di campagna del
AN, con il quale non intratteneva rapporti nè di conoscenza, tanto meno di amicizia, per sollecitare l'assunzione dell'IE, a giudizio della la corte catanese, è
un comportamento tipicamente mafioso, di per sè idoneo ad incutere timore, tant'è
che così è stato inteso sia dalla BR che dal AN non appena questi apprese chi era la persona che gli aveva sollecitato, in un momento di grave crisi occupazionale l'assunzione di un lavoratore, con quelle modalità del tutto peculiari che lasciavano sottintendere una piena conoscenza della sua vita privata.
L'argomentazione svolta, per il suo rigore logico, non presta il fianco ad alcuna censura essendo del tutto corretto ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit,
che quanti vivono in zone dove ben radicata è la criminalità organizzata, sopratutto quella di tipo mafiosa, subiscono un indubbio condizionamento ambientale che li 15
I rende facilmente vittime dell'altrui prepotenza, specie se proveniente, come nella specie, da un soggetto appartenente ad-una famiglia mafiosa il quale non solo non prende le distanze dalla stessa ma anzi si riconosce in essa sì da ostentarne i valori negativi, tra i quali la forza di intimidazione derivante dall'uso spregiudicato ed effettivo della violenza. 7.2 Lamenta poi la carenza assoluta di motivazione per ciò che attiene la trattazione dei reati sub A2) e A4).
Il rilievo, limitatamente all'imputazione sub A2), oltre ad essere generico, è
destituito di fondamento. Dal testo del provvedimento impugnato si evince, infatti,
che la penale responsabilità del ricorrente per i reato di cui sopra è stata valutata e decisa in uno con quella del pubblico ufficiale coinvolto nell'illecito. La corte catanese ha confermato la penale responsabilità del ricorrente, ex art. 321 c.p., per il delitto di corruzione continuata per atti contrari ai doveri di ufficio (capo Z), in ordine al quale è stato condannato il IC EA, avendo accertato in fatto,
attraverso le circostanziate dichiarazioni di GI EP, corroborate dal contenuto delle comunicazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso allo stesso
PU NG, che questi, tramite il GI, corrispose donativi al IC
affinché costui omettesse i dovuti controlli nei cantieri, peraltro abusivi, nei quali egli era interessato, quanto meno fino a quando i lavori di sua competenza, relativi all'esecuzione delle opere in cemento armato, non fossero stati completati.
Quanto all'imputazione sub A4), la censura svolta dal ricorrente è fondata, e la sentenza deve essere sul punto annullata con rinvio, non essendo state chiarite affatto le ragioni per le quali egli è stato ritenuto corresponsabile, insieme alla 16
BR, dell'attività corruttiva svolta da quest'ultima in favore del La RT,
assessore del Comune di Castel di Judica, per compensarlo del finanziamento da lei ottenuto per la messa in scena di due spettacoli a Castel di Judica ed a Giumarra.
7.3 Censura, infine, il difetto di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La corte catanese ha ribadito il diniego opposto in prime cure alla concessione delle attenuanti generiche, per la mancanza di elementi positivi;
per la pervicacia e costante inclinazione a delinquere dimostrata dal ricorrente;
"per l'atteggiamento successivo alla commissione dei reati e quello processuale di assoluta chiusura anche dinanzi alla più solare emergenza probatoria".
Le ragioni indicate, ineccepibili in diritto, denotano un uso corretto del potere discrezionale attribuito al giudice del merito.
Le attenuanti generiche, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
non possono essere intese come oggetto di una benevola e discrezionale
"concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133
stesso codice, che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione, ai fini della quantificazione della pena (sez. fer. - 28.8.90, Poliseri, m. CED 185267). Aggiungasi che il diniego delle attenuanti generiche legittimamente può essere fondato sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto
-m. CED ad altri elementi (sez. III - 3.10.88, Brunetta, Cass. Pen. 1990, 22
179828). E nella specie i giudici di appello, oltre ad aver posto in rilievo la 17
oggettiva gravità dei fatti, hanno sottolineato la pervicace proclività a delinquere dimostrata dal ricorrente.
8. UN IA denuncia l'omessa o insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta sua penale responsabilità per il delitto associativo (capo A) e per quello di estorsione in danno della CO (capi E, F e G). 8.1 Si afferma nel ricorso, quanto all'imputazione sub A), che nulla prova l'appartenenza di essa BR al sodalizio criminoso facente capo al PU
NG, essendo prive di rilievo le circostanze poste a fondamento dell'impugnata decisione. Si precisa al riguardo che il legame sentimentale con il PU
NG, la consapevolezza degli affari illeciti svolti dall'associazione non dimostravano affatto la sua partecipazione all'associazione medesima. Le stesse estorsioni a lei addebitate erano palesemente finalizzate a soddisfare i suoi interessi personali;
il GI, inoltre, non l'aveva mai indicata tra i componenti dell'
associazione.
Il ricorso è infondato, ai limiti dell'ammissibilità poiché attraverso il dedotto vizio di motivazione si sollecita, in realtà, in maniera surrettizia, una "rilettura", in chiave riduttiva, degli elementi posti a fondamento dell'impugnata decisione.
I giudici di merito, dopo una attenta disanima delle complesse risultanze di causa, hanno ritenuto BR IA partecipe dell'associazione per delinquere capeggiata dal PU NG, avendo accertato in fatto, attraverso il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate ed i numerosi delitti da essa perpetrati,
da sola o in concorso, soprattutto con il PU NG, il suo fattivo inserimento nelle attività illecite svolte dal sodalizio criminoso. Tra l'altro essi 18
hanno posto in rilievo che la ricorrente, in occasione dell'arresto di alcuni associati in località Barriera - i fratelli IC e EL AM -, oltre al timore per le sorti del PU NG, suo convivente, aveva manifestato serie preoccupazioni anche per le sorti dell'associazione; che essa, in quello stesso giorno, si era dimostrata disponibile nei confronti dell'associazione, essendosi offerta di andare dal CH, non raggiungibile telefonicamente, per "eliminare quelle cose"; che nel corso di una telefonata intercorsa con il AM questi si era compiaciuto con la stessa BR per il modo con il quale aveva prontamente percepito l'oggetto del discorso - "parliamo la stessa lingua, fino a due anni fa,
possibilmente ne parlava un'altra, oggi lei parla quella nostra e capisce quello che voglio dire" -.
