Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2000, n. 6924
CASS
Sentenza 21 dicembre 2000

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del contenuto diffamatorio di un articolo rientra nel potere del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata

Nel giudizio di appello, le parti hanno il diritto alla prova ad esse attribuito dagli artt. 190 e 495 cod.proc.pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronunzia di primo grado; ne consegue che, se non ricorre tale ipotesi, la mancata assunzione della prova è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e cod.proc.pen.)del provvedimento che rigetta la relativa richiesta, e non anche ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2000, n. 6924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6924
Data del deposito : 21 dicembre 2000

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