Articolo 449 del Codice civile
Articolo 394Articolo 414
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19 aprile 1942
Art. 449.

(Registri dello stato civile).

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformita' delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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