Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 6
In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 stesso codice possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
L'omissione dell'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen., non dà luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dall'art.416, comma primo, stesso codice, qualora l'imputato, sottoposto a misura cautelare, abbia a suo tempo reso l'interrogatorio "di garanzia" ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. e non abbia poi chiesto di essere nuovamente interrogato ovvero non siano stati compiuti dal pubblico ministero ulteriori atti d'indagine dai quali derivasse, ai fini del completamento del contraddittorio tra accusa e difesa, la necessità di una rinnovazione dell'atto.
In materia di acquisizione di atti di un procedimento penale straniero, l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, ai sensi dell'art. 78 comma secondo disp. att. cod. proc. pen., non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, in quanto vige una presunzione di legittimità dell'attività svolta ed è al giudice straniero che spetta la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate. (La Corte ha affermato tale principio in relazione ad una fattispecie in cui l'acquisizione riguardava gli esiti documentali di un'attività di perquisizione e sequestro effettuata dalla polizia straniera nell'ambito di un procedimento instaurato nello Stato estero ad iniziativa di quella autorità, al di fuori di ogni ipotesi di richiesta rogatoria).
In tema di trasmissione di atti assunti per rogatoria internazionale all'estero, salvo il caso in cui lo Stato rogante richieda espressamente la trasmissione di atti o documenti in originale, è sufficiente, come si desume dalle prassi consolidate in materia, l'atto formale di trasmissione dell'autorità straniera per garantire l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 12 par. 3 del Trattato di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America, sottoscritto il 9 novembre 1982, ritenendo l'utilizzabilità degli atti trasmessi in fotocopia con lettera di accompagnamento del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti).
Ai fini della concessione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, settimo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non può ritenersi decisamente rilevante una collaborazione che si esaurisca nella mera indicazione di uno solo dei correi che hanno partecipato all'azione criminosa, ove risulti che il collaborante sia in possesso di altri elementi idonei ad un compiuto accertamento dei fatti e ad una più vasta identificazione dei compartecipi, in quanto la collaborazione richiesta dalla norma deve avere connotazioni di particolare efficacia e risolversi in un contributo pieno e rilevante ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa.
Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Commentari • 4
- 1. Pandora Papers: la storia si ripeteDiritto Bancario Segreteria · https://www.dirittobancario.it/ · 1 dicembre 2021
- 2. Lista Dubai: quali novità?Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 14 luglio 2021
- 3. La chiusura dell'istruttoria dibattimentale comporta la revoca implicita dell'ammissione delle deposizione testimonialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 giugno 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa città, aveva rideterminato la pena inflitta al ricorrente in anni cinque mesi undici di reclusione ed E. 2.200,00 di multa in ordine ai reati di rapina aggravata e tentata violenza privata. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la decisione summenzionata proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato adducendo i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 192, 500 e 533 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente valutato le prove e dichiarato attendibili le deposizioni delle persone …
Leggi di più… - 4. Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016
Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2004, n. 18660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18660 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 19/02/2004
Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 224
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 38333/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) NA AL, n. in Magherno il 10.12.1945;
2) AN CH, n. Piana degli Albanesi il 23.09.1945;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 23 maggio 2002;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Ciani Gianfranco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti Alfredo Gaito e Manuel Sarno per NA, avv.ti Giovanni Garbo e Giovanni Aricò per AN, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
1. Il 6 luglio 2000 il Tribunale di Milano condannava AL NA e CH AN a pene ritenute di giustizia, il primo per imputazioni di cui agli artt. 110 c.p., 73, 80 D.P.R. n. 309/1990, 648-bis c.p., il secondo per imputazione di cui agli artt. 99, 110 c.p., 73, 80 D.P.R. n. 309/1990. Sui gravami del P.M. e degli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23 maggio 2002, riconosceva a NA il vizio parziale di mente in riferimento al reato di cui all'art. 648-bis c.p., riducendo conseguentemente la pena inflitta dal primo giudice per tale imputazione;
confermava nel resto la decisione impugnata. Questi i fatti, come ricostruiti dai giudici del merito. La Direzione centrale del Servizi antidroga del Ministero dell'Interno italiano comunicava che negli Stati Uniti, a Charleston, nel UT Carolina, nell'ottobre 1997 era stato sequestrato un quantitativo di stupefacente pari a kg. 378 di cocaina diretto alla RI s.p.a. di Genova ed alla Sofimont s.r.l. di Milano. In particolare si accertava che un carico di diverse centinaia di chilogrammi di cocaina era stato spedito via mare dalla Colombia, da persone non identificate, occultato in fusti contenenti asfalto e bitume, ordinati da AL NA per conto della Sofimont s.r.l., e che il carico di asfalto e bitume era diretto in Italia alla casa di spedizioni Francesco RI s.p.a. di Genova e quindi alla Sofimont s.r.l., con sede in Milano allo stesso indirizzo dello studio legale di AL NA, liquidatore di quella società. Cinque dei sei containers spediti dalla Colombia erano giunti il 17 novembre 1997 in un capannone ad Opera, locato pochi giorni prima da NA, e nel capannone la mattina di quel giorno erano presenti NA e RI AN IZ, che in quella circostanza, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, erano stati trovati in possesso di una lista dattiloscritta, intestata alla Comercializadora LTDA di Santa Fè di Bogotà, di numeri corrispondenti ai fusti venduti, accanto ai quali, manoscritti, erano indicati quelli, tra i fusti spediti dalla Colombia, contenenti cocaina e trattenuti dopo la loro apertura dalle autorità statunitensi. NA e IZ venivano fermati e la lista in loro possesso veniva sequestrata. AN veniva fermato qualche giorno dopo a seguito delle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti da NA. Le indagini svolte sulla base delle indicazioni dello stesso NA consentivano di accertare che questi si era recato a Zurigo, nell'agosto dello stesso anno, per un colloquio in merito all'importazione del bitume e che si era recato a Cuba per perfezionare le trattative dell'affare. Dai documenti sequestrati presso la casa di spedizioni Francesco RI s.p.a. si desumeva che sei containers, ognuno dei quali contenente fusti di asfalto solido, erano stati spediti dalla Comercializadora Asfosol LTDA di Santa Fè di Bogotà alla Sofimont s.r.l. di Milano e trasportati dalla Compagnia di navigazione Maersk Line dal porto colombiano di Buenaventura a quello di Genova. Nel corso di uno scalo a Charleston, mentre uno dei sei containers veniva caricato su una nave diversa, diretta al porto di Algeciras in Spagna, il carico degli altri cinque veniva verificato dai funzionari doganali:
l'operazione portava al sequestro di kg. 378 di cocaina;
i fusti presenti nei cinque containers esaminati erano complessivamente 1.291 e quelli contenenti cocaina 63: tutti erano costituiti da un tubo in PVC, sotto il quale si trovava una lastra di metallo, sotto la quale erano stati trovati tre centimetri di asfalto, quindi un foglio metallico ed infine i pacchi contenenti cocaina;
il carico era stato fatto partire su una diversa nave, ad eccezione dei 63 fusti contenenti cocaina, che erano stati trattenuti;
la nave era poi giunta nel porto di Genova il 7 novembre 1997. Gli accertamenti all'uopo disposti consentivano di accertare che la Comercializadora Asfasol non risultava iscritta alla locale camera di commercio e l'indirizzo riportato sui documenti era fittizio.
All'esito delle indagini, AN e NA venivano rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73, 1^ e 6^ c., 80, cpv., D.P.R. n. 309/1990 e all'udienza del 14 giugno 2000 a NA veniva contestato, ex art. 517 c.p.p., anche il reato di cui all'art. 648-bis c.p., per avere trasferito e sostituito, immettendolo nel circuito bancario, denaro proveniente dalla importazione di kg. 406 di cocaina avvenuta nel luglio 1990 da parte, tra l'altro, di CH AN e IE AN, da febbraio a giugno 1991 per la somma di L.. 2.000.000.000 e per il periodo da gennaio ad aprile per la somma di circa L.. 1.000.000.000.
1.1. Nel corso del giudizio di appello i giudici del gravame rigettavano alcune eccezioni difensive e disponevano la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione delle dichiarazioni spontanee del coimputato IZ e l'espletamento di una perizia medicolegale psichiatrica sulla persona di NA.
