Art. 13.
E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.
Salvo quanto disposto dall'articolo 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.
E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.
Salvo quanto disposto dall'articolo 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.