Le argomentazioni svolte, per il loro rigore logico e poiché aderenti alle risultanze di causa, escludono il dedotto vizio di motivazione. Peraltro è appena il caso di sottolineare che in tema di associazione per delinquere la prova dell'
affectio societas scelerum, nei confronti dell'agente, può essere tratta da facta concludentia, tra cui rientrano i reati commessi quando gli stessi, per il loro numero, per le loro modalità esecutive, si rivelino espressione del più generico programma di delinquenza, oggetto dell'associazione. Non vale a fare escludere l'elemento soggettivo del reato la circostanza, posta in risalto dalla ricorrente,
secondo la quale essa si era solo servita del PU NG per risolvere i propri problemi economici. Quali che siano state le ragioni che hanno spinto la BR a legarsi al PU NG ed a servirsi del sodalizio criminoso facente capo al medesimo, esse attengono al movente dell'azione e non incidono affatto sul dolo 19
che, come è noto, concerne, invece, la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento. Dolo che nell'ipotesi di partecipazione ad una associazione per delinquere si sostanzia nell'adesione cosciente e volontaria del soggetto al sodalizio criminoso che nella specie non può essere messo in discussione una volta accertato che la BR, nella perpetrazione dei reati, si avvalse della forza intimidatrice propria dell'associazione per delinquere capeggiata dal PU NG,
ostentandone i particolari rapporti di amicizia che la legavano con lo stesso.
8.2 Si sostiene, inoltre, limitatamente all'estorsione ai danni della CO,
che i fatti da questa denunciati non integravano il ritenuto delitto di estorsione,
semmai quello di ragion fattasi, essendosi limitata a richiedere alla CO,
nell'ambito di un rapporto di cointeressenza esistente con la medesima, il rispetto degli accordi a suo tempo stipulati.
La censura è destituita di fondamento. La corte di merito correttamente ha ribadito, in relazione alle vicende oggetto d'imputazione sub E), F) e G) la sussistenza del delitto di estorsione avendo accertato in fatto: che la CO si decise a stipulare i molteplici contratti di mutuo, il cui ricavato andò alla BR o ai di lei amici, a seguito delle gravi minacce da lei ricevute ad opera della BR;
che le pretese avanzate dalla ricorrente nei riguardi della CO erano manifestamente prive di qualsivoglia titolo, azionabile dinanzi al giudice civile, non costituendo fonte di obbligazione per la CO la semplice promessa verbale fattale dalla BR: "per me l'affare è fatto, tu per-me sei una socia". Invero, oltre alle considerazioni svolte in precedenza sullo stesso argonento, che qui si intendono richiamate per la parte che qui interessa, occorre ribadire che secondo la 2
020
'giurisprudenza di questa corte, può parlarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone soltanto se il comportamento dell'agente si sia concretato nella realizzazione di una pretesa di diritto mediante la sostituzione della privata violenza alla coazione del provvedimento giudiziale. Il delitto di cui all'art. 393 cod. pen., si traduce infatti nella indebita attribuzione a sè stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice, e l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente in toto. Ne consegue che resta escluso il reato previsto dall'art. 393 cod. pen. quando trattasi di pretesa illegittima in tutto o in parte o sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice:
in tal caso l'opinato diritto non è altro che un pretesto per mascherare il perseguimento dei propri illeciti interessi (sez. II - 4.5.90, Lamatrice, m. CED
186532). 9. ET TO, denuncia : 9.1 La violazione degli artt. 194 e 526 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606
lett. e) stesso codice;
motivazione contraddittoria ed insufficiente;
assoluta mancanza di una approfondita disanima logico-giuridica e travisamento dei fatti per i reati per i quali è stata affermata la sua penale responsabilità ( partecipazione all'
associazione per delinquere e tentata estorsione in danno dei germani TO e
TE ID).
Si sostiene nel ricorso che i giudici di merito avevano omesso di valutare tutte le prove a discolpa emerse nel corso del procedimento di primo grado per attribuire valore decisivo "a fatti e circostanze evinte da procedimenti logici fondati 21
su supposizioni e motivate in maniera assolutamente insoddisfacente, contraddit-
toria" ed illogica. L'amicizia che lo legava, fin dall'infanzia, al PU NG non dimostrava affatto il suo coinvolgimento nei loschi traffici della famiglia
PU e la sua partecipazione all'associazione per delinquere. Nulla provava poi il suo concorso nella tentata estorsione commessa ai danni dei fratelli ID,
essendosi egli limitato, su richiesta di PU NG e BR IA, interessati alla locazione di un immobile di proprietà dei ID, a rivolgere a costoro, che ben conosceva, la predetta richiesta ed a comunicare al PU il loro numero di telefono per poterli così direttamente contattare.
Il ricorso, a parte la ripetitività delle questioni sollevate, è infondato, ai limiti dell'ammissibilità, poiché investe sostanzialmente il giudizio ricostruttivo del fatto e l'apprezzamento dei giudici di merito circa l'attendibilità delle fonti, la rilevanza e la concludenza degli elementi vagliati.
