Sentenza 16 luglio 1993
Massime • 12
Poiché la disposizione di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen., non prevede una circostanza aggravante in senso proprio bensì in'ipotesi di concorso formale di reati, quello di omissione di impianti antinfortunistici e quello di disastro colposo, unificati ai fini della pena per evitare la maggiore severità del cumulo materiale, è sufficiente, per l'applicabilità di tale norma, la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo, e non anche dell'evento che aggrava il delitto di cui all'art. 437 sicché non è invocabile la regola dell'art. 59, comma 2, cod. pen..
Tra le ragioni dell'opposizione o del diniego del giudizio abbreviato non può ritenersi compresa la necessità di decidere simultaneamente su diverse situazioni connesse in quanto nel detto giudizio le posizioni comuni degli imputati e, perfino, i procedimenti connessi vengono separati di diritto.
Poiché, a norma dell'art. 247, comma secondo, D.L. 28 luglio 1989, n. 271, anche i procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti possono essere definiti con il rito abbreviato, a condizione però che il giudice possa decidere allo stato degli atti, l'inidoneità degli atti a decidere allo stato può essere ritenuta pure con riguardo a un procedimento istruito con il rito formale, potendo esservi per questo necessità d'integrare o chiarire il materiale probatorio acquisito.
Poiché la consapevolezza dell'omissione delle misure prescritte, e comunque indispensabili per prevenire disastri o infortuni sul lavoro, e l'accettazione del pericolo insito nell'operare senza le stesse sono sufficienti ad integrare il delitto di cui all'art. 437 cod. pen., qualora si verifichino, benché non voluti, il disastro e l'infortunio sul lavoro, ricorre l'ipotesi di reato prevista dal comma secondo dell'art. 437 cod. pen., senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui all'art. 451 cod. pen. la consapevole e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso.
Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo di cui all'art. 437 cod. pen. - Tale omissione, pertanto, anche se ascritta come reato autonomo, opera altresì come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona, il che giustifica l'applicabilità al reato ex art. 589 cod. pen. della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al comma secondo del detto articolo, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 cod. pen..
Il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. si consuma con l'omessa collocazione di impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro o con la loro rimozione, indipendentemente dal danno che ne derivi in concreto. Qualora questo si verifichi nella forma di disastro o di infortunio, ricorre l'ipotesi più grave prevista dal comma secondo del detto articolo 437. L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla, senza che occorra che sia anche specificamente perseguito. Pertanto, anche la semplice consapevolezza e l'accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali necessari, quale che ne sia la ragione, integra pienamente il reato ex art. 437 cod. pen..
Qualora dall'ammissione dolosa di impianti diretti a prevenire disastri o infortuni su lavoro sia derivato un disastroso incendio nel quale abbiano perso la vita alcuni operai mentre espletavano attività lavorative, sussiste concorso formale tra il reato di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen. e quello previsto dall'art. 589, commi secondo e terzo, cod. pen.. Tali previsioni normative, infatti, considerano distinte situazioni tipiche, vale a dire la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro e la morte non voluta di una o più persone, e tutelano interessi differenti, cioè la pubblica incolumità e la vita umana. Poiché il danno alla persona non è compreso nell'ipotesi complessa di cui all'art. 437, comma secondo, cod. pen., costituendo effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio, causato dall'omissione delle cautele, la morte, sia pure in conseguenza dell'omissione stessa, non viene assorbita dal reato ex art. 437, comma secondo, cod. pen., ma costituisce reato autonomo. La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto e, quindi, non viola il principio del "ne bis in idem".
L'intermediario abusivo di mano d'opera non ha il dovere di accertare preventivamente la sussistenza delle condizioni di sicurezza dello svolgimento dell'attività lavorativa, avviando gli operai al lavoro solo in caso positivo, in quanto la fornitura illecita di mano d'opera non fa diventare l'intermediario imprenditore o datore di lavoro e, quindi, non lo assoggetta ai doveri propri di costui, quali quelli concernenti l'apprestamento delle misure antinfortunistiche, a meno che non si consideri soggetto di fatto agli stessi obblighi degli imprenditori per essersi intromesso in qualche modo nelle funzioni da loro esercitate. (Nella fattispecie era stata ritenuta dalla Corte di Appello la cooperazione dell'intermediario con l'imprenditore nell'omicidio colposo di alcuni degli operai avviati al lavoro, deceduti per insussistenza delle condizioni di sicurezza. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, enunciando il principio di cui in massima.)
Poiché la disposizione di cui all'art. 589, comma terzo, cod. pen., in caso di morte di più persone, non prevede una circostanza aggravante ma un'ipotesi di concorso formale di più reati di omicidio colposo, unificati semplicemente ai fini della pena, sono sufficienti per rispondere di tutte le morti, e in conseguenza del corrispondente reato complesso, la consapevolezza e la volontà della condotta illecita e la prevedibilità dell'evento rispetto alle persone coinvolte. Non è, pertanto, invocabile la regola di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen..
Poiché l'art. 9 della L. 20 maggio 1970, N. 300 - Statuto dei lavoratori - tutela la salute ed integrità fisica degli stessi, riconoscendo loro il diritto, mediante proprie rappresentanze, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità, tale rappresentanza è generalmente svolta dalle organizzazioni sindacali cui i lavoratori aderiscano, comportando l'adesione anche il mandato a rappresentarli per l'esercizio dei loro diritti. La legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile in caso di violazione delle suddette norme presuppone, pertanto, che i lavoratori interessati siano ad essi iscritti.
Al potere di ordinanza corrisponde quello di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni relative. Pertanto, l'omissione da parte di un organo di vigilanza non esclude l'autonomo intervento di un altro che alla stessa è pure tenuto. (Fattispecie relativa ad affermazione di responsabilità per concorso nel reato di disastro colposo e in quello di omicidio colposo in danno di alcuni operai del capo della sezione tecnica della Capitaneria di porto di Ravenna che aveva autorizzato il compimento di lavori sulla motonave Elisabetta Montanari e al quale era stato tra l'altro addebitato l'omissione di un qualsiasi controllo sulle condizioni in cui si svolgevano i lavori e, quindi, sull'adozione di precauzioni essenziali - L'imputato aveva sostenuto che il compito dei controlli successivi era attribuito alla Unità Sanitaria Locale e all'Ispettorato del Lavoro).
Poiché, a norma dell'art. 171 cod. proc. pen., la dichiarazione o la mutazione di domicilio, fuori dallo svolgimento di un'attività processuale che vada verbalizzata, va effettuata dinanzi al segretario del pubblico ministero o al cancelliere del giudice o dallo stesso assunta a verbale, è inefficace, per mancanza dell'essenziale formalità dell'assunzione a verbale, la mutazione di domicilio compiuta con una dichiarazione degli interessati depositata nella cancelleria.
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- 1. Violenza nei confronti degli osservatori al G8 è reato (Cass. 46787/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2018
Commette reato chi usa gas urticante per sgomberare gli avvocati che fungono da osservatori per verificare la legittimità delle operazioni di polizia, dopo aver ordinato lo sgombero del piazzale ove era schierata la Polizia, senza che ragioni di ordine pubblico rendessero necessario tale provvedimento e senza dare il tempo di ottemperare all'ordine di sgombero. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 14/06/2013) 22-11-2013, n. 46787 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - ha pronunciato la …
Leggi di più… - 2. Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscrittiAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/07/1993, n. 10048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10048 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1993 |
Testo completo
M ACT 8 4 0 tuc
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1 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
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-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 16.7.1993
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE SSA SENTENZA
PIE N. 1680 Composta daGL Ill.mi Sigg.:
Dott. FERRUCCIo SCORZELLI Presidente
1. Dott. MARIO VALIANTE ConsiGLere REGISTRO GENERALE14
LIL
N. 9656/93 HAPPI 2. MICHELE
20 Sapie 3. MAURO CORTE SUPREMA DI GASSAZIONE
»
UFFICIO COPIE 4. >> BRUNO CAPURSO.
» Rilasciata copia stucio al SIG. GIUSTIZIA PENALE ha pronunciato la seguente 16000 per diring NOV 1993 diritti SENTENZA
AL CANCELLIERE sul ricorso proposto da 1) Procuratore generale della Repubblica in Bologna;
2) AR BR;
3) AR ZO;
4) AR CORE SUPREMA DI CASSAZIONE BI;
5) MA NI;
6) EL OB;
7) AL FI CO
NI NI;
8) PA MA;
9) RE EL;
10) AJ cople ess AN SC;
11) SA RI;
12) ER AL CC CA, imputati;
13) Ministero della Marina Mercantile, responsabile per diriid
10DIC civile;
14) IN VA, PR RA e NI AL;
IL CANCE HERE..
15) HI SA;
16) NI FF;
17) I.N.A.I.L., part civili PR, AN, GH e ZI;
o la sentenza 15 luGLo 1992 della Corte d'Appello
– CORTE SUPREMA DI CASSA di Bologna, che ha parzialmente modificato la sen UFFICIO COPIE tenza 23 luGLo 1990, di condanna deGL imputati per omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, di lasciata copia studio fan sig. CLOTTL sastro colposo, omicidio plurimo colposo (artt.437 per diritti 1600 449, 589 c.pen.); e la ordinanza 25 maggio 1992 e 2-5 GEN 1994 24 febbraio 1993 della Corte d'Appello di Bologna;
IL CANCELLIERE Visti GL atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal ConsiGLere dottor VALIANTE
Mod. 82 A. Spinosi - Roma
Udito, per la parte civile, l'avv. prof. Luigi Stortoni, avv GA
Nicola Mazzagura, avv. Alessandro Gamberini, av Giovanni Strocchi, avv. Fortunato Artusa, avv. Gio- vanni Giorgi Cales;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dottor Claudio APONTE V22
che ha concluso per
BORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE
asciata cople al SIG.
1 4011 2000 IL CANCELLIERE
Udit i difensor i deGL imputati, co Coppi e avv. Achille Melchionda "pe briele, RI ZO e RI BI,
prof; avv. Filippo Scubbi e prof. per AM;
avv. Menotto Zauli per Far davy. MA Bacchiaga per PAr avy.
Papa per Cereti;
avv. Giovanni Fontar
| Sansorini e
Guido Gali
Ada per BE præf. ayvi no Rossetti UFFICIO COPIE CORE SUB MA N CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZION Rilasciata oppia SAE studio al. SIG S a ECIO COPIE studioP for Persida Rilasci copia studio al SIG. Qrt478 per diritti L
* 20 LUG 1996 per/dial 1.16:008 per dirit GEN. 1994 IL CANCELLIERE SOMMARI O 3LED. 1994 IL CANCELLIERE AL CANCELLIERE
Svolgimento del processo
1-2) Il fatto fol. 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3-5) Il processo UFFICIO COPIE
UFFIC COPIE 6-8) I ricorsi Richiesta copia studio
Richiesta cosa studio 9) La riunione dei ricorsi dal Sig. MANNIND Делона dal Sig. Diane per diritti € 480000p 22 LUG. 2004 per dirit il Motivi della decisione " 18 NOV. 1994 VNOV.1994 IL CANCELLIERE
10-13) a) L'OMICIDIO COLPOSO PLURIMO 11 IL CANCELLIERE
(ric. AM, DI)
14-15) b) IL DISASTRO
15
(ric. AM)
16-18) q) L'OMISSIONE DOLOSA DI MISURE
ANTINFORTUNISTICHE (ric. RI) 18
19-20) IL RAPPORTO DI CAUSALITA' 22
(ric. RI)
i
27 21-22) IL DOLO
(ric. RI)
23-24) LE ALTRE "POSIZIONI DI GARANZIA" 33
(ric. AM)
25-26) d) LA RESPONSABILITA' DEGLI ALTRI IMPUTATI 35
(ric. LL, PA, DI)
27-29) e) GLI INTERMEDIARI DI MANO D'OPERA 38
(ric. AS, NS, LD)
30-334 f) I COMPITI DELLA CAPITANERIA DI PORTO 43
(ric. BE, Min. Marina mercant.) 34-35) g) LA POSIZIONE DEL GIAMMATTEI
(ric. Procuratore gen., GI)
56 36-42) h) LE PENE (ric. RI, PA,
DI, AM, BE) 6243-45) IL DENEGATO GIUDIZIO ABBREVIATO
(ric. RI, AM, NS)
46) i) LA RICHIESTA DEI SINDACATI 67
(ric. RI) 47-50) IL RISARCIMENTO ALL'I.N.A.I.L. 71
(ric. AM, AS, IN,
memoria PA AS)
51-57) LE ALTRE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 74
(ric. AM, BE, RI,
Min. Marina mercantile,
IN - -PR NI,
DI e CO, difesa AN)
81 58) LA SOLIDARIETA' DELLE OBBLIGAZIONI CIVILI
(ric. AM }
57) 1) LA CONDANNA ALLE SPESE 82
83 Dispositivo
RI taliant Da VG RI
Richiesta copia studió CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig m مسمسم JEPCIO.COM per diriter 2 000m εἰ Gio "I SIC. SA CC "16 BEN 1999BELLIERE CANCEL E9
8000 0 per diriti
*4-GIU 1994
& CANCELL
RI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. VA LE per dirity. 16000 "1 29 DIC 1994 CANCELL A IL CANCELLIERECANCELLIER Svolgimento del processo.
1.1. La mattina del 13 marzo 1987, nel bacino di carenaggio del cantiere "San Vitale" nel porto di
Ravenna, sulla motonave "SAbetta Montanari", adibita al trasporto di gas, si sviluppava un incendio, che provocava l'intossicazione e il soffocamento di tredici operai che in essa lavoravano, determinandone la morte. La motonave doveva sottoporsi alla operazioni di ordinaria manutenzione ai fini della "riclassifica"
un accertamento quadriennale delle buone condizioni del natante e della sua idoneità al trasporto di merci pericolose nonchè alla prevenzione dell'inquinamento delle acque marine e inoltre ad alcuni lavori di
-
carpenteria e di sostituzione di lamiere. Scaricato
perciò il gas che aveva trasportato e compiute le operazioni di ventilazione e bonifica delle cisterne era, previa formale autorizzazione, entrata nel cantiere ed era stata posta in secco.
I lavori venivano curati dalla soc. CN dei fratelli RI, sotto la direzione di un proprio
"capo-commessa", ma eseguiti largamente da operai privati - - i cosiddetti "picchettini" reclutati in base ad apparenti contratti di appalto, poi rivelatisi di mera prestazione di manodopera.
più1.2. Pur essendo l'impresa CN una delle grandi e importanti del settore, era priva di mansionari per l'utilizzazione del personale (fol. 9). La stessa aveva da tempo preso in locazione il
cantiere e le sue strutture, di proprietà della CMT,
e contemporaneamente rilevato buona parte delle attivitä
della stessa (fol. 28).
Il cantiere si trovava privo di adeguate attrezzature in particolare, antinfortunistiche:
l'impianto antincendio a schiuma era inutilizzabile,
pare da quattro anni, per mancanza del materiale oltre che per l'inefficienza di alcuni attacchi, e quello ad
5 acqua era in avaria da alcuni giorni per la rottura di un tubo (fol. 19).
Per assicurare un presidio contro GL incendi durante i lavori sulla nave, il primo ufficiale dovette
dare in prestito tre estintori a polvere, e un quarto a
CO2 fu prelevato abusivamente: i primi rimasero nella stiva 1 e l'altro nella stiva 2, fino a quando, alcuni giorni prima dell'incidente per cui e processo, il
della società armatrice non li fece rappresentante riportare nei locali di cui costituivano dotazione (fol.
14).
1.3. I lavori si svolgevano in doppi fondi situati sotto la stiva, alcuni dei quali destinati a contenere combustibile. Si trattava di locali di metri 20 x 5,50
circa, alti appena 90 centimetri%3B suddivisi in comparti comunicanti attraverso "passi d'uomo" di soli cm. 40 X
50, e collegati con la stiva mediante un unico "passo": in questo era stata immessa per l'occasione una condotta di ventilazione forzata di aria fresca.
medianteQuesti ambienti venivano bonificati asportazione con raschietti e palette dei residui di combustibile non aspirati dalle pompe e successiva
pulizia con spazzole e stracci. La bonifica era affidata quasi totalmente ai "picchettini".
Si trattava di luoghi non solo sporchi e disagevoli altresì pericolosi in quanto isolati e scarsamente ma agibili: tanto che l'infortunio per cui ė processo avvenne proprio in uno di essi, e tutti i morti, tranne uno, erano operai che in essi lavoravano.
Per GL ulteriori lavori di sostituzione di lamiere
L
procedeva con la fiamma ossidrilica, si spesso contemporaneamente all'asportazione dei residui di combustibile, altamente infiammabili. 2. Due o tre giorni prima del fatto in esame, a
seguito dello smontaggio di tubazioni per l'adduzione del carburante ("fuel oil"), si riversava nella stiva 2
6 una notevole quantità di combustibile: inutilmente un
operaio cerco di riassorbirlo.
Proprio in tale punto la mattina del 13 marzo si iniziò il taGLo di una lamiera. Il contatto dei residui di olio e grasso, ancora presenti sul pavimento, con la tiamma ossidrilica usata per il taGLo ovvero con la
surriscaldata innescò un incendio che,lamiera dalla vernice bituminosa e altresi alimentato
"camino" determinato dai boccaporti di dall'effetto coperta, si estese al materiale di coibentazione che
rivestiva il serbatoio soprastante, e quindi ad altre attrezzature.
La combustione diffuse vapori tossici e produsse fuliggine, ceneri e fumo, di tale intensità da impedire la visibilità. Anche l'impianto di illuminazione cessò di funzionare, mentre mancava un apparato di emergenza.
Merant Gli operai non riuscirono ad allontanarsi dal luogo in cui si trovavano, anche per la mancata predisposizione delle necessarie "vie di fuga". Date le caratteristiche del natante, adibito al trasporto di gas quindi non attrezzato per il frequente accesso alla e stiva, le uscite ordinarie erano estremamente impervie;
peraltro alcuni operai, che avevano cominciato a lavorare proprio quel giorno, non conoscevano il percorso da compiere (foll. 21-23).
eTredici di essi perciò rimasero intossicati prima che potessero esseresoffocati, decedendo soccorsi.
3. Si accertava il dispregio da parte della Mecnaví della normativa antinfortunistica.
La società, in una situazione di crisi del settore cantieristico e di accesa concorrenza, era riuscita ad assorbire altre aziende, fino a diventare una delle cantieristicaprime se non proprio la prima azienda aveva conquistatoitaliana. Ma tale posizione privata
7 facendo ricorso ad una forza lavoro costituita da
'"terzisti" (solamente 78 dipendenti fissi rispetto a 200
300 impegnati giornalmente) e ad alto numero di ore giornaliere di lavoro, e sopratutto compiendo ridottissimi investimenti per la sicurezza: nel 1986 aveva speso in questo settore 8 milioni, a fronte di un fatturato di circa 19 miliardi di lire (fol. 24).
