Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
Nel reato di cui all'art. 437 cod. pen. il pericolo derivante dalla rimozione od omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro deve avere il carattere della diffusività, nel senso che l'insufficienza deve avere l'attitudine di pregiudicare, anche solo astrattamente, l'integrità fisica delle persone gravitanti attorno l'ambiente di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato il suddetto reato nella mancata collocazione di presidi antinfortunistici in una cartiera di modeste dimensioni, in considerazione del numero dei macchinari interessati, della plurima necessità di intervento di diversi operatori, nonché della contemporanea attivazione di più linee di produzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2005, n. 6393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6393 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/12/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1250
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 032639/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN ON, N. IL 28/01/1941;
avverso SENTENZA del 26/01/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione T., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26.1.2005 la Corte d'appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Savona che, il 18.10.2002, aveva dichiarato TO AZ responsabile del reato di cui all'art. 437 c.p., comma 2, (capo b) e, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione.
All'imputato, amministratore delegato della s.p.a., Cartiera Bormida, responsabile di stabilimento e capo turno era stat contestata contestata l'omissione dolosa aggravata di cautele contro gli infortuni sul lavoro per non avere collocato su tutta la linea della macchina continua di produzione della carta l'impianto/apparecchiatura per l'imbocco non manuale della c.d. "coda" in fase di riavvio della produzione a seguito dello strappo accidentale della carta stessa con conseguente infortunio sul lavoro (verificatosi in Muriamo, fraz. Valle, il 25.4.1996) di FO ND, lavoratore subordinato che riportava l'amputazione parziale del terzo dito e ferita da taglio al secondo dito.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, AZ, il quale lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p., sotto i seguenti profili: a) il reato di cui all'art. 437 c.p., non si applica alle aziende di modeste dimensioni, posto che il lavoratore è sufficientemente tutelato dalle leggi antinfortunistiche;
b) il c.d. "lancio della coda" è una consuetudine istituzionalizzata, non è vietato da alcuna disposizione ne' è sconsigliato da norme di natura tecnica;
c) dal reato di cui all'art. 437 c.p., deve derivare una situazione di pericolo non per una persona determinata, ma per un numero indefinito di individui;
d) mancanza della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Nella configurazione del delitto di rimozione o omissione dolose di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), il pericolo per la pubblica incolumità non è previsto come elemento costitutivo del reato - da accertare ogni volta - ma è presunto (o astratto), nel senso che dalla conformità della condotta del soggetto agente al modello legale il legislatore ha già presunto la sussistenza del predetto pericolo. Il legislatore, infatti, sulla base dell'id quod plerumque accidit, ha considerato la condotta tipica descritta nella norma come astrattamente idonea a produrre effetti dannosi capaci di propagarsi ad una collettività di lavoratori. Pertanto il Giudice, per affermare la responsabilità dell'agente, deve solo accertare che quest'ultimo abbia dolosamente omesso di collocare (ipotesi omissiva) oppure rimosso o danneggiato (ipotesi commissiva) le cautele prescritte (impianti, apparecchi o segnali) e che non ricorrano - qualora siano invocate - le condizioni (inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto tutelato) per la non punibilità (Sez. 4^, 5 dicembre 1983, n. 2699; Sez. 1, 24 maggio 1986, ric. Cass.). Nella nozione di rimozione rientra non soltanto la materiale asportazione, dalla macchina, dei congegni di sicurezza, ma anche ogni attività che ne frustra il funzionamento in relazione alla finalità antinfortunistica cui essi sono predisposti, rendendo possibile il verificarsi di un infortunio che sarebbe, per contro, impossibile in caso di normale funzionamento delle apparecchiature antinfortunio realizzate e poste sulla macchina stessa. Il danno eventualmente derivante dalla violazione della norma principale, in sè configurante un reato di pericolo, ne integra una circostanza aggravante e non un elemento costitutivo.
