Articolo 26 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 25Articolo 27
Versione
17 aprile 1963
>
Versione
23 maggio 1973
>
Versione
10 ottobre 1976
Art. 26.

I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 300.000, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 16 aprile 1973, n. 171 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall' art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366 , chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, e' punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non puo' essere inferiore alla meta' del massimo." --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 aprile 1973, n. 171 , come modificata dal D.L. 10 agosto 1976, n. 544 , convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690 , ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366 , chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 , si applica sempre la pena dell'arresto."
Entrata in vigore il 10 ottobre 1976
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente