Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2005, n. 6393
CASS
Sentenza 2 dicembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel reato di cui all'art. 437 cod. pen. il pericolo derivante dalla rimozione od omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro deve avere il carattere della diffusività, nel senso che l'insufficienza deve avere l'attitudine di pregiudicare, anche solo astrattamente, l'integrità fisica delle persone gravitanti attorno l'ambiente di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato il suddetto reato nella mancata collocazione di presidi antinfortunistici in una cartiera di modeste dimensioni, in considerazione del numero dei macchinari interessati, della plurima necessità di intervento di diversi operatori, nonché della contemporanea attivazione di più linee di produzione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2005, n. 6393
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6393
    Data del deposito : 2 dicembre 2005

    Testo completo