Articolo 437 del Codice civile
Articolo 436Articolo 404
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19 aprile 1942
Art. 437.

(Obbligo del donatario).

Il donatario e' tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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