Manifestamente infondato è, innanzi tutto, il motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione degli artt. 194 e 526 cod. proc. pen. non risultando essere stati disattesi i principi in essi contenuti. Il ricorrente, peraltro, si limita ad enunciare la violazione di legge ma non indica su quali specifici e concreti elementi di prova essa avrebbe inciso. La censura, pertanto, poiché generica va dichiarata inammissibile, a norma degli artt. 581 lett. c) e 591, 1 comma, lett. c), cod. proc.
pen.
Occorre sottolineare poi che il difetto di motivazione, secondo il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è valutabile in Cassazione, solo se consista nella mancanza o nella manifesta illogicità della motivazione stessa, purché 22
il vizio risulti "dal testo del provvedimento impugnato". Il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più favorevole valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello della rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è
riservata in via esclusiva al giudice del merito, potendo e dovendo invece questa
Corte accertare se quest'ultimo abbia dato conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto alla decisione (sez. VI - 28.7.93,
Settineri, m. CED 194649). Ne consegue che non è deducibile, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, l'insufficienza di motivazione (sez. I -
24.9.90, P.M. c/ Capomaccio, m. CED 185451); mentre il travisamento del fatto può essere denunciato in sede di legittimità solo se si traduce in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione, sempreché risulti "dal testo del provvedimento impugnato" (sez. I - 11.1.93, Nigro, m. CED 192997).
Delimitato così il primo motivo di ricorso, ritiene la Corte, quanto al dedotto vizio di motivazione, che la censura è priva di pregio.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, nessuna manifesta illogicità,
nessuna mancanza di motivazione si evince, infatti, dal testo della sentenza impugnata. Risulta,invece, che la corte catanese ha esaminato con il dovuto rigore,
vieppiù necessario dopo le articolate critiche contenute nei motivio di appello, le complesse risultanze di causa, ed ha quindi ribadito la responsabilità del CH
quale concorrente nel tentativo di estorsione in danno dei fratelli ID, avendo 23
accertato in fatto il suo diretto coinvolgimento nella telefonata minatoria loro pervenuta. In particolare i giudici di merito hanno posto in rilievo che dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso alla BR, risultava chiaro che era stato proprio il CH la persona che aveva fornito all'autore della telefonata estortiva - tale "Pinuccio", non meglio identificato il numero
telefonico dei fratelli ID.
La stessa corte ha tratto poi il convincimento circa la partecipazione del
CH all'associazione per delinquere capeggiata dal PU NG, non già
dalla sola sua partecipazione al tentativo di estorsione in danno dei ID, ma da molteplici di elementi di fatto, ritenuti estremamente significativi, quali: i contatti tenuti con gli altri componenti l'associazione (AM EL e
BR IA); il contenuto delle comunicazioni telefoniche intercorse tra la
BR ed il PU NG in occasione dell'arresto dei fratelli AM;
le indicazioni fornite sul suo conto da GI, uomo di fiducia del PU NG,
essendone il capo-cantiere, che lo ha indicato come colui che riceveva le merci frutto delle rapine commesse dagli associati.
Le argomentazioni svolte, per il loro rigore logico e perché aderenti alle risultanze di causa, ben sorreggono la decisione impugnata e non lasciano spazio al dedotto vizio di motivazione. Peraltro le prospettazioni difensive affacciate con i motivi di ricorso, si appuntano sui singoli elementi, offrendo per ciascuno di essi una possibile diversa interpretazione, senza tener conto che in tema di valutazione logica delle prove non è corretto isolare dal loro contesto, per poi interpretarli singolarmente, gli elementi acquisiti, dovendo gli stessi essere vagliati anche nella 24
· loro naturale successione per coglierne l'esatto significato, come ha fatto la corte catanese. E tanto basta ad escludere anche l'asserita violazione della regola di giudizio sancita dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 9.2 La violazione dell'art. 530, 2 comma, in relazione all'art. 606, lett. b) cod.
proc. pen., poiché non sussistevano a suo carico prove inconfutabili di responsabilità, essendo insufficienti e comunque contraddittorie quelle acquisite.
La censura non merita attenzione poiché i rilievi in essa contenuti risultano travolti dalle considerazioni svolte in precedenza. 9.3 La violazione dell'art. 133 c.p. in relazione all'art. 606, n. 1, lett. b) ed e)
cod. proc. pen.; eccessività della pena e mancanza di motivazione sulla quantificazione della stessa.
La censura va disattesa. L'art. 132 cod. pen, nel fissare i limiti al potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, dispone che "esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale". La
disposizione, la quale costituisce una garanzia di giustizia per l'imputato va tuttavia interpretata, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, in relazione alla sua essenziale finalità che è quella di evitare ogni possibile arbitrio nell'uso del potere discrezionale affidato dalla legge al giudice del merito. Questi nel determinare la pena non è tenuto a valutare analiticamente tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. essendo sufficiente, per dimostrare il corretto uso del potere discrezionale concessogli dalla legge in tema di determinazione della pena,
indicare solo quelli che assumono rilevanza ai fini della decisione. 25
Nel caso di specie i giudici di appello, hanno confermato la pena che era stata inflitta al CH dal giudice di prime cure per la sua pericolosità sociale,
trattandosi di "persona estremamente vicina al PU NG ed ai suoi loschi traffici", e tanto basta a soddisfare lo specifico obbligo di motivazione imposto dall'art. 132 cod. pen., essendo le ragioni indicate chiara espressione di un uso corretto del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, tenuto conto che gli stessi giudici gli avevano negato le attenuanti generiche, non apprezzandosi "alcun elemento di valutazione positiva del di lui comportamento coevo o successivo alla commissione dei reati".
10. NT EP e NT OR, denunciano:
10.1 La violazione dell'art. 197, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., essendo stata posta a fondamento dell'impugnata decisione la testimonianza di MA NT
EN, assunta con incidente probatorio, nonostante fosse imputato di reato quantomeno connesso ex art. 12: il sequestro dell'Arcivescovo di Catania, a seguito delle non provate vessazioni da parte della consorteria criminosa.
