Articolo 568 del Codice penale
Articolo 518 noviesArticolo 518 undecies
Versione
1 luglio 1931
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 568.

( Occultamento di stato di un ((figlio)) )

Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio ((nato nel matrimonio o riconosciuto)) in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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