Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2004, n. 18660
CASS
Sentenza 19 febbraio 2004

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In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 stesso codice possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

L'omissione dell'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen., non dà luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dall'art.416, comma primo, stesso codice, qualora l'imputato, sottoposto a misura cautelare, abbia a suo tempo reso l'interrogatorio "di garanzia" ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. e non abbia poi chiesto di essere nuovamente interrogato ovvero non siano stati compiuti dal pubblico ministero ulteriori atti d'indagine dai quali derivasse, ai fini del completamento del contraddittorio tra accusa e difesa, la necessità di una rinnovazione dell'atto.

In materia di acquisizione di atti di un procedimento penale straniero, l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, ai sensi dell'art. 78 comma secondo disp. att. cod. proc. pen., non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, in quanto vige una presunzione di legittimità dell'attività svolta ed è al giudice straniero che spetta la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate. (La Corte ha affermato tale principio in relazione ad una fattispecie in cui l'acquisizione riguardava gli esiti documentali di un'attività di perquisizione e sequestro effettuata dalla polizia straniera nell'ambito di un procedimento instaurato nello Stato estero ad iniziativa di quella autorità, al di fuori di ogni ipotesi di richiesta rogatoria).

In tema di trasmissione di atti assunti per rogatoria internazionale all'estero, salvo il caso in cui lo Stato rogante richieda espressamente la trasmissione di atti o documenti in originale, è sufficiente, come si desume dalle prassi consolidate in materia, l'atto formale di trasmissione dell'autorità straniera per garantire l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 12 par. 3 del Trattato di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America, sottoscritto il 9 novembre 1982, ritenendo l'utilizzabilità degli atti trasmessi in fotocopia con lettera di accompagnamento del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti).

Ai fini della concessione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, settimo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non può ritenersi decisamente rilevante una collaborazione che si esaurisca nella mera indicazione di uno solo dei correi che hanno partecipato all'azione criminosa, ove risulti che il collaborante sia in possesso di altri elementi idonei ad un compiuto accertamento dei fatti e ad una più vasta identificazione dei compartecipi, in quanto la collaborazione richiesta dalla norma deve avere connotazioni di particolare efficacia e risolversi in un contributo pieno e rilevante ai fini della neutralizzazione dell'attività criminosa.

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2004, n. 18660
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18660
Data del deposito : 19 febbraio 2004

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