Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2002, n. 33398
CASS
Sentenza 19 settembre 2002

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Massime1

La decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato - a seguito di derubricazione - l'estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, confermando, inoltre, le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile).

Commentario1

  • 1Art. 538 - Condanna per la responsabilità civile
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Condanna per la responsabilità civile (art. 538) Se è vero che, in materia di condanna generica ai danni, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice penale il quale, disattendendo la richiesta della parte civile di rimetterne la liquidazione al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata, è altrettanto vero che, allorché decida in tal senso, quello stesso giudice debba dar conto dei criteri utilizzati e valutare in concreto l'apporto causale del debitore in ordine al fatto che ha generato il danno. La valutazione equitativa, pur giustificata dall'omessa allegazione difensiva, non può infatti tradursi in una liquidazione arbitraria che non dia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2002, n. 33398
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33398
Data del deposito : 19 settembre 2002

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