1.2 Nel pervenire alle rese statuizioni rilevano i giudici dell'appello, quanto a NA:
- che, alla stregua degli esiti della indagine peritale, che si riteneva di dover "integralmente recepire..., tenuto conto della correttezza degli accertamenti tecnici eseguiti dal perito e la linearità e coerenza delle valutazioni espresse con i riscontri compiuti...", tale imputato "fosse del tutto capace di intendere e di volere al momento dei fatti del novembre 1997, mentre fosse affetto da vizio parziale di mente al momento dei fatti di cui all'art. 648- bis c.p.";
- che non sussisteva lo stato di necessità difensivamente addotto da tale imputato (sul presupposto delle "gravissime conseguenze minacciate dai fratelli AN nel caso in cui egli si fosse rifiutato di effettuare nel loro interesse l'importazione della cocaina oggetto del presente processo"), difettando il requisito della situazione di pericolo non volontariamente causata dall'agente e avendo potuto questi, "evitare i danni ingiusti minacciatigli denunciando i fatti all'autorità giudiziaria", e che tale stato di necessità non sussisteva neppure sotto il profilo putativo;
- che sussisteva l'aggravante di cui all'art. 80, 2^ c., D.P.R. n. 309/1990, trattandosi di un quantitativo di kg. 378 di cocaina, pura all'82%, esso era "di grandezza tale da imporre la qualificazione di quantità ingente", anche in riferimento alla saturazione del mercato milanese;
- che neppure sussisteva l'attenuante di cui all'art. 73.7 D.P.R. n. 309/1990, non essendosi l'imputato "adoperato in alcun modo... ne'
per impedire che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori, essendo lo stupefacente (già) sequestrato..., ne' a sottrarre risorse rilevanti alla commissione del reato, non avendo indicato l'identità delle persone con cui ha trattato e che hanno fornito lo stupefacente...", ed avendo reso solo dichiarazioni che, "se da un lato hanno indubbiamente rafforzato il quadro probatorio a suo carico, appaiono dall'altro finalizzate a giustificare in una prospettazione autodifensiva il proprio comportamento, in modo anche contraddittorio, reticente ed omissivo...";
- che non poteva ritenersi la continuazione tra i due reati contestati (importazione dello stupefacente e riciclaggio);
- che doveva ritenersi congruo il giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti, "non ravvisandosi nel caso di specie elementi tali da indurre il giudicante ad un'attenuazione ulteriore del trattamento sanzionatorio";
- che sussisteva, alla stregua delle risultanze di causa - che venivano evocate - il reato di riciclaggio e che "l'attività di chi versa in banca denaro proveniente da uno dei delitti che ne costituiscono il presupposto è specificamente diretta a disperdere le tracce della sua provenienza";
- che, infine, "congrua ed adeguata" doveva ritenersi la pena base inflitta per il reato di riciclaggio, "avuto riguardo alla gravita dei fatti stessi, desumibile dal periodo di tempo di protrazione dell'attività illecita, dal ruolo professionale dell'imputato, nonché dall'ammontare del denaro riciclato...".
1.3 Quanto a AN, rilevavano:
- che, per quel che concerneva una richiesta difensiva di audizione di IZ, imputato di reato connesso, "non sembra che le dichiarazioni di IZ possano avere alcuna rilevanza ai fini del decidere, ove si ricordi da un lato che il Tribunale ha già citato IZ, il quale ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere, e dall'altro che la Corte ha già disposto l'acquisizione delle dichiarazioni da lui rese", ulteriormente rilevando che "IZ non può avere interesse alcuno a modificare le dichiarazioni già rese, secondo cui egli non conosceva AN, volte a minimizzare il ruolo da lui svolto nell'intera vicenda, restringendolo ad una funzione puramente esecutiva";
- che "l'affermazione di responsabilità di AN è fondata sulle dichiarazioni accusatorie di NA", queste ritenute credibili, consistenti, intrinsecamente attendibili, estrinsecamente riscontrate "da una serie di elementi", che vengono indicati (il "traffico telefonico tra i due appellanti, con particolare riferimento ai due telefoni cellulari in loro possesso e all'acquisto stesso degli apparecchi, destinati in tutta evidenza al mantenimento dei contatti tra i due"; la "stretta ed evidente analogia tra le modalità del tentativo di importazione della cocaina del novembre 1997 e le modalità di importazione della cocaina, per il quantitativo non molto diverso di kg. 406 del 30.7.90"; in ordine alla "sussistenza di rapporti di debito-credito di AN con i colombiani, così come affermato da NA", il rinvenimento, in sede di perquisizione, di "appunti che indicano somme e conteggi - tra altri uno indicante "spese colombiani?" -; la "corrispondenza intercorsa nella primavera del 1997 tra NA e AN IE", il cui "senso ... non può che ricondursi alla richiesta di pagamento del debito, ma le modalità allusive ed i richiami impliciti diventano assai chiari e minacciosi alla luce delle dichiarazioni di NA e di AN CH in merito ai rapporti finanziari tra i due, che coinvolgevano indirettamente anche AN IE, in quanto comproprietario del denaro provento del traffico di stupefacenti del 1990 per cui egli pure era stato condannato, ed alla luce della prospettazione del NA, secondo cui era stato pressantemente indotto a ripianare i debiti verso i fratelli AN prestando la propria opera di personaggio 'pulito' per nuova lucrosissima importazione di stupefacente"; gli esiti di alcune indagini bancarie "in merito alle operazioni finanziarie eseguite per reperire il denaro necessario a pagare le spese e l'acconto sul prezzo della cocaina"; "l'esistenza di rapporti tra NA e AN CH risalenti nel tempo e protrattisi fino al momento del fermo..."; la accertata circostanza che "AN CH fosse creditore di NA per somme ingenti...", la "esistenza di una forte situazione debitoria di NA AL anche nei confronti di AN CH e la circostanza che "nel 1997 NA dovesse restituire a AN diversi miliardi di lire"; i "rapporti continui tra AN CH e NA anche nell'imminenza dell'arrivo della mercè").
2.0 Avverso tale sentenza ed alcune ordinanze emesse nel corso del giudizio hanno proposto ricorso gli imputati, AN con due atti, l'uno a firma propria e l'altro a firma del proprio difensore, NA con due atti a firma dei difensori.
