Sentenza 21 dicembre 2000
Massime • 2
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del contenuto diffamatorio di un articolo rientra nel potere del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata
Nel giudizio di appello, le parti hanno il diritto alla prova ad esse attribuito dagli artt. 190 e 495 cod.proc.pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronunzia di primo grado; ne consegue che, se non ricorre tale ipotesi, la mancata assunzione della prova è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e cod.proc.pen.)del provvedimento che rigetta la relativa richiesta, e non anche ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen.
Commentari • 2
- 1. Diffamazione a mezzo stampa: la Cassazione sul danno alla reputazioneRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 10 aprile 2017
- 2. Diffamazione a mezzo stampa: legittimo criticare i provvedimenti giudiziari e le scelte dei magistrati - Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 05 giugno…Sentenza · https://www.diritto.it/ · 8 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2000, n. 6924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6924 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 21/12/2000
1. Dott. F. PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. G. FERRUA - Consigliere - N. 2123
3. Dott. A. AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. M. ROTELLA - Consigliere - N. 21563/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LF AN, n. Platì (RC) 5/11/34 RI RI, n. BG 25/6/43
avverso la sentenza 24/3/2000 corte app. Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato
Udito, per la parte civile, l'avv. G. Beretta
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Favalli che ha concluso per il rigetto Udito il difensore avv. A. Salafia
Motivi della decisione
LF AN e RI RI erano condannati dal tribunale di Monza per diffamazione aggravata nella rispettiva qualità di giornalista e direttore del quotidiano "Il Giornale", in riferimento ad un articolo intitolato "E il pentito chiede: voglio l'harem", col quale si offendeva la reputazione di LU Li TI, difensore di numerosi "pentiti", accusato dell'indottrinamento di costoro e dello svilimento dell'immagine professionale dell'avvocato. Sul gravame degli imputati, la corte d'appello di Milano confermava la pronuncia. Ricorre il difensore, lamentando la mancata assunzione di prove decisive documentali.
Donde il travisamento incorso, poiché le notizie riferite sono veridiche e all'avvocato Li TI non vengono attribuiti comportamenti illegali. In sostanza, diversamente da quanto ritiene la corte territoriale, nella specie l'accostamento delle notizie vere non produce ulteriore significato con autonoma valenza lesiva. Il giornalista può dare una propria interpretazione dei dati offerti dalla realtà, pur se non gradita all'interessato.
Il ricorso è infondato.
Fuori del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, le parti non hanno il diritto alla prova che riconoscono loro gi articoli 190 e 495 c.p.p.. Al di là di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è censurabile in cassazione ex art. 606 let. d), bensì solo a norma della lettera e) art. cit. (sez. 5^ 19/12/96, n. 10858, Bruzzise). Orbene, nella specie il costrutto motivazionale non appare inficiato dalla lamentata mancata acquisizione di prove documentali, dal momento che lo scritto in questione è obiettivamente lesivo della reputazione del querelante, ad onta dei delicati problemi che la "gestione" dei pentiti comporta, così come confermato dalla cronaca giudiziaria.
È consentito al giornalista operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che essi non producano ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, assumendo autonoma valenza lesiva. Occorre, dunque, fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina: se esso consiste in un mero dato logico, in un corollario per quanto insinuante e suggestivo, va escluso l'effetto denigratorio. Se, viceversa, l'effetto consiste sostanzialmente in una notizia nuova, ovvero in una specificazione di notizia già fornita, sarà onere del giornalista accertarne la rispondenza al vero, la cui mancata sussistenza darà luogo all'effetto denigratorio (sez. 5^, 2/3/1999, n. 2842, Mennella). In caso di esame secondo quanto ineccepibilmente significato dai giudici di merito, esorbita dalla problematica dell'accostamento di notizie vere, poiché uno dei dati offerti come storicamente certi al lettore è costituito dall'indottrinamento dei collaboratori ad opera dei loro legali e, transitivamente, del querelante che riveste la qualità di difensore di numerosi collaboratori di giustizia. Sicché il presupposto dell'invocato orientamento giurisprudenziale elaborato da questa Corte non sussiste nella specie. Chè se poi si volesse ritenere vera la notizia che dell'indottrinamento è il presupposto logico, vale a dire la disponibilità dei verbali degli altri pentiti da parte dei difensori, si sarebbe comunque in presenza di una specificazione della precedente notizia (id est: l'avvocato Li TI, che dispone dei verbali contenenti le dichiarazioni dei pentiti, se ne serve per indottrinare quelli da lui difesi), della cui rispondenza al vero il giornalista si sarebbe dovuto far carico. Mediante l'accorpamento di notizie vere si creerebbe una notizia ulteriore rispetto a quelle, di per sè non lesive, desumibili dal contesto della narrazione.
Va pure ribadito il costante orientamento secondo il quale la valutazione del contenuto diffamatorio di un articolo pubblicato da un organo di stampa rientra nel potere del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (sez. 5^, 17/8/90, n. 11497, Calderoni;
sez. 5^, 15/11/1977, n. 14475, Ricco).
La Corte milanese ha specificato ineccepibilmente che la taccia di indottrinamento, priva di riscontri, si traduce ineluttabilmente nell'accusa di inquinamento delle prove, con la conseguente grave compromissione della funzione dell'avvocatura.
Il ricorso va rigettato. I ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessive L. 3.000.000.
P.T.M.
Rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata e condanna i ricorrenti in solido al pagamento del procedimento e da rifondere le spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessive L. 3.000.000.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001