Sentenza 29 gennaio 1990
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di strage, il fine di uccidere - proprio perché integra il dolo specifico del reato - non può mai essere surrogato da forme degradate come quella del dolo eventuale. Ne consegue che la morte di una o più persone deve sempre rappresentare lo scopo specificamente perseguito dall'agente e non un evento che il soggetto, nel volerne un altro meno grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della propria Determinazione, agendo anche a costo di provocarlo. ( V mass n 115780; ( Conf mass n 098906; ( Conf mass n 107624; ( Conf mass n 159147; ( Conf mass n 165722; ( Conf mass n 172768; ( Conf mass n 172976; ( Conf mass n 179466; ( Conf mass n 179714; ( Conf mass n 182307).*
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/1990, n. 5914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5914 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1990 |
Testo completo
MASSIMARIO
M 59 1 4 г ле AL
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 29 gennaio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1990 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N..143
Dott. Corrado CARNEVALE Presidente
1. Dott. Umberto TOSCANI Consigliere REGISTRO GENERALE
30129/89
» N.
2. Umberto FELICIANGELI
->>
3. UN SACCUCCI
->>
4. GI LATTANZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1 Procuratore generale presso la Corte di appello di EN nei confronti di AR UT, NT CO, LI DE NN
IA AC, DI MI, Giuseppe AP, EN OL, LO PI, EL
AN, RE IT UR, TA RA,
NC RA e DE OR ed inoltre dagli imputati UT, CO,
UR, TA RA e OR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e dalle parti civili Ministero di grazia e giusti- UFFICIO COPIE zia, Presidenza del Consiglio dei ministri, RI LA CA, RI OR, IA OR, EN Rilasciata copia studio | DI e AN RI SC BottoT, al SIG.
16000 assise di appello per diritti avverso la sentenza della Corte di il 12 MAG. 1990 di EN in data 5 aprile 1989 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio
Com me
L16022 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, per diritti
7 GIU, 1990
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere IL CANCELLIERE
Mod. 82 A. NO RO
i difensor
TO HI;
AW RE;
LO PA;
RI TI Domenico Carponi Schittar dott. GI LATTANZI
Udito, per la parte civile, l'avv. Livio Bernot, Roberto Maniocco, Paolo Di Earsia
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Giovanni TRANFO che ha concluso (par come da fotocopia allegata
Le PG covetable les le chillarations d i e be old wie so all PG confronti delle de giaran del.
Poses, del Tures & del Tignshell wouche dei bez sebe
Cize in del Ministers a g della Presidue del Corniglia;
Doe to all ze so all PG.Doe to all 20 to all PQ ui conficenti di Vinciguerre TA, rigetto al zeoze all Vinenza e del confronti del liestin oli Vinaig wire. Flaugases cul este co n te l' ha di m all f ull out co e dello RK , neatituzione della for lp assolutoni a bitative en confirst' Hello Lock""on quello dell' 2 for al il fatto;
alleghi.to old ricorso del TG we can conti del eingesell, del Clizes e del Napoli uth capa.. c ute l'infeta al 4.36, zigetho All 2'e. 20 del PG we confronti all gre del Ch ies all exfo celative all infra
Als and al 38; ugello obei ricast: A questa Junto one the 55 il Presiden Le 20zen als n fubblice a'pensione all wea SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello
EN ed alcuni imputati e parti civili hanno di proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in
data 5 aprile 1989 della Corte di assise di appello di
EN relativa alla strage di AN e a varie
imputazioni ad essa connesse.
La decisione impugnata ricorda la strage e le vicende processuali che ad essa hanno fatto complesse seguito ed alle quali si ricollegano alcune imputazioni oggetto del presente giudizio.
ore 23,26 del 31 maggio 1972' si era Alle
verificato il fatto noto come "strage di Peteanò":
un'autovettura era esplosa provocando la morte di tre carabinieri e il ferimento di un quarto. Pochi minuti prima era pervenuta al Comando gruppo carabinieri di
Gorizia una telefonata anonima che segnalava una Fiat
50 dall'apparenza sospetta, in quanto aveva sul parabrezza fori che sembravano provocati da proiettili, 8
ferma in un viottolo di campagna nei pressi di AN
di Sagrado. Sul luogo erano convenute tre pattuglie e quando il sottotenente Antonio TA aveva azionato il dispositivo per l'apertura del cofano si era verificata l'esplosione. La vettura esplosa era stata rubata al Suo
3 il 26 maggio precedente nel centro urbano proprietario sul posto di Gorizia ed era stata vista abbandonata dell'esplosione fin dal 27. La prima valutazione operata dagli inquirenti aveva ravvisato nel "T 4" al plastico l'esplosivo adoperato, che doveva essere stato collocato nell'alloggiamento della ruota di scorta, dato che questa era stata ritrovata nascosta tra gli arbusti (e ciò aveva fatto ritenere che
1'"intrappolamento" fosse avvenuto sul posto).
Questi accertamenti e queste valutazioni erano contenuti nel primo rapporto dei carabinieri del
3 Comando legione di Udine in data 13 giugno 1972, a
firma del col. DI MI, che nèl suo testo™
riferisce di avere come allegati un processo verbale di
(allegato n.1.3) esopralluogo annesso schema planimetrico, completo di documentazione fotografica
(allegato n.4)".
Il rapporto era stato consegnato personalmente dal col. FERRARI, comandante del Gruppo carabinieri di
Gorizia, al locale procuratore della Repubblica il 14
giugno 1972, come risulta dall'annotazione di pugno del magistrato e dal timbro stampigliato sulla prima pagina.
Un secondo rapporto era stato redatto dal col.
MI con data 8 novembre 1972 ed era pervenuto alla Procura della Republica di Gorizia il 10 novembre. In esso si diceva che gli investigatori avevano preso in considerazione e stavano seguendo tre distinte
"piste": una "pista rossa", che aveva tratto lo spunto da un ritenuto collegamento tra l'assassinio a Milano
del commissario BR, la strage di AN e la
riunione di un gruppo di estremisti di sinistra di
Trento a Portogruaro avvenuta pochi giorni prima della
strage; una "pista nera", che operando un collegamento tra le dichiarazioni rese da Giovanni VENTURA al giudice istruttore di Milano, il dirottamento aereo di
..
Ronchi dei Legionari, avvenuto poche settimane prima,
ed un circolo "ordinovista" di Udine aveva dato luogo
" di dieci componenti di .questo all'individuazione circolo: TA e NC UE, RE Benito
IV AC, AR UT, IO UR,
NA, NI IN, PI ET, RA
ZZ e LI ON;
una "pista gialla", che
portava alla delinquenza comune.