La menomata sicurezza dei lavoratori fu ricondotta peraltro anche a sconnessioni normative. Soltanto dopo il grave incidente per cui si procede, e sull'onda del
clamore dallo stesso provocato, si provvide a un essenziale coordinamento di uffici ed interventi.
4.1. Per l'omissione dolosa di idonee attrezzature antinfortunistiche si procedette nei confronti di
RI BR, presidente della CN, e deí
fratelli RI ZO e RI BI, procuratori dirigenti della stessa società, il primo con delega amplissima e il secondo addetto al settore tecnico;
e
inoltre di AM NI, ingegnere navale e direttore tecnico, LL OB e PA SC, responsabili di cantiere: tutti della stessa società; nonchè di
GI UN, ispettore della motogasiera e rappresentante della società armatrice.
Nei confronti deGL stessi, e altresì di DI
EL, responsabile dell'attività di carpenteria e saldatura, c.d. capobordo o preposto;
di Pasi Mario,
NS RI e LD NI, rappresentanti delle società che lavoravano per conto della Mecnavi e le
la mano d'opera esterna;
di Bernabei procuravano
CA, della sezione tecnica della Capitaneria di
Porto; di AN VI, consulente chimico della stessa Capitaneria, nonchè di altri che in questa sede non interessano, si procedette anche per l'omicidio colposo dei tredici operai e altresi per disastro
colposo.
Nel processo si costituivano parti civili
00
8 familiari dei danneggiati, 1'I.N.A.I.L. e le organizzazioni sindacali, nonchè la società armatrice
della nave PA AS Transport.
4.2. Il reato di fornitura abusiva di mano d'opera
е le contravvenzioni connesse venivano dichiarati estinti per amnistia (fol. 13).
A seguito di laborioso giudizio, il Tribunale assolveva RI BR da tutti i reati, Sama e
LL dall'omissione di cautele antinfortunistiche;
LD, AS, NS e GI dall'omicidio colposo 0 dal disastro colposo, tutti per non aver commesso il fatto.
Dichiarava invece RI ZO, RI BI e il
PA nonchè il GI colpevoli dell'omissione
dolosa di cautele, in essa assorbiti l'omicidio colposo e il disastro;
il AM, il LL, il DI e il PI
nonché il BE colpevoli di omicidio colposo di
Aliant disastro in concorso formale. Tutti condannava altresì,
Ministero della marina mercantile come insieme al responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
5. La corte di appello ha dichiarato colpevole di omissione antinfortunistiche e didi provvidenze omicidio colposo anche RI Gabriele e il AM,
nonchè il LD e il NS di omicidio colposo, escluso il disastro.
-Ha condannato altresì il AS prosciolto in primo grado per intervenuta amnistia dal reato di illecita assunzione di manodopera e assolto dai reati di disastro e di omicidio colposi al risarcimento dei
- danni in favore dell'IN.
Ha assolto invece il GI perchè non punibile per aver agito nell'adempimento di un dovere.
Ha confermato la sentenza nel resto.
6.1. Avverso la decisione è ricorso il Procuratore
motivii generale della Repubblica, limitando poi
9 all'assoluzione del GI.
Hanno pure prodotto ricorso tutti GL imputati condannati, come sopra nominati, nonchè il responsabile civile Ministero della Marina mercantile.
6.2. IN VA, PR RA e NI AL, procuratori speciali di CE VA e di altre 33
danneggiati, hanno pure prodotto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e le ordinanze che li
avevano esclusi dal processo di secondo grado per difetto di procura e per intempestività della notifica.
6.3. Anche le parti civili DI SA e Seconi hanno prodotto ricorso.LL 6.4. L'1.N.A.I.L. a sua volta ha impugnato l'assoluzione del GI e dell'ufficiale di coperta
Di Bartolomeo Ciro, nonchè la dichiarata inammissibilità
della sua domanda di risarcimento nei confronti della
ZI ER Helperil PA AS.
7. PR RA e altresì GH LV,
AN RA 8 avevano autonomamente impugnato l'ordinanza 25 maggio 1992 della stessa corte di appello, nella parte in cui dichiarava inammissibile le impugnazioni da loro proposte quali procuratori speciali delle parti civili Barbanti
PP + 36 altri danneggiati.
8. Dei ricorsi delle parti civili DI e CO, imputati RI BR, RI ZO е RI GL Fabio avevano chiesto alla corte di appello di dichiararne, quale giudice inammissibilitàa quo, la alnei loro confronti perchè notificati precedente domiciliatario, poi formalmente revocato. a.Avendo la corte di appello rimesso la decisione questa corte suprema, essi hanno proposto autonomo ricorso avverso l'ordinanza. contenuti in 9. Anche questi ultimi due ricorsi erano stati fissati distinti procedimenti per
-
l'udienza odierna.
10 .:M Poichè il primo anticipava l'impugnazione avvers0 la sentenza e il secondo costituiva sostanzialmente una memoria a questa corte suprema quale competente a valutare l'ammissibilità del ricorso omessa dal giudice
- con ilquo (art. 209 c.p.p.), ne è stata disposta a consenso della parti la riunione con i ricorsi avverso
-
la sentenza.
Motivi della decisione.
L'OMICIDIO COLPOSO PLURIMO 10.1. Un punto fermo del processo è la dolorosa realtà della morte dei tredici operai, che stata qualificata come omicidio colposo aggravato plurimo, previsto e punito dall'art. 589 commi 2 e 3 c. pen. Essa è stata ricollegata causalmente all'incendio sviluppatosi sulla motonave mentre vi si svolgevano parte Pelicul lavori innanzi ricordati. Al riguardo non vi è stata contestazione da di alcuno dei ricorrenti. la10.2. Il AM però ha denunziato come erronea contemporanea affermazione rispetto al fatto anche del reato previsto dall'art. 437 comma 2. Tale norma e
quella di cui all'art. 589 c. pen. rispetto allo stesso episodio sarebbero in concorso apparente, tanto più che il disastro cui si riferisce il primo reato e l'omicidio plurimo considerato dal secondo hanno lo stesso elemento soggettivo colposo.
L'individuazione di due differenti reati nel medesimo fatto comporterebbe violazione della regola del ne bis in idem.
Ma l'obiezione non è fondata.
10.3. Il fatto ascritto al AM e ad altri imputati la dolosa omissione di impianti diretti a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, da cui sono derivati non voluti il disastroso incendio e l'infortunio sui
-
lavoro. La morte dei tredici operai è ulteriore effetto,
11 pure non voluto, della stessa omissione.
Il danno alle persone non è compreso nella ipotesi tipica complessa di cui al comma 2 dell'art. 437 c. pen. in quanto costituisce effetto soltanto eventuale
- e non essenziale - del disastro ° dell'infortunio causati dall'omissione delle cautele. inAppunto perciò la morte della persona, sia pure conseguenza della suddetta omissione delle misure, non viene assorbita da quella stessa ipotesi delittuosa ma costituisce reato autonomo.
A tali differenți eventi corrispondono i diversi reati di cui aGL articoli 437 comma 2, 449 e 589 commi
2 e 3 c. pen. in concorso formale. Non è irrilevante al riguardo che l'omicidio
+
plurimo sia punibile con pena (fino a colposo dodici anni di reclusione) più grave di quella dell'o'omissione
aggravata di cautele (da tre a dieci anni di reclusione).
La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non costituisce duplice condanna dello stesso fatto (bis in idem).
10.4. Le dette previsioni normative considerano distinte situazioni tipiche: la prima riguarda la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro, l'altra la morte non voluta di una più
persone. Sono poi dirette а tutelare. interessi differenti: le prime la pubblica incolumità, l'altra la vita della persona.
Poiché le disposizioni non regolano lo stesso fatto tipico e neppure la stessa materia (art. 15 c. pen.) non sussiste un concorso (o conflitto) formale di norme.
↑
Nessun sostegno alla tesi del ricorrente può
peraltro trarsi dal fatto che il disastro casionato la
morte piùdeGL operai derivino entrambi da colpa.
gravi conseguenze non volute del primo reato costituiscono circostanza nella linea aggravante,
12 seguita dal codice anche per altre situazioni analoghe.
Ma l'involontarietà del più grave evento non modifica la struttura dolosa del reato. 10.5. Erroneamente quindi il tribunale dichiarò
assorbito nell'ipotesi di cui all'art. 437 comma 2 C. pen. l'omicidio plurimo colposo. cui era devoluto tutto La corte di appello, poi ripetuto l'errore nei intero il fatto e che non ha dell'RI BR e del AM, da essa confronti dichiarati colpevoli di entrambi i delitti
- ha mancato dichiarare l'autonomia dei due reati, correggendo di tali sensi rispetto aGL altri condannati la in decisione del primo giudice, sia pure soltanto ai fini della esatta dichiarazione del diritto e senza conseguenze sulla pena. blicat 11.1. La diversità dei beni giuridici garantiti dalle due disposizioni giustifica l'applicabilità della all'omicidio colposo della circostanza aggravante violazione delle norme per la prevenzione deGL infortuni sul lavoro, di cui al comma 2 dell'art. 589 c.
pen., che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 c. pen.
Il grave incendio che ha provocato le plurime morti
è stato determinato non solo dal modo approssimativo con cui si svolgeva il lavoro, in zona pericolosa perchè ancora intrisa di residui di carburante, in contemporaneità di lavori di pulizia e lavori a fiamma,
e senza adeguata sorveGLanza, ma altresì in patente prevenzione deGL violazione di specifiche norme di infortuni sul lavoro.
↑
11.2. Al riguardo non è dubitabile che le norme da rispettare per la prevenzione deGL infortuni sul lavoro sono non soltanto quelle specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche, ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente
_ dirette a prevenirli: come l'omissione di impianti o di
13 segnali destinati appunto a prevenire infortuni sul lavoro, di cui all'art. 437 c. pen.
Il fatto che tale omissione sia ascritta come reato autonomo non esclude che possa operare anche come
circostanza aggravante del concorrente omicidio colposo.
Invero essa offende interessi distinti e giuridicamente la pubblica incolumità e laautonomi, rispettivamente vita della persona.
Perciò è prevista da due norme (artt. 437 e 589 co.
2 c. pen.), che regolano situazioni diverse e puniscono violazioni differenti, anche quando sono realizzate con
1 quasi in la medesima condotta come nel caso in esame di concorSO formale fra reato e circostanza aggravante altro reato: in modo peraltro non dissimile dal più
comune caso della contravvenzione per violazione di norme
contro
GL infortuni e di circostanza aggravante icat dell'omicidio o delle lesioni personali per colpa che ne conseguono.
Sul punto comunque non vi stata alcuna contestazione. 12. Ha protestato tuttavia il DI che eGL non rivestiva alcuna posizione di garanzia nel lavoro, C
quindi non può esserGL addebitata la violazione di una norma per la prevenzione di infortuni.
Se il ricorrente ha inteso dire che non spettava a lui provvedere aGL impianti e cautele destinati a
prevenire il disastroso infortunio la sua protesta superflua, perchè eGL non è stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 437 c. pen.
nellaA lui è stato imputato di aver consentito sua qualità di "capo-bordo", responsabile dell'attività di carpenteria e saldatura, e quindi di preposto alle squadre di operai che operavano in tali settori che il lavoro si svolgesse in assenza di condizioni minimali di sicurezza e in particolare senza adeguati strumenti di prevenzione, senza adeguati schemi di organizzazione
14 dello stesso (contemporaneità tra pulizie e saldature a fuoco), in mancanza di piani operativi di soccorso, in assenza di vigilanza e di controlli. E questi ultimi spettavano in particolare a lui, nella qualità di
preposto, ai sensi dell'art. 4 del dP.R. 27 aprile 1955,
n. 547.
L'incendio si è innescato proprio in un luogo di lavoro da lui vigilato e coordinato, per l'uso della
fiamma ossiacetilenica in zona non adeguatamente sgombra dei residui combustibili, e quindi in un settore in cui
il suo controllo era necessario. L'omissione della sorveGLanza dovuta per legge è stata quindi in rapporto causale con l'evento.
Risulta indubbio che il DI sia stato non solo ben consapevole delle deficienze e altresì direttamente responsabile di omissione dei suoi particolari compiti
Маш di coordinamento e di vigilanza.
13. Il AM ha contestato che possa esserGL
addebitata la circostanza aggravante della pluralità delle morti, di cui al comma 3 dell'art. 589, senza la prova che eGL ne fosse consapevole.
Ma come lo stesso ricorrente ha riconosciuto la
nella detta disposizione non- fattispecie considerata aggravante ma semplicemente costituisce circostanza un'ipotesi di concorso formale di reati, appunto di più omicidi colposi, che la legge unifica semplicemente ai fini della pena.
Basta quindi la consapevolezza e la volontà della
condotta illecita e la prevedibilità dell'evento rispetto alle persone coinvolte per rispondere di tutte
le morti, e in conseguenza del corrispondente reato complesso. Non c'entra la regola di cui all'art. 59
comma 2 c. pen.
IL DISASTRO
14.1. Le dette morti si sono verificate in conseguenza di un vero e proprio disastro.
15 Questo è derivato dall'incendio che è divampato in uno dei luoghi di lavoro, con produzione di gas tossici e fumo soffocante, e che presto si è esteso ad altre parti della nave, ponendo in pericolo l'incolumità delle molte persone che si trovavano sulla stessa nonchè su una diversa nave ormeggiata nei pressi e altresì nel
cantiere e nelle zone limitrofe.
14.2. 11 AM ha negato che nel fatto possa ipotizzarsi il disastro, in mancanza del tipico pericolo la pubblica incolumità. La morte deGL operai è per come è stato accertato con la perizia per avvenuta
-
dovuta all'inalazione di prodotti tossici asfissia sprigionatisi "in spazi confinati ed impervi", cioè in angusti nei quali erano esposti a pericolo luoghi soltanto i presenti, con esclusione di una diffusività del pericolo tale da poter colpire collettivamente.
Ha rilevato il ricorrente che il disastro ed caratterizzato dalla potenzialità espansiva indiscriminata del pericolo, tipica dei delitti contro incolumità. Se fosse configurabilela pubblica come anche di più persone come tale, si disastro la morte
-
ricalcherebbe l'ipotesi di omicidio colposo, magari plurimo. Occorre invece il pericolo per una collettività indeterminata di persone. 14.3. La sentenza impugnata ha correttamente inquadrato il problema, posto già in sede di appello, e lo ha risolto positivamente, secondo linee pacifiche in dottrina come in giurisprudenza. Benché la legge non ne descriva GL elementi naturalistici che lo costituiscono, per disastro deve intendersi un fatto le cui conseguenze dannose si estendono o possono estendersi ad un vasto ambiente e a
un numero indeterminato di persone, tanto da non produrre soltanto danno a determinati soggetti ma altresì da porre in pericolo la pubblica incolumità.
l'incendio risulta aver Nel caso in esame,
16 interessato la parte centrale della nave, al cui interno lavoravano operai in numero largamente superiore a deceduti. Il grosso natante si trovava a quello dei secco in un bacino di carenaggio, all'interno di un
cantiere di terra frequentato da numerose altre persone, operai e non, contiguo ad altri cantieri e prossimo a
circa dieci metri alla nave "Leonis" ormeggiata in
-
vicinanza dell'accesso al bacino e sottoposta anch'essa a lavori. La inevitabile presenza di gas residui nei doppi fondi destinati al carburante che impose ai soccorritori un pericoloso intervento di riempimento con liquido schiumogeno determinò la probabilità di una
-
esplosione, con effetti devastanti per la nave ed
altresì per tutta l'area circostante, densamente attrezzata е frequentata. Contribuivano ad aumentare
Mient tale probabilità anche il tentativo di predisporre una via di uscita per GL infortunati attraverso la perforazione della chiGLa, possibile soltanto .con interventi a fiamma od altri strumenti generatori di calore, che potevano entrare in contatto con residui di gas e di liquidi combustibili.
Tutto ciò costituisce appunto la situazione di grave pericolo non solo per la nave ma per la vasta zona ad essa contigua e, conseguentemente, per la incolumità di un rilevante e comunque indeterminato numero di persone tra addetti ai lavori e alla nave e alle strutture, soccorritori ed altri estranei presenti sul posto.
della corte di appello હૈ
+14.4. La spiegazione
+ puntualmente riferita aGL elementi al acquisiti ed integra GL elementi essenziali delprocesso,
disastro colposo, di cui all'art. 449 C. pen.,
contestato nel processo in esame.
Le obiezioni del ricorrente sono invece riduttive della motivazione di cui innanzi e trascurano situazioni
17 sicuramente accertate. Vanno perciò rigettate.
a tutti15.1. Il disastro, benché contestato autonomamente, è stato per alcuni imputati considerato circostanza aggravante del delitto di omissione dolosa ai sensi del di misure contro infortuni sul lavoro,
437 c. pen., e come tale è stato comma 2 dell'art.
reato siccome reatoquest'ultimo "assorbito" in complesso.
15.2. Al riguardo il AM ha obiettato che tale circostanza aggravante avrebbe potuto esserGL ascritta
solo previa dimostrazione che ne fosse consapevole.
Anche a questo proposito vale quanto detto in
ordine all'aggravamento di pena per l'omicidio colposo di più persone (par. 13). Quella prevista dall'art. 437
comma 2 C. pen. non è una circostanza aggravante in senso proprio bensi un'ipotesi di concorso formale di
reati, esattamente di omissione di impianti antinfortunistici e di disastro colposo, unificati ai fini della pena, per evitare la maggiore severità del cumulo materiale. ¦ Basta quindi la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo, поп anche
dell'evento che aggrava il reato di cui all'art. 437. invocabile perciò la regola dell'art. 59Non
comma 2 c. pen.
L'OMISSIONE DOLOSA DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE 16.1. I giudici di merito hanno ritenuto che il grave pericoloso incendio e la morte dei tredici operai abbiano avuto la causa prima nella consapevole omissione necessarie misure contro i disastri e GL infortuni di sul lavoro, e specificamente nella dolosa trascuratezza di un adeguato impianto di spegnimento deGL incendi.
Hanno perciò addebitato ai fratelli RI nonchè
PA e al AM il delitto di omissione dolosa di al di cui all'art. 437 c. pen.cautele,
I ricorrenti RI hanno negato la sussistenza di
18 tale reato, e in subordine la qualificazione giuridica che è stata data al fatto. Al riguardo hanno denunziato illogicità di violazione di legge е mancanza e motivazione.
Ma la censura non è fondata.
16.2. La predisposizione di adeguate misure di prevenzione deGL infortuni sul lavoro è specificamente prevista dalla legislazione antinfortunistica, e grava suGL imprenditori, i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti. Oggetto di tale tutela è particolarmente la sicurezza di chi si trovi nei luoghi di lavoro.