2.1 AN denunzia:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione, in riferimento agli artt. 375.3 e 416 c.p.p.. Premesso che con ordinanza del 22 gennaio 2002 la Corte territoriale aveva rigettato una eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il mancato previo invito a rendere interrogatorio, deduce che "l'omissione non può essere superata con l'interrogatorio reso dal AN durante l'udienza di convalida del suo arresto, ai sensi dell'art. 294 c.p.p.", perché tale atto era a "sua volta inficiato da specifica nullità", essendo "l'avviso al difensore di fiducia, regolarmente nominato, ... pacificamente tardivo" (l'avviso - si assume - era stato dato all'avv. Garbo del foro di Palermo alle ore 14,15 e l'udienza di convalida era fissata in Milano alle ore 16,30). Nè rileva - prosegue il ricorrente - un successivo interrogatorio reso davanti al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 302 c.p.p., perché anche questo "assolve ad una funzione diversa rispetto all'interrogatorio che si svolge, in fase di indagini, avanti l'organo titolare del potere investigativo" e tale interrogatorio era avvenuto "quando il processo era a dibattimento e dunque in data ben successiva alla richiesta di rinvio a giudizio". Soggiunge che la Corte territoriale aveva risolto "frettolosamente" la questione relativa all'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui l'interrogatorio in questione non era dovuto in quanto l'imputato era latitante;
b) i vizi di violazione di legge e di motivazione, in riferimento all'art. 429, 1^ c., lett. c), c.p.p., "per assoluta genericità del capo di imputazione, nonché per carenza di motivazione dell'ordinanza sul punto". Richiamato il testuale tenore del capo di imputazione, rileva che "non sono state contestate le specifiche condotte in relazione ai fatti per cui è giudizio", che il P.M. aveva poi proceduto "a modificare il capo di imputazione ex art. 516 c.p.p., contestando all'imputato una nuova condotta: l'esportazione dalla Colombia"; e che "molto succintamente" la Corte di Appello aveva ritenuto che tale integrazione del capo di imputazione sostanziasse "una marginale specificazione della condotta";
c) vizi di violazione di legge e di motivazione, in riferimento all'art. 178, 1^ c., lett. c), c.p.p.. Erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso una eccezione difensiva di nullità della perizia psichiatrica svolta sulla persona del coimputato NA: al riguardo era stata fissata l'udienza del 1 ottobre 1999 per l'incarico peritale e di tale udienza si era data comunicazione solo ai difensori di NA ed al perito, pur avendo il ricorrente interesse all'espletamento dell'atto;
d) il vizio di violazione di legge, in riferimento allo stesso art. 178, lett. c), c.p.p., ed all'art. 3^ Cost. Premesso che all'udienza del 21 gennaio 2000 era stato chiamato a deporre il teste RO EL, cittadino americano, e che il giorno precedente erano stati depositati presso la cancelleria del Tribunale gli atti della rogatoria richiesta dall'Italia agli Stati Uniti, il teste era stato esaminato "sul contenuto degli atti di cui alla rogatoria" prima che si provvedesse a dare incarico (alla successiva udienza del 25 gennaio) per la traduzione di quegli atti. Soggiunge che "il Tribunale ignorava l'eccezione" secondo cui "il teste avrebbe dovuto essere citato con le forme della rogatoria previste dalla L. 26 maggio 1984, n, 224, segnatamente a norma degli artt. 3, 4, 14 o alternativamente 15, 16 e 17, ritenendo insufficiente la richiesta di rogatoria formulata dal P.M. in data 9.12.1999, perché priva di risposta da parte della corrispondente autorità americana";
e) il vizio di violazione di legge, in riferimento agli artt. 197-bis e 603 c.p.p.. Rileva che era stata richiesta l'audizione di RI AN IZ, imputato di reato connesso, e la Corte territoriale aveva ritenuto non necessaria tale audizione ai fini del decidere, acquisendo tuttavia le spontanee dichiarazioni che IZ aveva reso durante la celebrazione del rito abbreviato che egli aveva scelto. Erroneamente - assume - la sentenza impugnata aveva poi richiamato la circostanza che IZ si era avvalso della facoltà di non rispondere, omettendo di considerare che egli, divenuta nel frattempo definitiva la sentenza di condanna nei suoi confronti, aveva "assunto la veste di testimone assistito, ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., ed avendo egli reso dichiarazioni confessorie sarebbe stato obbligato a deporre così come chiaramente prevede il 4^ (comma) dell'art. ult. cit", e "IZ - prosegue - smentisce clamorosamente NA". Si ribadisce che la Corte territoriale immotivatamente aveva disatteso la richiesta di audizione di IZ e che "palese appare l'assoluta svalutazione di una prova decisiva", e si soggiunge che "analogo vizio si deduce con riguardo alla denegata audizione del teste prof. avv. Carlo Adornato", essendo la richiesta al riguardo "fondamentale ai fini dell'accertamento delle ragioni e della cronologia delle telefonate intercorse tra il teste richiesto e la famiglia AN" f) il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 729 c.p.p.. Premesso che il teste EL aveva dichiarato di aver effettuato il sequestro di 378 kg. di cocaina il 15 e 16 ottobre 1997, rileva il ricorrente che "il giudice avrebbe dovuto verificare l'utilizzabilità ex art. 729 c.p.p. delle prove assunte in questo modo". "Non pare, infatti, possibile - soggiunge - che nel nostro sistema di garanzie processuali possa trovare legittima esistenza un provvedimento di perquisizione e/o sequestro non delibato dall'autorità giurisdizionale";
g) vizi di violazione di legge e di motivazione, in riferimento all'art. 192.3 c.p.p.. Illogicamente - assume il ricorrente - è stata ritenuta la attendibilità intrinseca di NA, "soggetto scaltro ed avido di denaro..., una personalità tutt'altro che limpida..., così poco attendibile, (che) modifica le versioni, dichiara ciò che gli pare, a seconda dei casi, più opportuno a scagionarsi". Prosegue rilevando che "anche l'analisi dei riscontri alle dichiarazioni di NA avrebbe dovuto portare a conclusioni di segno opposto ed alla assoluzione di AN...", e che si era incorsi nel "travisamento dell'episodio di tentata importazione dello stupefacente in Italia del quale, da una corretta e logica analisi dei fatti, deve ritenersi responsabile un gruppo criminale, al quale era estraneo AN e del quale era invece parte NA"; che, infine, "deve essere riconosciuta l'ennesima illogicità della motivazione", avendo ritenuto la sentenza impugnata che NA "non ha indicato l'identità delle persone con le quali ha trattato e che hanno fornito lo stupefacente, certamente da lui conosciute con maggiore precisione...". Si ribadisce che "la Corte d'Appello non ha offerto adeguata motivazione in ordine alle problematiche poste dalla difesa, avuto riguardo alla chiamata di correità del coimputato NA AL", in ordine alla sua affidabilità, al suo interesse ad accusare tale ricorrente.
2.2 NA, dal canto suo, denunzia:
a) il vizio di violazione di legge, sotto il profilo della "inutilizzabilità degli atti trasmessi per rogatoria dall'autorità statunitense e della testimonianza dibattimentale resa dal teste della pubblica accusa". Premesso che la difesa aveva eccepito la "violazione della lex loci actus" e "dell'art. 13 legge 5.10.2001, n. 365, in relazione all'art. 12, 3^ comma, del Trattato di mutua assistenza in materia penale USA-Italia (sottoscritto a Roma il 9.11.1982, ordine di esecuzione L. 26.95.1984, n. 224)", rileva, in sintesi, che "la mancanza di un provvedimento giurisdizionale di convalida del sequestro eseguito di iniziativa della polizia rende gli atti ad esso relativi inutilizzabili sia secondo la legge statunitense sia secondo la legge italiana", sicché "l'inutilizzabilità si profila... come l'unica sanzione idonea a colpire gli atti istruttori assunti in violazione della lex loci actus". "Il giudice di seconde cure - prosegue il ricorrente - avrebbe dovuto valutare se le operazioni di perquisizione e sequestro della sostanza stupefacente fossero state compiute nel rispetto delle norme stabilite dal codice di procedura penale dello Stato richiesto al fine di appurarne l'efficacia probatoria secondo le norme generali dettate, in materia di prova, dal codice italiano". Rileva, inoltre, che gli atti assunti per rogatoria "non risultavano autenticati dall'Autorità Centrale dello Stato richiesto, trattandosi di copie semplici degli originali, peraltro anche contenenti numerosi omissis", in violazione dell'art. 12, p. 3 del Trattato di mutua assistenza in materia penale USA-Italia: erroneamente la Corte territoriale - prosegue il ricorrente - aveva ritenuto che la trasmissione di quei documenti (consegnati a mano ad un funzionario dell'Ambasciata italiana) con lettera di accompagnamento intestata al Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti e sottoscritta da ROert CI quale Senior Counsel for International Law Enforcement Departement of Justice concretizzasse l'autenticazione richiesta dall'art. 12 del Trattato, tanto risolvendosi "in una mera nota di trasmissione di atti, non già nell'attestazione di conformità all'originale dei singoli documenti";