Per quanto concerneva quest'ultima pista risultava che un detenuto per reati comuni, WA DI GG,
aveva di riferito agli investigatori, spontaneamente,
essere stato a suo tempo avvicinato da ROno EN di
Gorizia, il quale gli aveva proposto per vendetta di
attentato nei confronti di una casermaorganizzare un di Gorizia. DI GG aveva anche dei carabinieri nell'abitazione che egli condivideva con detto che
ROno EN, con la sua compagna AN RI SC e con RI OR il EN in una buca del pavimento dell'ingresso teneva nascosto dell'esplosivo, T 4
simile, e che aveva saputo ciò da Bruno FURLAN. Al
progetto di attentato avrebbero dato il proprio assenso
UR, IA OR, AT di RI, RI LA
CA, GI UD e RG TU.
I rapportanti (così si erano qualificati il e l'allora capitano CO) avevano MI
proposto dei riscontri alle accuse formulate da DI
.. GG che si era rifiutato di sottoscrivere i verbali. Questi riscontri. erano costituiti
3 dall'esistenza di una buca nell'abitazione di EN;
dal fatto che LA CA era presente la sera del furto della Fiat 50 nel locale in cui si trovava il proprietario della vettura;
dalla presenza di BUDICIN
nell'albergo Transalpina di Gorizia dal 27 maggio al 1°
giugno 1972 (era rientrato con le scarpe sporche di
fango e le aveva lavate%;B conosceva già nel primo mattino l'avvenimento della notte ed era andato via 10
stesso giorno) e da altri elementi ritenuti significativi.
Anche questo rapporto aveva degli allegati.
L' allegato n.1" porta sulla prima pagina
"annesso 1" ed il timbro di pervenuto 1'indicazione
Procura della Repubblica di Gorizia con data 14 alla giugno 1972, consiste nel verbale di sopralluogo, è
firmato solo nell'ultima pagina dal´m.llo AP e dal
6 s.ten. IA ed è datato 1° giugno 1972, ore9,30.
Come parte dell'allegato 1 segue l'annesso 2, che consiste in un secondo verbale di sopralluogo, il quale figura redatto alle ore 10,20 del 4 giugno 1972,
le stesse descrizioni, ma più ampie e contiene della dettagliate, ed aggiunge a f.4 l'indicazione
sul luogo della strage di (un numero presenza imprecisato di) "bossoli di pistola che vengono deldi artiglieria" e requisiti dai tecnici ritrovamento delle pistole di ordinanza dei carabinieri uccisi. In calce all'ultima pagina di questo verbale di sopralluogo la firma del s.ten. SPAZIANI appare nettamente diversa da quella che questi ha apposto in calce al primo verbale, mentre quella del m.llo NAPOLI
è sostanzialmente identica. L'annesso 3 dell'allegato 1
è costituito dallo schizzo planimetrico.
Gli altri allegati seguono con la normale
numerazione progressiva e contengono numerosi verbali
di sommarie informazioni testimoniali.
11 16 febbraio 1973 era stato redatto un terzo riportando sostanzialmente gli stessi dati rapporto,
contenuti nei precedenti con l'aggiunta di alcuni
particolari relativi alla "pista gialla". In questo rapporto MI aveva fatto presente che l'indagine sulla "pista gialla" non era conseguenza esclusiva
delle informazioni di DI GG ed era iniziata prima
che il detenuto cominciasse a renderle ed inoltre che
7 DI GG appariva attendibile.
Nel quarto rapporto del 13 marzo 1973 MI
aveva fornito altri elementi costituiti da dichiarazioni di DI GG e da alcuni riscontri operati dagli investigatori. eraSu richiesta del procuratore della Repubblica
iniziata il 20 dicembre 1972 l'istruzione formale e il giudice istruttore il 24 marzo 1973 aveva proceduto all'esame di DI GG che aveva ritrattato le
痛 dichiarazioni più importanti ed aveva affermato di
..
frainteso dai carabinieri. In un essere stato successivo esame del 24 luglio DI GG aveva ribadito le originarie affermazioni accusatorie che
erano poi state poste dal giudice istruttore a base del rinvio a giudizio delle persone coinvolte dalle accuse.
Corte di assise di Trieste con sentenza del 7 La
giugno 1974 aveva assolto IA e RI OR, LA
CA, UD, EN e la SC per insufficienza furto delladi prove, DI con formula piena per il
Fiat 50 e per il resto con la formula dubitativa. La Corte di assise di appello di Trieste aveva
assolto DI, RI OR e la SC con
piena, confermando nel resto la decisione diformula
primo grado. In seguito all'annullamento da parte della Corte
di cassazione la Corte di assise di appello di Venezia in sede di rinvio con sentenza del 28 giugno 1979 aveva assolto tutti gli imputati con formula piena.
Nel corso del processSO gli imputati avevano denunciapresentato una lunga memoria e una prospettando che la strage di AN si inserisse in
una serie di attentati di matrice neofascista con connivenze e coperture dei servizi segreti;
avevano fatto presente che le indagini si erano rivolte verso
la "pista rossa" che era avvalorata da elementi palesemente infondati e verso la "pista gialla" 0
"pista comune", tralasciando la "pista nera" nonostante fosse emersa l'esistenza di una cellula neonazista di
Udine; avevano indicato una serie d irregolarità
corso delle indagini polizia di commesse nel giudiziaria e del procedimento e alcune falsità.
accertamenti svolti in concernenti gli Svizzera per
GG sul dichiarazoni di DI controllare le prelevamento di un "pane" di esplosivo T 4 a Pedrinate.
In seguito a queste denunce avevano avuto origine del presente diversi procedimenti penali: ai fini
giudizio è sufficiente ricordare che DI GG era stato condannato per calunnia;
EN era stato assolto
dall'imputazione di calunnia nei confronti di
MI, di CO e del procuratore generale di
Trieste PONTRELLI;
MI, CO, il magg. FARRO
e il procuratore della Repubblica OL erano stati
assolti da varie imputazioni concernenti le indagini e
il processo.
9 le nuove indagini sulla strage di AN la Per
di cassazione aveva designato l'autorità Corte
giudiziaria di EN e il Procuratore generale, che l'istruzione, aveva poi richiesto al avocato aveva giudice istruttore di procedere con istruzione formale
nei confronti di AR UT e NC RA
per la strage, nei confronti di EN OL per favoreggiamento in favore di UT e nei confronti di LI DI NN, moglie del OL, per reati
apparivano collegati con il valutari che favoreggiamento.
si era poi estesa a vari reati L'istruzione connessi e si era conclusa con un'ordinanza di rinvio a giudizio del 4 agosto 1986.