A garanzia della pubblica incolumità il legislatore ha poi previsto l'obbligatoria realizzazione di impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri °
Miaul infortuni sul lavoro. La mancata collocazione di essi da parte di coloro che vi sono tenuti o la loro rimozione da parte di chiunque sono puniti a titolo di delitto, a norma dell'art. 437 c. pen. Si tratta di un delitto di pericolo presunto, che si consuma con la semplice omissione deGL impianti °
con la loro rimozione, e indipendentemente dal danno che ne deriva in concreto. Se questo poi si verifica nella forma di disastro o anche di più semplice infortunio, ricorre l'ipotesi più grave di cui al comma 2.
16.3. Sia l'omissione che la rimozione devono esser tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità.
Questo ė presunto dalla legge come conseguenza inevitabile del fatto che vengono a mancare provvidenze destinate a garantire la pubblica incolumità. Non Occorre che sia anche specificamente perseguito (dolo
specifico).
Sí comprende allora come anche la semplice consapevolezza e accettazione di fare a meno deGL
impianti Q deGL apparecchi o dei segnali necessari,
quale che ne sia la ragione, integri pienamente il reato. Anche se è causata dalla intenzione di ridurre i
19 costi dell'opera cui le attrezzature servono e magari nella speranza che non si verifichi disastro infortunio, la condotta rimane illecita e punibile.
17. Hanno obiettato GL RI che il loro fatto al più corrisponderebbe all'ipotesi di omissione colposa delle misure antinfortunistiche, di cui all'art.. 451 c.
pen.
Il delitto colposo dipende dalla consapevole condotta neGLgente Q imprudente 0 imperita ovvero inosservante di norme, senza la volontà dell'evento.
Nel caso in esame è pacificamente ritenuta la consapevolezza dell'omissione: GL imputati erano stati avvertiti dal LL delle deficienze deGL impianti antincendi, е RI ZO aveva scritto una diffida alla proprietaria del cantiere perchè provvedesse ad attivare quello a schiumogeno. La volontà dell'omissione si desume dalla decisione di compiere i lavori anche indipendentemente dalla messa in efficienza delle
apparecchiature e dalla provvista dello schiumogeno.
Tali Non circostanze risultano puntualmente accertate.
di risulta invece che la CN si sia preoccupata attendere almeno una risposta dalla diffidata. eTutto ciò implica anche la consapevolezza l'accettazione del pericolo insito nell'operare senza le misure prescritte e comunque indispensabili per prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Tanto basta
per rispondere dell'ipotesi dolosa di cui all'art. 437.
Poichè il disastro e l'infortunio sul lavoro,
benché non voluti, si sono verificati, GL imputati dal rispondono dell'ipotesi aggravata di reato prevista comma 2 dell'art. 437. Il più grave evento non voluto non ė idoneo a trasformare in delitto semplicementė
colposo la consapevole e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso.
18.1. RI ZO ha criticato la motivazione nella parte in cui lo dichiara colpevole dell'omissione
20 delle misure antinfortunistiche, perchè non terrebbe conto che tutta la materia relativa era stata affidata al fratello BI, che lealmente se ne è assunto le responsabilità.
18.2. La sentenza non trascura affatto la circostanza richiamata;
ma si diffonde a spiegare come il ricorrente sia stato il vero e incontrastato artefice non solo dell'attività della società in generale ma in particolare dell'operazione riguardante la riparazione della nave per cui è processo. Anche se il fratello
con la società BI trattò armatrice le condizioni tecniche del contratto, fu lui а concluderlo con l'accettazione finale;
e sopratutto dipendeva da lui la realizzazione concreta dell'impegno e il compimento dei lavori convenuti, così come la predisposizione delle
п ить apparecchiature indispensabili alla sicurezza. In particolare eGL prese atto della inefficienza dell'impianto di spegnimento deGL incendi, tanto che sottoscrisse la lettera di diffida alla proprietaria del cantiere, e comunque fu lui à decidere ugualmente lo svolgimento dei lavori.
18.3. Le argomentazioni del ricorrente non prospettano nessuna rilevante circostanza trascurata, e in ogni caso ripropongono una nuova e diversa valutazione di situazioni di fatto, non più ammissibile in questa sede di legittimità.
Per quanto dispersa nelle innumerevoli e spesso superflue considerazioni della sentenza impugnata, risulta adeguata la prova della decisione da parte del ricorrente di realizzare la commessa sulla nave in condizione di menomata sicurezza, nella precisa consapevolezza della inefficienza dei necessari impianti e dell'assenza di altre essenziali cautele
contro
GL infortuni, e nell'accettazione della mancanza di tali misure per le ritenute esigenze operative. Tutto ciò integra GL elementi costitutivi del
21 reato e deldi omissione dolosa di misure ascrittoGL
'conseguente disastro, e altresì di quello di .omicidio colposo plurimo del quale invece è stato... graziato.
IL RAPPORTO DI CAUSALITA'
19.1. Gli stessi ricorrenti RI 51 sono perchè non sarebbe stato dimostrato lamentati il rapporto causale tra la loro omissione e l'evento.
i esame,Come si è detto (par. 16.2), il reato in
essendo di pericolo presunto, è un reato senza evento materiale. L'evento semplicemente giuridico ė dalia legge considerato conseguenza immancabile della condotta tipica. Perciò il rapporto di causalità va ritenuto
esistente tutte le volte che la condotta si svolge nel senso descritto dalla fattispecie di reato. Il collegamento della condotta omissiva delle
Mian! semplice seppur misure con la morte deGL operai è un suggestivo argomento dialettico, ma è privo di pregio. Le morti non sono l'evento del reato di cui all'art. 437 C. pen., ma una semplice conseguenza contingente, niente affatto essenziale alla struttura
del reato (par. 10.3). 11 suo evento infatti è
costituito dal semplice pericolo per la pubblica incolumità. 19.2. Nel caso per cui è processo, tuttavia, il reato è stato ritenuto aggravato appunto dall'evento
(materiale) dell'infortunio subito dai lavoratori ed anzi dal disastro, date le dimensioni di esso e il pericolo per la pubblica incolumità. Quindi occorre stabilire se tale più grave evento possa esser posto in rapporto causale con la condotta illecita dei ricorrenti.
19.3. La sentenza impugnata rileva che GL impianti od apparecchi di cui è stata accertata la mancanza erano quello antincendi, quello di aerazione quello di illuminazione di riserva. Non si potè spegnere l'incendio perchè mancavano GL impianti necessari: esso
22 si sviluppò sempre più imponente in quanto interessò secondato materiale altamente combustibile e fu dall' effetto camino" che svolsero i boccaporti. Venuto meno l'impianto ordinario di illuminazione, i luoghi di lavoro rimasero al buio, tanto da non consentirne l'abbandono. Gli operai intrappolati morirono soffocati dalle sostanze tossiche sprigionatesi con l'incendio 0
asfissiati dalla mancanza di aria respirabile.
E' stata pure addebitata la omessa realizzazione di
"vie di fuga", tanto più che la stiva nella quale sí
stava lavorando era scarsamente praticabile, date le caratteristiche della nave. 19.4. Che la mancanza di tali impianti e cautele sia stata causa diretta del disastro e dell'infortunio è dalla sentenza impugnata sostenuto con considerazioni assolutamente corrette sotto il profilo logico e
giuridico.
Il rapporto di causalità peraltro è un accertamento di fatto, che è sottratto alla nuova valutazione del giudice di legittimità, e non è censurabile davanti а
lui, salvo che sia fondato su principi e presupposti erronei.
Nel caso in esame esso risulta fondato su pacifiche regole di scienza e di esperienza, e altresì spiegato in maniera adeguata, tanto da non potersi dubitare delle conclusioni raggiunte.
Peraltro i ricorrenti nessun vizio della motivazione hanno rilevato sul cosicché la punto:
denunzia di mancanza e illogicità della stessa è del tutto generica.
20.1. In ordine all'omissione, ritenuta causa di così gravi eventi, GL stessi ricorrenti hanno protestato che è risultata la sussistenza deGL impianti che i giudici hanno considerato invece mancanti. Inoltre
se ne è addebitato ad essi il mancato funzionamento che invece spettava ad altri.
23 Che esistessero un impianto di spegnimento di incendi mediante schiumogeno, non in grado però di funzionare per mancanza della schiuma, e un impianto di spegnimento ad acqua, tuttavia in avaria, non significa eliminare che si potesse contare su impianti idonei ad il pericolo per la pubblica incolumità.
Che poi GL impianti antincendio fossero un'attrezzatura fissa del cantiere e del bacino di carenaggio, di pertinenza quindi della Compagnia concessionaria e non della CN, può comportare l'estensione dell'addebito eventualmente ad altri nell'omissione, ma concorrenti non daesime responsabilità chi consapevolmente usava il cantiere sprovvisto di impianti ed apparecchiature efficienti idonei ad eliminare il pericolo.
20.2. Hanno rilevato al riguardo i ricorrenti che
sentenza impugnata non spiega adeguatamente come la
Minul la mancata funzionalità deGL impianti antincendio sia
stata causa del disastro e delle morti. Gli impianti avrebbero funzione non preventiva ma semplicemente protettiva, cioè semplicemente mitigatrice delle conseguenze che non si è saputo ○ potuto evitare.
Pertanto l'attenuazione di queste non avrebbe evitato la morte deGL operai, che sarebbe avvenuta in pochi minuti, come risulta dalle perizie.
Si sarebbe piuttosto dovuto ricorrere ad estintori portatili di immediata utilizzazione. Ma quelli che la società si era procurati erano stati asportati senza che essi ricorrenti ne fossero informati. 20.3. Della funzione preventiva deGL impianti di spegnimento deGL incendi quale che sia 1 la daiqualificazione datane dai periti e richiamata ricorrenti - non pare si possa dubitare. Essi non prevengono GL incendi, che in effetti possono soltanto
mitigare e perchè no?
- anche spegnere;
ma appunto per questa loro funzione prevengono i disastri e. GL
24 infortuni sul lavoro, che appunto tende ad evitare il reato previsto dall'art. 437 c. pen. Rientrano quindi tra GL impianti cui tale disposizione si riferisce.
La loro tempestiva utilizzabilità è condizione dell'idoneità di essi nel caso specifico. Pertanto un impianto non validamente utilizzabile come se non esistesse.
deGL 20.4. Secondo i ricorrenti, l'utilizzazione impianti sarebbe stata in ogni caso inutile data la rapidità con cui sopraggiunse la morte deGL operai.
Si è già detto che rilevanti giuridicamente in relazione al delitto di cui al comma 2 dell'art. 437 C.
pen. sono il semplice disastro o infortunio, anche se non seguiti dalla morte di persone (par. 10.3). Nel caso in esame, peraltro, le morti si verificarono molto tempo dopo l'insorgere dell'incendio, tanto da poter efficacemente intervenire se GL impianti fossero stati tempestivamente utilizzabili.
20.5. Il rimedio deGL estintori portatili non elimina la rimproverata omissione, innanzi tutto perchè
non sarebbe stato idoneo a prevenire il disastro data la modesta potenzialità e la inefficacia riguardo ad
ampieincendi di materiale combustibile e sopratutto di proporzioni, e inoltre perchè non fu assicurato permanentemente.
Al riguardo non ha pregio la protesta dei ricorrenti di non essere stati informati della loro rimozione. Non risulta neppure che proprio essi si siano preoccupati di farseli prestare, e comunque che abbiano organizzato le cose in modo da assicurarseli per tutta
la durata del lavoro.
20.6. I ricorrenti RI hanno rilevato però che l'immediatezza con cui le esalazioni tossiche si sono sprigionate . non avrebbero permesso di scongiurare l'evento quand' anche fosse stato possibile ricorrere all'impianto esterno antincendi. Quindi la motivazione
25 che addebita loro l'omissione dell'impianto sarebbe illogica. Ma non è affatto illogico affermare come fa la
- che il tempestivo spegnimento sentenza impugnata dell'iniziale modesto focolaio avrebbe evitato la produzione delle sostanze tossiche e impedito l'evento.
Collima con la comune esperienza l'opinione dei giudici, secondo cui, se GL operai, pur dopo il
maldestro intervento di taGLo a fuoco in zona non perfettamente pulita dai residui combustibili, anziché
operare semplicemente con le mani, magari guantate, potuto usufruire di idonei estintori e avessero sopratutto dell'impianto fisso a schiumogeno о quanto meno di quello ad acqua, l'incendio non si sarebbe propagato ai rivestimenti in materiale combustibile e
altresi tossico dei serbatoi soprastanti, non si sarebbero prodotti fumo ed esalazioni venefiche, e l'aria non sarebbe divenuta irrespirabile, le fiamme non si sarebbero estese;
mentre la preventiva realizzazione di "vie di fuga" anche attraverso aperture nella chiGLa avrebbe sicuramente consentito la tempestiva uscita deGL operai all'esterno.
In ogni caso, i responsabili dell'azienda avrebbero dovuto organizzare il lavoro tenendo presente la
possibilità, tutt'altro che remota, di pericoli del genere di quello poi in concreto verificatosi, e perciò
assicurare il più sollecito e adeguato intervento.
Il fatto che uno deGL operai deceduti, che meGLo conosceva l'interno della nave, sia giunto fino a un boccaporto, lungi dall'escludere che ci fosse tempo sufficiente ad evitare il tragico epilogo, dimostra piuttosto che il tempestivo intervento di spegnimento dell'incendio e comunque un'adeguata predisposizione di illuminazione sussidiaria, di prese d'aria, di varchi di fuga avrebbero consentito di evitare il disastro.
20.7. L'accertata efficienza causale dell'omissione
26 al disastroso deGL impianti antincendio riguardo l'esame infortunio rende superfluo dell'ulteriore apporto dato dalla mancanza di una rete ausiliaria di illuminazione.
L'asfissia comunque è addebitabile alla inidoneità dell'impianto di aerazione della zona dei lavori,
anch'essa contestata nel capo di imputazione.
20.8. Hanno insistito i ricorrenti che la morte sollecitamente chedeGL operai sopravvenne così perfino il dipendente della società, che verosimilmente conosceva bene GL ambienti di stiva tanto che riusci a raggiungere la scaletta del boccaporto, non fu poi in grado di uscire dal portello perchè stroncato dalle esalazioni tossiche.
Peraltro ognuno deGL operai era dotato di un flash portatile, che GL avrebbe consentito di farsi strada
anche al buio.
Si è già detto però che l'evento morte rimane fuori della struttura del reato di omissione di misure antinfortunistiche. Quindi le argomentazioni dei ricorrenti sono al riguardo irrilevanti.
IL DOLO
21.1. Gli stessi ricorrenti RI hanno tuttavia negato che sla stato dimostrato il loro dolo in proposito. Ma dalla sentenza risulta chiaramente che almeno che per l'ampiezza delle deleghe RI ZO
esercitate aveva preminenza assoluta decisionale ed
operativa nella CN - era ben consapevole della inefficienza dell'impianto di spegnimento a schiumogeno, che era poi quello necessario per aver ragione ⚫ di
incendi del tipo di quello per cui è processo: ne ета
stato preventivamente informato dal dipendente LL, ed eGL stesso lo aveva contestato con una lettera del 16 febbraio 1988 alla C.M.I. che era tenuta alla manutenzione delle attrezzature del cantiere (fol. 108).
27 Sebbene questa non avesse provveduto nè dato alcuna risposta, eGL dispose l'inizio dei lavori.
Di fronte a ciò diventa irrilevante la pretesa della rimozione deGL estintori mancata informazione portatili già avuti in prestito dall'ufficiale di coperta della nave.
ritenersi21.2. Anche RI BI deve consapevole dell'omissione. EGL invero riconobbe che
l'impianto non era stato collegato con la nave (Fol.
109).
Peraltro, in responsabile del settore quanto delle misure di sicurezza, si ríuniva tecnico e ..
continuamente - tutte le sere con il AM e il LL
-
.e altresì con il PA per fare il punto della situazione ed esaminare i problemi (fol. 51): era quindi informato dell'inefficienza dello impianto, che durava
Mad da quattro anni.
Risulta poi che fu subito messo al corrente,
insieme al AM, della successiva Iottura della tubazione principale dell'impianto di spegnimento ad acqua, avvenuta il 10 marzo (fol. 108). con puntualeLa sentenza, in modo ampio e
riferimento aGL elementi acquisiti, sottolinea la sua piena consapevolezza della situazione la sua partecipazione alle determinazioni assunte: circostanze peraltro, da lui stesso ammesse lealmente, Come ha
riconosciuto la corte di appello.
31.3. Essendo i due RI i "padroni" della società comunque, quelli che in essa decidevano tutti GL effetti, perfino in contrasto con il parere deGL esperti come, per esempio, proprio nel caso dai lavori alla "SAbetta Montanari", che furono accettati nella modalità, nei tempi e nell'importo proposti dai committenti e diversi da quelli indicati dall'ufficio non è dubbio che essi scelsero di procederetecnico pur in mancanza dell'impianto antincendi a schiumegeno
28 e di proseguire perfino quando venne a mancare l'impianto antincendi ad acqua.
sentenza21.4. Uguale volontà decisionale la riconosce al PA, membro del consiGLo di
amministrazione e capo cantiere, responsabile dei lavori sulla nave, braccio destro dell'RI ZO, legato perciò al vertice che determinava l'attività della società. EGL peraltro non ha neppure sollevato il problema del suo dolo. 21.5. La consapevolezza dell'omissione la decisione di realizzare ugualmente il lavoro, senza preoccuparsi della mancanza deGL impianti e perfino di adeguate attrezzature alternative, costituisce dunque il dolo dei ricorrenti RI ZO e BI. La motivazione sul punto perciò છે da ritenersi adeguata.
P oint 22.1. Non risulta altrettanto per RI BR.
EGL ha denunziato mancanza di motivazione in
ordine alla sua colpevolezza, e specialmente al consenso che eGL avrebbe dato alla pretesa condotta illecita.
Aveva delegato ai due fratelli tutti i poteri societari, quindi non aveva responsabilità in questo campo.e
Sostanzialmente sarebbe stato condannato solamente perchè legale rappresentante della società, in quanto presidente.
22.2. I giudici di primo grado avevano considerato caricadella società und la sua presidenza esclusivamente formale: invero il vero "padrone"
dell'azienda, il fratello ZO, non aveva potuto assumere tale carica dato il suo stato di fallito.
BR era quasi un prestanome, privo di fatto com'era di un qualsiasi concreto potere. Peraltro ai fratelli
ZO e a BI aveva concesso deleghe amplissime, riguardanti tutti i settori.
Inoltre eGL svolgeva una sua propria attività imprenditoriale in un settore del tutto diverso,..
29 quindi si disinteressava in pratica della CN.
Ritenendolo pertanto privo di una "posizione di garanzia", lo avevano assolto dai reati ascrittiGL per non aver commesso il fatto.
