Sentenza 19 settembre 2002
Massime • 1
La decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato la decisione del giudice di appello che aveva dichiarato - a seguito di derubricazione - l'estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, confermando, inoltre, le statuizioni civili della sentenza di primo grado, con condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile).
Commentario • 1
- 1. Art. 538 - Condanna per la responsabilità civilehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Condanna per la responsabilità civile (art. 538) Se è vero che, in materia di condanna generica ai danni, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice penale il quale, disattendendo la richiesta della parte civile di rimetterne la liquidazione al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata, è altrettanto vero che, allorché decida in tal senso, quello stesso giudice debba dar conto dei criteri utilizzati e valutare in concreto l'apporto causale del debitore in ordine al fatto che ha generato il danno. La valutazione equitativa, pur giustificata dall'omessa allegazione difensiva, non può infatti tradursi in una liquidazione arbitraria che non dia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2002, n. 33398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33398 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Presidente - 19/09/2002
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 1022
3. Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 20499/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 7/3/2001 della Corte di appello di NAPOLI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GIUSEPPE VENEZIANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, Avv. GIUSEPPE FUSCO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 17/12/1999 il Tribunale di Napoli condannava AN RO (e De RE NC) alla pena di anni tre di reclusione ciascuno (con statuizioni accessorie) per il reato di cui agli artt.81, 110, 317 CP (perché, previo accordo tra loro e con AR
IO, De RE quale deputato al Parlamento e SC quale assessore ai Lavori Pubblici del comune di Napoli, costringevano RU BR, rappresentante della CMF affidataria di lavori per la realizzazione dell'asse viario di corso Novara, a consegnare la somma di L. 165.000.000 prospettando il mancato sblocco dei pagamenti dovuti alla società e pretestuosamente ostacolati dall'amministrazione comunale - in Napoli nel 1989). Con sentenza 7/3/2001 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava "non doversi procedere" nei confronti del AN e del De RE, in ordine al reato di cui all'art. 319 CP (così modificato l'originario capo di imputazione), per essere tale reato estinto per prescrizione;
con la medesima decisione, peraltro, la Corte territoriale "confermava le statuizioni civili della sentenza di primo grado" (con ulteriore condanna del SC e del De RE, in solido, al pagamento delle spese del secondo grado in favore delle Parti civili comune di Napoli e Valim SpA).
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come le dichiarazioni accusatorie del RU fossero da ritenere sostanzialmente attendibili (nonostante le discrasie riscontrate);
come si fosse trattato, peraltro, di corruzione e non di concussione (per essersi realizzato su un piano di parità l'accordo illecito RU - SC); come il reato di cui all'art. 319 CP, essendo state concesse le attenuanti generiche, si fosse prescritto in sette anni e mezzo dalla data di commissione (1989), come la declaratoria di prescrizione, tuttavia comportasse la conferma delle statuizioni civili della decisione di primo grado, condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute in appello dalle parti civili costituite.
Proponevano ricorso per Cassazione il AN e i suoi difensori, deducendo nell'ordine:
1) "Premesse": la modifica dell'originaria imputazione avrebbe dovuto comportare la trasmissione degli atti al P.M. per l'inizio dell'azione penale nei confronti del RU e del legale rappresentante della CMF;
la Corte territoriale, per contro, si sarebbe limitata a confermare le statuizioni civili della prima sentenza;
2) "Erronea applicazione della legge penale (art. 606/b CPP in relazione all'art. 185 CP). Difetto di motivazione (art. 606/e CPP)":
il pagamento per un fatto corruttivo, e quindi illecito, integrerebbe la fattispecie dell'offesa al buon costume, con conseguente applicabilità dell'art. 2035 CC (irripetibilità di quanto pagato per uno scopo costituente offesa al buon costume); la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta al SC avrebbe comportato "la mancanza di legittimazione sostanziale alla costituzione di parte civile"; tanto più che la Corte territoriale non avrebbe indicato "le ragioni per le quali andavano mantenute ancora ferme le statuizioni di natura civilistica a favore della AL SpA";
3) "Erronea applicazione di legge processuale penale ed extrapenale (art. 606/b CPP in relazione all'art. 74 CPP e all'art. 2504 bis cod.civ.)": la AL SpA avrebbe cessato di esistere (con atto
17/12/1998) per incorporazione nella IRITECNA SpA (con conseguente "assunzione di diritti e obblighi da parte di quest'ultima"); l'art.74 CPP, d'altronde, legittimerebbe "all'azione civile in sede penale"
soltanto "i successori universali delle persone cui il reato ha arrecato un danno" (onde, solo la AL SpA non era più esistente, ma era anche venuta meno la legittimazione processuale del legale rappresentante di essa società); di tutte queste circostanze il SC e suoi difensori, sarebbero venuti a conoscenza solo poco prima di presentare il ricorso, sarebbe stato sleale il comportamento di chi a conoscenza delle modifiche societarie, non ne avrebbe dato tempestiva comunicazione al Tribunale, al pubblico ministero, alle altre parti.
