Sentenza 4 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6411 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 / 02 REPUBBLICA I06 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 21081/99 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron.18373 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 06/03/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T E NZA sul ricorso proposto da: LE AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELL'AMBARADAM 24, presso il Sindacato FAILP CISAL, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO BANCHINI, FRANCESCO BANCHINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ITALIANE SPA, in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta .2002 delega in atti;
controricorrente 987 -1- avverso la sentenza n. 1304/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 02/06/99 R.G.N. 346/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 21081/99 Svolgimento del processo Il sig. UC MI, prospettando vizi di motivazione e violazione di legge, ricorre per ottenere la cassazione della sentenza descritta in epigrafe del Tribunale di Brescia che, in riforma della sentenza del locale Pretore, accogliendo l'appello della spa Poste i- taliane, ha rigettato la sua domanda diretta ad ottenere il pagamento di circa L. 1.770.000, a titolo d'integrazione, con la maggiorazione del lavoro notturno, del tratta- mento retributivo per ferie degli anni dal '94 al '97. La sentenza impugnata ha ritenuto che l'integrazione del trattamento per ferie con l'in- dennità per lavoro notturno collegata, secondo il principio condiviso dal Pretore, alla "costante e sistematica prestazione del lavoro notturno", deve essere verificata, non esi- stendo un principio legale di onnicomprensività, ricercando la norma legale o conven- zionale che ne preveda l'applicazione. Sulla base di queste premesse, il Tribunale ha ritenuto di rinvenire negli artt. 71 (secon- do cui l'emolumento in parola è collocato fra le indennità, avulso dalla retribuzione fissa dal precedente art. 56, collegata alla prestazione effettivamente resa) e 14 (che tratta e- spressamente delle modalità di calcolo delle ferie in caso di risoluzione del rapporto) del ccnl la definizione della retribuzione feriale, ritenuta irreale la supposizione che l'auto- nomin collettiva possa fissare in maniera irrisoria la retribuzione feriale. Resiste la società con controricorso, integrato da memoria. Motivi della decisione Con un unico, complesso motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, e ss., del cod.civ. e delle regole di interpretazione dei con- tratti in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ., nonché difetti di motivazione. Rileva, in particolare, che il Giudice collegiale, ha errato ad evocare il principio d'onni- comprensività, del tutto ininfluente nella fattispecie, dovendo invece la vicenda in esame essere ancorata alla sistematica, uniforme e predeterminata continuità delle prestazioni notturne, di guisa che il connesso compenso concorre ad integrare la retribuzione nor- male richiamando, per asseverare la tesi, alcune sentenze di questa Corte: nn. 416, 1675 e 10658/98, da cui si ricaverebbe il principio che solo per le retribuzioni di carattere ac- cessorio (ossia "non costituenti parte della retribuzione normale") occorre un'espressa 3 indicazione d'attrazione nella retribuzione "feriale", mentre se l'indennità non è accesso- ria, ma risponde ad un criterio di "normalità", perché sistematicamente corrisposta in funzione del lavoro prestato, come "altre voci della retribuzione variabile previste dal- l'art. 55 del ccnl (che) sono corrisposte anche nel periodo feriale" (anche alla luce di ta- lune circolari di cui è prodotta copia in questa sede) essa deve rientrare, al pari, appunto dell'indennità di funzione e del premio di produttività, nel compenso feriale, oltretutto potendosi verificare il caso, messo in luce dalla giurisprudenza, di una retribuzione del periodo feriale assolutamente in contrasto, per la sua esiguità, con l'art. 36 della costitu- zione e aggiunge, in questo quadro, che la predeterminazione del valore feriale, in caso di risoluzione del rapporto, costituisce un'ipotesi derogatoria espressamente prevista per la regolamentazione retributiva del caso specifico. Il ricorso non è fondato. L'argomento di fondo invocato a sostegno dell'impugnazione è costituito essenzialmente dalla tesi che il lavoratore che effettua con continuità la sua prestazione secondo turni predeterminati, che comprendono anche le ore notturne, svolge in tal modo la sua nor- male attività di lavoro, sicché la retribuzione che percepisce -comprensiva della maggio- razione contrattualmente dovuta per le ore prestate in orario notturno- costituisce a sua volta la retribuzione normale. In questo quadro, poiché è principio consolidato quello secondo cui la retribuzione do- vuta durante il periodo di ferie annuali deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che è normalmente corrisposto al lavoratore - in conformità al disposto dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 7 della Convenzione OIL n. 132 del 24.6.70, ratificata e resa ese- cutiva dallo Stato italiano con la 1. 