Articolo 449 del Codice penale
Articolo 478Articolo 480
Versione
1 luglio 1931
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Versione
8 ottobre 2000
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Versione
1 dicembre 2000
Art. 449.

(Delitti colposi di danno)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. ((172))

La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

----------- AGGIORNAMENTO (172)
La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "All' articolo 449, primo comma, del codice penale , dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,"."
La medesima modifica era stata precedentemente disposta dall' art. 1, comma 7, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220 , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275 .
Entrata in vigore il 1 dicembre 2000
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