Art. 21. ((IL D. L.GS. 3 APRILE 2006, N.152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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13 giugno 1976
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30 dicembre 1979
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15 dicembre 1981
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18 maggio 1995
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13 giugno 1999
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29 aprile 2006
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Commentari • 5
- 1. Cassazione penale n. 2143/1996https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicazione della legge più favorevole al reo il giudice deve valutare in concreto, caso per caso, quale sia la soluzione di maggior favore tenendo presente che la pena detentiva è sempre, per sua stessa natura, più grave e meno favorevole della pena pecuniaria, rimanendo a tal fine irrilevante il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 135 c.p. La pena detentiva deve perciò essere considerata più afflittiva anche quando dall'eventuale conversione di quest'ultima dovesse derivare una quantificazione pecuniaria inferiore di quella prevista con l'applicazione della pena pecuniaria prevista in alternativa alla …
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Giurisprudenza • 300
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2000, n. 12282Provvedimento: […] 1 - Con sentenza del 13.3.2000 il tribunale di Tivoli in composizione monocratica dichiarava LB IA colpevole a) del reato di cui all'art. 21 legge 319/1976, perché - quale responsabile dell'omonimo insediamento produttivo - aveva attivato un nuovo scarico di acque reflue senza chiedere la prescritta autorizzazione;Leggi di più...
- verifica della esistenza di una condotta per il convogliamento dei reflui·
- tutela dall'inquinamento·
- obblighi del giudice·
- nuova disciplina di cui al d. lgs. n. 152 del 1999·
- reato di scarico senza autorizzazione integrato nella vigenza della legge n. 319 del 1976·
- necessità·
- acque