La censura è destituita di fondamento.
L'art. 197 cod. proc. pen., il quale disciplina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, ha natura di norma eccezionale allorquando il suo contenuto pone specifiche eccezioni al dovere generale di rendere testimonianza fissato dalla legge e reso imperativo dalla previsione della sanzione penale, e pertanto la sua interpretazione, secondo la giurisprudenza di questa corte, deve essere strettamente legata al significato del suo contenuto letterale e non consente 26
esclusione dall'obbligo di testimonianza che si ponga in contrasto con tale significato (sez. I - 28.9.92, Perruzza, m. CED 193428).
Nel caso di specie, la corte territoriale, correttamente ha disatteso l'eccezione, qui riproposta dai ricorrenti, avendo accertato in fatto la mancanza dei presupposti richiesti dalla norma in questione: l'assunzione da parte di MA
NT EN della qualità di imputato in procedimento connesso o collegato a quello per cui si procede. In particolare i giudici di merito hanno posto in rilievo che il MA, relativamente ai fatti da lui denunciati, oggetto di giudizio, non ha mai assunto la qualità di imputato nè quella di persona sottoposta ad indagini per il reato di calunnia in danno dei carabinieri;
hanno osservato inoltre che non sussiste alcuna connessione, ex art. 12 cod. proc. pen., nè collegamento, ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., tra i reati di cui il MA si rese responsabile ai danni dell'Arcivescovo di Catania, e quelli per cui è processo,
descritti ai capi da I) a Q) della rubrica, in ordine ai quali egli è parte offesa.
10.2 La violazione dell'art. 431 cod. proc. pen. per essere stati inclusi nel fascicolo per il dibattimento atti ad esso estranei: la denuncia ed il memoriale di MA
NT EN.
La censura non ha pregio.
Occorre innanzi tutto precisare che in tema di prova, vige il principio, sancito dall'art. 191, ribadito dall'art. 526 cod. proc. pen., secondo il quale il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. L'inutilizzabilità di atti acquisiti in violazione di specifici divieti, tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa corte, si traduce in nullità del 27
provvedimento decisorio solo in quanto l'utilizzazione si sia effettivamente realizzata. Ne consegue che non è configurabile alcuna nullità, qualora, dal testo del medesimo provvedimento, risulti che tale utilizzazione non vi è stata (sez. I -
16.12.93, Citraro, m. CED 196257).
Nel caso di specie, l'acquisizione irrituale agli atti del dibattimento, da parte del Tribunale di Catania, della denuncia e del memoriale redatto dal MA, non ha prodotto la dedotta nullità non avendo inciso sulla deliberazione della sentenza impugnata. Tali documenti, infatti, come puntualizzato dai giudici di merito, non sono stati utilizzati quali prove ai fini della decisione. Essi sono valsi, invece,
unicamente, a rendere comprensibile la testimonianza del MA, assunta nell'
incidente probatorio, poiché continuo era il riferimento, nel corso della stessa, a fatti in essi descritti ma in concreto mai specificati, essendo stati erroneamente ritenuti a tutti noti.
10.3 Il difetto di motivazione in riferimento all'art. 17 cod. proc. pen. essendo stati unificati tra loro nell'ambito del presente procedimento senza ragione alcuna gli episodi relativi ai "brogli elettorali" ed il "sequestro MA".
La censura è inammissibile. Nessun interesse hanno infatti i ricorrenti a dedurre la violazione dell'art. 17 cod. proc. pen., non avendo essa spiegato effetti sulla competenza e sull'utilizzazione delle prove acquisite in dibattimento. Peraltro
la riunione o la separazione dei processi, anche se erroneamente disposta, di per sè,
non dà luogo a nullità, non essendo la sanzione espressamente prevista, nè in generale nè in particolare. 28
10.4 La violazione dell'art. 468 cod. proc. pen. per essere stati ammessi testimoni e c.d. collaboranti non indicati tempestivamente dal p.m. e per essere stati escussi gli stessi collaboranti al di fuori della sede naturale del dibattimento.
La censura è destituita di fondamento.
Del tutto generico, e come tale inammissibile, è il rilievo circa il "dispregio del diritto di difesa" per essere stati i c.d. collaboranti assunti al di fuori della sede naturale del dibattimento, non avendo i ricorrenti indicato quale sia stata in concreto la lesione arrecata all'esercizio del loro diritto di difesa.
Non ha pregio, invece, la doglianza sull'asserita irritualità dell'ammissione della audizione dei collaboranti.
Nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, l'art. 493, terzo comma, cod.
proc. pen., consente l'acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'art. 468 cod. proc. pen. quando la parte che la richiede dimostra "di non averle potute indicare tempestivamente". La norma basa l'esercizio della facoltà su un parametro negativo e più ampio di quello tradizionalmente indicato con la "forza maggiore"
(sez. VI - 9.10.92, Beji, m. CED 192896). Il che consente di ritenere, secondo la giurisprudenza di questa Corte, come la situazione di impossibilità non debba essere assoluta, potendo essa ricorrere anche in presenza di un contesto di difficile esercizio della facoltà riconosciuta alle parti dall'art. 468, in un sistema che,
coinvolgendo immediatamente l'azionabilità del diritto alla prova, deve poter consentire all'interessato l'effettivo e concreto esercizio di tale diritto. Ed è certo che la restituzione nel termine - nella conformazione delineata dall'art. 493, terzo comma-permette comunque alla "controparte" di articolare la prova contraria, .
29
secondo il modello indicato dall'art. 468, quarto comma, da ritenere implicitamente richiamato dal terzo comma dell'art. 493 ( sez. VI - 3.12.93, Faccin, m. CED
197082).