22.3. A seguito di impugnazione del procuratore appello ha generale della Repubblica, la corte di
dei fatti innanzi tutto affermato che la causa remota del presente giudizio va individuata nella impostazione di fondo dell'azienda deGL RI. In relazione a ciò,
"non possono certo affermarsi nė un'estraneità di
BR RI alle scelte aziendali di natura, per così dire, strategica;
nè una validità ° comunque un'efficacia... del suo spoGLarsi di ogni concreta responsabilità... in virtù del solo fatto delle deleghe conferite ai fratelli" (foll. 89-90).
EGL fu coinvolto nella società "anche come socio"
fino al luGLo 1984, data dalla quale ne divenne amministratore. Allora "non può certo affermarsi che chi, come BR RI, aveva avuto, in quanto socio, diretti interessi" quando erano state acquisite le altre società assorbite ed aveva poi tenuto a lungo le cariche di amministratore unico e di presidente del
consiGLo di amministrazione, "potesse ignorare una politica aziendale e metodiche operative (pericolose)..
e non si rendesse conto... del quasi inesistente impegno all'oscuro attrezz di sspesa per attrezzature antinfortunistiche... e fosse della condotta antisindacale seguita in agevolmente desumibile dalla inesistenza azienda. di un organismo sindacale aziendale... (e) dalla assenza di qualsiasi conflittualità" (foll. 91-92).
"Ed allora conclude la sentenza se tutto questo
-
-
BR RI... non può che essere stato De vero AB determinante tanto nella impostazione di una elemento politica aziendale... quanto, con le successive deleghe ai fratelli, nella prosecuzione di tale politica...
[1
che appare sufficiente ad individuare, sotto il profilo
30 dell'elemento psicologico, GL estremi di una responsabilità a titolo di concorso" (foll. 92-93).
La sentenza rileva tra l'altro che la dimensione dell'azienda era tale "da nón rendere certo indispensabile per il legale rappresentante della società un ricorso allo strumento della delega di portata tale da spoGLarlo... di ogni potere". In ogni caso non sarebbe ammissibile che colui che è individuato dall'ordinamento come il titolare delle responsabilità aziendali possa dirottarle integralmente su altri a suo
esclusivo arbitrio, violando così il principio di personalità della responsabilità e di inderogabilità dei precetti penali (foll. 94-95).
Considera infine che lo stesso RI BR
ammesso, nelle dichiarazioni rese al procuratore aveva della Repubblica, "una sua periodica, seppur non con
connotazioni di quotidianità, presenza e frequentazione della sede CN" (fol. 98).
Da tutto ciò trae la conclusione della colpevolezza dell'RI BR e la sua conseguente condanna per i delitti di omissione dolosa di misure
contro
GL infortuni e di omicidio colposo aggravato plurimo.
22.4. Le considerazioni riportate, anche se unite alle molte altre parole del tutto irrilevanti che le accompagnano, non offrono affatto la dimostrazione della colpevolezza dell'RI BR in ordine al reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.
Come છે evidente, nessun elemento concreto indicato da cui possa rilevarsi la sua condotta tipica reato e particolarmente la sua consapevole volontà di dell'omissione ascritta. La sentenza accumula semplici osservazioni in negativo, di valore retorico ma niente atfatto dimostrativo. Invero, la semplice affermazione che "non può dirsi" una qualche cosa non significa prova del contrario.
La colpevolezza è accertata solo quando è provata
31 positivamente. La mancanza ° l'insufficienza la contraddittorietà di tale prova comportano l'assoluzione
(art. 530.2 c.p.p. 1988, applicabile anche ai processi che proseguono secondo le disposizioni del codice della precedente: art. 254 att. c.p.p.). E la mancanza prova positiva rientra sotto tale regola.
Nel caso in esame, occorreva dimostrare che
1'RI BR era consapevole della mancanza deGL
impianti di sicurezza di cui innanzi si è detto, e che
Eu partecipe della decisione di procedere ugualmente ai
lavori benché fosse evidente che le deficienze costituivano pericolo di disastro o di infortuni. I
rilievi della sentenza non provano neppure la
(concorsopartecipazione psicologica morale)
dell'imputato al fatto attribuitoGL.
22.5. Come denunziato dallo stesso ricorrente, eGL
è stato sostanzialmente giudicato colpevole del delitto, sicuramente compiuto da esponenti e dipendenti della
società, per la sua qualità di legale rappresentante della stessa.
Ma il nostro ordinamento non prevede una responsabilità per "tipo di autore". Soltanto la diretta o concorrente commissione del fatto può essere alla base della colpevolezza.
22.6. Sul punto perciò la sentenza, siccome di motivazione, va annullatatotalmente manchevole relativamente alla parte riguardante la colpevolezza di
RI BR, e un nuovo giudizio va eseguito sulla stessa ad opera di altra sezione della stessa corte di appello, che vorrà farsi carico delle esigenze innanzi 1
ricordate.
22.7. Lo stesso non può dirsi riguardo all'omicidio colposo plurimo pure attribuito al ricorrente.
Invero risulta accertato che le amplissime deleghe da lui date non lo avevano spoGLato della presidenza del consiGLo di amministrazione e delle responsabilità
32 delegabili. EGL stesso relative, non derogabili nė peraltro ha riconosciuto di "frequentare", sia pure non regolarmente, l'azienda.
Era dunque consapevole dei deficienti investimenti della società in materia di sicurezza, e perciò consenziente alla strategia da lesina e alla pratica operativa del tutto manchevole che in questo Campo
seguiva la società. Il pericolo di infortuni era
pertanto pienamente prevedibile anche da lui. La sua funzione GL imponeva d'altra parte di che le prescrizioni di legge, Comprese controllare quelle di prevenzione deGL infortuni, venissero seguite. La delega in materia non Το esonerava dall'obbligo di accertarsi che il suo delegato realizzasse le cautele necessarie e di metterGL a disposizione le necessarie risorse. burant EGL pure, perciò, aveva al riguardo una concreta
"posizione di garanzia", che non ha osservata.
Sotto questo profilo le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sono sufficienti a ritenere la sua
colpevolezza in ordine alla morte deGL operai.
LE ALTRE "POSIZIONI DI GARANZIA" 23.1 Il Sama anch'eGL condannato per entrambi i.
reati ha denunziato travisamento di fatto riguardo
-
alla sua posizione.
EGL era in ferie quando la motonave giunse nel
Cantiere. Peraltro aveva compiti attinenti ai soli lavori di trasformazione, di modificazione e di grande riparazione, come stabilisce la normativa per GL di ingegneri navali, ed era privo di deleghe in materia sicurezza del lavoro.
sulla Gli interventi nave poi erano stati contrattati direttamente dall'RI BI, per giunta in contrasto con le sue proposte iniziali e in ordine
alle condizioni e in ordine ai tempi.
Non sarebbe spettato a lui informare GL operai dei
33 rischi e dotarli di strumenti protettivi, nè adottare sicurezza nell'uso della fiamma ossi- misure di acetilenica.
In ogni caso non sarebbe stato detto niente in ordine al dolo della sua omissione.
23.2. Quali che fossero la sua qualifica professionale e i suoi compiti istituzionali, è alle funzioni effettivamente svolte ovvero a lui spettanti e non svolte nella vicenda che occorre riferirsi.
Orbene, risulta accertato che il AM preparò il progetto dei lavori da compiersi sulla nave in questione
е ne previde il sistema e i tempi di esecuzione. Esso
considerava anche le attrezzature di sicurezza.
Il progetto definitivamente concordato tra le parti trascurava molte delle condizioni da lui indicate, specialmente in materia di durata del lavoro e di
Juliaut sicurezza dei lavoratori. Ma eGL fu ben consapevole della avvenuta eliminazione di previsioni e clausole che tali garanzie assicuravano;
e non risulta che abbia fatto alcunché di concreto per contrastare. così
evidentemente pericolose riduzioni delle garanzie.
Certamente eGL non aveva il potere di opporsi alle decisioni dei proprietari dell'azienda. Ma aveva il potere e il dovere di porre nel giusto rilievo le esigenze di sicurezza del lavoro e dei lavoratori.
La inosservanza dei suoi compiti istituzionali di dirigente - se non altro di fatto - dell'ufficio tecnico dell'azienda e la sua accondiscendenza alle decisioni dei fratelli RI costituiscono e violazione di norme neGLgenza, che spiegano l'attribuzione a lui della e responsabilità per l'omicidio colposo.
23.3. Gli argomenti con cui il' ricorrente ha
censurato la motivazione di colpevolezza al riguardo sí limitano ad esprimere una valutazione dei fatti diversa da quella dai giudici, ammissibile però solamente in sede di giudizio di merito.
34 non risultaDalla motivazione censurata peraltro alcun travisamento di fatto ne altro vizio logico o giuridico.
24.1. La qualifica e la funzione del AM tuttavia non sembra che ponessero anche a lui l'obbligo di realizzare GL impianti di prevenzione deGL infortuni.
Può presumersi che eGL sapesse, prima dell'inizio dei lavori, della perdurante inefficienza dell'impianto antincendio а schiumogeno: ne fu presumibilmente ilinformato nel corso deGL incontri serali con
LL, l'RI BI e il PA, per l'esame della situazione e le decisioni conseguenti.
Non risulta però che fosse informato anche della sopravvenuta inefficienza dell'impianto di spegnimento ad acqua, e della mancata realizzazione delle aperture
"salva uomo" nel fasciame della nave, che eGL aveva
peraltro previste nel progetto da lui redatto.
In ogni caso sembra doversi escludere per quanto chela stessa sentenza rileva in ordine ai suoi poteri
-
eGL avesse il dovere di realizzare GL impianti comunque di impedire lo svolgimento dei lavori per la loro mancanza. Ma l'esclusione di un dovere al riguardo giustificherebbero la sua del connesso potere non ritenuta colpevolezza in ordine all'omissione delle misure antinfortunistiche.
Sul punto la sentenza è assolutamente manchevole. 24.2. Anche per il AM, pertanto, la sentenza va annullata, limitatamente alla condanna per omissione dolosa di misure antinfortunistiche.
Il giudice del rinvio vorrà valutare se le funzioni di diritto e di fatto svolte dal AM comportavano il suo dovere di intervenire, sia pure insieme ad altri
responsabili della CN, nella predisposizione delle misure di prevenzione e se il suo comportamento integra l'ascritta omissione.
35 LA RESPONSABILITA' DEGLI ALTRI IMPUTATI 25.1. Pure il LL dichiarato colpevole di
disastro colposo e di omicidio colposo aggravato plurimo ha denunziato travisamento di fatto, nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione della sua condanna. La sentenza riconosce che eGL era subordinato al
AM e all'RI BI, e sopratutto che, sebbene inizialmente incaricato di sovrintendere ai lavori sulla nave (capo commessa), era stato poi mandato a dirigere
--
altro lavoro.
RI le deficienze Aveva comunicato aGL dell'impianto antincendi d schiumogeno. Non aveva
peraltro il potere di dotare autonomamente di presidi antinfortunistici il settore dei lavori, la cui responsabilità era stata affidata ad altri.
Manchevole dunque sarebbe la motivazione nella
parte in cui non considera alcune deposizioni e GL decisive, e illogica nei punti in cuicircostanze la responsabilità di mancati interventi in attribuisce perfino di non aver fatto interrompere il materia, e
lavoro fin quando non si fosse provveduto al ripristino deGL impianti di sicurezza.
25.2. Il PA da parte sua ha sostenuto la sua estraneità al fatto, essendo eGL incaricato della direzione del cantiere di Marina di Ravenna e non già di quello San Vitale, nel quale si verificò il fatto per cui è processo.
25.3. Anche questi ricorsi contestano situazioni di fatto, chiaramente accertate e dimostrate con considerazioni prive di vizi logici o giuridici.
Le varie e diverse incombenze di ognuno dei due non escludono che l'uno e l'altro abbiano concretamente
4 come è stato accertato dai giudici di merito operato ordine ai lavori sulla nave e contribuito perciò al in realizzarsi dei gravi fatti per cui è processo. Il PA peraltro, e come strettamente legato
36 all'RI ZO e suo braccio destro e come più diretto responsabile del cantiere oltre che dei lavori sulla trascurato anche la predisposizione deGL ha nave,
impianti di prevenzione. Giustamente perciò છે stato condannato per concorso nel delitto di cui all'art. 437
C. pen. (ક anch'eGL erroneamente graziato della condanna per l'omicidio colposo plurimo).
26.1. Il DI - dichiarato colpevole di disastro hacolposo e di omicidio colposo aggravato plurimo censurato la motivazione Siccome insufficiente
… ……
contraddittoria.
La sua colpevolezza in ordine all'omicidio colposo e al disastro sarebbe stata fondata illogicamente sulla sua ammissione di non aver più visto neGL ultimi giorni
GL estintori portatili prestati dall'ufficiale di guardia sulla nave in riparazione, e sulla erronea opinione secondo cui avrebbe dovuto provvederne di
Asaul nuovi, nonchè sulla pretesa che avrebbe dovuto approntare ulteriori cautele e presidi
contro
GL infortuni, quali la sabbia: profilo di colpa questo mai contestatoGL.
Pure contraddittorio sarebbe l'addebito di non aver ispezionato adeguatamente i luoghi in cui veniva usata fiamma per rilevare eventuali presenze di materiale la infiammabile, laddove tale onere la sentenza attribuisce già al coimputato PI, più anziano ed esperto di lui;
mentre il fatto che un precedente analogo incendio tu spento agevolmente con piccoli getti di acqua potrebbe averlo convinto dell'assoluta assenza di seri pericoli.
26.2. La sentenza impugnata motiva la colpevolezza del DI con la considerazione che, nella sya responsabilità di "capo bordo", e quindi di preposto ai lavori di carpenteria e di saldatura, non si è curato di far pulire adeguatamente il piano di stiva dopo il versamento dell'olio combustibile qualche giorno prima de] fatto, non ha disposto che i lavori a fiamma si
37 svolgessero in luogo lontano dallo stesso, e comunque non ha vigilato nè impedito che GL operai che usavano
la fiamma ossidrilica si tenessero lontani dai luoghi impregnati ancora dell'olio versato.
26.3. Che tali considerazioni, puntualmente riferite a obiettive risultanze del processo, inquadrino la violazione di esplicite norme sulla prevenzione deGL infortuni sul lavoro (art. 4 d. P.R. 27 aprile 1955, n.
547) e dei generici doveri di diligenza non pare dubitabile (par. 12).
Le doGLanze del ricorrente su altre diverse osservazioni della sentenza, che non hanno avuto rilievo nella decisione di colpevolezza, sono perciò del tutto superflue.
26.4. Altrettanto deve dirsi della sua protesta circa l'interruzione del nesso di causalità tra le sue balsands omissioni e l'evento, in conseguenza del fatto illecito sopravvenuto del PI che provocó l'incendio.
Invero la sua omissione non છે solo precedente all'evento ma anche contemporanea. Nel momento in cui il
PI innescava il fuoco eGL era ugualmente tenuto a controllare,e e altresì mentre 10 stesso vigilare tentava di spegnere la fiamma con mezzi inadeguati e curarsi di abbandonava il posto senza neppure quando interrompere l'erogazione del gas.
L'azione maldestra del PI non ha interrotto il di causalità tra le omissioni del ricorrente e nesso l'evento, perché non sopravvenne ma si verificò proprio come effetto dell'omissione di cautele e di controlli da parte del DI.
GLI INTERMEDIARI DI MANO D'OPERA
27.1. Il AS ha censurato l'ordinanza di inammissibilità del suo appello e la stessa sentenza di appello perchè, sebbene eGL non avesse presentato i motivi di impugnazione, si sarebbe dovuto dichiarare ugualmente la causa di sua non punibilita. EGL infatti,
38 contrariamente alla imputazione, aveva procurato i lavoratori tramite l'ufficio di collocamento e non eludendo le norme relative.
27.2. Ma eGL si riferisce a una circostanza di
fatto niente affatto pacifica, e comunque non ritenuta in sentenza.
La non evidenza della irrilevanza penale del suo
fatto, perciò, non consentiva alla corte di appello di
dichiarare la corrispondente non punibilità di quest'ultimo, in luogo della inammissibilità del suo appello. di Non apprezzabile quindi il suo primo motivo
ricorso avverso la sentenza del tribunale. hanno, con 28.1. Anche il NS e il LD
separati motivi, lamentato violazione di legge nella estensione anche a loro di quest'ultima decisione,
sostenendo che la legge stabilisce la solidarietà tra imprenditore e procacciatore abusivo di mano d'opera solo relativamente alla retribuzione, e la disposizione non è estensibile analogicamente.
28.2. Ι suddetti ricorrenti furono accusati di intermediazione abusiva di mano d'opera e, come tali, di cooperazione nei delitti di disastro colposo e di omicidio colposo plurimo.
Il tribunale dichiarò di non doversi procedere nei loro confronti per il primo reato perchè estinto per amnistia, e assolse tutti e tre dai delitti per non aver commesso il fatto.
Lia corte di appello, accoGLendo l'appello del procuratore generale, ha dichiarato il NS е il colpevoli di cooperazione in omicidio colposo LD
inammissibile l'appello plurimo. Ha invece dichiarato nei confronti del AS.
La sentenza spiega che la responsabilità dei primi due per la morte deGL operai non dipende dalla illiceità della loro intermediazione, e neppure
39 dall'inadempimento di un obbligo di predisporre essi direttamente le misure di sicurezza necessarie,
. ma invece dalla violazione del dovere di procurare che l'attività lavorativa si svolgesse in condizioni di
sicurezza. Essi invero avrebbero dovuto accertare dipreventivamente la sussistenza delle condizioni sicurezza dei lavoratori, e solo in caso positivo avviarli al lavoro.
Secondo la corte di appello, sarebbe illogico ritenere che essi non conoscessero le condizioni negative in cui si lavorava nel cantiere della CN, se non altro perchè avrebbero dovuto esserne informati
daGL operai che abbandonavano il lavoro per queste ragioni.
Sarebbero stati perciò "complementari" aGL
imprenditore nella violazione delle norme di sicurezza,
e quindi avrebbero cooperato con loro nel determinare la
Julians morte deGL operai (foll. 135-139).
28.3. L'affermazione è priva di logica e altresì di fondamento giuridico.
A parte la già criticata inammissibile pretesa di per dimostrata una situazione di fatto nel caso dare -
specifico la conoscenza delle condizioni di insicurezza del lavoro presunzione, senza alcun solamente per richiamo di da cui essa possa dedursi circostanze l'obbligo giuridico che la corte di positivamente,
appello ne ha ricavato risulta semplicemente affermato ma non ricollegato ad alcuna norma, tanto meno di natura
penale.
Come la stessa sentenza riconosce, la legge attribuisce all'intermediario illecito di mano d'opera la solidarietà nell'obbligazione dell'imprenditore per le retribuzioni. Anche se il contratto di lavoro e nullo a tutti GL effetti (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n.