b) il vizio di motivazione, sul punto concernente il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente anche in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309/1990. Deduce che al riguardo la motivazione sarebbe "meramente assertiva e come tale non meritevole di accoglimento"; che "la perizia psichiatrica... è, ictu oculi, strutturalmente illogica e contraddittoria..."; che "le conclusioni formulate dal perito sono gravemente contraddette sia dalle numerose consulenze tecniche redatte dai medici psichiatri curanti l'imputato NA, sia dai certificati di ricovero ospedaliero succedutisi tra il 1990 ed il 1997, sia dalle osservazioni psichiatriche formulate dal medico curante...";
c) il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dello stato di necessità. L'argomentare dei giudici del merito sarebbe al riguardo "minato alla radice dal pieno riconoscimento da parte dei giudici de quibus del vizio parziale di mente proprio in relazione alla ricezione da parte di NA del denaro oggetto della contestazione di riciclaggio, e che ha segnato inequivocabilmente, in modo assolutamente determinante, il momento genetico della situazione di pericolo...". Erroneamente i giudici del merito avrebbero ritenuto "che il NA sì fosse volontariamente posto nella condizione di pericolo de qua per il solo fatto che, pur conoscendo AN (rectius: conoscendo la personalità di AN), ciò nonostante avesse continuato a frequentarlo". Inoltre - soggiunge il ricorrente - si era "omesso di prendere in considerazione un punto fondamentale..., inerente alla malattia del NA..., la quale invece, nel caso di specie, è imprescindibile nella valutazione della sussistenza dello stato di necessità", essendosi anche "omesso di considerare tutta una serie di elementi evidenziati con i motivi di appello e dai quali, viceversa, risultava assolutamente evidente la volontà del NA di sottrarsi alle operazioni illecite"; la motivazione della sentenza impugnata sarebbe, altresì, "illogica e contraddittoria", perché per un verso afferma che la personalità di AN è "senza dubbio pericolosa" e, per altro verso, "che il NA avrebbe potuto, ciò nonostante, adire l'autorità giudiziaria";
d) vizi di motivazione e di violazione di legge, in punto di attenuante ex art. 73.7 D.P.R. n. 309/1990. Erroneamente ed illogicamente i giudici del merito avrebbero escluso tale attenuante, non considerando "la portata decisiva delle dichiarazioni rese da NA nell'immediatezza dell'arresto ai fini dell'individuazione di CH AN, quale vero dominus dell'operazione", ed avendo la stessa Corte di Appello ritenuto che "solo con la collaborazione dell'imputato NA si sia potuto accertare la verità";
e) il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 517 c.p.p.. Erroneamente - si assume - la Corte di Appello aveva rigettato l'eccezione difensiva di nullità della sentenza in relazione alla contestazione di riciclaggio per violazione della norma suindicata, essendo stata "omessa la circostanza... che gli estremi per la configurabilità del reato di riciclaggio non erano emersi per la prima volta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, come espressamente richiede l'art. 517 c.p.p., bensì erano già a conoscenza del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, a seguito sia delle dichiarazioni spontanee rese da CH AN..., sia delle dichiarazioni rese dallo stesso NA...";
f) vizi di motivazione e di violazione di legge "in relazione al mancato riconoscimento della disciplina del reato continuato tra i fatti di cui all'art. 648-bis c.p. e artt. 73 e 80 D.P.R. 309/90". "Se è vero - deduce il ricorrente - che NA ben poteva prevedere, in caso di mancato pagamento del proprio debito, una sorta di fungibilità tra la restituzione del denaro ricevuto ed una collaborazione illecita nell'unica attività esercitata dal proprio creditore - ovvero sia il traffico di sostanze stupefacenti - è irrilevante che all'epoca della ricezione del denaro NA avesse o meno la certezza del 'futuro inadempimento'";
g) i vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art. 648-bis c.p.. Rileva al riguardo il ricorrente che "a chiare lettere la sentenza di secondo grado afferma che l'imputato aveva versato il denaro direttamente sui propri conti correnti, limitandosi a spostamenti dall'uno all'altro conto, sempre, però, all'interno del medesimo circuito bancario nazionale", e che "nessuna di tali operazioni può giuridicamente considerarsi, secondo i parametri normativi dei cui all'art. 648-bis c.p., ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del denaro ricevuto da AN";
i) il vizio di motivazione in punto di giudizio di comparazione tra le circostanze, non avendo i giudici del merito al riguardo considerato il "comportamento concretamente ascritto al NA, nell'ottica di una collaborazione con l'autorità giudiziaria", la riconosciuta "incensuratezza formale, la sua confessione in merito alla propria responsabilità e l'indicazione del nome dell'ideatore e stratega occulto del delitto", la "condotta di vita improntata a serietà e dedizione alla famiglia....".
2.2.1 Tale ricorrente ha prodotto tre memorie con motivi nuovi, le prime due (depositate rispettivamente il 30 dicembre 2003 ed il 22 gennaio 2004) a firma del difensore, la terza del 3 febbraio 2004 a firma propria.
Con la prima si ribadiscono ed ulteriormente illustrano i motivi di censura afferenti alla dedotta inutilizzabilità degli atti assunti con rogatoria internazionale.
Con la seconda si ribadiscono i già dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione, in riferimento all'art. 192 c.p.p., relativamente "al mancato riconoscimento delle particolari condizioni psichiche dell'agente in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990"; "alla mancanza del presupposto dell'imputabilità e della sussistenza dello stato di necessità", anche sotto "il profilo dello stato di necessità putativo"; alla configurabilità dell'attenuante speciale di cui al settimo comma dell'art. 73 L. S.";
alla "dosimetria della pena"; alla "ritenuta esclusione del vincolo della continuazione".
Con la terza, infine, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 603.2 e 495 c.p.p., sul punto concernente la mancata audizione del teste RI IZ, riproponendo, in sostanza, doglianze analoghe a quelle fatte valere dall'altro ricorrente.
3.0.0 Il ricorso di AN è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza ha già avuto occasione questa Suprema Corte di rilevare - e va qui rifermato - che l'omissione dell'avviso all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p. non da luogo a nullità della richiesta di rinvio a giudizio, di cui all'art. 416.1 c.p.p., qualora l'imputato, sottoposto a misura cautelare, abbia a suo tempo reso l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p. e non abbia poi chiesto di essere nuovamente interrogato o non siano stati compiuti dal pubblico ministero atti di indagine ulteriori dai quali derivasse, ai fini della compiutezza del contraddittorio tra accusa e difesa, la necessità di una rinnovazione dell'atto (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 1^, n. 43236/2001;. id., Sez. 3^, n. 23385/2001). Tanto non apparendo ora contestato dal ricorrente, ha dato atto la Corte territoriale, nella ordinanza del 22 gennaio 2002, che "risulta che AN è stato interrogato sui fatti di cui è processo... in data 22.11.1997 ex art. 294 c.p.p.". Posta, dunque, la equipollente valenza di quest'atto rispetto all'adempimento indicato dall'art. 415 bis c.p.p., ha anche rilevato la Corte di Appello, nella stessa ordinanza testè richiamata, che tale interrogatorio non venne mai dichiarato nullo: e tale circostanza appare decisiva al riguardo, giacché non risultando essere stata dedotta la nullità di quell'atto (sul presupposto ora esplicitato dal ricorrente e sopra richiamato), ne' tanto meno tale nullità essendo stata mai dichiarata, questa per un verso avrebbe dovuto, se effettivamente sussistente, essere dedotta e rilevata nell'ambito del procedimento incidentale nel quale si assume essersi verificata e, per altro verso, non può ora il ricorrente evocare, prima nel giudizio di merito e poi in quello di legittimità, una nullità che, mai dedotta e dichiarata, mai ha conseguentemente inficiato l'atto compiuto in quella sede, da ritenersi, perciò, del tutto legittimo e valido.
3.0.1 Quanto al secondo motivo di censura, la norma di cui all'art. 429.1, lett. c), c.p.p. (alla cui inosservanza consegue la nullità del decreto che dispone il giudizio, secondo quanto stabilisce il secondo comma della stesso articolo di legge) obbedisce alla esigenza che l'imputato sia posto a conoscenza del fatto per cui si procede, nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, e che possa, quindi svolgere la propria difesa in relazione ad ogni elemento di accusa. L'obbligo di legge deve ritenersi assolto ogni qualvolta, anche attraverso una enunciazione sommaria, la contestazione indichi il fatto addebitato nella sua materialità, collocazione spaziotemporale e riferibilità all'imputato, sicché quest'ultimo sia posto nella condizione di concretamente difendersi ed assumere le sue determinazioni in ordine al fatto attribuitogli.
