Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 1
La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze.
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La massima La fattispecie di cui all' art. 612 c.p. è integrata anche quando, in assenza di parole intimidatorie o di gesti espliciti sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di minaccia nel comportamento della persona che, colpendo ripetutamente lo sportello di una autovettura con dei calci, impediva alla vittima di scendere dall'auto - Cassazione penale , sez. V , 02/04/2019 , n. 37845). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di minaccia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di minaccia? La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2006, n. 20245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20245 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 28/04/2006
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 699
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 554/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC RI N. IL 06/07/1981;
avverso SENTENZA del 16/04/2004 GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. GUGLIELMETTI B. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FR UR ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Reggio Emilia, emessa in data 16 aprile 2004, con la quale veniva condannato per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 186 C.d.S., u.c., indicato in contestazione, poiché non si riferisce al reato di sottoporsi all'accertamento con etilometro, la violazione del secondo comma della stessa disposizione, poiché non era provato il tasso alcolimetrico di 1,5 g/l, sicché non poteva essere condannato, la violazione del primo comma del citato precetto e l'illogicità manifesta della motivazione in tema di responsabilità in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, perché basato su elementi sintomatici non decisivi ("alitosi alcolica, scarsa coordinazione motoria, comportamento aggressivo"), l'erronea applicazione dell'art. 86 cit. in tema di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, giacché l'agente Antoni Fabri, sentito in qualità di testimone all'udienza del 16 aprile 2004, dichiarava che "sottoposto ad alcoltest l'esito era positivo", mentre nel verbale di constatazione era affermato il rifiuto ad effettuare detto accertamento, e l'erronea applicazione della norma in parola in riferimento alla pena irrogata, in quanto il massimo edittale è di Euro 1.032,00, sicché quella irrogata, Euro 800,00, appare illegale, perché quella base non può essere fissata in Euro 1.200,00 e non si applica la diminuzione per la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Molti motivi addotti sono inammissibili, poiché sono manifestamente infondati o partono da errate considerazioni di norme di legge. Ed invero, i fatti risultano commessi in data 20 ottobre 2002, sicché era entrata in vigore la disciplina stabilita dal D.L. n. 274 del 2000 sulla competenza penale del giudice di pace, cui erano stati attribuiti i reati contestati in base all'art. 4 D.Lgs. citato, mentre l'art. 52, comma 2, lett. c) del medesimo D.L. stabilisce che "quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda (come al momento dell'entrata in vigore della norma), si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente .. o la pena della permanenza domiciliare .. ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità" (c.d. pene paradetentive) e il D.L. n. 121 del 2002, art. 3, convertito in L. n. 168 del 2002 aveva fissato il tasso alcolimetrico nella misura di 0,5 g/l invece del precedente 0,8 g/l.
Pertanto è errato sia il riferimento al massimo edittale della pena sia al tasso alcolimetrico, per cui l'ultimo motivo appare del tutto infondato ed i primi tre sono inammissibili, perché non costituisce neppure nullità del decreto di citazione l'erronea indicazione della norma, quando i fatti, come nella fattispecie, sono chiaramente contestati (Cass. sez. 4^, 9 maggio 2000 n. 5415 rv. 216464), mentre la seconda censura è,persino, in contrasto con quanto asserito circa la possibilità di desumere lo stato di ebbrezza da elementi sintomatici, nella fattispecie indicati con motivazione logica ed esauriente. Rilevata la palese manifesta infondatezza di questi motivi, per quanto attiene alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all'accertamento con l'etilometro, la modificazione intervenuta all'art. 606 c.p.p., lett. e) in seguito alla L. n. 46 del 2006, non comporta la possibilità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione tale da sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito e da verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, mentre la loro rispondenza alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta qualora comporti il c.d. travisamento della prova e siano indicati in maniera specifica e puntuale gli stessi, giacché il giudice di legittimità non deve ricercare gli atti e la prova, secondo quanto risulta dall'espresso dettato della legge citata. Orbene, nella fattispecie, non solo non vi è alcuna allegazione della deposizione del teste, ma neppure è indicata l'affoliazione, mentre il giudice di pace dimostra di dare la prevalenza a quanto contenuto nel verbale di constatazione, acquisito sull'accordo delle parti, sicché non è possibile neppure rilevare alcuna contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione, che, comunque, ancora, nonostante la L. n. 46 del 2006, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici, sostanziandosi in ciò l'ulteriore requisito della contraddittorietà della motivazione, già incluso in quello della manifesta illogicità della stessa.
Peraltro, l'apertura operata dalla legge citata comporta un particolare rigore del ricorrente nel selezionare la prova, che si pretende contraddittoria rispetto al materiale probatorio esaminato in udienza, giacché la stessa deve essere tale da porsi in assoluto contrasto ed in contraddizione con quanto esaminato dal giudice di merito e con le argomentazioni e le deduzioni, anche implicite, dallo stesso compiute, e da determinare la possibilità di un differente apprezzamento dei fatti. Tuttavia, tale nuovo potere attribuito alla Corte di Cassazione comporterà anche l'obbligo della stessa di trasmettere al Procuratore della Repubblica competente le deposizioni o gli atti, che possano configurare delitti penalmente perseguibili. Per quel che concerne la dosimetria della pena in generale, occorre notare che il giudice di pace non ritiene di applicare l'istituto della continuazione fra i due autonomi reati (cfr. Cass. Sez. 4^, 2 luglio 1997 n. 6355 n. 208222 una pena inferiore al minimo edittale estendendo al massimo la diminuzione per la concessione delle attenuanti generiche Euro 516,00 + Euro 516,00 cioè Euro 1.032,00). Pertanto, detta contraddizione non assume rilievo per carenza di interesse del ricorrente in assenza di un'impugnazione della pubblica accusa, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006