2. Secondo la prevalente e preferibile interpretazione giurisprudenziale, il pericolo non deve interessare necessariamente la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, in quanto la tutela si estende anche all'incolumità dei singoli lavoratori, come si evince dall'interpretazione letterale della rubrica della disposizione in esame e dalla lettura logico- sistematica del secondo comma dell'art. 437 c.p., che configura un'aggravante del reato sussistente anche nell'ipotesi in cui si verifichi un infortunio individuale sul lavoro (Sez. 4^, 16 luglio 1984, ric. Bucatini;
Sez. 1^, 14 marzo 1988, ric. Ziri;
Sez. 1^, 7 aprile 1988, ric. Barbagallo;
Sez. 1^, 13 febbraio 1991, ricorrente Michelagnoli;
Sez. 1^, 22 settembre 1995, ric. Gencarelli;
Sez. 1, 20.11.1996, ric. Frusteri;
Sez. 1, 11 marzo 1998, ric. Luciani). L'opposto orientamento giurisprudenziale, peraltro, pur ritenendo che il contesto imprenditoriale in cui si verifica l'omissione debba essere non di minime dimensioni e debba interessare una rilevante collettività di prestatori d'opera (Sez. 1^, 13 ottobre 1978, n 384), osserva che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento doloso degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro, si inserisce in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici deve avere l'attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, intesa come un numero di lavoratori o, comunque, di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro (Sez. 4^, 4 maggio 1989, ric. Micalizzi;
Sez. 1^, 12 gennaio 1979, ric. Morelli;
Sez. 1^, 27 gennaio 1979, ric. Guzzon;
Sez. 1, 4 novembre 1995, ric. P.M. in proc. Yu Fang Jan). Per completezza è necessario osservare che lo stabilire quando una collettività lavorativa realizzi in concreto la configurabilità del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro costituisce un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Sez. 1^, 13 ottobre 1978, n. 384; Cass. 29 ottobre 1980, ric. Tarascio).
3. L'elemento psicologico del delitto è costituito dalla coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, che abbiano una destinazione di prevenzione di disastri o infortuni, nonostante la consapevolezza di tale destinazione e, quindi, pur rappresentandosi il pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dell'incolumità delle persone (Sez. 2^, 24 novembre 1994, ric. P.M. in proc. Arienti ed altri;
Sez. 1^, 29 luglio 1988, ric. Tartaglione, oltre alle già citate sentenze 22 settembre 1995, ric. Gencarelli e 20 novembre 1996, ric. Frusteri).
4. Alla luce di questi principi i motivi di ricorso non sono fondati.
4.1. Con riguardo al primo e al terzo motivo di doglianza, il Collegio rileva che la sentenza impugnata, con motivazione compiuta e conforme ai principi giuridici in precedenza enunciati, ha puntualmente indicato le ragioni di fatto e di diritto per le quali il reato di cui all'art. 437 c.p., è applicabile anche ad un'azienda del tipo e delle dimensioni della s.p.a. "Cartiera Bormida", tenuto conto del numero dei macchinari e dei relativi operatori, della contemporanea attivazione di plurime linee di produzione (almeno due, a ciascuna delle quali erano addetti in modo stabile tre operai, oltre il capo turno e le presenze concomitanti per avvicendamenti), nonché della diffusione del pericolo, necessariamente conseguente alla mancanza delle prescritte protezioni, alle plurime necessità di intervento (quasi ogni turno e anche più volte per turno) di diverse persone, anche prive delle specifiche mansioni richieste, per aiutare nella manovra del lancio della "coda" e nelle attività di ripristino.
4.2. Con specifico riguardo al secondo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, laddove ha evidenziato che - a prescindere dal fatto che l'art. 437 c.p., non subordina l'esistenza del reato alla violazione di norme contravvenzionali speciali - in ogni caso, nella fattispecie in esame, vi è stata violazione dell'art. 2087 c.c., perché già esistevano ed erano operative strumentazioni idonee a prevenire infortuni sul lavoro del genere accaduto (non manuali e rischiose come il sistema praticato del lancio della "coda") e, inoltre, violazione di disposizioni specifiche (D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 41, 68 e 69). Per completezza occorre ricordare che l'imprenditore e i suoi collaboratori sono tenuti ad adottare tutte le misure che risultino in concreto necessarie per prevenire incidenti sul lavoro, indipendentemente dalla circostanza che tali misure siano o meno previste dalle leggi in materia di infortuni. Le prescrizioni contenute nelle suddette norme, costituendo il risultato di precise elaborazioni tecniche e di dati dell'esperienza, sono in ogni caso un punto di riferimento necessario per valutare l'adempimento da parte dell'agente dell'obbligo impostogli dalla legge, pur non essendo escluso che tali misure, secondo la particolarità di determinati lavori, possano rivelarsi insufficienti o possano essere efficacemente sostituite da cautele, altrettanto idonee, di tipo diverso.
4.3. Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento soggettivo (quarto motivo di ricorso), la sentenza impugnata è esente da censure nella parte in cui sottolinea che AZ, anche per la sua competenza operativa di capoturno, era perfettamente consapevole del pericolo scaturente dal lavorare a mani nude per il lancio della "coda" all'imbocco di un sistema di rulli, tenuto conto anche delle plurime difficoltà incontrate nel ripristino della continuità del "telo" di carta (tempi spesso protratti di regolarizzazione, pluralità di "imbocchi" e di altri comportamenti indispensabili al fine perseguito, recidive negli "strappi").
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Pubblica Udienza, il 2 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2006.