Versione
1 luglio 1931
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7 febbraio 2014
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Art. 568.
( Occultamento di stato di un ((figlio)) )
Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio ((nato nel matrimonio o riconosciuto)) in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
( Occultamento di stato di un ((figlio)) )
Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio ((nato nel matrimonio o riconosciuto)) in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Commentari • 52
- 1. Morte del tossicodipendente come conseguenza dell’attività di spaccioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007 · 148.66676
Giurisprudenza • 119
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2015, n. 33545Provvedimento: […] Per il caso che non si ritenga ammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 568 c.p., comma 2, si prospetta questione di legittimità costituzionale della norma, per violazione dell'art. 111 Cost., […] Il ricorso è inammissibile, dal momento che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte, alla luce del non equivoco tenore dell'art. 568 c.p.p., comma 2, la sentenza con la quale il giudice di pace dichiari la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale, […]Leggi di più...
- giudice di pace·
- manifesta infondatezza·
- sentenza dichiarativa di incompetenza per materia·
- ragioni·
- ricorribilità in cassazione·
- questione di legittimità costituzionale dell'art. 568 cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 cost·
- esclusione·
- competenza·
- dichiarazione di incompetenza