Nel caso di specie va stigmatizzata certamente la motivazione con la quale la corte territoriale ha rigettato la censura proposta dai ricorrenti, essendo inaccettabile, in via di principio, la tesi in essa contenuta secondo la quale "la necessità di salvaguardare serie indagini in ordine a gravi reati di mafia che sarebbero state compromesse da una indicazione precedente dei collaboranti",
giustifica di per sè la mancata tempestiva indicazione dei testimoni da esaminare,
da parte del pubblico ministero. Non può invero erigersi a regola, sia pure per i soli processi di criminalità organizzata, l'inosservanza, da parte del pubblico ministero,
dell'obbligo del tempestivo deposito delle liste testimoniali, sancito dall'art. 468
cod. proc. pen., essendo ciò in contrasto con i principi, improntati al sistema accusatorio, che governano l'attuale processo penale, tra i quali la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità, quello del contraddittorio, del diritto alla prova, l'osservanza dei quali implica, come sottolineato nella relazione ministeriale al vigente codice di rito, la tempestiva "discovery" delle fonti di prova "ad evitare l'introduzione, ad opera di qualsiasi parte, di prove a sorpresa" ( G.U. - suppl. ord.
n. 93, pag. 114). Aggiungasi che l'art. 124 cod. proc. pen. fa obbligo ai magistrati di osservare le norme contenute nel codice di rito anche quando l'inosservanza non importi nullità o altra sanzione processuale. E tanto basta ad escludere, in difetto di espressa disposizione normativa, che l'ipotesi prevista in via di eccezione dall'art. 30 0
3
3
493, quanto comma, cod. proc. pen., si trasformi in regola, per effetto della strategia processuale scelta dalla parte.
Il rilevato vizio di motivazione, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti non dà luogo, nella specie, a "nullità, non essendo questa sanzione espressamente prevista, poiché rientra pur sempre tra i poteri del giudice del dibattimento, assumere ex officio, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova che la parte ha indicato, sia pure intempestivamente (S.U. - 6.11.92, Martin,
m. CED 191606).
10.5 La violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione in riferimento all'affermazione della penale responsabilità per i reati concernenti la vicenda MA.
La censura, oltre ad essere ripetitiva di questioni sulle quali si sono soffermati a lungo i giudici di merito, è infondata, ai limiti dell'ammissibilità, poiché
investe, in maniera surrettizia, attraverso i denunciati vizi di legge e di motivazione,
la ricostruzione del fatto da essi compiuta.
La corte catanese, occupandosi della vicenda MA, ha valutato in maniera attența e rigorosa le complesse risultanze di causa. Ha quindi ritenuto il MA
attendibile in relazione ai fatti da esso denunciati, non solo per la coerenza intrinseca, la costanza, la logicità di quanto riferito, ma per i molteplici riscontri ab extrinseco via via acquisiti. In particolare essa ha posto in rilievo che quanto affermato dal MA circa la conoscenza da parte della moglie dei suoi movimenti la sera del sequestro, per evitare di essere ucciso, aveva trovato piena conferma nelle dichiarazioni della stessa;
che significative conferme emergevano altresì dal 31
contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate con le quali si convenne l'incontro con ON OR. Ha sottolineato altresì: che IA IO,
indicato dal MA come uno dei suoi sequestratori, ancorché assolto, avevá
successivamente confessato la sua partecipazione al sequestro ed a quanto accaduto poi nell'occasione, negli stessi termini riferiti dal denunciante, anche per ciò che riguardava i suoi autori;
che IA TO, aveva confermato di avere accompagnato ON OR dal MA per comprarne il silenzio, che lo stesso PU EP ed il GO IO concordemente avevano riferito di avere appreso dell'avvenuto sequestro del MA dalla viya voce del
IA IO.
Le argomentazioni svolte, per quanto già sottolineato in tema di motivazione, escludono la sussistenza di tale vizio. La molteplicità e la convergenza degli elementi di vagliati, a sua volta, non lascia spazio per l'asserita violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
10.6 La violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla misura della pena inflitta.
Il rilievo è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello motivato la conferma della pena inflitta in prime cure, con riferimento alla oggettiva gravità dei fatti, desunta dalla appartenenza dei fratelli ON "alla più pericolosa e sanguinaria associazione per delinquere capeggiata dal PU EP" e dall'intensità del dolo dagli stessi dimostrato con la partecipazione all'episodio
MA. 32
10.7 La manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in special modo al ON OR.
-
La doglianza, alla stregua dei principi già enunciati, è manifestamente priva di rilievo poiché i giudici di merito, con motivazione esauriente e logica, hanno negato ai ricorrenti, in particolare al ON OR, le attenuanti non avendo ravvisato nei suoi riguardi alcun elemento meritevole di essere positivamente apprezzato. 11. LA EP, deduce la mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. ed alla misura della pena inflitta.
Il ricorso non merita attenzione.
Manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. che la corte di merito ha motivato sul rilievo che non risultava agli atti processuali che lo SQ avesse chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato.
L'imputato che nel giudizio dibattimentale sollecita l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., sul presupposto che la richiesta di rito alternativo ritualmente formulata nell'udienza preliminare è stata disattesa dal
G.U.P. per l'ingiustificato dissenso del p.m., ha l'onere della relativa allegazione.
Spetta infatti alla parte richiedente, per il principio di ordine generale c.d. della domanda, proprio dell'ordinamento processuale, fornire la prova di quanto asserito,
mediante l'allegazione della copia del verbale dell'udienza preliminare, non spettando al giudice del dibattimento il potere di acquisire ex officio una tale 33
documentazione. Mentre compete al giudice, una volta che risulti provata che vi è
stata tempestiva e rituale richiesta di giudizio abbreviato, acquisire il fascicolo del pubblico ministero per valutare la fondatezza o meno del dissenso opposto.
Nel caso di specie, correttamente la corte di merito ha rigettato sul punto l'appello proposto dal ricorrente, non avendo egli fornito la prova di avere richiesto il giudizio abbreviato nel corso dell'udienza preliminare.