1369), l'art. 2126 c. civ. salvaguarda il diritto alla
-retribuziong- Q is dichiara esercitabile anche nei
40 confronti dell'intermediario, per il periodo in cui di fatto il rapporto ha avuto esecuzione. Per il resto, la fornitura illecita di manodopera non fa diventare l'intermediario imprenditore o datore di lavoro, e quindi non lo assoggetta aGL obblighi છ doveri propri di costui. Non rientrano perciò tra i suoi obblighi quelli concernenti l'apprestamento delle cautele antinfortunistiche (fol. 132-133).
Orbene, se non è tenuto a realizzarle in positivo, non si vede come possa violarle non attuandole.
28.4. Inaccettabile quindi è l'affermazione secondo cui la responsabilità deGL imputati è da ravvisarsi non già nell'inadempimento di un proprio obbligo di predisporre direttamente le cautele, ma nell'avere di
fatto... aiutato la CN ad ometterle: questo infatti significa l'affermata loro "complementarità" nella
Miant violazione.
Ma dalla stessa sentenza risulta che il loro rapporto con la società assuntrice dei lavori fu soltanto quello di procurare la mano d'opera necessaria ai più disagevoli lavori, quelli che evidentemente erano i meno appetibili e che perciò l'ufficio di collocamento stentava a coprire. La loro "cooperazione" consisterebbe nell'aver avviato GL operai al lavoro e in tal modo secondato GL imprenditori ad omettere le cautele, che invece sarebbero stati costretti a realizzare se non avesse potuto disporre deGL operai. In effetti la sentenza ricollega la detta "complementarietà" alla violazione della legge sulla intermediazione di mano d'opera (fol.
י
139). Il capo di. imputazione attribuiva ai 29.1.
ricorrenti l'omicidio colposo a titolo di cooperazione colposa (art. 113. C. pen.) nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche, ed altresì in scelte aziendali inopportune in quanto pericolose per la
41 sicurezza. Si tratta di situazione diversa da quella poi ritenuta in sentenza.
presuppone iaLia cooperazione d'altra parte collaborazione consapevole e volontaria (art. 42 C.
pen.) alla condotta tipica dell'agente. Solo il concorso autonomo prescinde dalla conoscenza dell'azione od omissione del concorrente. Ma la mera consapevolezza della condotta omissiva altrui non significa affatto partecipazione alla stessa.
Per quanto poi l'azione illecita deGL imputati principali possa eventualmente ricondursi a colpa generica (art. 43 c. pen.), nessun accenno risulta nella sentenza a una qualsiasi collaborazione di essi a fatti commessi per imprudenza o neGLgenza. giuridicoUn obbligo va collegato a 29.2.
disposizione di legge. Orbene, esclusa un'espressa norme Mient l'ipotesi di cooperazione nella violazione delle che ponevano obblighi aGL imputati principali, perchè
risulta realizzata, nessun richiamo la sentenza non fa а una qualsiasi norma che imponesse ai ricorrenti diretti obblighi giuridici, ed anzi - come innanzi detto esplicitamente nega che ne sussistano.
11 riferimento ad "obblighi di ordine generale anche in materia di sicurezza contemplati dall'art. 2087
cod. eiv." (fol. 131), da cui deriverebbe l'obbligo di.
"procurare che l'attività lavorativa si svolga in
condizioni di sicurezza" (fol. 135) donde la pretesa corrispondente "posizione di garanzia" (fol. 134)
discutibile se possa essere valido aGL effetti civili;
comunque del tutto infondato aGL effetti penali. હું Il
1 principio di legalità invero esige che nessuno possa essere punito per un fatto che la legge non considera specificamente come reato (artt. 25 co. 2 Cost., C.
pen.).
29.3. Esclusa dunque una loro specifica "posizione di garanzia", i ricorrenti avrebbero potuto esser
42 considerati soggetti di fatto aGL stessi obblighi deGL imprenditori se si fossero in qualche modo intromessi
nelle funzioni da loro esercitate. L'imprenditore di fatto, invero, è ugualmente obbligato ad assicurare le
cautele antinfortunistiche.
Ma una tale situazione non risulta affatto dalla sentenza, ed anzi è stata indirettamente esclusa.
Per quanto odiosa possa considerarsi l'attività
deGL intermediari di mano d'opera, specialmente per la violazione che la caratterizza di norme sull'ordine di precedenza e sul trattamento dei lavoratori, essa non può considerarsi come la stessa sentenza finisce contraddittoriamente per ammettere (fol. 131) condotta cui possano ricollegarsi i fatti per cui è processo. stessoVa sottolineato in proposito che 10
NS lavorò eGL stesso sulla nave fino a pochi giorni prima del fatto, e che vi lavorava un fratello,
perito poi nel disastro (fol. 136).
29.4. Siccome non riferita ad alcuna condotta penalmente illecita e tipicamente riconducibile al reato di cui all'art. 589 c. pen. ascritto, e comunque priva di logica motivazione, la condanna del NS e del
LD Va annullata per vizio di motivazione, e un nuovo giudizio va effettuato sul punto da altra sezione
della stessa corte di appello.
Questa vorrà valutare e spiegare se la posizione dei ricorrenti possa rientrare nella cooperazione con le violazioni deGL imprenditori giudicati colpevoli dell'omicidio colposo loro ascritto, ° possa costituire concorso autonomo alla morteeventualmente deGL operai, specificando in ogni Laso le condotte tipiche e le norme penali che le vietano.
I COMPITI DELLA CAPITANERIA DI PORTO
30.1. Il BE ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle sua ritenuta colpevolezza. Le ragioni di essa sarebbero state
43 indicate in modo diverso nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella sentenza del tribunale e in quella di appello: invero nella prima GL è stata ascritta cooperazione con il suo Comandante di porto colposo plurimo dei lavoratori nell'omicidio per aver
1 lavori sulla nave in carenza dei autorizzato prescritti requisiti della domanda della CN, senza la previa specificazione di essi e non accertando che
l'uso della fiamma ossiacetilenica avvenisse secondo le prescrizioni;
nella sentenza del Tribunale la sua
responsabilità હે stata ricollegata al fatto di aver dato l'autorizzazione senza il concerto con l'Unità
sanitaria locale;
nella sentenza di appello infine GL è
stato addebitato lassismo nello svolgimento dei suoi compiti di istituto, tale da ingenerare nei dirigenti della Mecnavi la convinzione di impunità. Tutto ciò
mai individuare la norma che imponeva un diverso senza comportamento e senza neppure valutare il rapporto di
causalità della sua condotta con l'evento. stato maiSu tali punti peraltro non vi sarebbe contraddittorio, perchè su di essi eGL non fu mai interrogato, come ha denunziato fin dalla fase preliminare del primo giudizio e poi con l'appello. La sentenza di appello avrebbe riconosciuto la piena legittimità dell'autorizzazione da lui rilasciata, ma GL addebita di non aver vigilato sul modo in cui veniva eseguita. Non avrebbe però considerato che eGL ha svolto il controllo preventivo sulla base delle dichiarazioni della società richiedente, mentre quello successivo non competeva a lui e per 1 limiti della deloga ricevuta e per l'attribuzione del compito ad altri organi esterni alla Capitaneria di porto, quali l'Unità sanitaria locale e l'Ispettorato del lavoro. Alla Capitaneria di porto, peraltro, compete il
solo controllo della sicurezza della nave dell'attrezzatura portuale. Inoltre diverse norme
44 stabiliscono che l'autorità incaricata dal controllo dev'essere avvertita di eventuali disfunzioni dallo stesso soggetto che dev'essere controllato. deiAnche il lamentato omesso coordinamento controlli non era imposto da alcuna norma, e solo successivamente si è provveduto al riguardo.
Non sarebbe stata quindi spiegata la sua colpa.
Peraltro, il fatto sopravvenuto della condotta imprudente e neGLgente deGL operai avrebbe interrotto il nesso di causalità tra le omissioni addebitateGL e l'evento.
30.2. Anche il Ministero della Marina mercantile,
responsabile civile per il fatto del BE, ha rilevato mancata relazione tra la decisione e l'accusa,
non essendo mai stato contestato il concorso tra funzionari della Capitaneria di porto ed altri imputati.
Al BE comunque non sarebbero state mai addebitate violazioni concrete dei suoi doveri, ed eGL sarebbe stato condannato soltanto per la sua qualifica di capo della sezione tecnica della Capitaneria.
Mancherebbe poi ogni riscontro all'efficienza causale dell'omissione addebitataGL. Questa peraltro non eliminerebbe l'obbligo dell'imprenditore di provvedere alle cautele necessarie a tutelare la vita e la salute dei suoi lavoratori (art. 2087 c. civ.).
In ogni caso l'anomalo comportamento della società
CN non sarebbe stato portato all'attenzione della
Capitaneria. La dovizia delle argomentazioni 31.1. del ricorrente realizzata fra l'altro con motivi di ben tre difensori (tanto che delle osservazioni del prímo responsabile non si è potuto tener conto) e altresì del civile - ripete in larga parte censure riguardanti l'ordinanza di rinvio a giudizio e la sentenza di primo grado, e quindi ormai superate, mentre per il resto rappresenta doGLanze su punti non propriamente
45
_ essenziali della decisione.
11 ricorrente ha qualificato come differenti forme
di contestazione queGL aspetti del fatto addebitatoGL
i successivi provvedimenti hanno maggiormente che considerati. Ma nessuno di essi si discosta dal capo di imputazione, e quindi dal tema del giudizio determinato fin dall'inizio. Cosicché la doGLanza della mancanza di contestazione ovvero di interrogatorio su alcuni punti quelli prescelti piuttosto per comodità polemica
-
priva di pregio, se non altro perche non è mancata all'imputato la possibilità di difendersi adeguatamente anche su ognuno di essi.
Superata છે la questione della mancata 31.2.
motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio, siccome risolta dall'ordinanza del tribunale, peraltro non impugnata specificamente. motivazioneMa superata è anche la pretesa diversa colpevolezza adottata dal tribunale, in quanto di hulrand assorbita o comunque sostituita da quella adottata dalla corte di appello. A parte l'insussistenza della asserita diversità di fondo, quella che છે devoluta alla valutazione è appunto ladi questa corte suprema della sentenza di appello dinanzi ad essa motivazione impugnata, peraltro sostitutiva a tutti GL effetti
-per quanto di diverso ha ritenuto di quella di primo grado. Invero la sentenza di appello si sovrappone 2
quella precedente, come espressione di un potere che ha piena cognizione della materia del processo, sia pure limitatamente aj punti e alle parti della prima decisione che sono stati impugnati.
Orbene dalla sentenza di appello risulta che l'omissione da parte del BE di comportamenti impostiGL dalle norme vigenti è stata riconosciuta come concausa autonoma ma pienamente efficiente della morte dei tredici operai per cui è processo: di qui la per l'omicidio colposo dichiarata sua colpevolezza
46 plurimo contestato
- esclusa la circostanza aggravante della violazione di norma antinfortunistiche
- in concorso formale con il disastro.
31.3. I comportamenti doverosi, che il BE ha
omessi, la sentenza impugnata fa derivare dalla ordinanza 5 gennaio 1965, n. 1, sul regolamento per la
prevenzione deGL infortuni sul lavoro nei porto di
Ravenna, che nell'allegato A si riferisce in particolare disciplina dell'uso di fiamme ossidriche e alla ossiacetileniche e delle saldature elettriche, e altresi più in generale dall'art. 81 cod. navigaz.
La sentenza spiega che l'ordinanza 28 aprile 1970,
17, richiamata dalla difesa, esclude dalla meno n.
rigorosa disciplina in essa prevista le navi adibite al
trasporto di gas che fossero sottoposte a degassi- ficazione e bonifica attestate dal certificato di non
pericolosità: quindi la "SAbetta Montanari", sulla quale si sviluppò l'incendio di cui. al presente alle norme b rand doveva ritenersi sottoposta processo,
precedenti.
effetti la capitaneria di porto autorizzò E in il compimento Su di essa sebbene espressamente risultasse la certificazione del chimico di porto - di lavori con Uso di fiamma: il che non sarebbe stato se fossero rientrati nell'ordinarianecessario manutenzione e comunque nella disciplina dell'ordinanza n. 17/1970. E 1) provvedimento ta esplicito riferimento sia all'ordinanza n. 1/1965 che all'art. 81 cod. navig.
(foll. 165-167).
A conferma dell'osservanza in altre circostanze proprio delle richiamate norme, la stessa sezione tecnica della capitaneria, cui era preposto il BE, aveva chiesto alla CN assicurazioni circa l'osservanza dell'ordinanza n. 1/1965, nonchè circa la dotazione di estintori e la funzionalità dell'impianto antincendio anche nel bacino.
47 Dopo 11 disastro in esame, alle stesse norme si richiamate le ordinanze di sospensione dei lavori sono autorizzati sulla nave e il successivo provvedimento di inibizione deGL stessi (fol. 169).
31.4. Alle rinnovate obiezioni della difesa,
le omissioni dell'imputato con le che giustificava attribuzioni di competenze all'Unità sopravvenute sanitaria locale e all'Ispettorato del lavoro, la sentenza risponde che tutto ciò che attiene alla sicurezza e alla polizia del porto e delle sue adiacenze spetta alla capitanería di porto. Il bacino nel quale la nave in parola si trovava distava appena una diecina i metri dalla banchina alla quale era ormeggiata altra nave.
tale situazione il dovere della Deriva da capitaneria di sorveGLare i lavori e di controllare le condizioni in cui si eseguivano: dovere che поп può esaurirsi in adempimenti semplicemente burocratici, ma beauty che deve attuarsi in modo pieno e completo, con tutte le iniziative e i provvedimenti che il caso richiede, in
particolare attraverso la verifica del rispetto delle
condizioni imposte.
Tali doveri devono ritenersi essere stati delegati
BE siccome capo e responsabile della sezione al tecnica della capitaneria. Lungi dall'essere delegato alla sola firma dei provvedimenti, eGL doveva considerarsi responsabile anche della valutazione delle situazioni concrete su un piano tecnico. Ciò peraltro risulta dall'ordine di servizio n, 65 del 28 novembre
1983, contenente una vera e propria delega di funzioni,
comprese quelle di controllo attivo (foll. 170-175). 31.5. E' a questo punto che la sentenza impugnata deduce dall'assoluta carenza della verifica iniziale della natura e dell'entità dei lavori da eseguirsi dall'omissione di un qualsiasi controllo sull'adozione di precauzioni essenziali la conseguenza di
48 un'efficienza causale del grave evento, sotto il duplice profilo del rafforzamento della convinzione della società CN di poter impunemente contravvenire alle consenso di fattocondizioni impostele e del
dell'imputato alla attuazione di simili evasioni, che un opportuno tempestivo controllo avrebbe sicuramente evitate (fol. 173).
32.1. Gli accertamenti e le valutazioni compiute dalla corte di appello in ordine alla posizione del
BE innanzi tutto si rapportano al capo di imputazione.
Questo GL fa carico di aver concorso a cagionare il disastro nonchè la morte dei tredici operai, attribuendoGL taluni specifici comportamenti violatori emessodi norme, in particolare di aver e l'autorizzazione ai lavori sulla CN pur in mancanza delle condizioni stabilite dall'ordinanza n. 1/1965
innanzi richiamata, senza la specificazione dei lavori e
Land per un tempo superiore al prescritto, eludendo in tal modo la necessità deGL accertamenti connessi%; nonchè di trascurato GL accertamenti della conformità dei aver lavori a fiamma ossiacetilenica alle prescrizioni della stessa ordinanza. In via più generale GL ascrive cooperazione colposa con il comandante di porto. Al detto dirigente erano stati imputati GL stessi reati, e in particolare di aver omesso la vigilanza necessaria sulla conformità alle norme delle procedure per l'autorizzazione ai lavori sulla nave nonchè sull'effettivo svolgimento dei controlli sulle modalità di esecuzione deGL stessi e 鳘 sulla loro conformità alle prescrizioni imposte%; ma il tribunale lo assolse per non aver commesso il fatto.
èSe la sussistenza del fatto non è stata negata, ovvio che esso deve intendersi attribuito a chi cooperò
nella realizzazione delle omissioni, come peraltro analiticamente indicato nella specifica imputazione.
49 Correttamente perciò è stato affermato che l'omissione deGL accertamenti e dei controlli grava sul concorrente
BE, sebbene non ascritto a lui specificamente nel capo di imputazione.
Su tutto ciò quindi il BE ricevette adeguata contestazione e fu posto in grado di difendersi. Non
hanno pregio pertanto le sue censure in proposito.
32.2. La sentenza impugnata poi individua i doveri
facevano capo al BE, e ne specifica le fonti the normative.
Queste sono state indicate nella particolare ordinanza n. 1/1965, sopra richiamata, contenente il regolamento per la prevenzione deGL infortuni sul lavoro nel porto di Ravenna, e più in generale nell'art. 81 cod. navigaz., che attribuisce alla capitaneria poteri di polizia nel porto, a tutela della sicurezza e dell'incolumità di "chiunque, addetto o meno ad attività lavorativa, abbia modo di trovarsi nell'area portuale". bliquely ambiti di intervento il porto e le "adiacenze" Gli 1
fatto, di esclusiva attengono all'accertamento di competenza del giudice di merito. laSulla specifica titolarità dei controlli
sentenza impugnata afferma la competenza della. capitaneria, sia pure in concorso con la U.S.L. e con l'ispettorato del lavoro. L'interpretazione delle norme pare corretto. diIn ogni caso, l'omissione da parte di un organo vigilanza non esclude l'autonomo intervento di un altro
che alla stessa è pure tenuto.
Al riguardo corretta è da ritenersi l'affermazione della corte di appello, secondo cui al potere di ordinanza corrisponde sicuramente quello di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni relative.
Sul punto le censure del ricorrente riproducono precedenti doGLanze, senza indicare alcun errore nell'analisi compiuta dalla corte di appello.
50 Le argomentazioni svolte sull'ampiezza e sul dei detti obblighi giuridicicontenuto concreto
attengono alla ricostruzione del fatto, come lo stesso ricorrente ha riconosciuto (motivi Avvocatura dello
Stato, fol. 7).
Tanto riguarda anche l'ampiezza della delega ricevuta, che costituisce accertamento di fatto precluso a questa corte di legittimità. Del resto sul contenuto della "posizione di garanzia" del BE la sentenza svolge considerazioni molto ampie е assolutamente prive di vizi logici 0
giuridici, come tali non censurabili dinanzi a questa corte suprema. 33.1. L'ascritta originaria cooperazione colposa
BE con il comandante di porto nell'omicidio del colposo e nel disastro, considerata poi condotta esclusiva a seguito dell'assoluzione di quest'ultimo, costituisce cooperazione anche con l'azione non deGL concorSO bebvenit altri imputati. Con questa vi fu semplice causale autonomo."
