Articolo 13 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 12Articolo 14
Versione
17 aprile 1963
Art. 13.

E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.
Salvo quanto disposto dall'articolo 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.
Entrata in vigore il 17 aprile 1963
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