Secondo gli accertamenti del giudice istruttore attentati compiuti nel Friuli tra il 1971 e il vari
1973 potevano farsi risalire ad una matrice di estrema
destra, costituita da una cellula neonazista udinese di origine ordinovista, e tra questi attentati rientrava
anche la strage di AN. Diversi elementi avevano fatto pensare che durante le indagini ci fossero state
deviazioni da parte dei, carabinieri e dei magistrati ed interventi dei servizi segreti. Questo insieme di elementi aveva indotto il giudice istruttore ad
esprimere la convinzione che la strage di AN fosse stata opera della cellula neonazista udinese, manovrata o quanto meno protetta dai servizi segreti, i quali
10 avevano poi influito in modo da deviare le indagini servendosi della collaborazione di ufficiali dei magistrati. Il movente di questa carabinieri e di operazione era stato ravvisato dal giudice istruttore
nella cosiddetta "strategia della tensione", che avrebbe portato determinati gruppi di potere a servirsi di estremisti politici, normalmente di destra, per il
compimento di gravissimi episodi terroristici che avevano lo scopo di creare allarme nell'opinione pubblica e di favorire così il mantenimento della situazione politico-sociale esistente ("destabilizzare
per stabilizzare") o un colpo di stato.. Ai fini delle attività istruttorie era risultato
decisivo un fatto che aveva acquistato notorietà con la denominazione di "dirottamento di Ronchi dei
Legionari".
Il 6 ottobre 1972 un giovane armato di una pistola cal. 22 e in possesso di un paracadute aveva costretto
un aereo Fokker 27 dell'Ati a ritornare a Ronchi poco dopo il decollo ed aveva ottenuto il pieno di carburante in cambio del rilascio dei sette, passeggeri;
aveva anche intavolato una trattativa con le forze dell'ordine per avere una somma di denaro poi c'era stata una sparatoria ed il giovane era rimasto ucciso.
Il dirottatore era stato identificato in IV
AC ed era seguito un procedimento nei confronti i quali di NC CI ER e AR UT,
11 erano stati condannati per i reati collegati al dirottamento, commessi in concorso con AC.
UT si era subito reso latitante e tale sempre rimasto, RA si era invece costituito a
RO nel 1979. Nel 1984 RA aveva iniziato a parlare della strage di AN: la strage era stata
commessa da lui;
i servizi segreti conoscevano
-
perfettamente la verità sui fatti di AN e di del Ronchi;
il secondo si inseriva nella stessa logica primo e doveva servire per il finanziamento;
aveva aiutato UT a fuggire perché era un amico ed era
: innocente.
Elementi che in seguito sono stati considerati delle responsabilità importanti per l'accertamento :
relative alla strage erano contenuti in sei lettere anonime inviate alla prefettura di Gorizia nelle quali l'autore parlava di due estremisti di destra che la
sera della strage aveva visto nel bar Nazionale di
Monfalcone: uno aveva la voce molto simile a quella della persona che aveva fatto ai carabinieri la le stesse telefonata prima della strage;
i due erano raffigurate nelle fotografie pubblicate dai persone in seguito al dirottamento di Ronchi. giornali era stata datalettere inizialmente non Alle
rilevanza. Nel 1983 l'Ucigos di Trieste aveva alcuna riferito di ritenere che l'autore di esse fosse Mauro
RO, un funzionario della prefettura di Trieste
12 morto nel 1976.
In base alla complessa attività istruttoria svolta il giudice istruttore aveva formulato numerose imputazioni, delle quali si ricordano quelle che ancora interessano in questa sede:
statiNC RA e UT erano imputati della strage di AN, di reati connessi in
materia di esplosivi e del furto della Fiat 50;
fratelli NC e TA RA,
UT, RE UR, IA AC e DE
OR erano stati imputati dì riorganizzazione del partito fascista;
NC RA, UT e "AC erano stati imputati dell'attentato nei confronti del
parlamentare del Msi CI DE CH VI,
compiuto il 27 gennaio 1972 con una carica di esplosivo che durante la notte aveva distrutto parte del soggiorno della villa abitata dal DE CH VITTURI.
NC CI ER era stato inoltre imputato di altri attentati da lui stesso confessati;
EN OL e LI DE NN erano stati
'
imputati di falsità ideologiche in atto pubblico collegate ad un'operazione valutaria effettuata per il favoreggiamento di UT, che si trovava latitante
in Spagna;
gli ufficiali dei carabinieri EL AN e
LO PI, quest'ultimo appartenente ai
13 servizi, erano stati imputati di falsità ideologiche perché secondo l'accusa avevano riferito falsamente che
AR PI, il quale aveva fatto parte dei G.A. P. e
delle B.R., aveva fornito informazioni sulla strage di
AN quale progetto delittuoso maturato nell'area eversiva di estrema sinistra;
B
MI, CO e AP erano stati infine imputati di varie falsità e di peculato. treLa tesi accusatoria relativa a questi ultimi imputati era che i due ufficiali e il sottufficiale dei h. carabinieri™ avevano Intenzionalmente depistato le relative alla strage: secondoindagini l'accusa, per
$
dell'indagine sulla "pista avallare la validità
gialla", escludendo quella "nera" che fin dall'inizio era chiaramente e doverosamente percorribile, tre imputati avevano operato per celare i bossoli trovati
sul luogo della strage, che presumibilmente dovevano
essere quelli sparati sul parabrezza della Fiat 500
(per impedire il riconoscimento della pistola che li aveva esplosi: si trattava di proiettili cal. 22 e la pistola di UT, poi usata da AC a Ronchi
era proprio una cal. 22); inoltre essi avevano provveduto ad occultare l'originario verbale di sopralluogo, allegato al primo rapporto giudiziario, al quale infatti non è più allegato, ed a redigerne un
bossoli erano stati indicati altro, dove i senza la precisazione del numero e del genericamente,
14 calibro, si era dichiarato falsamente che essi erano requisiti dai tecnici di artiglieria >> stati e figurava la firma apocrifa del sottotenente Francesco
IA; essi infine avevano avevano occultato e
distrutto i bossoli.
La Corte di assise di EN con sentenza del 2,5
luglio 1987, con esclusione del solo AN, assolto insufficienza di prove, ha ritenuto gli imputati per responsabili dei vari reati loro ascritti, per i quali non era ancora maturata la prescrizione, e MI e
CO responsabili anche del reato di calunnia contestato in udienza;
ha condannato Vincenzo
" all'ergastolo e gli altri RA e UT
imputati a pene diverse, commisurate alle singole responsabilità; ha emesso varie pronunce di condanna al risarcimento dei danni subiti dalle numerose parti civili (EN, SC, UD, LA ROCCA, BADIN,
IA e RI OR, la Presidenza del Consiglio
х
и
dei ministri, il Ministero della difesa e il Ministero
di grazia e giustizia).