Nella specie, correttamente i giudici del merito - quello di primo grado con ordinanza del 14 giugno 1999; quello di secondo grado, confermativamente, con ordinanza del 22 gennaio 2002 - hanno ritenuto, atteso il tenore della originaria formulazione dell'addebito, che "il capo di imputazione, pur nella schematica formulazione dell'accusa, ha tuttavia consentito una precisa collocazione nel tempo e nello spazio dell'episodio criminoso contestato", ovvero dei fatti e della condotta addebitati;
e che "l'integrazione apportata dal P.M." - la "esportazione dalla Colombia", come deduce il ricorrente - abbia rappresentato solo una "marginale ulteriore specificazione della condotta", ponendosi in effetti essa come meramente ed ulteriormente integratrice di una condotta già congruamente contestata, in termini di esaustività in relazione alla conoscenza del fatto addebitato da parte dell'imputato e della sua possibilità di difendersi.
3.0.2 Destituito di fondamento è il terzo motivo di ricorso. Evocandosi difatti, l'udienza del 1 ottobre 1999 per l'affidamento dell'incarico peritale, il ricorrente fa, evidentemente, riferimento agli accertamenti medico-legali disposti nel giudizio di primo grado. Ma ha già rilevato al riguardo il giudice di prime cure - nella ordinanza resa il 6 ottobre 1999 - che "la perizia è stata disposta... al fine di stabilire le condizioni di salute dell'imputato NA..., in relazione alla necessità o meno di autorizzare il ricovero ospedaliere per accertamenti... e sulla eventuale esistenza di una causa di impedimento a partecipare al dibattimento in conseguenza del ricovero ospedaliere, una volta stabilitane l'assoluta necessità". È evidente, perciò, che quegli accertamenti erano finalizzati solo all'accertamento della sussistenza o meno di un legittimo impedimento del coimputato a partecipare all'udienza, ed involgevano, quindi, solo tale delibazione ed il diritto del coimputato medesimo a partecipare alla udienza, senza attingere in alcun modo ai diritti di difesa dell'attuale ricorrente, donde correttamente nella predetta ordinanza si ritenne "non ravvisabile alcuna lesione dei diritti della difesa del coimputato AN nell'ambito del dibattimento". Gli è, peraltro ed in ogni caso, che in grado di appello è stata disposta la rinnovazione della istruzione dibattimentale per l'espletamento, tra l'altro, di una perizia medico-legale sulla persona di NA:
tale atto è stato, ovviamente, compiuto nel pieno contraddittorio delle parti (il difensore di AN ebbe anche nominare un consulente tecnico di parte nella persona del prof. Adolfo Francia), e solo tali accertamenti - non quelli svolti, per le indicate finalità, in primo grado - sono stati utilizzati dai giudici dell'appello a fini decisionali.
3.0.3 Quanto al quarto motivo di doglianza, l'escussione del teste RO EL prima che venisse effettuata la traduzione degli atti acquisiti per rogatoria non comporta alcuna nullità, essendosi trattato dell'esame di un teste su circostanze e fatti a lui noti, in quanto tali del tutto autonomi nella loro fattuale rappresentazione da esiti documentali, ancorché pur essi rappresentativi delle stesse circostanze e fatti. E giustamente ha ritenuto il giudice di primo grado - nell'ordinanza resa il 21 gennaio 2000 - che "la deposizione del teste riguarda atti e comportamenti direttamente da lui percepiti", e che, peraltro, "rimane impregiudicata la possibilità di un suo ulteriore esame in riferimento al contenuto dei predetti documenti una volta tradotti". Sotto l'altro dedotto profilo, condivisibile si appalesa l'assunto del giudice dell'appello - di cui all'ordinanza del 22 gennaio 2002 - secondo cui "nessuna rilevanza assume poi la forma della citazione del teste EL, effettivamente presente in dibattimento", hi particolare, l'art. 14 del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, reso esecutivo con L. n. 224/1984, è incongruamente richiamato dal ricorrente, giacché esso disciplina l'ipotesi dell'assunzione di testimonianza nello Stato richiesto, ipotesi che non ricorre nel caso che occupa;
e l'art. 15 dello stesso Trattato prevede il caso della assunzione di testimonianza nello Stato richiedente: la presenza del teste in dibattimento, nello Stato richiedente, è evidentemente indicativa anche del previo espletamento degli incombenti pattizi al riguardo espletati, essendo a tal punto anche irrilevante che la presenza del teste in dibattimento scaturisca da un ordine dello Stato richiesto o da una volontaria disposizione in tal senso del teste medesimo.
3.0.4 Per quel che concerne il quinto motivo di ricorso, la sentenza nei confronti di IZ passò in giudicato l'8 maggio 2002, a seguito della pronuncia in pari data di questa Suprema Corte che dichiarò inammissibile il ricorso dell'imputato (come da attestazione allegata al verbale di udienza del 17 maggio 2002). È da quella data, quindi, non prima, che si poneva la tematica ora prospettata dal ricorrente, in ordine alla assunta "veste di testimone assistito" da parte di IZ;
a quella data il processo in appello era giunto alla fase della discussione;
all'udienza del 23 aprile il P.G. aveva assunto le sue conclusioni e a quella successiva del 17 maggio (cui il processo era stato rinviato "per la prosecuzione della discussione di tutti i difensori di fiducia...") il difensore di AN chiese l'audizione di IZ "ai sensi degli artt. 602,4 e, 523, c. 6, 507 c.p.p.". Ciò posto, l'audizione di IZ non poteva, innanzitutto, essere considerata prova nuova, atteso che all'udienza del 23 aprile già erano state acquisite, su produzione della stessa difesa di AN, le dichiarazioni rese da IZ, a seguito della ordinanza del 22 gennaio 2002. L'audizione del teste avrebbe potuto a quel punto essere disposta ove fossero sussistite le condizioni di cui all'art. 603, 1^ comma, c.p.p. (anche l'art. 523.6 evocato dal ricorrente presuppone la "assoluta necessità" della assunzione di nuove prove). Ma, ai sensi di tale disposto normativo, il giudice dell'appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti"; il positivo esercizio di tale potere, dunque, è vincolato alla condizione della riscontrata incompletezza dell'indagine dibattimentale, alla ritenuta impossibilità, cioè, di poter decidere in mancanza di tale rinnovazione istruttoria: tale giudizio è rimesso alla valutazione del giudice del merito ed è incensurabile, se correttamente motivata, in sede di legittimità. E nella specie la gravata sentenza ha dato atto che "non sembra che le dichiarazioni di IZ possano avere alcuna rilevanza ai fini del decidere", rilevando, tra l'altro, non solo il precedente rifiuto di tale imputato a rendere dichiarazioni, ma anche le sue dichiarazioni già in precedenza rese e l'assenza, da parte sua, di "interesse alcuno a modificare le dichiarazioni già rese"; ne' il ricorrente dedusse e deduce ora su quali specifiche circostanze a lui favorevoli, diverse da quelle già rese, la nuova testimonianza avrebbe dovuto vertere, idonee ad acquisire valenza di decisività ai fini della conclusiva delibazione, limitandosi ad assumere che "IZ smentisce clamorosamente il NA", posto che, se tale ultimo rilievo investe le dichiarazioni già acquisite, esse sono state valutate dai giudici del merito: e tanto più ciò rileva ove si considerino gli elementi di giudizio, ben oltre le dichiarazioni di IZ, apprezzati dai giudici del merito nel pervenire al divisamente espresso in punto di responsabilità di tale ricorrente. Ancor più tali rilievi investono la posizione del teste avv. Carlo Adontato, per il quale già il giudice di primo grado - nella ordinanza del 19 maggio 2000 - rilevò "che non emergono alla luce dell'istruttoria sino ad ora compiuta elementi che rendano assolutamente necessario il suo esame": anche per tale teste non è dato rinvenire ed apprezzare concreti e validi elementi inducenti a ritenere la necessità della sua audizione ai fini del decidere, ai sensi dell'art. 603.1 c.p.p., tenuto conto anche al riguardo degli elementi di giudizio tutti apprezzati e valutati dai giudici del merito.
3.0.5 Quanto al sesto motivo di gravame, premesso che oggetto della richiesta rogatoria non era "un provvedimento di perquisizione e/o di sequestro", ma solo gli esiti documentali di un'attività in tal senso autonomamente intrapresa e svolta dall'autorità statunitense, e che, in ogni caso, quelle circostanze fattuali in ordine al sequestro della sostanza stupefacente sono state acquisite in dibattimento in via autonoma, rispetto a quegli esiti documentali, attraverso la deposizione del teste EL, a cogliere, più approfonditamente, la infondatezza del rilievo si rimanda a quanto di qui a poco si dirà a proposito di analogo e più articolato motivo di ricorso proposto dall'altro ricorrente.