Anche questo però ha contestato il ricorrente, insistendo sulla interruzione del rapporto di causalità ad opera del fatto sopravvenuto deGL operai che provocarono l'incendio (motivi Gallus Cardia). Lia censura risulta proposta per la prima volta in questa sede di legittimità, e come tale è inammissibile. del tutto priva di pregio. InveroPeraltro في
l'azione dell'operaio non è sopravvenuta all'omissione dell'imputato, perchè si છે verificata proprio per effetto dell'altra. Il fatto dannoso in questi casi
1 generiche sopravviene alla violazione delle regole di diligenza o prudenza o di perizia ovvero specifiche di comportamento;
ma di questa è normale conseguenza, e quindi va ricollegato alla stessa violazione: salvo che non si verifichi per effetto di una causa autonoma imprevedibile da chi compi la violazione.
51 Peraltro la condotta maldestra dell'operaio non stata un fatto abnorme, e come tale non prevedibile da chi pose an essere l'omissione, anzi stata resa possibile proprio dalla mancata osservanza delle prescrizioni normative e dall'omessa vigilanza sull'esecuzione dei lavori.
33.2. In tale quadro, il rilievo sull'affermazione della sentenza secondo cui il comportamento del BE
avrebbe avuto efficienza causale solo con il rafforzare
la certezza deGL imprenditori di poter impunemente trascurare l'osservanza delle prescrizioni, e innanzi tutto infondato e altresi privo di pregio.
solo a Come si 'è ricordato (par. 27.7.), situazione conclusione dell'ampia analisi della dei fatti normativa, della posizione dell'imputato e the il accertati la sentenza esprime l'opinione comportamento del BE abbia avuto efficienza dell'evento attraverso il rafforzamento dellacausale sicurezza dell'organizzazione CN di poter "aggirare qualsiasi condizione le venisse posta" ' consentendo
alla stessa "la concreta realizzazione di un tal genere di propositi" (fol. 173).
L'affermazione è non solo letterariamente ma anche logicamente poco felice. Dopo così ampia analisi della situazione l'efficienza causale delle omissioni dell'imputato risultava attribuibile a ben più concrete
e corpose ragioni
Tuttavia al Suo significato Va ricavato dalla considerazione conclusiva: "invece un controllo, sia pur preliminarmente al rilascio superficiale della autorizzazione ed occasionale ad autorizzazione rilasciata, avrebbe sicuramente evitato" il comportamento elusivo deGL imprenditori. Essa vuol dire quindi che la mancata pratica dei controlli avrebbe
causalmente influito nella produzione dell'evento, non soltanto non impedendo le violazioni deGL imprenditori
52
"177 ma altresì ingenerando loro la convinzione di poter compiere le stesse senza che ciò fosse rilevato.
E' evidente la funzione marginale di tale affermazione. Sembra proprio che voGLa aggiungere alle
ragioni concrete esposte precedentemente il sospetto che la prassi esclusivamente burocratica seguita dal
BE avesse ingenerato neGL imprenditori l'opinione di particolaridell'inutilità dell'osservanza perchè la mancanza di vigilanza e di prescrizioni, controlli consentiva loro di poterne in ogni caso uscire senza problemi.
Ma se si può consentire nella critica ad un tale rilievo, perchè non fondato su specifici elementi obbiettivi, peraltro agevolmente acquisibili, non GL si può attribuire, nell'economia della motivazione, una funzione decisiva.
33.3. Va pertanto rigettato per questa parte 11
ricorso del BE, e con esso quello del responsabile civile Ministero della Marina mercantile.
LA POSIZIONE DEL GIAMMATTEI
34.1. Il GI, che ordinò il ritiro deGL estintori prestati dall'ufficiale di coperta della nave,
fu condannato in primo grado per il delitto di rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, e assolto dai delitti di disastro e di omicidio colposo per non aver commesso il fatto;
in appello è stato assolto anche dalla prima imputazione perchè non punibile per aver agito in adempimento di un dovere.
Avverso tale assoluzione il procuratore generale ha obiettato che, con il ritiro deGL estintori, il
GI privò GL operai dell'unico presidio di cui disponevano e la società CN di una "ragionevole'
giuridica aspettativa"; mentre le ragioni del suo
Comportamento erano di natura privatistica e non riferibili ad esigenze tipicamente e autoritativamente pubblicistiche. Ne ha chiesto perciò l'affermazione di
5.3 colpevolezza e la conseguente condanna.
34.2. La sentenza impugnata rileva al riguardo che
il GI, nella qualità di ispettore della società armatrice del natante, era tenuto a salvaguardare beni di proprietà della stessa e, sopratutto, a soddisfare le esigenze di sicurezza della nave: doveri che Loccavano
proprio a lui, dato lo stato di disarmo in cui essa 51
trovava.
Appunto in adempimento di tali doveri eGL fece legittimamente riportare 31 Toro posti GL estintori prestati alla CN, per giunta nella ben nota contrarietà della società armatrice a far utilizzare proprio materiale.
Di qui la dichiarata sua non punibilità.
34.3. La sentenza peraltro ritiene "tutt'altro che pacifico" che GL estintori rimossi potessero essere di qualche utilità nell'incendio disastroso per cui è AN processo.
Invero nella stiva interessata al fatto era stato posto sicuramente l'estintore a CO2, non compreso tra quelli prestati e abusivamente preso dai dipendenti della Mecnavi, e come tale non oggetto dell'ordine impartito dal GI: esso invero fu recuperato dal nostromo della nave il giorno dopo GL altri tre. Per di più esso era inefficace contro le Fiamme
e idoneo soltanto a spegnere le tiammeOssiacetileniche,
da corto erdcircuito, Lanto che funzionalmente collocato presso un quadro elettrico; era altresi pericoloso perché Jiberava anidride carbonica in ambiente chiuso (foll. 141-142). Se ne rendeva evidentemente conto lo stesso Capo bordo e preposto
DI, il quale il giorno prima della rimozione spense un principio di incendio con una manichetta prelevata dalla banchina (fol. 142). Ma છું assai improbabile che lo stesso, anche se nella circostanza. idoneo, potesse essere utilizzato
54 Invero è stato accertato che era stato posto "al di là della 'sella' di supporto di un bombolone, e ad una didistanza 10/15 metri dal saldatore che provocò della fiammata. Le precarie condizioni 1'insorgere di visibilità aggravate dalla rapidissima formazione di fumo e il non facile scavalcamento delle "selle" per la
di tubazioni che attraversavano i "passi presenza fanno dubitare che l'estintore potesse d'uomo", essere prelevato in tempo utile per spegnere la fiamma prima che potesse espandersi (fol. 149). La stessa sentenza di primo grado aveva escluso
"qualsiasi attitudine causale rimozione della dell'estintore alla produzione dell'evento" (fol. 92), e dato atto che il saldatore che provocò l'incendio non si era accorto dell'esistenza di estintori nella stiva nė mai aveva ricevuto l'istruzione di usarli (foll. 92-93).
34.4. La inutilizzabilità ° quanto meno la pacifica" utilità deGL estintori "tutt'altro che rimossi rende del tutto insussistente il rapporto di causalità tra la condotta del GI e il disastroso 3
evento a lui attribuito.
Il suo fatto non era idoneo a causare il disastro e morte deGL operai, ma neppure a far sorgere il la considerato dall'art. 437 c. pen. E ciò ета pericolo intuito daGL stessi giudici del tribunale che stato
?
assolto dalle imputazioni di disastro e ai n a v e omicidio colposo plurimo pur condannandolo per v a di misure antinfortunistiche: il la rimozione che dimostra che si erano fermati a considerare la sua condotta materiale, ma non ne avevano valutato la
+
efficienza causale. 34.5. Come si detto, la morte deGL operai non elemento essenziale al reato di cui all'art. 437 c. pen.
(par. 10.3). Pertanto l'efficienza causale della omissione 0 della rimozione di cautele
contro
GL infortuni va rapportata esclusivamente al pericolo per
55 commala pubblica incolumità e, nell'ipotesi di cui al
2, al disastro o all'infortunio che ne sono derivati.
Orbene, la rimozione di modesti estintori portatili idonei a spegnere il possibile incendio non non costituisce condotta idonea a realizzare il reato. Gli
impianti 0 GL apparecchi considerati dall'ipotesi criminosa sono ben altra cosa, e comunque devono essere idonei a scongiurare il pericolo. e34.6. Ma una condotta causalmente inefficiente,
come tale non rapportabile a quella tipica, rende insussistente l'ipotesi tipica di reato.
Non occorre perciò valutare la ricorribilità nel fatto dell'imputato della scriminante, contestata dal ricorrente procuratore generale. La insussistenza del fatto tipico non consente neppure di esaminare il
problema della sua punibilità. senzaLa sentenza impugnata pertanto va annullata il rinvio nella parte concernente il GI perché
fatto non sussiste.
35. Il ricorso del procuratore generale, proposto inizialmente nei confronti di tutti GL imputati, è stato dotato di motivi solamente riguardo al GI.
Va quindi dichiarato inammissibile nei confronti deGL altri imputati.
LE PENE
36.1. In ordine alla determinazione delle
RI BI hannorispettive pene, RI ZO e
AM la mancata indicazione delle circostanze aggravanti che sono state ritenute equivalenti a quelle tale attenuanti. Erronea sarebbe la considerazione come
437, che di quella di cui al comma secondo dell'art.
costituirebbe invece ipotesi autonoma di reato.
Manca anche la indicazione della pena base
RI BI inoltre ha denunziato la mancata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche riconosciuteGL, spettanteGL per il
56 riconosciuto suo corretto comportamento processuale.
36.2. 1.a corte di appello, riesaminando trattamento sanzionatorio (tol. 176) con criteri di maggior mitezza rispetto a quelli seguiti dal tribunale
(fol. 181) riguardo a tutti GL imputati, ha riconosciuto ai due RI le circostanze attenuanti generiche, anche in considerazione della lealtà da loro dimostrata, almeno nel Corso dell'istruttoria, con l'ammettere il loro carico di responsabilità; quindi ha rideterminato le rispettive pene "in una misura che Sl
ritiene di dover contenere in anni 6 di reclusione... in considerazione del contributo causale riferibile alle condotte e al loro ruolo primario nella gestione loro tanto della società quanto dei cantieri" (fol. 185). ;- Soltanto nel dispositivo la sentenza dichiara le attenuanti generiche equivalenti a quelle circostanze riportando poi la pena di anni 6 di aggravanti, ciascuno, e aggiungendo l'interdizione reclusione perpetua dai pubblici uffici (fol. 202).
36.3. Come è evidente, non risulta indicata la pena base, in violazione della regola di cui all'art. 63 C.
pen.
Inoltre છે stata stabilita l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e quelle aggravanti,
senza che queste ultime risultino indicate. Esse non si rilevano neppure dalla imputazione, nè nel Capo a)
riguardante il delitto di omissione di misure attribuito ai due imputati, nėantinfortunistiche :
altrove. Il detto capo di imputazione considera il delitto
nelle ipotesi sia del comma 1 che del comma 2 dell'art. il 437 C. pen. Pur considerando circostanza aggravante verificarsi del disastro o dell'infortunio sul lavoro,
S1 tratterebbe di una sola circostanza laddove la sentenza parla di circostanze aggravanti al plurale. (E il rilievo non è semplicemente formale, considerato che
5% "riguardo al la sentenza richiama invece la 'aggravante" al singolare).
Nelle plurime circostanze non può considerarsi compresa quella concernente la violazione delle norma di prevenzione deGL infortuni sul lavoro, che aggrava soltanto l'omicidio colposo (art. 589 co. 2 c. pen.) e
che comunque, dopo l'(erroneo) assorbimento del reato in quello di cui all'art. 437 c. pen., non è più in grado di svolgere alcuna funzione.
Altrettanto Va detto della morte di più persone
(art. 589 co, 3 c. pen.), che peraltro costituisce concorso formale di reati non già circostanza aggravante
(12.2).
Altra diversa circostanza aggravante non ė
rilevabile dalla sentenza impugnata. E' la specificazione è necessaria per valutare la
Miaul correttezza della comparazione alla luce del valore delle diverse circostanze.
37.1. 11 PA ha innanzi tutto rilevato un
" 'errore fondamentale" - non altrimenti qualificato in
ordine alla determinazione della pena. dolosa di misure ΓΙ tribunale, per l'omissione antinfortunistiche aggravata dal disastro, in essa assorbiti i reati di omicidio colposo e di disastro, GL ha applicato la pena di anni tre di reclusione, poi aumentata ad anni cinque senza alcuna giustificazione.
La corte di appello GL ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma ha applicato la riduzione sulla pena complessiva di anni cinque di reclusione determinata dal primo giudice per effetto della non
precisata circostanza aggravante, mentre avrebbe dovuto. calcolarla sulla sola pena base. 37.2: Anche per il PA ritenuto colpevole dello stesso reato dell'RI ZO e dell'RI
BI la pena è stata determinata nello stesso modo scorretto.
58 Dalla motivazione essa risulta stabilita in complessivi anni 3 e mesi ↳ di reclusione (foll. 184-
185); soltanto nel dispositivo le circostanze attenuanti generiche sono dichiarate equivalenti alla circostanza aggravante (Fol. 202).
Valgono quindi anche per lui le medesime considerazioni innanzi svolte per i due RI (32.3).
37.3. Quanto al lamentato aggravamento del suo trattamento sanzionatorio rispetto a quello stabilito in primo grado, va rilevato che il tribunale determinó come pena base per il 1° comma anni 3 di reclusione "
aumentata ad anni 5 per l'infortunio e il disastro di cui al comma 2°", assorbiti i reati di disastro e di omicidio colposo (fol. 228).
L'errore del tribunale è evidente: la stessa disposizione del codice, perfino lettera della nell'ignoranza del sistema, imponeva di applicare la timo pena prevista dal comma 2 dell'art. 437 C. sola pen.,
trascurando del tutto quella prevista nel comma 1. Ma anche la corte di appello come si È detto ha compiuto un errore analogo, dichiarando (par. 34.3)
-
attenuanti generiche equivalenti a le circostanze pretese e non specificate circostanze aggravanti. 37.4. 11 PA si è doluto che, a seguito della dichiarata equivalenza delle circostanze, non GL sia stata applicata una pena corrispondente a quella di base non maggiore, dando luogo cosi a una non consentita อ
reformatio in peius. E la censura è fondata. 11 giudice di appello, nella sua piena cognizione materia di giudizio devolutaGL, ha il potere della di determinare la pena quella base cui vanno applicati eventualmente l'aumento о la diminuzione per le circostanze in misura diversa, e quindi anche maggiore di quella stabilita dal primo giudice, purché non
risulti alla fine più grave (art. 515 u. co. c.p.p.).
Ma nel caso in esame, giudicate equivalenti le
59 circostanze, la corte di appello ha applicato una pena superiore a quella base determinata dal tribunale. va38. Per quanto detto, la sentenza impugnata annullata anche sui punti delle pene inflitte ad RI
ZO, ad RI BI e al PA.
Una nuova decisione dovrà essere assunta dal giudice di rinvio, a norma di legge e specificamente motivata, secondo le considerazioni innanzi svolte (par.
36 e 37).
39.1. Anche il DI ha censurato come immotivate equivalenza delle circostanze che la ritenuta lo riguardano, e altresi la determinazione della sua pena.
In questo caso però la circostanza aggravante della violazione delle norme risultaantinfortunistiche chiaramente contestata ed accertata.
La sentenza poi valuta ampiamente la condotta e la
personalità del DI: per cui possono ritenersi applicati i criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 c. pen.
infine con ampiezza le ragioni per cui IE GL
riconosciute le circostanze andavano attenuanti
(tol. 180); ma afterma di non poterle generiche
"attesa l'estremaconsiderare altro che equivalenti,
gravità dell'episodio che gioca negativamente su tutte le posizioni processuali" (fol. 179), e quindi anche su quella del DI. Può pertanto considerarsi sufficientemente motivata anche la valutazione di equivalenza delle circostanze.
39.2. La pena poi risulta determinata in modo corretto.
Invero, limitato a mesi due di reclusione l'aumento per il concorso formale del disastro colposo (fol, 184), la pena complessiva di anni tre di reclusione risulta chiaramente rapportata alla pena di anni due છું mesi di reclusione per l'omicidio colposo plurimo, dieci assolutamente inferiore a quella di anni tre e mesi otto
60 irrogata dal primo giudice (fol. 225).
40. Le stesse considerazioni fatte dalla sentenza impugnata riguardo al DI per escludere la prevalenza delle circostanze attenuanti (par. 37.1) risultano adeguate anche riguardo ad RI BI e al AM, che hanno denunziato carenza di motivazione in proposito. l41. 11 AM si è pure doluto dell'applicazione a reato di omissioni di misure antinfortunistiche, a lui
ascritto, della circostanza aggravante del numero delle persone di cui all'art. 112 n. 1 c. pen. Regolarmente
contestataGL nell'ordinanza di rinvio a giudizio, eGL era stato assolto dal reato in primo grado;
e il generale si cra appellato controprocuratore l'assoluzione ma non anche in ordine alla circostanza aggravante.
sarà ilA parte la fondatezza della censura,
giudice di rinvio ad esaminarla, nel caso che ritenga la colpevolezza del ricorrente in ordine al reato.
42.3. II BE ha rilevato che GL è stata attribuita una posizione assolutamente marginale nell'economia dei reati, come prova la determinazione
Ciò avrebbe del suo concorSO causale nel solo 2 %.
comportato il riconoscimento della circostanza attenuante della sua minima partecipazione.
sia stata Non risulta che tale obiezione prospettata nel giudizio di appello, e comunque la sentenza impugnata non ja esamina.
In ogni Caso essa è priva di pregio. Invero la
minima importanza dell'azione concorsuale di cui all'art. 114 0. pen. è rilevante nel caso appunto di
reato,concorso o di cooperazione con altre persone nel non già nel caso del BE che ha concorso all'evento con azione autonoma rispetto aGL altri responsabili.
La misura del suo concorso Causale ex art. 41 C.
precisa pen. non anche personale ex art. 113 c. pen.
l'evento soltanto la parte da lui avuta nel determinare
61 del reato, al fine di determinare il grado della colpa
(art. 133 C. pen.) e altresì la sud responsabilità
civile.
42.2. Il BE si è pure doluto della mancata
comparazione fra le circostanze, il che avrebbe portato a determinare in modo erroneo la pena irrogataGL.
Ma la comparazione risulta chiaramente compiuta
(fol. 184), e la ragione della ritenuta equivalenza è
quella stessa spiegata per "tutte le posizioni processuali" (fol. 179).
Non risultano piuttosto specificamente indicate le ragioni giustificative del riconoscimento al Bernabei delle circostanze attenuanti generiche, salvo il riferimento alla incensuratezza di tutti GL imputati e sopratutto il rilievo della minore rilevanza delle omissioni dell'imputato nella economia del reato, svolto nella valutazione della sua colpevolezza. Ma di tale eventuale deficienza proprio il ricorrente non avrebbe
interesse a lamentarsi.
IL DENEGATO GIUDIZIO ABBREVIATO
I ricorrenti RI hanno denunziato 43.1.