La Corte di assise di appello di Venezia con
OL, DE sentenza del 5 aprile 1989 ha assolto
NN, MI, CO, AP, AN e PIGNATELLI da tutte le imputazioni perché il fatto non sussiste;
ha assolto ZORZI dall'imputazione di
riorganizzazione del partito fascista per insufficienza di prove;
ha dichiarato nei confronti di TA
15 RA e di UR questo reato estinto per prescrizione, avendo ritenuto i due imputati semplici.
partecipi, anziché promotori od organizzatori ; ha ravvisato nell'attentato ai danni dell'on. De CH VITTURI il reato di danneggiamento aggravato, anziché
didi strage e lo ha dichiarato nei confronti
AC estinto per amnistia e nei confronti di
-
NC CI ER e di UT estinto per prescrizione.
Hanno proposto ricorso per cassazione:
diil "Procuratore generale EN nei confronti
AR UT, NT CO, LI DE NN, "
IA AC, DI GA, GI AP,
EN OL, LO PI, EL AN, RE
IT UR, TA RA, NC RA
e DE OR;
gli imputati UT, CO (per i Soli
interessi civili), UR, TA RA e OR;
le parti civili Ministero di grazia e giustizia,
Presidenza del Consiglio dei ministri, RI LA CA,
RI OR, IA OR, EN DI, AN
RI SC.
Motivi della decisione
Il ricorso del Procuratore generale nei confronti
di EN OL e di LI DE NN non essendo stato notificato nel termine stabilito dall'art. 199
16 bis c.p.p. fattorisulta inammissibile, come ha rilevare lo stesso ricorrente che per questa ragione per lanon ha presentato i motivi. E' inammissibile successiva rinuncia il ricorso proposto dal Procuratore
generale nei confronti di LO PI e di RE
IT UR.
*Sono inoltre inammissibili i ricorsi del UR e di AR' IN, il primo per la mancata il secondo perchè presentazione dei motivi e èl'impugnazione in favore dell'imputato contumace
. proposta dal difensore che non risulta fosse stata
192 munito dello specifico mandato richiesto dall'art.
contestualmente comma 3° c.p.p. e che N enunciato,
alla dichiarazione, motivi del tutto generici.
Il ricorso proposto da NT CO per i soli :
civili non è stato notificato alle parti interessi civili e quindi risulta inammissibile.
Quanto ai ricorsi delle parti civili è da rilevare
è innanzi tutto che per EN DI la dichiarazione
presentata dal difensore privo di procurastata speciale e che si è perciò verificata una inammissibililità, perché il difensore delle parti dall'imputato non ha un'autonoma private diverse legittimazione all'impugnazione ma può proporla,
secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte,
la solo in base ad una procura speciale conferita dopo pronuncia del provvedimento da impugnare (ved. Sez.IV,
17 24 febbraio 1988, Canella, in Cass.pen., 1989, p.1515,
n.1289; Sez. IV, 4 dicembre 1987, Giovannoni, ivi, 1989,
p.1514, n.1288).
Sono inammissibili, perché la notificazione non avvenuta nel termine di tre giorni stabilito dall'art.
202 comma 2° c.p.p., il ricorso proposto da AN Maria
SC, nei confronti di Dino MINGARELLI, ed i
ricorsi proposti da RI LA CA, da RI MEZZORANA
e da IA OR, nei confronti del MI e
IU AP.. E' vero che, di come hanno fatto
: notificare èrilevare questi ricorrenti, l'atto da stato presentato all'ufficiale giudiziario prima che
fossero decorsi i the corni dalla dichiarazione ma ciò
non basta;
occorre infatti che entro tale termine. "il
procedimento di notificazione si sia perfezionato con la consegna all'interessato o con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario di un atto considerato
dalla legge equipollente alla consegna" (Sez.un. 28
febbraio 1989, Perla, in Cass.pen., 1990, p.1211), cosa
che nel caso in esame non è avvenuta.
Inammissibili infine sono i ricorsi del Ministero
di grazia e giustizia e della Presidenza del consiglio dei ministri perchè è mancata la successiva
presentazione dei motivi.
Restano da esaminare i ricorsi del Procuratore
CO, generale nei confronti di UT,
TA e AC, MI, AP, AN,
18 Vincenzo RA e OR, degli imputati TA
CI ER e OR e delle parti civili LA CA,
RI e IA OR e SC. Tutti i ricorrenti hanno denunciato vari vizi di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento ai diversi episodi che hanno costituito i reati oggetto
+del presente procedimento e che saranno ora partitamente esaminati.
La pronuncia sull'imputazione di riorganizzazione del partito fascista a carico di TA RA e
di OR.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il nucleo
ordinovista udinese fosse responsabile del reato di cui agli artt. 1 e 2 1. 20 giugno 1952, n. 645 non come
autonoma espressione associativa ma come parte del
Movimento politico Ordine Nuovo, la cui caratteristica
fascista era stata riconosciuta da decisioni passate in giudicato;
ha escluso che TA RA sia stato un organizzatore о un dirigente dell'associazione e quindi ha dichiarato il reato estinto per prescrizione;
è giunta quanto a OR alla conclusione che a suo di carico non vi fossero prove sufficienti partecipazione all'associazione.
TA RA e OR sotto aspetti diversi
hanno censurato la decisione della corte di assise di
19 appello sostenendo che avrebbero dovuto essere assolti con formula piena;
il Procuratore generale per contro cui la corte ha sostenuto che le conclusioni il ruolo di UE pervenuta circa nell'associazione e circa le prove della partecipazione
R di OR sono sorrette da una motivazione viziata. На carattere logicamente pregiudiziale il motivo con il quale RA ha censurato la motivazione
dei nella parte in cui ha ritenuto che alcuni partecipanti al gruppo udinese dovessero rispondere di riorganizzazione del partito fascista. In particolare il ricorrente ha sostenuto che il centro studi Ordine
Nuovo, dopo la confluenza di Ordine nuovo sotto la
་ guida di RAUTI nel Msi e la nascita in contrapposizione del Movimento politico Ordine Nuovo, non poteva considerarsi parte del Movimento in quanto era confluito nel Msi.
conIl motivo è stato svolto essenzialmente argomentazioni di merito ed è infondato. La sentenza
impugnata infatti, come quella di primo grado, con
un'ampia serie di riferimenti, oltre che alle teorizzazioni e alle specifiche condotte di carattere fascista degli imputati, alle testimonianze e a essere rivalutati in numerosi documenti che non possono questa sede di legittimità, ha spiegato in modo corretto le ragioni per le quali è giunta alla conclusione che il gruppo degli imputati, e non tutte
20 le persone che facevano parte del centro culturale
Ordine Nuovo udinese, fosse inserito in quella organizzazione politica denominata Ordine Nuovo che,
da alcune come era stato definitivamente accertato decisioni dell'Autorità giudiziaria (e il ricorrente
del resto non contesta), aveva rappresentato una forma di riorganizzazione del partito fascista.
