Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la previsione che il vizio della motivazione può essere dedotto quando risulti anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non fa venire meno il limite della contestualità, espresso dalla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, e quindi va letta con riferimento esclusivo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. (La Corte chiarisce che la novella normativa non consente la censura della selezione delle prove da parte del giudice del merito, neppure se il ricorso risulti autosufficiente contenendo la trascrizione dei verbali di prova, perchè il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2006, n. 16955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16955 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 566
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 2982/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AL, n. a Catania il 9 luglio 1972;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 12 dicembre 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto il rigetto;
Udito il difensore Avv. RANDAZZO Ettore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicata a AL ON persona sottoposta a indagini per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione e di corruzione elettorale (D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86). Ricorre per cassazione AL ON e propone cinque motivi d'impugnazione, di cui uno aggiunto. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3 e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta che i giudici del merito non abbiano adeguatamente valutato il suo trasferimento da oltre tre anni in provincia di Pavia, quale elemento idoneo a superare la presunzione di pericolosità derivante dalla contestazione del delitto associativo, peraltro in contraddizione con altro precedente provvedimento e ipotizzando illogicamente che tale trasferimento non sì a avvenuto per seguire la moglie nei suoi luoghi di origine e di lavoro, ma per ottemperare a un ordine del fratello US ON, che in una conversazione intercettata se ne dichiara promotore. E aggiunge che dall'aprile del 2002 all'estate del 2005, quando fu arrestato, non v'è stato alcun comportamento dal quale possa desumersi la sua perdurante affiliazione al sodalizio mafioso;
e comunque, secondo la giurisprudenza più recente, la presunzione di pericolosità può intendersi superata anche in mancanza della prova del recesso dall'associazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis c.p. e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata, lamentando che i giudici del merito si siano fondati su un'erronea definizione della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa e su poche e insignificanti intercettazioni telefoniche.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 629 c.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano desunto da intercettazioni di conversazioni avvenute tra aprile e maggio del 2002 la prova del suo concorso in un'estorsione già in atto da anni ai danni della società Fratelli OS, senza neppure considerare se si tratti di reato permanente o continuato e senza alcun accertamento di un suo effettivo intervento, ma sulla base di semplici contatti con i protagonisti della vicenda, gravitanti nell'orbita di suo fratello, per come risultano da dialoghi male interpretati.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 86 e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata,
lamentando che i giudici del merito si siano fondati su mere illazioni, in contraddizione con altra ordinanza che ha escluso l'aggravante della finalità mafiosa contestata per il medesimo reato a suo fratello US ON, detto EN.
Con il motivo aggiunto infine il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della decisione impugnata, in quanto ingiustificatamente eseguite mediante impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica.
2. Risulta pregiudiziale la questione di rito dedotta con il motivo aggiunto, che peraltro è infondato.
I giudici del merito, cui la questione era stata già proposta, hanno disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, ritenendo, sia pure con una consapevole esposizione dei dubbi anche giurisprudenziali già espressi al riguardo, che la motivazione dei provvedimenti autorizzativi dell'impiego di apparecchiature esterne alla procura della Repubblica fosse stata validamente integrata dalla successiva nota dell'8 aprile 2005 con la quale la deroga alla regola dettata dall'art. 268 c.p.p., comma 3 era stata giustificata anche sulla base di un'attestazione in data 10 marzo 2005 redatta da funzionario di cancelleria per documentare l'indisponibilità e l'inidoneità degli impianti interni. Secondo i giudici del merito, infatti, essendo le operazioni di intercettazione coperte dal segreto, la motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3 può essere completata anche solo nel momento in cui gli interessati siano legittimati ad averne effettiva conoscenza. Sennonché questa tesi è stata smentita da una recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, con la quale si è appunto escluso che "la motivazione del decreto del Pubblico Ministero di autorizzazione all'utilizzazione di impianti di intercettazione diversi da quelli in dotazione della procura della Repubblica possa essere adottata, o integrata, con un successivo provvedimento emesso dopo l'inizio delle operazioni, ma prima dell'utilizzazione dei risultati delle stesse" (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, Campennì). E in realtà la motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3 è destinata appunto a garantire l'effettiva anteriorità dell'autorizzazione giudiziaria relativa sia all'ammissione sia alle modalità esecutive dell'intercettazione, perché un'approvazione ex post potrebbe valere a legittimare anche operazioni di polizia sottratte alla garanzia giurisdizionale prevista dall'art. 15 Cost.. Tuttavia questa funzione di documentazione, più che di giustificazione, della motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3 esclude che ai fini della garanzia costituzionale (art. 15 Cost.) sia sufficiente una verifica a posteriori di una qualche sua plausibilità.
