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17 aprile 1963
17 aprile 1963
Art. 13.
E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.
Salvo quanto disposto dall'articolo 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.
E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.
Salvo quanto disposto dall'articolo 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 13/06/2024, n. 1435Provvedimento: […] VII) “ Violazione e falsa applicazione artt. 1, 6 e 13, legge n. 366/1963. Violazione art. 2051 Cod. Civ.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà ”;Leggi di più...
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