Priva di pregio è altresì la censura relativa alla misura della pena inflitta,
essendo stato soddisfatto lo specifico obbligo di motivazione imposto dall'art. 132
c.p.. I giudici di appello, infatti, hanno valutato la congruità della stessa con riferimento all'oggettiva gravità dei fatti, desunta, tra l'altro, dalla particolare ferocia che ha contraddistinto l'associazione di tipo mafioso capeggiata dal
PU EP e dalle ragioni per le quali venne eseguito il sequestro di
MA NT EN, ed alla partecipazione al sodalizio criminoso, di esso ricorrente, in posizione di spicco.
12. ES MO denuncia:
12.1 La violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. non essendo stato egli ritualmente citato per l'udienza preliminare, per il giudizio di primo grado e per l'udienza relativa all'incidente probatorio. Le notificazioni degli atti di citazione relative alle udienze sopra specificate erano state eseguite, infatti, mediante consegna di copia al difensore, a norma dell'art. 165 cod proc. proc., pur non essendo egli latitante, dato che la corte di cassazione, il 17 dicembre 1991, aveva annullato l'ordinanza privativa della libertà personale emessa nei suoi confronti. 2
34 4
La censura è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione vige il principio, sancito dall'art. 606, terzo comma, cod. proc. pen., secondo il quale non possono essere denunciate in cassazione, a pena di inammissibilità, fuori dai casi espressamente previsti, tra i quali non rientra quello di specie, violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
Nel caso in esame, il ricorrente ha omesso di denunciare l'asserita nullità con i motivi di appello;
la stessa, pertanto, non può essere per la prima volta dedotta in cassazione come motivo di ricorso. Nè vale invocare il disposto dell'art. 179 cod.
proc. pen. non vertendosi in ipotesi di nullità assoluta di ordine generale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo. Tale nullità, infatti, è prevista per
Pomessa citazione dell'imputato, non già per il suo mancato intervento conseguente alla irrituale notificazione dell'avviso di udienza o del decreto di citazione a giudizio, come accaduto nella specie. Trattandosi quindi di nullità attinente alla notificazione degli avvisi di udienza e del decreto di citazione a giudizio essa avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta a norma dell'art. 180 cod. proc.
pen. Peraltro, le nullità del decreto di citazione e degli avvisi risultano sanate a norma dell'art. 184, comma primo, cod. proc. pen., poiché il Rannisi, dopo il suo arresto avvenuto il 10.11.92, con dichiarazione resa il 10.12.1992 alla Direzione
della Casa Circondariale di Catania rinunciò a comparire, mentre all'udienza del 22
gennaio 1993, essendo egli presente, nulla eccepì.
12.2 Il difetto di motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, essendo stato omesso l'esame critico delle propalazioni accusatorie formulate dai collaboranti. 35
La censura, ai limiti dell'ammissibilità, è destituita di fondamento.
I giudici di merito, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non hanno recepito affatto in maniera acritica quanto riferito dai chiamanti in correità.
Essi invece hanno sottoposto ad attento e rigoroso esame le loro dichiarazioni e quindi la hanno utilizzate come prove a carico dopo averne saggiata l'attendibilità
alla stregua dei rigorosi criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen., fornendo al riguardo esauriente motivazione. Le chiamate di correo, infatti, come si evince dal testo del provvedimento impugnato, sono state positivamente valutate solo se corroborate da riscontri estrinseci atti a confermarne l'attendibilità. In particolare la corte catanese ha posto in rilievo che plurime erano le chiamate di correo che indicavano con dovizia di particolari l'appartenenza del ES al sodalizio criminoso. IA IO, infatti, aveva indicato proprio nel ES MO
la persona che si era recata a casa del MA per accertare la veridicità di quanto da questi riferito circa la conoscenza da parte della moglie dei suoi movimenti la sera in cui venne sequestrato;
GO IO, a sua volta aveva riferito della partecipazione del ES a molteplici episodi criminosi posti in essere dall'associazione; IA IO, infine, l'aveva indicato come appartenente al sodalizio capeggiato dal PU EP.
12.3 La violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in ordine alla misura della pena inflitta.
La doglianza non merita attenzione. I giudici di merito, nel determinare la misura della pena, hanno tenuto ben presenti i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.
Quanto alla gravità del fatto, essi hanno posto in rilievo la estrema pericolosità 36
dell'associazione di tipo mafioso, di cui il ES ha fatto parte, per gli effetti devastanti prodotti sul territorio da essa dominato, attese anche la capacità
organizzativa ed il carisma di PU EP, l'intraprendenza e la personalità
di taluni associati. Hanno evidenziato, poi, la spiccata capacità a delinquere di
ES MO, essendo stato egli un attivo participe, in posizione di rilievo,
dell'associazione.
12.4 La violazione dell'art. 62 bis c.p., per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il rilievo non merita attenzione ben chiare essendo le ragioni per le quali sono state negate al ricorrente le richieste attenuanti generiche. La corte di merito,
infatti, ha confermato anche su questo punto la decisione di prime cure, non avendo ravvisato nel comportamento del ricorrente concreti elementi di valutazione positiva. Nè vale qui sottolineare la giovane età e la mancanza di precedenti penali, non essendo questi elementi che di per sè possono far vantare un diritto alla concessione delle attenuanti generiche poichè gli stessi vanno pur sempre apprezzati nel contesto dell'intera vicenda dedotta in giudizio.
13. LA OR IN denuncia:
13.1 La violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per essere state utilizzate intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un diverso procedimento: quello avente ad oggetto il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.
