Articolo 442 del Codice penale
Articolo 416 terArticolo 404
Versione
1 luglio 1931
Art. 442.

(Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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