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rifiuto del giudizio abbreviato, da loro chiesto in apertura del dibattimento di primo grado. Non si
dovuto acquisire alcun elemento probatorio che riguardi le loro posizioni, e il diniego sarebbe stato deciso in base a ragioni meta-processuali.
Anche i] AM ha sostenuto che la sua pena avrebbe dovuto essere ridotta di un terzo, avendo eGL chiesto il giudizio abbreviato: il rifiuto del pubblico ministero non era giustificato, essendo eGL stato condannato in base ad elementi già risultanti prima del dibattimento. 43.2. La sentenza di primo grado aveva spiegato ampiamente le ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il tribunale non solo a prendere atto, come è prescritto, ma altresì a condividere l'opposizione del pubblico ministero al giudizio abbreviato. La necessità di porre ai periti nuovi quesiti, il cui risultato avrebbe potuto in particolare chiarire il
nesso di causalità tra la rimozione dell'estintore a CO2
e il disastroso evento, con conseguenze interessanti direttamente i suddetti richiedenti, e altresi quella di chiarire ]'effettiva struttura dell'azienda, tanto che le acquisizioni relative consentirono di scagionare
RI - BR, avrebbero giustificato la procedura dibattimentale per tutti GL imputati (foll. 212-215)..
D'altra parte la decisione allo stato deGL atti sarebbe possibile quando GL elementi acquisiti appaiono sufficienti per consentire una decisione "ragionevole
0 condivisibile", cioè idonea a risolvere tutti i dall'accusa, dalla colpevolezza problemi posti alle dell'imputato circostanze del reato, alla determinazione della pena, all'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, al risarcimento il poteredanni (foll. 217-221). Lo confermerebbe dei riconosciuto al giudice di acquisire anche di ufficio nuovi elementi probatori su tali temi (art. 507 c.p.p.). 43.3. La sentenza di appello ribadisce le ragioni di fatto addotte dal tribunale. Anche a prescindere dal facile argomento della durata del dibattimento per circa quattro mesi, il
materiale processuale sarebbe stato tanto vasto ed articolato da rendere inevitabili verifiche ed approfondimenti dibattimentali. Posizioni interferenti e contrapposte, connessioni causali varie, colpe concorrenti ma diversificate avrebbero potuto esser valutate solo con un contestuale esame delle condotte di tutti GL imputati (fol. 177).
Peraltro la risposta ai nuovi quesiti posti ai
periti rendevano possibile il "sovvertimento di gran parte dell'impianto accusatorio": e in effetti
63 consentirono il ridimensionamento della posizione di
RI BR e dello stesso AM (fol 178). 43.
4. Di tali ragioni i ricorrenti non hanno denunziato vizi logici o giuridici. Si sono limitati a ribadire la richiesta di applicazione della riduzione della pena, sottolineando che in effetti la loro posizione non usci modificata dal dibattimento, tanto da poter concludere che questo fu inutile, almeno nei loro
confronti.
Più efficacemente in dibattimento la difesa del sottolineato come il giudizio abbreviato AM ha introdotto dal nuovo codice deve esser riguardato in
un'ottica diversa riguardo ai processi che proseguono secondo le norme anteriormente vigenti, e che perciò
sono ricchi di materiale probatorio raccolto in istruttoria e successivamente vaGLato dall'ordinanza motivata di rinvio a giudizio. Cosicché le esigenze di completezza richiamate dalla sentenza del tribunale,
mentre potrebbero sussistere nel nuovo processo, non avrebbero uguale rilevanza nel processo svoltosi con la
precedente istruttoria formale. del pubblico44.1. Va premesso che l'opposizione ministero non consente al giudice di accoGLere la richiesta di giudizio abbreviato. Il pubblico ministero
è il dominus dell'azione penale e anche della forma di processo che deve celebrarsi: per cui senza il ՏԱԾ
consenso la volontà della parte e la stessa opinione favorevole del giudice sono inefficaci.
Il giudice però ha il potere di valutare le ragioni dell'opposizione; e ne]. caso che, al termine del dibattimento, le ritenga infondate deve applicare '
ugualmente all'imputato condannato la riduzione di un
terzo della pena, prevista dall'art. 442.2 c.p.p. Questo comporta che l'opposizione del pubblico ministero debba essere motivata, e altrettanto il provvedimento del giudice che la ritiene infondata. 44.2. 11 codice non esplicita le ragioni sulle quali può fondarsi l'opposizione del pubblico ministero. Ma હ pacifico in dottrina e in giurisprudenza che le uniche ragioni valide sono quelle attinenti alla non
decidibilità del processo allo stato deGL atti.
L'esclusione del dibattimento porta necessariamente ad utilizzare come elementi di prova quelli raccolti nelle indagini preliminari, originariamente funzionali
soltanto ä consentire al pubblico ministero le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale c. p. p.) e al giudice per le indagini (art. 326
preliminari di stabilire la necessità о meno del
processo (artt. 425, 429 c.p.p.).
Ma se questi non consentono anche di decidere sulla il giudizio abbreviato non può essercolpevolezza praticato.
44.3. Tra le ragioni dell'opposizione o del diniego su diverse falient del giudizio abbreviato non può ritenersi compresa la di decidere simultaneamente necessità
connesse. Invero il codice dà rilievo alla situazioni opportunità di non procedere separatamente per altri reati ° nei confronti di altri imputati, per i quali puro sussistano le condizioni per la scelta del rito alternativo, soltanto nel caso di richiesta del giudizio direttissimo (art. 449.6 c.p.p.) @ del giudizio immediato (art. 453.2).
Perciò la necessità di esaminare simultaneamente posizioni "interferenti" o "contrastanti", addotte dalla corte di appello, non costituisce valida giustificazione della mancata adozione del rito abbreviato.
Nel giudizio abbreviato le posizioni comuni. e procedimenti connessi vengono separati diperfino i diritto. 44.4. Valide però sono le altre ragioni indicate,
la inidoneità dei pur abbondantissimiconcernenti atti raccolti a decidere allo stato. Invero ]'avvertita necessità di far chiarire al perito Ovvero di precisare con ulteriori attività
istruttorie talune situazioni è da ritenersi motivo del diniego, e nel caso in esame risulta fondata.
Così, છે. stato giustamente rilevato che se fosse risultata determinante ai fini dello spegnimento dell'incendio l'utilizzazione dell'estintore a CO2 si sarebbe aggravata la posizione del Giammattei ma si sarebbe alleggerita quella deGL RI e del Sama.
Analogamente Ja precisazione della struttura aziendale
della CN è valsa a liberare RI BR e il
AM dall'accusa di omissione di impianti contro GL
infortuni. E GL RI e il AM avevano appunto chiesto il giudizio abbreviato.
Proprio per essi quindi il dibattimento ė stato ritenuto fondatamente necessario.
44.5. E' senz'altro vero che il giudizio abbreviato nel caso in esame sarebbe stato diverso da quello previsto dal nuovo codice, perchè si sarebbe celebrato
"allo probantistato deGL atti" numerosi : e altresi acquisiti nel Corso di una ponderosa istruttoria formale;
e questa era diretta proprio a raccoGLere GL
atti "necessari per l'accertamento della verità" (art.
299 c.p.p. 1930).
Ma anche l'art. 247 att. c.p.p.
- che lo consente i procedimenti che proseguono con le norme per anteriormente vigenti lega il giudizio abbreviato alla condizione che si possa decidere allo stato deGL atti
(comma 2): condizione che si è Visto non risultava sussistente nel caso in esame. Anche nei procedimenti istruiti con il rito formale, infatti, può esser 1 necessario integrare o chiarire il materiale probatorio
acquisito.
44.6. Non è fondata dunque la censura di Arienti
ZO e di RI BI nè quella del AM;
e neppure quella di RI BR, per quanto potrà valere nel giudizio di rinvio.
45. Anche il NS ha denunziato violazione di nell'ingiustificato rifiuto del giudizio legge abbreviato, vista la totale inutilità del dibattimento almeno riguardo a lui. La doGLanza però è assorbita dalla decisione di annullamento della sua condanna.
Provvederà eventualmente il giudice del rinvio a
valutare la fondatezza del rifiuto opposto alla sud
richiesta.
LA RICHIESTA DEI SINDACATI
46.1. ricorrenti RI hanno lamentato costituzioneviolazione di legge in ordine alla ammessa di parte civile dei sindacati C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. per il risarcimento del danno morale, benché in mancanza di ogni atteggiamento antisindacale della
società CN, e in ogni caso mentre la rappresentanza dei lavoratori vittime dell'infortunio sarebbe spettata di sindacato interno nel caso
- inesistente - unico legittimato deia rappresentare il diritto leso lavoratori. e46.2. L'eccezione proposta in sede istruttoria poi nei gradi successivi è stata da ultimo respinta anche dalla corte di appello.
Questa ha bensi escluso la legittimazione dei
Sindacati al risarcimento dei danni tisici subiti dai
Lavoratori, che competono solamente al dipendente colpito;
ma ne ha affermato il diritto al risarcimento del danno morale, costituito dalla caduta della loro immagine e dalla perdita di prestigio conseguite, ai fatti per cui si procede e rapportabili anche alle critiche ricevute dall'opinione pubblica e dalla stampa per il mancato esercizio dei poteri loro riconosciuti e l'omissione dei doveri di controllo loro demandati
(foll. 190, 193).
67 morale presuppone la lesione di un diritto soggettivo.
Diritto soggettivo vi è solamente quando la legge 10
riconosce espressamente. L'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei lavoratori, tutela la salute ed integrità fisica deGL stessi, riconoscendo loro il diritto,
mediante proprie rappresentanze, di controllare prevenzione deGL 1'applicazione delle norme per la
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità. specificazioneSi desume chiaramente dalla
rappresentanze" che il controllo "mediante loro € la promozione non possono essere svolti se non dalle
rappresentanze da loro espresse (cass. s.u. 21 maggio
1988, Iori), non necessariamente legate alla specifica azienda, ma in ogni caso agenti in loro nome e per loro conto attraverso un regolare mandato.
Siffatta rappresentanza è generalmente svolta dalle organizzazioni sindacali cui i lavoratori dell'azienda aderiscono: l'adesione comporta anche mandato a rappresentarli per l'esercizio dei suddetti diritti.
E' appunto tale mandato che legittima la costituzione in giudizio dei sindacati in caso di violazione delle norme innanzi richiamate.
Anche nel giudizio penale la legittimazione dei sindacati all'azione civile presuppone quindi che i lavoratori interessati siano aderenti aGL stessi. In
particolare ogni sindacato svolge azione rappresentativa dei lavoratori che ad essi sono iscritti.
48.4. Nel Caso in esame risulta escluso daila sentenza che un qualsiasi sindacato fosse organizzato presso la Mocnavi, e comunque i lavoratori avessero conferito ad alcuno di esso la rappresentanza deGL
interessi di cui innanzi.
Neppure risulta che alcuna opposizione alla
68 costituzione o alla presenza del sindacato nell'azienda anzisentenza questa abbia svolta fino allora. La riconosce l'assenza di qualsiasi conflittualità di natura sindacale (fol. 92).
46.5. La sentenza impugnata ritiene che ]] sindacato, in base all'art. 9 dello statuto dej lavoratori, abbia titolo al risarcimento dei danni morali perchè il grave delitto di omissione di provvidenze antinfortunistiche e il conseguente disastro hanno investito tutta la forza lavoro del cantiere;
e sono stati resi possibili dalla politica aziendale della Mecnavi di "neutralizzazione deGL organismi interni
rappresentativi, con la inevitabile conseguenza di precludere qualsiasi possibilità di controllo da parte di altre consimili organizzazioni esterne" (fol. 191). lesione dei diritti soggettivi di tutti i La lavoratori dell'azienda riguardo all'omissione delle prescritte è fuori discussione. Ma non risulta misure minimamente accertato che anche il loro diritto di controllo e di promozione sia stato leso in concreto in una qualsiasi occasione in cui avessero tentato di esercitarlo. Meno ancora risulta che i sindacati o anche uno di essi abbia mai ricevuto ostacolo alla costituzione о al controllo o che comunque abbia mal denunziato un comportamento del genere. Manca dunque una rappresentanza de.L lavoratori dell'azienda, che avesse titolo per esercitare in RO nome e per loro conto l'opera prevista nell'art. 9 dello statuto dei Javoratori, e comunque ΠΟΠ risulta che alcuna rappresentanza sia stata mal attribuita, sia puño
indirettamente, ad uno o più sindacati.
46.6. La sentenza sembra giustificare tale assenza
affermando che 1 sindacati trovarono nella si impossibilità di esercitare i poteri spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali. Di qui la caduta della loro immagine e del loro prestigio, anche presso
69 d'opinione pubblica e nei mass media. priva di ogni Ma $1 tratta di affermazione riferimento a fatti concreti di impedimento, e sopratutto di giustificazione che non giova neppure ai
sindacali interessati nella misura in cui appare una
difesa di ufficio, quasi paternalistica, del loro mancato tempestivo intervento a tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori della CN.
Se un'organizzazione aziendale interna mancava,
vuol dire che i sindacati avevano rinunciato per propria decisione a costituirla: non devono dar conto ad alcuno dolla loro politica organizzativa. Ma giustificare la loro protesta dopo il disastro con pretese difficoltà ambientali e non precisati impedimenti finisce per apparire come un tentativo di rifar loro una Пion LU
richiesta "verginità" di fronte all'opinione pubblica e ai mass media, non a caso esplicitamente richiamati dalla sentenza, e alla stessa comunità dei lavoratori.
Moul Comunque il riconoscimento della loro 46.7
costituirsi parte civile in proprio legittimazione E
violazione di legge, in quanto costituisce attribuisce potere rappresentativo a soggetti che non risultano un mai investiti dai lavoratori interessati.
Sul punto neppure GL stessi sindacati si sono in qualche modo difesi dalla denunzia dei ricorrenti. Malamente dunque fu ammessa la costituzione della
C.G.I.L., della C.I.S.L. e della U.
1.L. come parti civili in questo processo
contro
GL imputati Arienti
(e altresi contro il PA, che peraltro nessuna obiezione ha mosso in questa sede).
Di conseguenza la sentenza Va annullata senza rinvio limitatamente alla condanna di RI BR,
RI ZO e RI BI al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese in favore delle parti civili
C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L.
IL RISARCIMENTO ALL'1.N.A.
1.L.
70 47.1. [1 AM ha denunciato come erronea la Sua condanna a risarcire l'IN, alla cui costituzione si era opposto e la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla corte di appello.
In effetti il AM era stato condannato dal tribunale al risarcimento dei danni in favore, tra le
altre parti civili, dell'IN; ma entrambe le parti si erano appellate contro la decisione.
l'impugnazione, Non avendo notificato regolarmente l'appello dell'IN, fu dichiarato inammissibile dalla corte di merito, con ordinanza 25 febbraio 1992. Nulla
poi la stessa ha deciso in ordine all'impugnazione del
AM, e tuttavia lo ha ugualmente compreso tra GL altri imputati condannati a risarcire i danni alla stessa
IN.
47.2. Sulla esplicita nuova condanna in favore dell'IN non solamente a carico del AM ma altresi deGL altri imputati condannati penalmente, nei
confronti dei quali l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile per mancata presentazione dei motivi la corte di appello non ha data alcuna spiegazione.
Orbene, se la ribadita decisione vuol significare conferma della condanna già disposta dal tribunale essa
è superflua, e comunque malamente espressa. Non può
peraltro ritenersi accoGLmento dell'impugnazione dell'IN perchè, con la dichiarata inammissibilità del ricorso, la materia non è stata devoluta alla
cognizione del giudice.
Sul punto la stessa IN, malgrado il ricorso del
AM, non ha espresso un minimo di difesa.
La sentenza pertanto va annullata senza rinvio 'sul punto della ripetuta condanna del AM a risarcire 1
danni all'IN.
48.1. Anche il AS ha denunziato come illegittima la sua condanna al risarcimento dei danni in favore dell'l.N.A.
1.L.
71 11 ricorrente era stato assolto in primo grado dai reati di disastro e di omicidio colposi per non aver
commesso il fatto. L'appello del procuratore generale fu dichiarato inammissibile nei suoi riguardi. Per la
illecita fornitura di mano d'opera era stato dichiarato di non doversi procedere per amnistia.
EGL dunque non aveva mai avuto una condanna
penale. Conseguentemente non poteva avere una condanna
risarcimento dei danni (art. 489 c.p.p.).al
La condanna del AS al risarcimento dei danni costituisce quindi una patente violazione di legge.
Ma su ciò il ricorrente nulla ha rilevato.
48.2. Ha denunziato invece altra diversa violazione di legge. Avverso Ja sud assoluzione per non aver.
commesso il fatto l'I.N.A.I.L. aveva appellato in base a procura rilasciata dal Presidente senza previa deliberazione del comitato esecutivo. L'impugnazione quindi fu proposta da persona non munita di valido titolo. Sul punto lo stesso Istituto nulla ha obiettato. La sentenza di appello quindi va annullata senza
alla condanna del limitatamente AS al rinvio risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nei confronti dell'IN.
49.1. L'I.N.A.T.L.. da parte sua ha proposto ricorso cassazione avverso l'assoluzione del GI C per dell'ufficiale di coperta Di Bartolomeo Ciro, nonchè
domanda avverso la dichiarata inammissibilità della sua responsabile civile di risarcimento nei confronti de)
PA Gas e la mancata condanna del AS alle spese sostenute nel giudizio di appello. 49.2. La CISPA Gas ha eccepito il difetto di notificazione dell'impugnazione dell'IN, nel domicilio eletto.
In effetti l'atto è stato notificato nella sede della società, e cioè in luogo diverso da quello che era stato prescelto ai fini del processo.
72 La notificazione deve ritenersi perciò nulla e invalida, come giurisprudenza e dottrina concordano..
49.3. L'annullamento della sentenza nei confronti del GI perchè il suo fatto non sussiste toGLe
ogni pregio alla richiesta di risarcimento dei danni.
Peraltro Та critica dell'IN all'assoluzione dell'imputato concerne esclusivamente circostanze di fatto, anche se dissimulate sotto l'etichetta di
"insufficiente e contraddittoria motivazione". Invero si
છે. limitata a contestare l'affermata esigenza the GL
i estintori fatti rimuovere dovessero presidiare i punti della nave cul erano originariamente destinati, in obbedienza a precise prescrizioni per la sicurezza del natante, sostenendo che dovessero invece rimanere nei luoghi in cui si svolgevano i lavori della CN;
ha negato inoltre la dichiarata loro inidoneità a spegnere l'incendio che provocò il disastro.
Sul punto le valutazioni della corte di appello corte ん sono superate dall'assorbente decisione di questa Лолов suprema (par. 30.5). In ogni caso le censure consistono in mere valutazioni di fatto, e come tali sono inammissibili in questa sede di legittimità.
49.4. Le censure avverso l'assoluzione del Di
TO riguardano ancora le considerazioni svolte dal tribunale, e nessun rilievo muovono alla successiva decisione della corte di appello. Come tali anch'esse sono inammissibili.