10.4.81 n. 157 -, a nulla rileverebbe la distinzione tra retribuzione fissa e retribuzione variabile operata dal giudice di merito, atteso che un e- lemento di retribuzione, pur definito "variabile" dalla contrattazione collettiva, ove cor- risposto con continuità, diviene esso stesso parte della retribuzione normale. Osserva la Corte, confortato da numerose pronunce conformi, che, non regolando in al- cun modo l'art. 36 della Costituzione ("il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite ...c. 3). e l'art. 2109, 2° comma, cod.civ. ("il prestatore di lavoro ha diritto ad un pe- riodo annuale di ferie retribuito") le modalità con cui la retribuzione del periodo feriale stessa debba essere determinata e computata, necessariamente, tale definizione è rimessa 4 "alla contrattazione collettiva - o, eventualmente, alla pattuizione individuale di modo che sono queste fonti a determinare le singole voci che concorrono a comporre la retri- buzione stessa. Né questa conclusione contrasta con la normativa OIL succitata, perché la disposizione soprannazionale ("chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media retribuzione calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organi- smo appropriato in ciascun paese", art. 7, c. 1) non fissa una autonoma nozione, ma fa riferimento all'ordinamento nazionale del paese interessato (v. Cass. 24 dicembre '99, n. 14537; 13 luglio '99, n. 7432). In particolare, deve affermarsi che, una volta esclusa l'esistenza nell'ordinamento di un principio generale ed inderogabile d'onnicomprensività della retribuzione rilevante ai fi- ni della quantificazione degl'istituti retributivi indiretti (v. SS.UU. 1 aprile '93, n. 3888), per la determinazione del compenso spettante durante le ferie - una volta esclusa la pre- senza di pattuizioni individuali - i singoli elementi della retribuzione acquistano rilievo solo in presenza di esplicito richiamo della contrattazione collettiva, ove la stessa ne menzioni alcuni specificamente oppure faccia riferimento alla retribuzione normale, o ordinaria, o di fatto, o globale di fatto (v. Cass., 16 agosto 2000, n. 10846; 24 dicembre '99, n. 14537, cit.; 16 aprile '94, n. 3623). D'altra parte questa Sezione ha già avuto modo di affermare che ". ai fini del ricono- scimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo fe- riale della maggiorazione per lavoro notturno, non sia sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e dell'erogazione della relativa in- dennità (reintroducendosi altrimenti il criterio dell'onnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati [riferimento ai termini "retribuzione normale", "ordi- naria", "di fatto", "globale di fatto" ricorrenti nella sopra richiamata giurisprudenza]"): V. Cass., 11 aprile 2001, n. 5441 e numerose altre conformi in corso di pubblicazione. Il Tribunale di Brescia, con la pronunzia impugnata, ha svolto un'operazione interpreta- tiva della disciplina collettiva coerente con il principio di diritto appena enunciato, senza 5 travisare, con il richiamo alla distinzione tra retribuzione fissa e retribuzione variabile, il valore economico della prestazione del ricorrente, non ignorando il carattere sistematico del lavoro notturno prestato, limitandosi ad individuare la partizione degli istituti retri- butivi adottata dalla contrattazione collettiva, per verificare se la norma regolatrice della retribuzione delle ferie sia formulata in termini di onnicomprensività. Accertato che il compenso del lavoro notturno è ricompreso nella c.d. retribuzione va- riabile (data per scontata dallo stesso ricorrente: v. ricorso, pg 12, ultimo alinea), il Tri- bunale ha ritenuto che la contrattazione collettiva retribuisce le ferie secondo una tipiz- zazione che, escludendo qualsiasi carattere di onnicomprensività, non comprende il compenso del lavoro notturno. La Corte ritiene, inoltre, giustificato, sul piano logico interpretativo, anche l'ulteriore ar- gomento adottato dal giudice di merito richiamando della l'art. 14 del contratto colletti- vo, ritenuto invece fuorviante dai ricorrenti, perché riferito ad ipotesi disomogenea con- cernente il compenso delle ferie non effettivamente godute. Invero appare congruo, come giudizio di merito, che la sentenza impugnata, per valutare se la norma collettiva abbia voluto far riferimento, per il compenso feriale, a un tipo di retribuzione a carattere onnicomprensivo, abbia utilizzato come indice di raffronto le modalità di determinazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, dovendosi ritenere coe- rente con il sistema della contrattazione collettiva che l'indennità sostitutiva sia raggua- gliata alla retribuzione spettante per le ferie effettivamente godute. Pertanto, la conclusione che anche in questa ipotesi la norma negoziale faccia riferimen- to alla sola retribuzione fissa, escludendo dalla base di computo ogni altra voce, non è contraddittoria, ma rafforza ulteriormente la motivazione della sentenza impugnata. Alla luce di queste considerazioni il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio di legit- ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI timità. OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10
P.Q.M.
sideDELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 giudiziodel La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese REGISTRO, E DA Così deciso in Roma il 6 marzo 2002 sideDELLA DIRITTO IlConsiglierejest O IL CANCELLIERE Il Depositato in Cancelleria 6 4 MAG.2022 oggi, IL CANCE RE fu ll