3.0.6 Quanto, infine, al settimo ed ultimo motivo di doglianza, i giudici del merito hanno dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito, quanto alla ritenuta attendibilità di NA ed ai relativi riscontri estrinseci. Tali dichiarazioni (sulle quali pure si sofferma diffusamente la integrativa sentenza di primo grado: ivi, pagg. 16-21) sono state ritenute credibili, consistenti, intrinsecamente attendibili, con argomentazioni (pagg. 16,17 della sentenza impugnata) che si sottraggono a rinvenibili vizi di illogicità (che, peraltro, la norma vuole dover essere "manifesta"). Nè hanno mancato i giudici del merito di rilevare che "non sembra determinante il fatto che le dichiarazioni accusatorie di NA presentino alcune contraddizioni, essendo pienamente spiegabili con l'intento autodifensivo di NA...", e che "fin dal primo momento NA ha coinvolto solo AN CH, esonerando da ogni responsabilità il fratello IE, che pure risultava suo creditore..." unitamente a CI LL (più oltre si annota, ibid., pag. 22), il primo "soggetto a detta di tutti - ben più pericoloso del fratello CH, già intervenuto pesantemente nella vicenda di cui è processo...". Sotto il profilo del riscontro estrinseco, hanno ritenuto tali dichiarazioni "riscontrate da una serie di elementi", che hanno diffusamente esplicitato (pagg. 17-22 della sentenza impugnata), e che sopra si sono succintamente richiamati, pur essi non illogicamente valutati. A fronte di tale congruo e logico apparato argomentativo, i rilievi gravatoli del ricorrente si lasciano apprezzare solo come alternativa prospettazione valutativa degli elementi delibati, non idonea ad inficiare la logicità del diverso divisamente espresso dai giudici del merito.
3.1.0 Anche il ricorso di NA è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di censura, occorre innanzitutto rilevare - già si è sopra anticipato - che oggetto della richiesta rogatoria non era l'attività di perquisizione e sequestro (della sostanza stupefacente), ma solo gli esiti documentali di un'attività svolta in tal senso dall'autorità statunitense di sua iniziativa ed in piena sua autonomia. Tali atti erano acquisibili al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 78 disp. att. c.p.p.: in particolare, ai sensi del 2^ comma di tale disposto normativo, trattandosi di atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera, essi erano comunque acquisibili dopo l'esame testimoniale dell'autore di essi (nella specie il teste EL).
L'avvenuta consegna di tali atti, poi, a seguito di richiesta rogatoriale (più oltre si dirà al riguardo, sotto l'altro profilo gravatorio fatto valere) sconta la presunzione di legittimità di quegli atti compiuti dalla autorità straniera: il giudice italiano non può conoscere della regolarità degli atti di esecuzione di un sequestro compiuti dalla autorità giudiziaria o di p.g. straniera, giacché il sequestro viene in tal caso eseguito secondo la legislazione dello Stato straniero e soltanto il giudice di quello Stato è competente ad esaminare e a risolvere ogni questione afferente alla regolarità del procedimento acquisitivo;
e se ciò è da ritenere nel caso in cui si tratti di decidere sulla necessità del sequestro richiesto ed eseguito all'estero, o sul suo mantenimento ai fini del procedimento penale instaurato nello Stato richiedente (Cass., Sez. 1^, n. 5938/1998), a maggior ragione deve ritenersi ove il sequestro non sia affatto richiesto dall'autorità giudiziaria italiana, ma venga eseguito, nell'ambito di altro procedimento instaurato nello Stato estero, di iniziativa di quella autorità: si è, in tal caso, al di fuori della ipotesi di richiesta rogatoria di procedere a perquisizione e sequestro, ma si tratta solo di acquisire gli esiti documentali di una siffatta attività che l'autorità straniera ha ritenuto, in sua piena autonomia, di porre in essere, nel rispetto - è da ritenere - della sua legge. Tale presunzione di legittimità dell'atto, peraltro, non appare nella specie vinta dal mero richiamo alle norme processuali del UT IN (non si pone, peraltro, il ricorrente il problema se fossero applicabili tali norme o altre, in riferimento alla natura del reato per il quale si procedeva ed all'eventuale sua disciplina speciale), ignorandosi il contenuto di tutti gli atti, assunti in quel procedimento, dall'autorità statunitense.
D'altra parte, la addotta mancata convalida dell'atto di sequestro da parte dell'autorità statunitense e pei riflessi che tanto può assumere nel nostro ordinamento, appare rilevare sotto il profilo della legittimità e della permanenza del vincolo cautelare reale imposto e sui consequenziali effetti restitutori, ma non toglie rilievo al fatto storico dell'avvenuto rinvenimento della sostanza stupefacente in quella circostanza, a prescindere dalla successiva imposizione del vincolo di cautela reale;
se la sostanza stupefacente non è stata sequestrata (rectius: non è stata legittimamente sequestrata), ciò non toglie che la sua materiale presenza, in quelle circostanze, possa essere ritenuta anche a prescindere dall'avvenuto o meno suo sequestro.
Quanto, poi, alle modalità di trasmissione di quegli atti rogatoriali, che si rileva essere avvenuta non secondo le modalità prescritte dall'art. 12.3 del Trattato, i giudici del merito - con ordinanza del 31 gennaio 2001 - hanno pertinentemente fatto riferimento alla prassi internazionale, rilevando che "è pacifico che dalla data di applicazione del Trattato... le attività di rogatoria tra i due Stati contraenti si sono svolte secondo prassi mai contestate dalle rispettive autorità governative". Difatti, è principio generale di interpretazione delle clausole dei trattati internazionali quello che privilegia la consuetudine internazionale quale fonte primaria di diritto internazionale, sicché non può prescindersi, in subiecta materia, dalla consolidata prassi secondo cui, salva l'ipotesi in cui lo Stato rogante richieda atti e documenti in originale, lo Stato richiesto li trasmette in semplice fotocopia, essendo sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire loro garanzia di autenticità e conformità all'originale (Cass., Sez. 1^., n. 3774/2002). La Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale (per le ragioni ivi indicate) degli artt. 727, c. 5^- bis, e 729, c. 1^ e 1^-bis, c.p.p., come modificati dagli artt. 12 e 13 della L. n. 367/2001, rilevato che, in materia di "mera interpretazione", il giudice non può "rivolgersi alla Corte costituzionale, ma deve avvalersi di tutti gli strumenti ermeneutici applicabili", ha, al riguardo, espressamente richiamato "i principi della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati": e l'art. 31, 3^ c., di tale testo pattizio dispone, quale regola generale per la interpretazione di trattati, che "verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
b) di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato". Correttamente, quindi, i giudici del merito hanno ritenuto - con la precitata ordinanza - "la legittimazione del Dipartimento della Giustizia americano all'inoltro degli atti oggetto di rogatoria", rilevando poi che tali atti erano stati "trasmessi con lettera di accompagnamento... intestata 'Dipartimento della Giustizia degli Stati Unitì e sottoscritta da ROert CI, quale 'Senior Consel for International Law Enforcement Department of Justice'", e consegnati a mano a un funzionario del Ministero della Giustizia italiano dall'Ambasciata Americana in Italia", tanto dando contezza della riferibilità degli atti alla "amministrazione della Giustizia americana, come risulta dalla intestazione e dalla sottoscrizione della nota di accompagnamento". Gli è, peraltro, ed in ogni caso, che siffatta tematica assume valore anche ultroneo rispetto agli altri decisivi elementi di prova apprezzati dai giudici del merito: le circostanze afferenti all'avvenuto rinvenimento e successivo sequestro della sostanza stupefacente in territorio statunitense (ed il rilievo vale, per come s'è detto, anche per l'altro ricorrente, AN) sono state, infatti, riferite, nel pieno contraddittorio delle parti, dal teste EL, che ha riferito "atti e comportamenti direttamente da lui percepiti", sicché tali dichiarazioni assumono pregnante valore autonomo rispetto alle emergenze documentali rappresentate dalla richiesta rogatoriale, dando contezza della rappresentazione del fatto oggettivo come effettivamente avvenuto, caduto sotto la diretta percezione del teste.