Si precisa al riguardo che il procedimento nei suoi confronti aveva preso le mosse da una serie di intercettazioni telefoniche disposte per l'accertamento del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in un procedimento distinto ed avente un diverso 37
numero da quello che direttamente lo riguardava. Le comunicazioni telefoniche intercettate, pertanto, poichè disposte nell'ambito di un procedimento diverso, non avrebbero potuto essere utilizzate a suo carico, non essendo previsto, per il reato ascrittogli, l'arresto obbligatorio.
La censura non è fondata.
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, l'art. 270, primo comma, cod. proc. pen. fa divieto di utilizzare i risultati delle stesse in procedimenti diversi da quelli nei quali esse sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. La diversità o meno del procedimento, specie per gli effetti che ne derivano sul piano dell'utilizzo della prova, assume quindi rilievo di carattere sostanziale e non può farsi discendere, come sostenuto dal ricorrente, da un un semplice dato di ordine formale, qual'è il numero della iscrizione nel registro della notizia di reato. Il termine "procedimento" usato nella norma è a tal proposito estremamente significativo poichè esso indica, in contrapposizione a "processo”,
secondo la partizione contenuta nel vigente codice di rito, l'attività d'
investigazione propria del pubblico ministero. La distinzione va riferita, quindi, al contenuto della notitia criminis, vale a dire al fatto-reato in ordine al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, svolgono, a norma dell'art. 326 cod.
proc. pen., nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che la nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, che l'art. 414, secondo comma, cod.
proc. pen. prevede per l'ipotesi di riapertura delle indagini da parte del pubblico 38
ministero, motivata dall'esigenza di nuove investigazioni, non determina affatto un nuovo procedimento, poichè l'attività d'investigazione ha pur sempre per oggetto la medesima notizia di reato. Essa ha valore ai soli fini e per gli effetti previsti dall'art. 407 cod. proc. pen. ma non preclude l'utilizzo degli atti di indagini compiute in relazione alla notitia criminis che ha formato oggetto di archiviazione.
Nè vi è ragione d'altra parte per escludere la utilizzazione probatoria di quanto legittimamente acquisito in precedenza dal pubblico ministero sullo stesso fatto-
reato, essendo una siffatta ipotesi in evidente contrasto con la ratio stessa della norma che consente la riapertura delle indagini sul presupposto della esigenza di nuove investigatigazioni. Peraltro l'art. 414 cod. proc. pen. pur imponendo al pubblico ministero la nuova iscrizione a norma dell'art. 335 cod. proc. pen. nulla dispone per ciò che concerne l'utilizzo delle attività già svolte sicchè nel silenzio della legge non è dato all'interprete estendere la sanzione della inutilizzabilità oltre i casi espressamente previsti, ostandovi il principio di tassatività sancito dall'art. 191 cod. proc. pen.
Quanto alla diversità del reato per il quale le intercettazioni sono state utilizzate ( corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio) rispetto a quello per le quali erano state disposte (associazione di tipo mafioso) è appena il caso di sottolineare che nel concetto di procedimento diverso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova venne predisposto (sez. VI - 10.5.94, Rizzo,
m. CED 199917). Nel caso di specie legittimamente i giudici del merito hanno 39
utilizzato ai fini del decidere, nel riguardi del La RT, i risultati delle comunicazioni telefoniche intercettate sull'utenza della BR, essendo stato disposto il mezzo di ricerca della prova proprio per individuare compiutamente i componenti l'associazione per delinquere ed accertarne le specifiche responsabilità.
13.2 La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della somma risarcitoria in favore delle parti civili costituite.
Il rilievo è fondato e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata,
sul punto, con rinvio.
Il ricorrente, con i motivi di appello, aveva censurato la decisione di prime cure in ordine all'ammontare del danno liquidato alla parte civile costitutita:
Comune di Castel di Judica.
I giudici di appello, pur avendo diversamente qualificato i fatti oggetto d'imputazione, riconducendoli nell'ambito della fattispecie della corruzione per atti di ufficio già compiuti, hanno confermato l'ammontare del danno da risarcire,
come liquidato in prime cure, senza tuttavia indicare in base a quali specifici elementi sono pervenuti alla quantificazione dello stesso. Del tutto generico, è,
infatti, il riferimento all'estremo disdoro" che la condotta corruttiva tenuta dal La
RT ha suscitato nella collettività, considerato la stessa corte nell'infliggere la pena ha contenuto la stessa in misura quasi prossima al minimo edittale, ed ha concesso altresì al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale. D'altra parte, in mancanza di una impugnativa della parte civile in ordine all'ammontare del danno liquidato, la corte non poteva non tener conto della minore gravità del reato e della ritenuta mancanza di pericolosità sociale dell'imputato, essendo questi 40
sicuri parametri di riferimento ai fini della liquidazione in via equitativa del danno morale derivante da delitto.
14. EN TO lamenta:
14.1 La mancanza di motivazione in "relazione all'affermazione della penale responsabilità per tutti i reati contestatigli.
Si afferma nel ricorso che nulla provava, all'infuori di talune affermazioni apodittiche e prive di concreto riscontro processuale, la sua partecipazione al sequestro di persona del MA e l'appartenenza all'associazione a delinquere,
essendo egli rimasto estraneo alle vicende del gruppo.
La censura, oltre ad essere ripetitiva, è infondata, ai limiti dell'ammisibilità,
poichè il ricorrente, pur adducendo vizio di motivazione, propone surrettiziamente questioni che investono la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento degli elementi di prova in ordine alle quali i giudici hanno fornito esauriente e logica motivazione. Ben chiare sono infatti le ragioni per le quali la corte territoriale ha ribadito la penale responsabiltà del ricorrente per i reati ascrittigli.
Quanto alla vicenda MA, valgono qui le considerazioni già svolte sub
10.5 a proposito dell'analogo motivo di ricorso presentato dai fratelli ON.
