Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 aprile 1963 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 ottobre 1976 |
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato l'11-14 dicembre 2020 e depositato in cancelleria il 18 dicembre 2020, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l'art. 100, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 10-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, che contengono disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 5, 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), …
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Giurisprudenza • 64
- 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/11/2024, n. 2718Provvedimento: Pubblicato il 18/11/2024 N. 02718/2024 REG.PROV.COLL. N. 00129/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 129 del 2023, proposto da SI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Ruffolo e Valter Loccisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, non costituiti in …Leggi di più...
- incompetenza amministrativa·
- violazione di legge·
- occupazione abusiva·
- giurisdizione amministrativa·
- accordo transattivo·
- demanialità marittima·
- prescrizione·
- Corte EDU·
- eccesso di potere·
- costituzione in mora
Versioni del testo
- Art. 1.
La laguna di Venezia e' costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed e' compreso fra il mare e la terraferma.
Essa e' separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed e' limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.
Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna. - Art. 2.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procedera' alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonche' la Direzione marittima e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporra' al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie.
Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sara' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalita' previste dai commi precedenti.
La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche la officiosita' delle bocche portuali, cioe' il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1ª categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629 . In sede di detta determinazione si provvedera' alla distinzione dei canali marittimi.
Il Magistrato alle acque rilevera' il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato. - Art. 3.
Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare.
Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque.
Per i lavori di manutenzione da parte dell'Ufficio del genio civile per le opere pubbliche e' sufficiente il preventivo avviso al Magistrato alle acque.