D'altra parte, NA ha anche reso dichiarazioni confessorie riguardo alla imputazione contestatagli (pagg. 16-21 della integrativa sentenza di prime cure;
"per quanto concerne la prima imputazione, la materiale attribuibilità a NA dei fatti ivi descritti pare del tutto pacifica, non essendovi sul punto contestazione alcuna da parte dei difensori": pag. 8 della sentenza impugnata), ed ha anche instato (e tuttora insiste in questa sede) per il riconoscimento dell'attenuante di cui al settimo comma della norma incriminatrice (di cui più oltre si dirà): non appare, dunque, davvero contestabile il conclusivo divisamente dei giudici del merito sia in ordine alla sussistenza dei fatti contestati, nella loro materialità ed oggettività, sia in ordine alla responsabilità di tale ricorrente in riferimento ad essi.
3.1.1. Quanto al secondo motivo di ricorso, i giudici del merito sono pervenuti a quel giudizio espresso valutando gli esiti della perizia medicolegale disposta in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Tale accertamento tecnico è stato effettuato, ovviamente, nel pieno contraddittorio delle parti;
tale ricorrente ebbe anche a nominare un consulente tecnico di parte (il prof. Salvatore Smirne); il perito venne escusso in dibattimento e la difesa ebbe modo di interloquire sui rappresentati esiti di quell'accertamento tecnico, che teneva conto delle diverse o contrapposte deduzioni difensive. Alla stregua di tali esiti, evidentemente valutando tutte le deduzione hinc et inde fatte valere, i giudici del merito sono pervenuti a ritenere che "NA fosse del tutto capace di intendere e di volere al momento dei fatti del novembre 1997", che "non sono stati rilevati sintomi psicopatologici tali da far ritenere che la capacità di intendere e di volere di NA fosse nel 1997 compromessa". Non è censurabile in sede di legittimità una valutazione di merito correttamente espressa alla stregua di tutti gli elementi evidenziatisi nella realtà processuale, esaminati e valutati dal perito prima e dai giudici del merito poi, sostanziandosi la diversa allegazione di parte nella prospettazione di una tesi alternativa, appunto di merito, già esaminata e disattesa in quella sede.
3.1.2 Quanto al terzo motivo di gravame, non è affatto condivisibile il rilievo gravatorio secondo cui, in sostanza, il vizio parziale di mente riferito ad epoca pregressa abbia "segnato inequivocabilmente" una situazione fondante lo stato di necessità, ovvero "il momento genetico della situazione di pericolo", essendo evidente la diacronia tra i distinti episodi, comportamenti, situazioni: lo stato di necessità va valutato, nella sua sussistenza o meno, al momento in cui l'azione viene posta in essere, non ad un momento antecedente (nella specie di più anni antecedente).
E per il resto, non illogicamente la gravata sentenza ha sul punto argomentato, rilevando che difettavano i due requisiti della situazione di pericolo non volontariamente cagionata e della assoluta inevitabilità del pericolo medesimo: il ricorrente ben conosceva AN e "nessuno meglio di lui poteva dunque avere un quadro chiaro della sua personalità, senza alcun dubbio pericolosa, legata ai livelli più alti di criminalità, avendo egli riportato una condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per importazione di ingenti quantitativi di stupefacente", sicché era "del tutto prevedibile, anche per una persona ben più sprovveduta di NA, che da un soggetto di questo spessore nonché dal fratello, personaggio di non diversa caratura..., potessero giungergli minacce gravi di danni anche fisici se non avesse loro restituito con i dovuti interessi il denaro affidatogli e prestatogli", donde la considerazione che "le minacce e le richieste di adesione alla condotta illecita devono perciò essere poste in stretta relazione causale con la complessa situazione alla quale NA non ha mai dato segno di volersi sottrarre, facendosi al contrario coinvolgere sempre più negli interessi economici di AN CH". Ora, se per un verso, in effetti, non può invocare lo stato di necessità un soggetto che abbia consapevolmente accettato di essere coinvolto in una situazione di pericolo, è assorbente considerare che, in ogni caso, postulando lo stato di necessità la inesigibilità di una condotta diversa, tale causa di giustificazione va esclusa ogni qualvolta il soggetto possa sottrarsi alla addotta costrizione facendo ricorso all'autorità (cfr. Cass., Sez. 5^. n. 4903/1997) e denunziando i fatti: per quanto "difficile" possa essere una siffatta scelta nel caso concreto, essa non è affatto inesigibile ed il pericolo è, in tal caso, "altrimenti evitabile", come detta la norma.
3.1.3 Quanto al quarto motivo di censura, l'applicabilità della attenuante di cui all'art. 73.7 D.P.R. n. 309/1990 richiede una collaborazione alle indagini da parte dell'imputato, tale da concretarsi in un efficace contributo o alla neutralizzazione, per il presente e per il futuro, dell'attività criminosa in conseguenza della individuazione dei suoi responsabili, ovvero alla scoperta e sequestro di rilevanti risorse (capitali, sostanze, attrezzature...) a quella illegittima attività connesse. Tale collaborazione deve avere connotazioni di particolare efficacia, non riferita a episodiche circostanze o solo ad alcuni dei segmenti della intera condotta illecita;
deve, cioè, risolversi in un contributo pieno, per quanto a conoscenza del collaborante, e decisamente rilevante in riferimento ai fini suindicati;
è, quindi, necessario che il collaborante faccia tutto quanto in suo potere, cioè espliciti ogni circostanza ed ogni elemento in suo possesso, idonei a consentire il compiuto accertamento delle modalità delle condotte, dei percorsi attuativi e della rete concorsuale o associativa che alla commissione di quei reati presiedono. Non può, in particolare, ritenersi decisivamente rilevante, ai fini indicati, una collaborazione prestata al solo fine ed in occasione della compiuta identificazione di uno solo degli anelli terminali di tale apparato concorsuale, ove si appuri che di altri elementi, taciuti, sia in possesso il collaborante, idonei ad un compiuto accertamento dei fatti e ad una più vasta identificazione dei correi e quindi ad incisivamente operare nell'azione di contrasto e di neutralizzazione di quella attività illecita;
non può ritenersi, quindi, decisivamente rilevante a tal fine la mera indicazione, e la conseguente chiamata in correità, di uno solo dei correi che hanno partecipato all'azione criminosa.
Alla stregua di tali principi, correttamente i giudici del merito hanno escluso tale attenuante, rilevando che "NA... non si è adoperato in alcun modo... ne' per impedire che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori, essendo lo stupefacente stato sequestrato quando ancora si trovava negli Stati Uniti del tutto indipendentemente dalle sue dichiarazioni, ne' a sottrarre risorse rilevanti alla commissione del reato, non avendo indicato l'identità delle persone con cui ha trattato e che hanno fornito lo stupefacente, certamente da lui conosciute con maggiore precisione a causa dei quattro viaggi effettuati in Colombia per incontrarle, o altre informazioni utili al fine di sottrarre risorse rilevanti alla organizzazione criminale dei fornitori...", ulteriormente annotando che "le dichiarazioni di NA a carico di AN, se da un lato hanno indubbiamente rafforzato il quadro probatorio a suo carico, appaiono dall'altro finalizzate a giustificare in una prospettazione autodifensiva il proprio comportamento, in modo anche contraddittorio, reticente ed omissivo...".
