Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/1993, n. 10048
CASS
Sentenza 16 luglio 1993

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Massime12

Poiché la disposizione di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen., non prevede una circostanza aggravante in senso proprio bensì in'ipotesi di concorso formale di reati, quello di omissione di impianti antinfortunistici e quello di disastro colposo, unificati ai fini della pena per evitare la maggiore severità del cumulo materiale, è sufficiente, per l'applicabilità di tale norma, la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo, e non anche dell'evento che aggrava il delitto di cui all'art. 437 sicché non è invocabile la regola dell'art. 59, comma 2, cod. pen..

Tra le ragioni dell'opposizione o del diniego del giudizio abbreviato non può ritenersi compresa la necessità di decidere simultaneamente su diverse situazioni connesse in quanto nel detto giudizio le posizioni comuni degli imputati e, perfino, i procedimenti connessi vengono separati di diritto.

Poiché, a norma dell'art. 247, comma secondo, D.L. 28 luglio 1989, n. 271, anche i procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti possono essere definiti con il rito abbreviato, a condizione però che il giudice possa decidere allo stato degli atti, l'inidoneità degli atti a decidere allo stato può essere ritenuta pure con riguardo a un procedimento istruito con il rito formale, potendo esservi per questo necessità d'integrare o chiarire il materiale probatorio acquisito.

Poiché la consapevolezza dell'omissione delle misure prescritte, e comunque indispensabili per prevenire disastri o infortuni sul lavoro, e l'accettazione del pericolo insito nell'operare senza le stesse sono sufficienti ad integrare il delitto di cui all'art. 437 cod. pen., qualora si verifichino, benché non voluti, il disastro e l'infortunio sul lavoro, ricorre l'ipotesi di reato prevista dal comma secondo dell'art. 437 cod. pen., senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui all'art. 451 cod. pen. la consapevole e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso.

Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo di cui all'art. 437 cod. pen. - Tale omissione, pertanto, anche se ascritta come reato autonomo, opera altresì come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona, il che giustifica l'applicabilità al reato ex art. 589 cod. pen. della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al comma secondo del detto articolo, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 cod. pen..

Il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. si consuma con l'omessa collocazione di impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro o con la loro rimozione, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto. Qualora questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l'ipotesi più grave prevista dal comma secondo del detto articolo 437. L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito. Pertanto, anche la semplice consapevolezza e l'accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali necessari, quale che ne sia la ragione, integra pienamente il reato ex art. 437 cod. pen..

Qualora dall'ammissione dolosa di impianti diretti a prevenire disastri o infortuni su lavoro sia derivato un disastroso incendio nel quale abbiano perso la vita alcuni operai mentre espletavano attività lavorative, sussiste concorso formale tra il reato di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen. e quello previsto dall'art. 589, commi secondo e terzo, cod. pen.. Tali previsioni normative, infatti, considerano distinte situazioni tipiche, vale a dire la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro e la morte non voluta di una o più persone, e tutelano interessi differenti, cioè la pubblica incolumità e la vita umana. Poiché il danno alla persona non è compreso nell'ipotesi complessa di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen., costituendo effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio, causato dall'omissione delle cautele, la morte, sia pure in conseguenza dell'omissione stessa, non viene assorbita dal reato ex art. 437, comma secondo, cod. pen., ma costituisce reato autonomo. La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto e, quindi, non viola il principio del "ne bis in idem".

L'intermediario abusivo di mano d'opera non ha il dovere di accertare preventivamente la sussistenza delle condizioni di sicurezza dello svolgimento dell'attività lavorativa, avviando gli operai al lavoro solo in caso positivo, in quanto la fornitura illecita di mano d'opera non fa diventare l'intermediario imprenditore o datore di lavoro e, quindi, non lo assoggetta ai doveri propri di costui, quali quelli concernenti l'apprestamento delle misure antinfortunistiche, a meno che non si consideri soggetto di fatto agli stessi obblighi degli imprenditori per essersi intromesso in qualche modo nelle funzioni da loro esercitate. (Nella fattispecie era stata ritenuta dalla Corte di Appello la cooperazione dell'intermediario con l'imprenditore nell'omicidio colposo di alcuni degli operai avviati al lavoro, deceduti per insussistenza delle condizioni di sicurezza. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, enunciando il principio di cui in massima.)

Poiché la disposizione di cui all'art. 589, comma terzo, cod. pen., in caso di morte di più persone, non prevede una circostanza aggravante ma un'ipotesi di concorso formale di più reati di omicidio colposo, unificati semplicemente ai fini della pena, sono sufficienti per rispondere di tutte le morti, e in conseguenza del corrispondente reato complesso, la consapevolezza e la volontà della condotta illecita e la prevedibilità dell'evento rispetto alle persone coinvolte. Non è, pertanto, invocabile la regola di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen..

Poiché l'art. 9 della L. 20 maggio 1970, N. 300 - Statuto dei lavoratori - tutela la salute ed integrità fisica degli stessi, riconoscendo loro il diritto, mediante proprie rappresentanze, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità, tale rappresentanza è generalmente svolta dalle organizzazioni sindacali cui i lavoratori aderiscano, comportando l'adesione anche il mandato a rappresentarli per l'esercizio dei loro diritti. La legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile in caso di violazione delle suddette norme presuppone, pertanto, che i lavoratori interessati siano ad essi iscritti.

Al potere di ordinanza corrisponde quello di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni relative. Pertanto, l'omissione da parte di un organo di vigilanza non esclude l'autonomo intervento di un altro che alla stessa è pure tenuto. (Fattispecie relativa ad affermazione di responsabilità per concorso nel reato di disastro colposo e in quello di omicidio colposo in danno di alcuni operai del capo della sezione tecnica della Capitaneria di porto di Ravenna che aveva autorizzato il compimento di lavori sulla motonave Elisabetta Montanari e al quale era stato tra l'altro addebitato l'omissione di un qualsiasi controllo sulle condizioni in cui si svolgevano i lavori e, quindi, sull'adozione di precauzioni essenziali - L'imputato aveva sostenuto che il compito dei controlli successivi era attribuito alla Unità Sanitaria Locale e all'Ispettorato del Lavoro).

Poiché, a norma dell'art. 171 cod. proc. pen., la dichiarazione o la mutazione di domicilio, fuori dallo svolgimento di un'attività processuale che vada verbalizzata, va effettuata dinanzi al segretario del pubblico ministero o al cancelliere del giudice o dallo stesso assunta a verbale, è inefficace, per mancanza dell'essenziale formalità dell'assunzione a verbale, la mutazione di domicilio compiuta con una dichiarazione degli interessati depositata nella cancelleria.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/1993, n. 10048
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10048
Data del deposito : 16 luglio 1993

Testo completo