Per quanto concerne invece l'appartenenza del ricorrente all'associazione mafiosa
è sufficiente ricordare che i giudici di merito hanno tratto il loro convincimento non già dal semplice “rapporto parentale con il padre”, ma dalla sua partecipazione al sequestro MA, essendo stato questo commesso proprio per proteggere la consorteria mafiosa, poichè “si riteneva che lo steso MA fosse un confidente dei carabinieri che potesse riferire agli stesi informazioni atte a scalfirne l'omertà". 41
14.2 La violazione degli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen., per la misura della pena inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La censura è manifestamente infondata, poichè esaurienti e logiche sono le ragioni che hanno indotto la corte catanese a negare le attenuanti generiche e confermare la misura della pena inflitta.
15. VI EA denuncia:
15.1 La violazione degli artt 191, 408, 410, 414, 415 e 270 cod. proc. pen. per la illegittima utilizzazione delle intercettazioni telefoniche ai fini della pronuncia della penale responsabilità.
La censura è destituita di fondamento per le ragioni già indicate sub 13.1 a proposito dell'analogo motivo di ricorso presentato da La RT IN, alle quali si rinvia.
Nè valgono a far ritenere inutilizzabili le intercettazioni telefoniche che qui interessano, i puntuali rilievi svolti dalla difesa del ricorrente a proposito dell'artificio adottato dal p.m. per non compromettere l'esito delle indagini in corso, con la notifica agli interessati della richiesta di proroga, non essendo ancora in vigore il quinto comma dell'art. 406 cod. proc. pen.. L'artificio procedurale, ove risulti effettivamente commesso, potrà esporre il magistrato a responsabilità di ordine disciplinare, ma non incide di certo sulla utilizzabilità degli atti di indagine compiuti.
15.2 La mancanza di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità per i reati addebitatigli. 42
La doglianza, ai limiti dell'ammissibilità non merita attenzione, poichè dal testo della sentenza impugnata risultano ben chiare le ragioni per le quali la corte territoriale ha ritenuto l'imputato colpevole dei delitti ascrittigli. I giudici del merito, infatti, dopo l'attenta disanima delle risultanze di causa hanno ribadito la responsabilità del IC per per i delitti di corruzione ed omessa denuncia di reato, avendo accertato in fatto, attraverso le dichiarazioni rese dal GI,
corroborate dal contenuto delle comunicazioni telefoniche intercettate, quanto meno in relazione all'episodio "Messina", le sue interessate, in quanto adeguatamente compensate, continue omissioni e la sua compiacenza, in violazione dei doveri di ufficio, a favore del PU e del GI per l'attività edilizia abusiva da loro svolta, nelle rispettive qualità di costruttore e capo cantiere.
15.3 La violazione dell'art. 81 cpv. c.p., a seguito della mancata applicazione della continuazione tra i reati di cui agli artt. 319 e 361 cod. pen., nonchè la mancanza di for motivazione in ordine alla negata concessione delle attenuanți generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. ed alla determinazione della pena inflitta.
La doglianza è fondata.
La corte di merito, dopo aver dato atto degli specifici rilievi qui riproposti dal ricorrente, si è limitata, in dispositivo, a ridurre la misura della pena inflitta al
IC, omettendo qualsivoglia motivazione sul punto. Ha omesso inoltre ogni decisione in ordine alla richiesta applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati per i quali è stata inflitta condanna e della circostanza attenuante di cui all'art. 43
svolte dall'imputato di specificare le ragioni del diniego delle attenuanti generiche,
essendo privi di rilievo, poichè generici, i riferimenti contenuti in sentenza alla
"pervicacia dimostrata nella reiterazione dei fatti", ed all'atteggiamento processuale di assoluta chiusura”, posto che la mancata confessione, di per sè, non può mai costituire elemento negativo ai fini della eventuale concessione delle attenuanti generiche.
16. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata: nei confronti di
VI EA, limitatamente alla determinazione della misura della pena inflitta,
alle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 323 bis cod. pen. ed all'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen.; nei confronti di LA OR TO, limitatamente alla liquidazione del danno alla parte civile;
nei confronti di EN NG,
limitatamente al concorso nel delitto di corruzione per atti di ufficio ascrittogli sub
A4) dėl capo d'imputazione; con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Catania per nuovo giudizio sui punti sopra indicati. Vanno rigettati nel resto i ricorsi di VI EA, LA OR IN e EN NG. Vanno
rigettati altresì i ricorsi di EN TO, ET TO,
UN IA, NT EP, NT OR, RANNESI MO e LA EP che condanna, in solido, al pagamento delle spese procesuali.
Alla cancelleria competono gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter disp. att. cod.
proc. penale.
P.Q.M.
44
Dispone la separazione del procedimento nei confronti di LL ST, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 67 della legge Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29.
Annulla la impugnata sentenza: nei confronti di VI EA, limitatamente alla determinazione della misura della pena inflitta, delle attenuanti di cui agli artt. 62
bis e 323 bis cod. pen. ed all'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen,; nei confronti di LA OR TO, limitatamente alla liquidazione del danno alla parte civile;
nei confronti di EN NG, limitatamente al concorso nel delitto di corruzione per atti di ufficio ascrittogli sub A4) del capo d'imputazione; e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio sui punti sopra indicati. Rigetta nel resto i ricorsi di VI EA, LA OR IN e
EN NG.
Rigetta i ricorsi di EN TO, ET TO, UN
IA, NT EP, NT OR, ES
MO e LA EP che condanna, in solido, al pagamento delle spese procesuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter disp. att. cod.
proc. penale.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1995.
Il Presidente Il Consigliere est. EP di Gennaro Luciano Di Noto
IL COLLABORATORE DI IA
IA LL
Depositato in Concelleria CSaei CASSA oggi, 10 FEB. 1996.
Il Collaboratore di Cancelleria eseeee 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5. Avverso questa decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
323 bis cod. proc. pen. Ha omesso, infine, a fronte delle articolate argomentazioni