Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/1990, n. 5914
CASS
Sentenza 29 gennaio 1990

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Massime1

Ai fini della configurabilità del delitto di strage, il fine di uccidere - proprio perché integra il dolo specifico del reato - non può mai essere surrogato da forme degradate come quella del dolo eventuale. Ne consegue che la morte di una o più persone deve sempre rappresentare lo scopo specificamente perseguito dall'agente e non un evento che il soggetto, nel volerne un altro meno grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della propria Determinazione, agendo anche a costo di provocarlo. ( V mass n 115780; ( Conf mass n 098906; ( Conf mass n 107624; ( Conf mass n 159147; ( Conf mass n 165722; ( Conf mass n 172768; ( Conf mass n 172976; ( Conf mass n 179466; ( Conf mass n 179714; ( Conf mass n 182307).*

Commentario1

  • 1Crisi aziendale: sussiste la bancarotta preferenziale per l’amministratore che si autoliquida il compenso
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 25 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/1990, n. 5914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5914
Data del deposito : 29 gennaio 1990

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