All'odierna udienza, il Procuratore generale presso questa Corte e il difensore del SC hanno illustrato, rispettivamente, le tesi e le conclusioni sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze proposte nell'interesse di RO AN sano da ritenere fondate per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Condizione necessaria per l'applicabilità dell'art. 578 CPP è che in primo grado sia stata affermata la penale responsabilità dello imputato con condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile e che la sentenza stessa sia stata impugnata (Cass., 3 ottobre 2000, Macedonio, rv. 217280; Cass., 22 febbraio 1993, Del Trono, rv. 198448). Occorre, inoltre, che la sentenza pronunciata possa ritenersi "valida": le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 13 luglio 1998, Citaristi, rv. 211191), infatti, hanno ritenuto illegittima la sentenza di appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia del primo grado, conferma le statuizioni in questa contenute;
in tale ipotesi, invero, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 CPP consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato, la conseguenza è, dunque (riferendosi la fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite a una ipotesi di dichiarazione di estinzione del rato a seguito di derubricazione - proprio da concussione in corruzione - dell'illecito per cui era intervenuta condanna in primo grado, quando già - in forza di detta derubricazione - il reato sarebbe stato da ritenere estinto), l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello che aveva confermato le statuizioni del primo giudice relative all'azione civile e condannato l'imputato a rifondere alla parte civile le ulteriori spese processuali.
È da rilevare come a tali conclusioni le Sezioni Unite siano pervenute all'esito di una costante elaborazione giurisprudenziale nella linea indicata.
Si era già affermato (Cass., 2 maggio 1995, Ferrigno, rv. 201903), infatti, che - nel caso in cui il giudice di primo grado, invece di dichiarare estinto il reato per amnistia, abbia giudicato nel merito (ritenendo sussistente un'aggravante) e abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno - il giudice del gravame che, correggendo l'errore ed eliminando l'aggravante, dichiari estinto il reato, non può decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle statuizioni civili sia perché tale decisione deve avere come presupposto una pronuncia di condanna agli effetti civili emessa validamente in primo grado, sia perché gli effetti della sentenza di appello vanno sempre riportati al momento di quella di primo grado. Si era, altresì, sottolineato (Cass., 27 aprile 1992, Santi, Riv. Pen. 1993, 640, cfr., con riferimento al vecchio codice di rito: Cass., 12 marzo 1990, Pomilio, Cass. Pen. 1989, 1034): che la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile deve ritenersi illegittima quando il reato per cui si procede risulti estinto ancor prima della sentenza di primo grado che aveva però omesso di dichiarare la causa estintiva: ipotesi nella quale il giudice della impugnazione non può valersi del potere di cui all'art. 578 CPP, il cui esercizio postula la sopravvenienza della causa estintiva rispetto alla sentenza di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili e quindi ha fatto venir meno l'esistenza del potere di tale giudice di decidere sulla domanda della parte civile;
e ancora (Cass., 28 gennaio 1994, Mangini, rv. 197962), che la Corte d'appello - qualora, a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, dichiari estinto per amnistia il reato di lesione colpose per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado - non può confermare le statuizioni civili della sentenza impugnata "in quanto, allorché era stata emessa la decisione pretorile, la causa estintiva del delitto era già operante, per l'avvenuta promulgazione del decreto di clemenza, e dovendosi riportare gli effetti della sentenza d'appello al momento di quella di primo grado"; e quindi (Cass., 28 luglio 1990, Calderoni Arc. n. proc. pen. 1991, 279; Giust. Pen. 1991, 2^, 389), che l'applicazione dell'art. 578 CPP è subordinata alla condizione che la pronuncia impugnata sia di condanna, con la conseguenza che la Cassazione - ove, nel ritenere fondati i ricorsi del Procuratore generale e della parte civile avverso la sentenza assolutoria, annulli senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato - non può contestualmente decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni concernenti gli interessi civili, ma deve rinviare gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile;
infine (Cass., 21 dicembre 1990, Pizzillo, Giust. pen. 1991, 3^, 252), che - fermo il principio per cui in tema di pronuncia sull'azione civile in seguito all'applicazione dell'amnistia, l'applicabilità dell'art. 578 CPP è subordinata, in sede di impugnazione, alla duplice condizione dell'esistenza di una condanna (anche generica) dell'imputato (pronunciata a favore della parte civile in primo grado o in appello) e dell'essere stata impugnata la sentenza stessa - sicché tali condizioni non ricorrono quando la sentenza di appello sia stata di piena assoluzione e, proposto ricorso per cassazione dal pubblico ministero, il gravame sia stato accolto e sia stata applicata la sopravvenuta amnistia. Nel caso di specie, poiché il tempus commissi delicti deve fissarsi al 1989 ed essendo state concesse fin dal primo grado le attenuanti generiche, il termine di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei) risultava già maturato (per il reato di cui all'art. 319 CP) alla data della pronuncia della sentenza di condanna da parte del Tribunale (17 dicembre 1999).
Le considerazioni e le puntualizzazioni fin qui svolte - nelle quali devono ritenersi assorbiti tutti gli ulteriori motivi di doglianza avanzati dal ricorrente - comportano l'annullamento senza rinvio, limitatamente alle disposizioni concernenti gli interessi civili, non solo della sentenza impugnata (emessa in data 7/3/2001 dalla Corte d'appello di Napoli), ma anche della decisione di primo grado (emessa il 17/12/1999 dal Tribunale di Napoli).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, limitatamente alle disposizioni che concernono gli interessi civili.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2002