L'accertamento compiuto dalla corte di assise di
dunque ha riguardato un gruppo specifico, piùappello che il centro culturale udinese nel suo complesso, e
h. risultano perciò, oltre che di merito, scarsamente
rilevanti gli argomenti addotti dal ricorrente con
riferimento generale alle vicende di Ordine Nuovo dopo confluenza nel Msi e la contestazione da parte di la quegli aderenti che si erano dichiarati contrari a
questa operazione.
Procuratore generale ha censurato la sentenza I l perché ha negato il ruolo di promotore, di impugnata
0 di dirigente di TA VINCIGUERRA organizzatore non decisivo che questo imputato fosse considerando stato da alcuni definito "la mente" del gruppo e dando
rilevanza al fatto che nel corso del dibattimento di primo grado il AC e il NA (e il primo anche hanno abbondantemente nel dibattimento di appello)
attenuato quelle che in sede istruttoria apparivano come delle accuse nei confronti di RA>>.
Secondo il Procuratore generale la motivazione
21 per la prima circostanza, sarebbe < contraddittoria del tutto insufficiente per la seconda>>.
Contraddittoria perché un ideologo per ciò stesso può
favorire il reperimento di affiliati e preparli all'attività futura>>; insufficiente perché la sentenza non. ha spiegato per quali motivi le deposizioni attenuate del dibattimento abbiano maggior valore di
quelle rese in istruttoria>>.
Le censure sono prive di fondamento.
Al fine di riconoscere o negare il ruolo di promotore, di organizzatore o di dirigente non importa in astratto quale funzionestabilire in occorre un'organizzazione può svolgere un "ideologo",
invece accertare l'attività svolta in concreto ed è ben possibile che chi si occupa degli aspetti teorici non né un organizzatore, né unsia né un promotore,
dirigente. La sentenza impugnata è quindi tutt'altro :
base agli che contraddittoria o. illogica, perché in elementi acquisiti ha ritenuto che TA RA
organizzatore non avesse svolto attività di promotore,
dirigente ed ha chiarito che non era decisivo in о
senso contrario il fatto che egli fosse qualificato "la la qualificazione nonmente" del gruppo, in quanto faceva riferimento ad una "mente" organizzativa 0
RA perché dirigenziale ma era stata data al era quello che aveva una particolare nel gruppo teorica e si rendeva preparazione continuativamente
22 disponibile in casa propria per discutere le tesi politiche e fornire testi che le avallassero>>. In definitiva quella che emerge dalla sentenza
impugnata è una figura di partecipante che si in ciò distingueva per le sue conoscenze teoriche aiutato anche dalla sua migliore cultura e dalla sua
attività professionale di insegnante elementare>>,
senza per ciò assurgere ad un ruolo di promotore, come prospetta il Procuratore generale ricorrente.
Quanto alla seconda censura va anzitutto chiarito che anche se il giudice può, in caso di contrasto,
alle dichiarazioni rese nel corso delle credere indagini di polizia giudiziaria o dell'istruzione ciò..
significa che egli debba motivare particolarmente non tutte le volte in cui dà credito alle dichiarazioni da stesso ricevute nel corso del dibattimento, posto lui questo costituisce la sede naturale di formazione che del convincimento del giudice;
è da aggiungere che la corte di assise di appello, a quanto risulta dalla
4 sentenza impugnata, ha dato rilevanza non già a
dichiarazioni contrastanti ma a spiegazioni fornite nel dibattimento circa precedenti affermazioni piuttosto generiche.
Altri rilievi circa il ruolo svolto da TA
RA si risolvono in deduzioni di merito,
insuscettibili di considerazione in questa sede.
Anche il ricorso del Procuratore generale relativo
23 all'assoluzione di OR è privo di fondamento.
La sentenza impugnata in proposito ha rilevato che i soli elementi validi di accusa nei confronti di
OR DE sono costituiti dalle dichiarazioni di
RA, scarsamente riscontrate e riscontrabili,
oltreché in qualche caso contraddittorie>>. Il
Procuratore generale ha censurato la motivazione considerando da un lato che la corte di assise di appello aveva in genere ritenuto attendibile NC
"indizi, RA e dall'altro che gli diligentemente elencati nella sentenza di secondo grado" avrebbero potuto fornire un riscontro alle
dichiarazioni del RA. Sta però di fatto che la corte con una
ha criticato motivazione corretta, che il ricorrente solo in modo apodittico, ha spiegato perché i vari
elementi di contorno non erano significativi e non
rappresentavano un riscontro, e in una situazione probatoria siffatta, quale che fosse l'attendibilità
riconosciuta al RA in rapporto ad altri fatti,
l'incertezza manifestata dalla corte di merito non può
essere censurata.
Deve a questo punto rilevarsi che ZORZI ha proposto ricorso per contestare la formula dubitativa e essendo ormai, per effetto dell'art. 254 d. lgs. che,
28 luglio 1989, n.271, esclusa l'assoluzione con questa formula anche per i processi regolati dal codice di
24 procedura penale del 1930, alla formula adottata dalla corte di assise di appello deve essere sostituita quella dell'assoluzione perché il fatto (di partecipazione dello OR all'organizzazione neofascista) non sussiste.
La pronuncia sull'imputazione di strage per l'esplosione provocata contro la villa di CI DE
CH VITTuri. Come già si è detto il 27 gennaio 1972 , durante
..
notte, è stata fatta esplodere una carica di la esplosivo contro la villa delFon. CI DE MICHIELI VITTURI del Msi Secondo la sentenza impugnata il fatto è stato commesso dal gruppo ordinovista udinese composto da AC, UT, NC
RA e AC, ma integra il delitto di
danneggiamento aggravato (estinto per amnistia nei
confronti di AC .e per prescrizione nei confronti di CICUTTINI e di RA), anziché
quello di strage contestato con l'ordinanza di rinvio a giudizio e ritenuto in primo grado.
La sentenza impugnata ha ricordato che, come aveva
AC, i quattro correi < siriferito erano trovati a girare per Udine ed avevano anche bevuto, poi avevano preso la risoluzione di "dare una lezione" al DE MICHIELI VITTURI per l'atteggiamento da questi
tenuto nei loro confronti nell'ambito del partito.