Come risulta dal tenore letterale dell'art. 268 c.p.p., comma 3, infatti, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata anche ex post, nei limiti in cui sia desumibile da dati di fatto. E in realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, che giustifichino il ricorso alle intercettazioni nonostante la temporanea indisponibilità di locali presso la procura della Repubblica, può desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale esibito a sostegno del provvedimento del pubblico ministero e della decisione del giudice (Cass,, sez. 5^, 11 maggio 2004, Mancuso, m. 228107, Cass., sez. un., 26 novembre 2003, Gatto, m. 226486, Cass., sez. 6^, 6 marzo 2003, Ferizi, m. 226056, Cass., sez. 2^, 6 novembre 2002, Osuala Uchenna Emeniche, m. 223358). Del resto, essendo l'inutilizzabilità un'invalidità processuale, i suoi presupposti di fatto possono essere accertati direttamente, e indipendentemente dalla motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, dalla stessa Corte di Cassazione, che è giudice anche del fatto rispetto alle questioni di validità degli atti del procedimento (Cass., sez. un. pen., 31 ottobre 2001, Policastro, m. 220092). Sicché si deve concludere che, benché la motivazione dei decreti autorizzativi debba certamente riferirsi ai presupposti di ammissibilità della deroga alla regola enunciata dalla prima parte dell'art. 268 c.p.p., comma 3, tuttavia l'esigenza di rispettare la garanzia costituzionale impone di verificare distintamente e autonomamente, ove possibile, sia l'esistenza dei presupposti materiali della deroga sia l'esistenza stessa di una motivazione preventiva all'uso degli impianti di intercettazione esterni agli uffici della procura della Repubblica. E il fatto che la garanzia della motivazione non sia da sola sufficiente esclude che la verifica a posteriori possa essere solo testuale, rendendo effettivo e meno casuale l'esito del controllo giurisdizionale.
Nel caso in esame, come risulta dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata, l'esecuzione delle intercettazioni fu sempre preventivamente autorizzata almeno dal P.M., che nello stesso provvedimento autorizzò anche l'utilizzazione di impianti esterni, in ragione dell'insufficienza e talora dell'inidoneità di quelli interni alla procura della Repubblica. E tale insufficienza o inidoneità risulta documentata anche dall'attestazione del 10 marzo 2005.
L'eccezionale urgenza delle intercettazioni, poi, oltre a essere enunciata nei provvedimenti del Pubblico Ministero, si desume anche dalla motivazione dell'indispensabilità di tale strumento di ricerca della prova, argomentata con riferimento all'esistenza di attività criminose in corso, quali quelle relative a un delitto associativo, che ha natura permanente.
Sicché può ragionevolmente ritenersi che sia stato legittimo il ricorso agli impianti esterni, in quanto autorizzato preventivamente dal Pubblico Ministero in relazione a un'effettiva insufficienza di impianti interni alla procura e in ragione di plausibili ragioni di urgenza.
3. Per il resto il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile interpretazione del significato di talune conversazioni dalle quali risulta, secondo i giudici del merito, un ruolo criminale attivo di AL ON, che assume direttamente il compito di discutere con CO AO dei proventi delle estorsioni indebitamente trattenuti dai fratelli LE, propone di passare subito all'azione punitiva contro i "carcagnusi", si riconosce legittimato a impartire ordini agli associati incaricati delle estorsioni, si dichiara disponibile all'omicidio, prende appuntamento con l'emissario dei OS incaricato di pagare il pizzo, discute con un incaricato dell'interessato circa il suo impegno a sostegno dell'avv. Ioppolo, candidato alle elezioni regionali del 2001, in cambio della promessa sua assunzione come geometra e dell'appalto per lavori da eseguire sull'Etna. Nè ha alcun rilievo in questa sede il fatto che lo stesso tribunale in diversa composizione abbia escluso l'aggravante del metodo mafioso contestata a US ONe per lo stesso reato di corruzione elettorale addebitatogli in concorso con il ricorrente, perché il controllo della Corte di Cassazione attiene solo alla motivazione, non investe direttamente la decisione;
sicché possono risultare incensurabili, perché ciascuna di per sè plausibile, anche le motivazioni di due decisioni contraddittorie.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e, e dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso. Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione. In particolare, quando il giudizio penale richiede, come nel caso in discussione, l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione o comunque dalla struttura del messaggio (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un documento o di un'affermazione o di un qualsiasi messaggio, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo o di un qualsiasi fatto comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 5^, 11 febbraio 1997, La Rocca, m. 207862). Quanto alle esigenze cautelari, infine, i giudici del merito hanno ritenuto che l'allontanamento di AL ON dalla Sicilia per Pavia, dove lavora e vive con la moglie, non sia di per sè indicativo di un distacco dall'associazione, anche perché l'allontanamento fu deciso in accordo con il fratello US detto EN, che all'associazione è certamente ancora legato. E questa valutazione dei giudici del merito è certamente opinabile, ma non è censurabile in questa sede, perché è del tutto plausibile che il perdurante collegamento con l'associazione mafiosa sia indicativo di una pericolosità ancora attuale di AL ON, sebbene possano darsi evenienze che, come sostiene il ricorrente, legittimino nondimeno il giudice del merito a escludere il pericolo. Tuttavia, non essendo stato espresso nel caso in esame un simile pur possibile giudizio di sopravvenuta carenza di pericolosità, non se ne può certo richiedere a questa Corte la formulazione in sostituzione del tribunale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2006