49.5. Per quanto detto, tutto il ricorso dell'IN
va dichiarato inammissibile.
50. Di fronte .. comportamento processuale dell'IN sia in grado di appello che in sede 'di cassazione, questa corte suprema non può esimersi dal rilevare la superficialità 8 la neGLgenza che ha '
caratterizzato il patrocinio dei suoi rilevanti interessi. La delicatezza dei problemi in discussione, la
73 presenza di valorosi difensori deGL imputati e dei responsabili civili, molti dei quali docenti di chiara fama e avvocati provvisti di larga esperienza e dottrina, nonchè la notevole entità del risarcimento cui
è tenuto l'Istituto per la morte di ben tredici operai, imponevano una difesa non solo competente ma anche, о
quanto meno, attenta.
Un privato può compiere le scelte che meGLo GL
aggradano. Un ente pubblico deve saper convenientemente amministrare i fondì che lo Stato € GL stessi lavoratori GL mettono a disposizione, affinche sia loro garantita la miGLore assistenza in circostanze così
dolorose come quelle deGL infortuni sul lavoro.
LE ALTRE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
51.1. Il Sama ha pure protestato per la sua condanna a risarcire la PA AS Transport s.p.a. che non si è costituita parte civile nei suoi confronti.
51.2. Anche il BE ha lamentato che, pur essendo stato riconosciuto che la PA AS non si છે
Mast costituita parte civile nei suoi confronti, stato condannato ugualmente al risarcimento dei danni nei suoi confronti. Tale errore ha ugualmente denunziato il Ministero della Marina mercantile.
51.3. Le situazioni. dal prospettate risultano le decisioni relativeprocesso. Pertanto sono illegittime, e quindi le denunzie vanno accolte. Va conseguentemente annullata senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna del
AM, del BE e del Ministero della Marina mercantile al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese in favore della PA AS. 52.1. IN VA, PR RA ㅂ Fabiani
AL, procuratori. speciali di CE VA e di
33 parti civili, hanno pure prodotto ricorso per altre cassazione avverso la sentenza di appello e le ordinanze
74 che li hanno esclusi dal processo di secondo grado per
difetto di procura.
Tale decisione sarebbe stata assunto in violazione di legge, in quanto la corte di appello non avrebbe considerato che essi avevano prodotto impugnazione i.n procuratori speciali dei Familiari delle qualità di
vittime, con mandato ad intervenire in loro nome e per loro conto nel processo per l'esercizio dell'azione civile di risarcimento, e non semplici procuratori per l'appello..
52.2. Eftettivamente i tre ricorrenti si sono a suo tempo costituiti in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni come procuratori speciali dei singoli familiari delle vittime, muniti del mandato di
agire in loro vece per ottenere il risarcimento dei danni derivati. ad ognuno di essi dai fatti per cui ني
processO.
In tale veste essi sono diventati parti processuali per NA in prima persona;
8 come hanno avuto titolo per costituirsi in proprio parti civili cosi ne avevano impugnare direttamente la sentenza del tribunale.
136I.a procura speciale di cul tratta l'art.
c.p.p., richiamato dall'ordinanza della corte di appello
(par. 5), ' tutt'altra Cosa. Riguarda invero l'affidamento di determinati atti del procedimento penale, che pertanto devono essere specificamente determinati e indicati, a pena di inammissibilità della procura.
quindi haLa decisione della corte di appello applicato una disposizione di legge estranea al caso. 52.3. Non છે fondata l'obiezione della mancata dell'oggetto della determinazione procura anche con riferimento allo specifico alto processuale da impugnare. Questa è richiesta, in base alle norme generali, quando si dà mandato di compiere. un particolare atto
75 -processuale. E secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente - deve ritenersi che la procura, per
GLdeterminare l'atto da compiere, debba specificarne estremi in modo che sia sicuramente individuabile.
(Solamente per l'impugnazione dell'imputato l'art. 571.1
C.P.p. 1988, consente che la procura sia rilasciata anche prima della emissione del provvedimento). come 51 è detto Ma nel caso in esame "
- 51 tratta speciale a sostituirsi di procura aj. danneggiati in tutto 1.1 processo por far valere i loro diritti, e quindi a diventare essi stessi parte materiale in loro vece. Essa, una volta rilasciata, vale per tutto il processo e consente l'esercizio diretto dei poteri spettanti ai mandanti.
52.4. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
Ciò comporta il riconoscimento della legittimazione dei ricorrenti ad impugnare la decisione del tribunale.
Il loro appello pertanto dev'essere esaminato. 1.a Causa relativa, siccome concernente anche imputati e responsabili civili la cui posizione è ormai diventata penalmente definitiva, va rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello.
53.1. La suddetta ordinanza ha rilevato che l'appello delle parti civili છે stato notificato all'imputato CC dopo j tre giorni dalla dichiarazione, come tale sarebbe inammissibile nej suoi confronti.
53.2. Anche le parti civili DI SA e CO
LL hanno prodotto ricorso avverso l'ordinanza 25
L
maggio 1992 della corte di appello, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile loro appello nei
confronti del Bernabel, del CC, del Ministero della
Marina Mercantile e del AM per intempestività di notifica. Se come pare doversi desumere la intempestività
76 rapportata alla mancata consegna della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario entro i tre giorni dall'impugnazione, sarebbe stata negletta Да considerazione della sentenza n. 461/1990 della corte costituzionale, secondo cui, la regola dell'art. 169
c.p.p. che prevede il perfezionamento della notifica solo dalla data della consegna dell'atto non giustificata nel caso dell'art. 202 comma 2 c.p.p.
Esattamente la richiamata sentenza 26 53.3.
1.6 ottobre 1990, 17. 461, della corte settembre costituzionale ritiene inapplicabile alla notificazione del ricorso per i soli interessi civili la regola di cui all'art. 169 c.p.p. Questa infatti riguarda la prima notificazione a mezzo posta all'imputato non detenuto;
e per la sua specificità non è estensibile ad altri atti.
Una disposizione analoga è contenuta nella legge 20
novembre 1982, n. 890, che regola in via generale le notificazioni di atti a mezzo posta in materia civile,
amministrativa e penale. L'art. invero 4 comma 4
stabilisce che termini che decorrono dalla notificazione eseguita per posta si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento. Si tratta tuttavia di termini iniziali o di decorrenza, mentre quello previsto nell'art. 202 comma 2
termine finale o di decadenza, come dice il c.p.p.
codice.
Appunto in base alla detta decisione della corte costituzionale questa corte suprema ha interpretato la
disposizione dell'art. 202 comma 2 c.p.p. nel senso che la notificazione dell'impugnazione per 1 soli interessi civili deve ritenersi eseguita, aGL effetti specifici della decadenza, al momento della spedizione del plico postale e non a quello della consegna ° deGL. altri adempimenti legalmente equipollenti (s.u. 4 feb. 1992,
Musumeci).
53.4. La denuncia dei ricorrenti rientra appunto in
77 questa situazione. Al CC e ad alcune delle altre parti la notificazione del loro appello fu eseguita per posta, ma il piego fu consegnato dopo il decorso dei tre giorni dalla dichiarazione.
Poichè tuttavia risulta che le raccomandate furono dei tre giornispedite prima del decorso le notificazioni devono ritenersi regolari e valide. in conseguenza l'ordinanza impugnata va annullata sul punto e le cause relative, siccome concernenti anche imputati e responsabili civili la cui posizione è ormai diventata penalmente definitiva, Vanno rinviate al giudice civile competente per valore in grado di appello.
54. Tra i convenuti a tale giudizio di risarcimento non potranno essere GL imputati nei cui confronti
l'azione deve ritenersi abbandonata. Tale છું, per esempio, quella nei confronti di
AN VI, chimico del porto, la cui assoluzione stata confermata (sic!) dalla sentenza impugnata. ف
Avverso la stessa assoluzione appellato avevano anche le parti civili DI e CO per GL interessi civili, ma l'impugnazione è stata rigettata. Ed esse si di. essa sono acquietate alla decisione, perchè contro non hanno prodotto ricorso per cassazione. civili, cheLo hanno fatto invece le altre parti però non avevano impugnato la sentenza precedente.
Orbene, se avevano accettato la prima decisione non possono ord mettere in discussione la seconda, che °
semplicemente confermativa della precedente. Pertanto al AN, i sono decadute dal diritto di chiedere che avevano rinunziato a farsi danni, riconoscere nei suoi confronti.
55. 11 IN e il PR e il NI, nella spiegata qualità, nonchè la DI e la CO hanno pure prodotto separati ricorsi avverso la sentenza di appello. I primi hanno denunziato violazione di legge e vizi motivazione in ordine al rigetto della loro istanza di provvisionale nonchè alla asserita impossibilità di di quantificare il danno risarcibile.
Le altre hanno dedotto violazione di legge nella
riduzione della pena per GL imputati RI, il AM e il PA;
nell'assoluzione del DI dal delitto di omissione di impianti antinfortunistici data l'attribuzione a lui di semplici compiti esecutivi;
nei modi di determinazione delle pene, che sarebbero del tutto avulsi dalla considerazione della natura dell'azione, della gravità del danno e della condotta
deGL imputati;
nella affermazione della equivalenza delle circostanze, ad onta della estrema gravità del
fatto e dell'inammissibile comportamento deGL imputati;
nel rigetto della richiesta di provvisionale;
nella
liquidazione a loro favore di somme non proporzionali alla complessità della causa ed alla rilevanza deGL
interessi coinvolti.
56.1. Dei ricorsi DI e CO nonchè IN GL
imputati RI avevano chiesto alla corte di appello dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 207 di c.p.p., siccome notificati loro presso il precedente domiciliatario, formalmente revocato.
Avendo la corte di appello declinato la richiesta e trasmesso GL atti a questa corte suprema, GL stessi
(7),hanno prodotto autonomo ricorso per cassazione riunito al presente procedimento, come innanzi detto
(par. 9).
56.2. La denunzia deGL EN è in fatto fondata.
Risulta invero che essi hanno dichiarato un nuovo domicilio, portato a conoscenza delle parti com
dichiarazione che la all'udienza, е altresì
ilnotificazione dei ricorsi è stata loro fatta presso precedente domiciliatario.
Essa tuttavia è priva di rilievo giuridico.
79 Invero la dichiarazione di elezione di domicilio,
per la funzione che è destinata a svolgere e per 10
dalla leggeconseguenze pratiche che produce, assoggettata all'essenziale formalità della assunzione a verbale. La prima dichiarazione va fatta alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice, e ne è fatta menzione nel processo verbale dell'atto cui essi provvedono (art. 171 co. 1 c.p.p.); ogni mutazione
dev'essere compiuta nelle stesse forme e comunicata all'ufficio procedente (comma 4).
La disposizione va interpretata nel senso che, dello svolgimento di un'attività processuale che fuori verbalizzata, la dichiarazione o la mutazione di vada domicilio Va effettuata dinanzi al segretario del pubblico ministero o al cancelliere del giudice, e dallo stesso assunta a verbale.
E' ان questo Ovviamente che Si riferisco la comunicazione alle parti.
Fino ad allora anche per esse la dichiarazione o la mutazione di domicilio restano prive di effetto.
56.3. Nel caso in esame la nuova dichiarazione di domicilio risulta effettuata con una dichiarazione privata deGL interessati, depositata nella cancelleria della corte di appello. Mancando delle formalità sopra richiamate, essa da ritenersi inefficace.
da parte deGL Pertanto la mancata Osservanza
influisce sulla validità della impugnanti non
notificazione.
delle 57.1. Quanto al merito delle impugnazioni
↑
parti civili, le doGLanze concernenti la mancata liquidazione delle provvisionali sono inammissibili in
questa sede.
Invero le decisioni relative non sono idonee ad
assumere quel carattere dị definitività che De
giustifica la ricorribilità. Si tratta di provvedimenti
80
Q interlocutori, destinati come tali a perdere di efficacia nel momento in cui la decisione in essi contenuta sarà trasfusa nella decisione finale.
57.2. Le censure sulle decisioni di mero contenuto.
penale riguardano invece materia estranea aGL interessi civili propri delle parti danneggiate.
Anch'esse quindi sono inammissibili. 57.3. Le questioni di natura civilistica vanno statoinvece esaminate dal giudice civile, cui è attribuito l'esame deGL appelli, come innanzi detto.
Rientra nei -suoi poteri ovviamente anche rivalutazione delle richieste di l'eventuale provvisionale.
LA SOLIDARIETA' DELLE OBBLIGAZIONE CIVILI
58.1. Il AM ha da ultimo denunziato come erronea la sua condanna in solido così al pagamento delle spese come al risarcimento dei danni.
Avendo il tribunale riconosciuto che eGL concorse
nei reati come causa indipendente, e non avendo la corte accertamento, illegittima di appello modificato tale solidarietà nel pagamento sarebbe la dichiarata sua delle spese per violazione dell'art. 488 co. 2 c.p.p., ed altrettanto la sua condanna solidale alla rifusione delle spese alle parti civili.
Analogo errore sarebbe stato compiuto con la sud condanna solidale al risarcimento dei danni, mentre il suo concorso di colpa è stato fissato al 5 %. 58.2. L'art. 488 c.p.p. dispone che i condannati
per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese processuali. Non è
fatto alcun riferimento alla entità del concorso causale nei reati stessi: quindi la solidarietà prescinde da
essa. La dichiarata solidarietà dell'obbligazione del
AM per le spese processuali è appunto rapportata alla condanna per i medesimi reati ascritti ai coimputati
81 pure condannati.
58.3. La solidarietà nella refusione delle spese sostenute dalla parte civile è stabilita esplicitamente dall'art. 489 comma 3 c.p.p.
42.1),Come già detto per il BE (par. 58.4.
la misura del concorso causale ex art. 41 C. pen.
precisa semplicemente la parte avuta dal condannato nella realizzazione del reato, al fine di determinarne il grado della colpa (art. 133 c. pen.) e di delimitarne la responsabilità civile.
11 risarcimento del danno corrisponde appunto a
tale misura.
Trattandosi peraltro di obbligazione civile, essa è regolata dal codice civile anche per ciò che riguarda la solidarietà, indipendentemente dalla sua entità (artt.
1292, 2055 c. civ.).
LA CONDANNA ALLE SPESE aul 59.1. Il rigetto del ricorso comporta la condanna
M della parte privata al pagamento delle spese del procedimento nonchè di una sanzione pecuniaria a favore
della cassa delle ammende (art. 549 c. p. p.).
Pertanto il LL, il DI e l'IN i cui ricorsi sono stati interamente disattesi vanno condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, e ciascuno alla sanzione pecuniaria che, considerato il rispettivo comportamento processuale,
viene determinata in lire 500.000.
59.2. I suddetti ricorrenti e altresi RI
BR, RI ZO, RI BI, il PA, il
BE e il AM, tutti resistenti e soccombenti nei confronti delle parti civili DI e CO, vanno condannati in solido al rimborso delle spese sostenute nel presente giudizio, per complessive lire 8.961.800, di cui lire 7 milioni per onorari difensivi.
59.3. Analoga obbligazione solidale va riconosciuta carico dei medesimi resistenti riguardo alle છે spese
82 sostenute nel presente giudizio dalle parti civili conto dei RO IN, PR NI per rappresentati.
Essi però, pur avendo presentato note specifiche,
non hanno indicato i danneggiati in favore dei quali il rimborso era chiesto. E poichè i nomi di alcuni di questi figurano nel ricorso avverso l'ordinanza e non anche nel ricorso avverso la sentenza, e viceversa, vorrà il giudice civile, cui le cause sono rimesse per la valutazione delle loro censure, provvedere anche sulle spese di questo giudizio, così come richieste..
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione,
visti GL artt. 537, 539, 541, 543 n. 2, 549
c.p.p..
1) Annulla la sentenza 15 luGLo 1992 della corte falienat di appello di Bologna:
a) limitatamente alla condanna di RI BR
e di AM NI per il delitto di cui all'art. 437 C.
pen. ;
b) limitatamente alla determinazione della pena nei confronti di RI ZO, RI BI e PA
SC;
c) limitatamente alla condanna di NS RI e di LD NI;
e per tutti rinvia per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Bologna.
2) Annulla senza rinvio la stessa sentenza a) limitatamente alla condanna di RI BR,
RI ZO ed RI BI al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese in favore della parte civile
C.G.I.L. C.I.S.L. - U.
1.L., nonchè alla condanna del
-
AM, di BE CA e del Ministero della Marina
Mercantile nei confronti della PA AS;
(b) limitatamente alla condanna dello stesso AM e
83 di AS MA al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese in favore dell'I.N.A.
1.L.
3) Provvedendo sul ricorso del procuratore generale della Repubblica in Bologna, nela) annulla senza rinvio la stessa sentenza confronti di GI UN perchè il Fatto non
sussiste,
b) dichiara inammissibile 1'impugnazione nei confronti deGL altri imputati.
4) Rigetta à ricorsi di LL OB, DI
EL e, nel resto, i ricorsi del BE, del AS e del responsabile civile Ministero della Marina
mercantile.
5) Dichiara inammissibile i] ricorso dell'I.N.A.I.L.
6) In accoGLmento del ricorso di DI SA ved.
CO e di CO LL, annulla l'ordinanza 25
maggio 1992 della corte di appello di Bologna Julie limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità
dell'appello delle medesime parti civili nei confronti del BE, del AM, del Ministero della Marina
mercantile e di CC IC;
in accoGLmento del ricorso di IN VA, PR
RA е NI AL, parti civili in nome e per conto dei danneggiati da loro rappresentați, annulla la stessa ordinanza limitatamente alla dichiarazione dell'inammissibilità della loro impugnazione;
e rinvia entrambe le cause al giudice civile competente per valore in grado di appello.
7) Rigetta i ricorsi delle parti civili nel resto.
8) Condanna LL OB, DI EL e 1'1.N.A.I.L., in solido, al pagamento delle spese del
procedimento e ciascuno della sanzione pecuniaria di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
9) Condanna inoltre i suddetti ed altresì RI
BR, RI ZO, RI BI, PA SC.
84
טס BE CA e AM NI, in solido, al rimborso delle spese alle parti civili DI SA ved. CO e
F: CO, LL, liquidate in lire 1.961.800 per spese e lire 7 milioni per onorari difensivi. valore 10) Rinvia al giudice civile competente per
182 in grado di appello il provvedimento sulle spese di questo giudizio richieste dalle parti civili IN
VA, PR RA e NI AL.
Così deciso in Roma, il 16 luGLo 1993
IL CONSIGLIERE MA Matter STENSORE
CATE SUPREMA ON CASSAZIONE
II PRESIDENT
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sozlane Zone Quaria Popple DEPOSITATO IN CAN CELERA
- 8 NOV 1993
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI CANCELLED (Plurangelo Corsi)
85 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
46 3 [] risarcimento del danno tanto fisico che
78 טם .