.25 Recatisi quindi a casa del UT, questi aveva loro consegnato un sacchetto contenente esplosivo di peso imprecisato, e successivamente il AC aveva accompagnato in auto il AC fino alla villa, dove questi aveva deposto il sacchetto, dato fuoco alla
miccia a lenta combustione, quindi era tornato alla
macchina ed erano ripartiti insieme>>.
come ha rilevato la corte in L'esplosione,
l'accertamento peritale, non era in conformità con grado di porre in pericolo l'incolumità delle persone passareeventualmente si fosserofossero trovate a che
☑ all'esterno del muro di cinta della villa ma avrebbe potuto cagionare a fonte o il ferimento delle persone che fossero state in casa in prossimità del luogo in
cui era avvenuta l'esplosione. Verosimilmente però,
c'era rischiosecondo la corte, data l'ora tarda non neanche per gli abitanti, perché era da presumere che fossero tutti a letto.
ragioniqueste la sentenza impugnata ha Per
escluso da un lato che vi fosse stato un pericolo per pubblica incolumità e dall'altro che nel fatto la potesse ravvisarsi il dolo del delitto di strage.
Il Procuratore generale ha censurato la motivazione osservando che il pericolo per la pubblica incolumità avrebbe dovuto ravvisarsi anche se la possibilità di subire un evento personale lesivo esisteva solo per gli abitanti della villa e che se
26 si può condividere che non è ammissibile il dolo
è beneventuale per il fine di uccidere, lo stesso ammissibile>> relativamente al pericolo per la pubblica incolumità. Il Procuratore generale ha aggiunto che se il pericolo contro la pubblica incolumità non fosse sussistito, il reato ipotizzabile sarebbe stato.
quello di tentato omicidio e non di danneggiamento>>.
Il motivo non è fondato. La corte di assise di appello in considerazione delle circostanze in cui era avvenuta l'azione e dello
scopo perseguito dagli imputati ha escluso che questi avessero agito al fine di uccidere il DE CH "
VI od altri, e se mancava questo fine il fatto non poteva integrare il delitto di strage perché, come ha
ricordato la sentenza impugnata e ha riconosciuto anche il ricorrente, non è configurabile la strage qualora la morte di una persona come conseguenza dell'azione formi oggetto solo di dolo eventuale. Ancora di recente questa Corte ha avuto occasione di affermare infatti che ai fini della configurabilità del delitto di strage il fine di uccidere, proprio perché integra il dolo "
specifico del reato, non può essere mai surrogabile con forme gradate come il dolo eventuale. Ne consegue che la morte di una 0 più persone deve sempre perseguito rappresentare lo scopo specificamente dall'agente e non un evento che il soggetto, nel
volerne un altro meno grave, si sia rappresentato come
27 probabile 0 possibile conseguenza della propria determinazione, agendo anche a costo di provocarlo
(Sez. I, 5 luglio 1988, Capone, in Cass.pen., 1989,
n.1763; ved. anche Sez. I, 19 marzo 1984, Lagrotteria,
ivi, 1986, p.1975, n.1546).
E' da aggiungere che secondo questa Corte il dolo
eventuale è incompatibile con il delitto tentato e che
quindi non potrebbe nella specie neppure ravvisarsi un
tentato omicidio (ved. Sez.I, 23 ottobre 1989, Ditto). Per quanto рій specificamente concerne la motivazione sulla ritenuta mancanza del "fine di uccidere" va rilevato che lo stesso Procuratore
.
generale riconosce the gli imputati volevano dare
una lezione ad una persona determinata, l'on. DE MICHIELI VITTURI>> e la "lezione" logicamente può
costituita da un danneggiamento, non già essere dall'uccisione del destinatario, posto che un atto
ad ammonire minacciando presuppone il inteso mantenimento in vita della persona cui l'ammonimento è
diretto.
Deve quindi concludersi che l'accertamento del fatto è stato motivato in modo incensurabile e che è
corretta la qualificazione giuridica che ne ha dato la corte di assise di appello.
28 La pronuncia sull'imputazione di omessa denuncia
di reato, favoreggiamento e falsità nei confronti di
Michele AN e LO PI.
Secondo l'imputazione "con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a RA NC e ai suoi complici la impunità
in relazione alla strage di AN e comunque di depistare le indagini, favorendo gli autori e i concorrenti del predetto reato e accusando falsamente
persone appartenenti alla estrema sinistra, in
concorso tra loro, con il generale dei carabinieri Giovanbattista ed altri, previo concertoPALUMBO
decidevano di riferire falsamente, il AN nel rapporto 30 giugno 1972 (atto pubblico di fede
privilegiata) trasmesso al comando della divisione carabinieri di Milano;
il PI nell'a nota pervenuta al S.I.D. di RO il 28 giugno 1972; il
al AL nella velina trasmessa riservatamente già colonnello DI MI, che AR PI
militante nei G.A.P. e nelle B.R. - aveva fornito informazioni sulla strage di Peteanc, quale progetto criminoso maturato nell'ambito delle predette organizzazioni, e comunque nell'area eversiva dell'estrema sinistra. Inoltre il AN ometteva, nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria, di riferire con rapporto quanto sulle responsabilità
del predetto RA e sulla matrice politica del
29 delitto era a sua conoscenza, per notizie apprese nell'ottobre del 1972". Come ricorda la sentenza impugnata, gli inquirenti hanno preso lo spunto per le imputazioni di falso a carico dei colonnelli AN e PI da alcune espressioni contenute nel rapporto giudiziario sulla strage datato 8 novembre 1972. A pag. 36 di
questo rapporto si dice: Fonte confidenziale, in un
primo tempo definita attendibile, nel fornire notizie
l'organizzazione e l'attività terroristicacirca dei movimenti extraparlamentari di estrema sinistra (OT
S
continua, G.A.P. gruppi di azione partigiana, Brigate
-- rosse e Superclan) aveva tra l'altro fattó delle ammissioni su attentati contro appartenenti alle forze di polizia: uccisione in Milano del dott. LA,
strage dei carabinieri di AN di Sagrado>>.
La fonte confidenziale era AR PI,
brigatista "pentito", che alla fine del mese di giugno del 1972 aveva avuto colloqui con dei magistrati di
Milano e con ufficiali dei carabinieri. I l rapporto aveva riferito che dalle dichiarazioni di questa fonte aveva preso origine l'indagine sulla "pista rossa",
in particolare nei confronti di alcuni svolta esponenti di OT continua di Trento, ed aveva aggiunto: l'indagine su questa pista è stata molto
accurata e si è protratta nel tempo, in a non ha
consentito di acquisire elementi concreti di sostegno e di chiarificazione>>, anzi questa pista , che in
30 un primo tempo sembrava molto promettente, col passare dei mesi si è rivelata sempre più inconsistente >>. Gli inquirenti nella indicazione della "pista rossa" hanno ravvisato un ulteriore tentativo di depistare le indagini sulla strage per favorire i
neofascisti di Udine. In questo caso i responsabili del depistaggio sarebbero stati i colonnelli SANTORO
e PI, il primo comandante all'epoca del Gruppo
e il secondo ufficiale deicarabinieri di Trento
..
informazione con sede a Verona e con servizi di competenza anche per Trento.
