Sentenza 3 ottobre 2000
Massime • 1
L'azione civile risarcitoria, esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha provocato danno, può essere accolta soltanto in presenza di una sentenza di condanna dell'imputato; ne deriva che ove nel giudizio di impugnazione il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione od amnistia, la decisione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili può essere assunta soltanto nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2000, n. 11509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11509 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE Presidente del 03/10/2000
1. Dott. GIUSEPPE SICA Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere N. 1392
3. Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. MAURIZIO FUMO Consigliere N. 11907/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE VI, nato il [...] a [...]
Avverso la sentenza in data 10/1/2000 della Corte di Appello di ROMA. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA
Udito per la parte civile, l'avv. A. Lorussa del foro di Roma Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V. Meloni che ha concluso per l'a. s. r. per le Sanzioni civili e rigetto nel resto.
Udito il difensore avv. C. Micheli del foro di Roma.
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 23/6/1998, il pretore di Roma, assolveva CE VI, dal delitto di cui all'art. 594 C.P., per avere offeso l'onore e il decoro di AO UQ, con le espressioni "rapinatore di professione, condannato per questo più volte", e affermando che aveva "manovrato la Corte di Appello", perché il fatto non costituisce reato, in quanto le parole, pur avendo un tono oggettivamente ingiurioso non erano state pronunciate con la volontà di offendere.
Con la sentenza impugnata del 10/1/2000, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza pretorile, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato era estinto per prescrizione.
Condannava il CE al risarcimento dei danni in favore della parte civile RU AO, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo un duplice motivo di annullamento.
Con il primo motivo, lamenta omissione e insufficienza di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità ed erronea applicazione degli artt. 596 e 599 C.P.. Lamenta che la Corte si era limitata a richiamare l'evidente intento ingiurioso, e non aveva spiegato perché era irrilevante la verità del fatto, essendo stato il RU condannato per reati contro il patrimonio.
Inoltre le frasi incriminate erano state pronunciate mentre si trovava in stato di agitazione emotiva, mentre stava subendo il pignoramento della sua autovettura per una assurda condanna del Tribunale. Di conseguenza doveva essere applicata la disposizione dell'art. 599.2 C.P.. Con il secondo motivo, deduce la falsa ed errata applicazione dell'art. 578 cpp., in quanto la Corte, applicata la prescrizione non avrebbe potuto pronunciare il risarcimento dei danni a favore della parte civile, ne' provvedere sulle spese. La pronuncia, ex art. 578 cpp., e ammessa solo nel caso in cui nel grado precedente vi sia stata condanna, non essendo possibile procedere ad una delibazione di responsabilità, in sede di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato infatti, se ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è sufficiente il solo dolo generico e, cioè, la consapevolezza di offendere l'onore e il decoro di altro soggetto, quando il carattere offensivo delle espressioni rivolte. assuma una consistenza intrinseca (come nella specie), che non può sfuggire all'agente, il quale le ha usate proprio per dare maggiore efficacia al suo dictum, nessuna particolare indagine sulla presenza o meno dell'elemento psicologico, si presenta necessaria. Nessuna specifica censura, poi, è stata rivolta alla corretta motivazione con la quale la Corte di merito ha ritenuto - sulla base delle acquisizioni testimoniali dibattimentali - l'evidente intento ingiurioso che il CE intendeva dare alle espressioni ingiuriose, reiteratamente ripetute.
Nè sussisteva la possibilità di applicare la causa di giustificazione di cui all'art. 599.2 C.P. difettando nel comportamento del RU qualsiasi atteggiamento provocatorio o ingiusto.
Nè, certamente, l'attuazione di un provvedimento del giudice, in una esecuzione mobiliare, che il CE era costretto a subire a seguito di una condanna per una provvisionale di cinque milioni, poteva considerarsi illegittimo.
È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.
L'azione civile per il risarcimento del danno, esercitata ex art. 74 cpp., nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha cagionato danno, per essere accolta presuppone, ai sensi dell'art. 538.1 cpp, una sentenza di condanna dell'imputato. Solo in tal caso il giudice decide sulla domanda relativa al risarcimento del danno. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi, prevista dall'art. 578 cpp., in cui il giudice dell'impugnazione dichiari il reato estinto per prescrizione (o per amnistia), per cui, in presenza di una condanna dell'imputato nel grado precedente, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Quando, invece, come nella specie, l'imputato in primo grado sia stato prosciolto e, quindi, difetti qualsiasi delibazione in punto di responsabilità, in sede di impugnazione, la declaratoria di prescrizione è ostativa in ordine a qualsiasi indagine finalizzata alla decisione sugli effetti civili.
Di conseguenza, in tal caso, con l'estinzione del reato che la prescrizione determina, viene meno anche il presupposto per una condanna al risarcimento dei danni ed alle spese.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e delle spese a favore della parte civile.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2000