3.1.4 Per quanto concerne il quinto motivo di ricorso, hanno di già ritenuto le Sezioni unite di questa Suprema Corte (sent. n. 4/1999, s.m. in CED, Rv. 212757) che in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la nuova contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Tale indirizzo giurisprudenziale è stato successivamente confermato (Cass., Sez. 5^, n. 2673/1999; id., Sez. 3^, n. 10551/1999). Vero è che altre pronunce giurisprudenziali, successive a quella delle Sezioni unite suindicata, hanno diversamente opinato, richiamando, in sostanza, la impossibilità per l'imputato, in tali casi, di poter esercitare il diritto di accedere ai riti alternativi quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato (Cass., Sez. 6^, n. 6251/2000; id., Sez. 6^, n. 1431/2002). Ma la Corte Costituzionale ha già dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. "nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni" (Corte Cost, sent. n. 265/1994). Non è, quindi, in discussione la ritualità di una nuova contestazione concernente un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, ma solo gli effetti di tale situazione in riferimento ai riti alternativi. E se per quanto riguarda l'applicazione della pena i profili di illegittimità costituzionale sono stati rilevati ed affrancati da tale pronuncia nei termini testè citati, per quanto riguarda il giudizio abbreviato, ha pure rilevato il Giudice delle leggi (ibid.) che esso "si realizza attraverso una vera e propria 'procedura', inconciliabile con quella dibattimentale...", e, nel pervenire alla dichiarazione di inammissibilità della questione di costituzionalità degli artt. 520 e 516 c.p.p. "per la parte concernente la preclusione al giudizio abbreviato", ha richiamato la sua precedente pronuncia n. 129/1993: si era in tale sede rilevato che "tanto a proposito dell'applicazione di pena concordata che del giudizio abbreviato, ... l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinunzi al dibattimento e venga perciò effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di rapida definizione del processo perseguito dal legislatore con l'introduzione di detti riti speciali", e "la preclusione all'ammissione di tali giudizi in caso di contestazione dibattimentale suppletiva non è affatto irragionevole. Si tratta, infatti, di un'evenienza che non è infrequente in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento ed è - soprattutto - prevedibile, dato lo stretto rapporto intercorrente tra l'imputazione originaria ed il reato connesso;
e, per contro, di un'evenienza che è preclusa ove tali riti siano introdotti. Di conseguenza il relativo rischio rientra naturalmente nel calcolo in base al quale l'imputato si determina a chiederli o meno, onde egli non ha che addebitare a sè medesimo le conseguenze della propria scelta".
Deve, perciò, in questa sede rifermarsi l'orientamento espresso dalla citata sentenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte, secondo cui la modifica della imputazione o la contestazione di un reato concorrente (artt. 516, 517 c.p.p.) è consentita anche sulla base di atti già acquisiti dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari.
Peraltro - e l'annotazione assume nel caso di specie valore anche assorbente - i giudici dell'appello hanno anche ritenuto (ordinanza del 22 gennaio 2002) "corretta la contestazione ex art. 517 c.p.p. a NA del reato di riciclaggio perché era necessario prima della contestazione acquisire la prova delle operazioni di 'pulitura' del denaro sporco, emersa soltanto con la relazione della Guardia di Finanza dell'8.2.1999"; sicché manca anche il presupposto addotto della compiuta conoscibilità degli elementi di accusa nel corso delle indagini preliminari (per come chiarisce la integrativa sentenza di primo grado, pag. 1, il provvedimento di rinvio a giudizio del G.I.P. è "del 3-4.11.98").
3.1.5 Quanto al sesto motivo di ricorso, deve rilevarsi che la configurabilità della continuazione fra più reati presuppone la rappresentazione ab imis dei singoli episodi criminosi, almeno nelle loro linee essenziali, ed è perciò ravvisabile solo quando l'autore abbia già previsto e deliberato in origine l'iter criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali questo si articola;
è necessario, quindi, che le singole violazioni siano ricondotte ad un unico progetto sin dall'inizio, sin da quando è stato commesso il primo reato, non essendo sufficiente una generica rappresentazione avente connotazioni di mera eventualità, di mera futura possibilità, richiedenti poi ulteriori valutazioni comportamentali e delibazioni decisionali.
Posto che indice rivelatore della sussistenza o meno di tale unitario disegno criminoso può essere anche (ancorché non essenzialmente) il dato cronologico, nella specie ha accertato la sentenza impugnata che "manca... ogni previsione sia pure nei suoi termini essenziali, sin dall'origine della condotta di riciclaggio del denaro provento dell'importazione della cocaina realizzata da altri nel 1990, del reato di importazione di cocaina realizzata da NA nel 1997, prospettata all'imputato nel corso dell'anno 1997": quest'ultimo è, per vero, evento prospettatosi nel suo reale e concreto svolgimento in epoca ben successiva (di sette anni) al primo reato, quando, cioè, esso era del tutto insussistente nei suoi elementi essenziali, non ancora concretamente prospettasi allora, tale possibilità, a tutto concedere in allora meramente eventuale ed ipotetica, nella sua stessa sequenzialità accadimentale ed attuativa. E logicamente hanno annotato i giudici del merito che "il fatto che NA abbia gestito i propri rapporti con AN, anche quelli relativi alla importazione degli stupefacenti, con la finalità di ricavarne cospicui utili per sè, ed il fatto che potesse facilmente prevedere che il pagamento dei suoi debiti sarebbe stato preteso in ogni caso, anche con sistemi illeciti, non significa... che egli fosse consapevole sin dall'inizio della futura completa dispersione del denaro ricevuto e del ripianamento del debito attraverso la commissione di un reato analogo a quello commesso da AN per ricavare il denaro consegnatogli". Se ne deve inferire che i giudici del merito hanno esaminato compiutamente le circostanze fattuali del caso ed hanno escluso la sussistenza di un unico disegno criminoso idoneo ad avvincere, sotto il nesso della continuazione, i due episodi criminosi;
e tale divisamente fattuale, logicamente assunto, non si appalesa censurabile in questa sede di legittimità, il diverso assunto del ricorrente limitandosi, in sostanza, ad una diversa valutazione apprezzativa di quelle stesse circostanze, peraltro su presupposti assertori ed ipotetici.
3.1.6 Quanto al settimo motivo di censura, ha, tra l'altro, rilevato la sentenza impugnata che "è emerso che NA dal 1989 aveva operato su circa 35 conti correnti, intestati a lui, ai suoi familiari ed a terze persone, effettuando numerosi e cospicui movimenti di denaro da un conto all'altro, senza alcuna ragione economica sottostante riscontrabile e senza alcun significato economico evidente, nonché acquisti e versamenti per importi rilevanti in titoli e valuta" (pag. 12 della sentenza impugnata). "Vanno ricordate a questo proposito le particolari modalità operative di NA, caratterizzate da un elevatissimo numero di versamenti effettuati, a ripetizione e contestualmente o in date di poco successive, per importi inferiori ai L.. 20.000.000, e su diversi conti correnti, nonché i continui travasi di denaro da un conto corrente all'altro senza alcuna ragione economica sostanziale..." (ibid., pag. 14). Alla stregua di tanto, correttamente e non illogicamente i giudici del merito hanno ritenuto che tale condotta, nella sussistenza degli altri requisiti di legge, integrasse il reato contestato ex art. 648-bis c.p., nella sua lettura previgente alle modifiche apportate dall'art. 4 della L. n. 328/1993. 3.1.7 Per quel che concerne l'ottavo motivo di gravame, la sentenza impugnata ha ritenuto "congrua ed adeguata" la pena base irrogata dal Tribunale quanto al reato di riciclaggio, "alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., avuto riguardo alla gravita dei fatti stessi, desumibile dal periodo di tempo di protrazione della attività illecita, dal ruolo professionale dell'imputato, nonché dall'ammontare del denaro riciclato". Ed ha ritenuto "del tutto congrua ed adeguata" anche la pena infinta per l'altro reato, in particolare quanto "al giudizio di valenza tra attenuanti ed aggravanti", "non ravvisandosi nel caso di specie elementi tali da indurre il giudicante ad un'attenuazione ulteriore del trattamento sanzionatorio": e pure tale divisamente, assunto, anche alla stregua degli elementi di valutazione sollecitati dall'appellante, nel legittimo esercizio del potere che al riguardo è dalla legge riservato al giudice del merito, si appalesa incensurabile in questa sede di legittimità.
3.1.8 Quanto, infine, al rilievo concernente l'audizione del teste IZ, contenuto nei motivi nuovi, non v'è che da richiamare quanto sopra si è al riguardo già detto a proposito dell'analogo motivo di ricorso proposto dall'altro ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare, in solido tra loro, le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004