L'incontro tra PI, i magistrati .e gli ufficiali dei carabinieri era avvenuto a Trento nella sede del comando del gruppo ed era stato organizzato da AN, il quale durante i colloqui con RISETTA
aveva preso appunti.
Come ricorda la sentenza impugnata in questi appunti si legge tra l'altro che PI, sollecitato riguardo, aveva collegato OT continua al con l'omicidio LA e con la strage dei carabinieri di Gorizia, in particolare quando aveva detto che gli attentati dovevano essere realizzati con trappole esplosive [si discuteva sulle forme di effettuare tranelli e uno di questi assomigliava all'attentato di
Gorizia onde attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. Per quanto attiene LA proviene
.
.
.
da OT continua secondo la mia opinione 10 stesso
31 può dirsi per i carabinieri di Gorizia>>]. Questi
appunti erano stati trasfusi in un dattiloscritto che
conteneva un riferimento al riguardo. In un terzo documento elaborato nella stessa sede ed intitolato
PI AR","Sintesi della deposizione resa da erano stati indicati, tra i programmi immediati e dei GAP, Brigate rossefuturi e Superclan'>,
< attentati contro appartenenti alle forze di polizia
(vedasi caso BR e carabinieri di Gorizia) >>.
Ancora nelle successivamente allegate Precisazioni
fornite da PI AR al tenente colonnello AN
EL e al tenente colonnello PI del sid di Verona il giorno '29 e 30 giugno 1972 >> era stato
< sono state fornite notizie sui detto:
responsabili della strage di Gorizia>>. Infine il vero e proprio rapporto indirizzato al Comando divisione,
forma oggetto dell'imputazione, parla. di che programm i di azione rivoluzionaria con particolare riferimento all'impiego di trappole esplosive (morte
BR)>>.' carabinieri Gorizia
-
inviato al Sid, a RO, una PI aveva copia della sintesi avuta direttamente da AN ed inoltre una nota sulle segnalazioni di PI, nella
quale non aveva fatto cenno della strage di AN.
PI - -ricorda, pure la sentenza impugnata ha
escluso categoricamente di aver parlato di AN ed
anche le altre persone presenti agli incontri hanno escluso che si sia parlato della strage;
è per questa
32 ragione che nei confronti dei due ufficiali dei
carabinieri è stata mossa l'accusa di aver redatto un
rapporto che conteneva questa falsità, di avere cioè
inserito nel rapporto, d'accordo tra loro e con il
AL, comandante della divisione in seguito gen.
deceduto, notizie false unitamentė a quelle vere ricevute da PI. La corte di assise di appello ha escluso la
falsità rilevando che se è vero che PI ha negato di sapere alcunché di NO è anche vero chè questi abbiaha riconosciuto la possibilità che AN gli rivolto domande in proposi e che egli abbia parlato commettere di trappole esplosive come modi per extraparl amentare attentati da parte dell'estremismo di sinistra.
possibile che In sostanza secondo la corte
V AN, prendendo appunti, abbia operato un collegamento tra gli attentati contro le forze
܇
dell'ordine con "trappole esplosive", di cui avrebbe parlato PI, e la strage di NO e poi abbia
dare troppariferito ciò sommariamente senza importanza alla cosa >>, che considerava semmai un dapunto di partenza per delle indagini tutte
svolgere>>.
La sentenza impugnata ha concluso affermando che
nessuna falsità sussiste, né sotto il profilo oggettivo né tanto meno sotto quello soggettivo: manca
33 in definitiva la prova che il PI non abbia fatto
riferimento a trappole esplosive ed a AN, seppure nel modo visto sopra, e pertanto che il AN abbia
riferito falsamente nell'attribuire al PI quelle informazioni, ed ancor più che egli fosse consapevole di una qualche falsità>>. Per la corte di assise di
appello anche PI andava mandato assolto con
la stessa formula dell'insussistenza del fatto, in per lui di una nota trattaquanto si trattava
.. direttamente dalle sintesì del AN, in ordine alla quale non è provato a maggior ragione alcun accordo
criminoso tra i due imputati>>.
Il Procuratore generale ricorrente ha rinunciato
PI mentre ha all'impugnazione rispetto a
:
denunciato un vizio di motivazione circa l'assoluzione di AN.
che ilIl ricorrente, dopo avere affermato
rapporto di AN aveva avuto ai fini delle indagini una rilevanza maggiore di quella riconosciutagli dalla sentenza impugnata, ha ricordato, per sostenere il vizio di motivazione, la < testimonianza di D'ANDREA
GI, resa il 29 aprile 1987: "... eravamo io PISETTA
e AN. Il AN chiese a PI che cosa
-
sapesse di Peteano e PISETTA rispose che sapeva il A questa risposta negativaniente. AN
-
PI rispose ancora che non insistette aveva
...
niente, ma non poteva escludere che fossero sentito state le BR nel senso che non sapeva nulla">>.
34 Secondo il ricorrente il significato della del PI è diverso>> da quello che gli ha risposta attribuito il giudice di secondo grado perché ((chi non sa nulla di un reato di strage lo può, in teoria,
Su questo aspetto della attribuire a chiunque !
...
testimonianza
- ha concluso il ricorrente - niente dice la sentenza impugnata>>.
Il motivo è privo di fondamento.
La sentenza impugnata infatti ha ritenuto che il
collegamento tra i possibili attentati contro le forze dell'ordine con "trappole esplosive è stato
verosimilmente operato da AN e questa conclusione non è contraddetta, ma anzi è confermata, dalle parole riportate dal ricorrente: avendo PI detto che non poteva escludere che fossero state le BR>>,
AN aveva ritenuto possibile il collegamento con la strage di AN che era avvenuta proprio con una
la "trappola esplosiva". In sostanza sentenza impugnata ha ritenuto che le modalità degli attentati
:
di cui aveva parlato PI potessero far intravedere un collegamento con la strage di AN, collegamento di cui PI aveva detto di non sapere nulla senza però escluderlo.
