Versione
1 luglio 1931
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9 gennaio 1943
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5 ottobre 1944
5 ottobre 1944
Art. 440.
(Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena e' aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
(1) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584 , convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli articoli 438 , 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
(Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena e' aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
(1) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584 , convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli articoli 438 , 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Commentari • 50
- 1. Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentarihttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 3 aprile 2025 · 259.13568
Commercio di sostanze alimentari nocive Cp, articoli 440 e 444 Ai fini della configurabilità dei delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari [articolo 440 del Cp] e di commercio di sostanze alimentari nocive [articolo 444 del Cp] è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, dato di fatto che deve costituire oggetto di specifica dimostrazione mediante indagine tecnica o altro mezzo di prova. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 133
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2024, n. 13329Provvedimento: […] Il Tribunale ha considerato che le fattispecie di cui agli artt. 444 cod. pen. (commercio di sostanze alimentari nocive) e 516 cod. pen. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) indicate nel capo di accusa hanno entrambe limiti edittali che non consentono l'applicazione di misure cautelari e ha escluso che il Giudice per le indagini preliminari, nell'indicare la fattispecie di cui all'art. 440 cod. pen. in luogo di quella ex art. 444 cod. pen., […] quale l'accusa di cui agli artt. 440 e 516 cod. pen., formulata, al capo 10), nei confronti di altri soggetti, […]Leggi di più...
- art. 444 cod. pen.·
- delitti contro l'incolumità pubblica·
- riqualificazione giuridica·
- art. 440 cod. pen.·
- immutabilità del fatto·
- concorso di persone nel reato·
- nullità ex art. 179 cod. proc. pen.·
- iniziativa del pubblico ministero·
- misura cautelare