In una situazione siffatta la corte di appello giustamente ha negato che generici riferimenti alle
e a AN, contenuti nel "trappole esplosive"
integrare sotto l'aspetto rapporto, potessero
35 obiettivo (e, a maggior ragione, sotto quello subiettivo) la contestata falsità. In effetti il
tenore delle parole in questione dà ragione delle
conclusioni cui la corte è pervenuta perché mostra che nel rapporto non si era parlato di specifiche formulate dalla fonte confidenziale circa la accuse responsabilità per la strage ma erano contenute solo indicazioni generiche, le quali ben potevano essere il frutto di deduzioni operate dall'autore del rapporto ed che leopportunamente erano state riferite, dato attività della polizia giudiziaria devono svolgersi sulla base di un'informazione la più ampia possibile.
AN, come si è detto inizialmente, è stato imputato per omessa denuncia di reato perchè anche omesso di riferire all'autorità giudiziaria avrebbe quanto a sua conoscenza sulla responsabilità di
NC RA e sulla matrice politica del
egli avrebbe delitto di AN. Secondo l'accusa avuto notizie circa gli autori della strage da
AN CH, estremista di destra trentino, ma la corte di assise di appello ha ritenuto non provato il
fatto e l'assoluzione non ha formato oggetto dei motivi di ricorso del Procuratore generale.
del Per quanto fin qui esposto il ricorso
Procuratore generale nei confronti di EL AN
deve essere rigeltato.
36 La pronuncia sulle imputazioni di falsità,
peculato e calunnia nei confronti di MI,
CO e AP.
MI, CO e AP sono stati accusati delitto di cui agli artt. 110, 476 u.co., 479, del
490, 61 n.2 e 81 c.p., perché in concorso tra loro (i primi due quali ufficiali dell'Arma preposti e il terzo quale sottufficiale effettuante le indagini relative alla strage di AN) con più azioni
criminoso di .. un medesimo disegnoesecutive
sopprimevano 0 comunque occultavano 1'originario
->> di sopralluogo (allegato al rapporto verbale giudiziario del 13.6.1972) 'e successivamente ne redigevano un altro di diverso contenuto (riportante,
indicazione circa il* in particolare, una generica rinvenimento dei bossoli di cartucce sul luogo della
strage, bossoli dei quali non venivano indicati né il numero, né il calibro, né la marca, e che anzi
- falsamente - come "requisiti dai venivano indicati tecnici di artiglieria"); apponevano, ovvero facevano apporre, sul verbale di sopralluogo datato 4.6.1982 la apocrifa firma del sottonente di complemento SPAZIANI
ES; infine, distruggevano 0 occultavano bossoli predetti (che non venivano mai acquisiti al
procedimento, nonostante specifica istanza della
difesa di alcuni imputati) al fine di eseguire il
favoreggiamento personale e di assicurarereato di
37 1'impunità ai responsabili della strage>>.
Agli stessi imputati è stato anche addebitato un
delitto di peculato, per l'asserita appropriazione dei bossoli rinvenuti sul luogo della strage.
MI e CO sono stati inoltre imputati calunnia aggravata perché, secondo l'accusa, di sapendoli innocenti hanno incolpato della strage di
AN EN, LA CA, DI, IA e RI
OR e di favoreggiamento AN RI SC.
Da tutte queste imputazioni MI, CO e
AP sono stati assolfi
.con la. formula "perché il
fatto non sussiste".
Quanto all'assoluzione dall'imputazione di
peculato il Procuratore generale ha rinunciato all'impugnazione, che rispetto a questo capo va dichiarata inammissibile;
restano perciò da esaminare
allei motivi del Procuratore generale relativi falsità e alla calunnia, unitamente a quelli delle
parti civili.
Nell'impostazione complessiva dell'accusa i fatti materiali in cui sono state ravvisate fattispecie di falsità, considerati insieme ad un coacervo di altri
costituiscono la prova di un'attività elementi,
a depistare le indagini per assicurare diretta l'impunità agli autori della strage nell'ambito di un
disegno politico che si sarebbe servito dei terroristi di destra per la cosiddetta strategia della tensione.
Questa impostazione complessiva ha finito con il
38 condizionare l'accertamento giudiziale dando luogo ad
un intreccio tra piani di indagine che avrebbero
dovuto rimanere separati, vale a dire tra il piano dei fatti materiali di falsità, quello della degli responsabilità relativa a questi reati, quello scopi perseguiti e del motivo politico che li avrebbe
determinati ed infine quello della calunnia.
La sentenza impugnata ha preso le mosse dalle
della sentenza di primo grado circa la conclusioni generale riconducibilità delle stragi alle trame
eversive della destra e alla strategia della tensione
per esprimere in proposito i propri dubbi e per negare l'esistenza di elementi che potessero giustificare un
collegamento tra la condotta di MI e di:
CO nello svolgimento delle indagini per la strage
*. di AN e la strategia della tensione;
poi ha
un' altra" annotazione che appare doverosa aggiunto:
relativa alla pratica impossibilità di
... è quella ritenere che dei carabinieri, dei quali è notorio il
vivo spirito di corpo, possano risolversi a coprire e
proteggere i responsabili della morte di alcuni di
loro>>.
Lo sfondo politico nel quale il giudice di primo
aveva collocato i fatti, con riferimenti anche grado
2, 1alla partecipazione del gen. AL alla loggia P
è stato considerato per lo più inattendibile e comunque privo di rilevanza;
tutto ciò secondo la
39 corte di assise di appello ha comportato già una valutazione di notevole debolezza della costruzione accusatoria fatta propria dalla sentenza di primo grado, costruzione che ha oltretutto il difetto di voler illuminare di sé i fatti costituenti reato,
rovesciando così la logica giuridica che vorrebbe che fosse la prova dei fatti a portare alla formulazione di un assunto e non viceversa >>.
Dopo quest'ultimo rilievo, esatto ma dal quale non può considerarsi immune neppure il giudice di appello, la sentenza impugnata è passata ad esaminare
3 più specificamente le imputazioni di falsità relative ai verbali di sopralluogo ed ai bossoli, e, in una falsità. trattazione congiunta dei fatti integranti le e degli elementi di contorno che le avrebbero dovute confermare indicandone i responsabili e gli scopi perseguiti, la sentenza soprattutto attraverso un
di esame critico questi elementi ha finito con il negare la stessa esistenza delle falsità.
Nei confronti della decisione di assoluzione il
:
Procuratore generale ricorrente ha dedotto per vari aspetti il vizio di motivazione ma in sostanza il complesso delle censure è diretto a dimostrare che la conclusione della insussistenza dei fatti materiali,
cui è pervenuta la corte di assise di appello, risulta
priva di collegamento logico con le prove acquisite,
ricordate dalla stessa sentenza impugnata.
Il motivo è fondato.
40. Dopo avere ricordato i dati relativi ai verbali di sopralluogo allegati al rapporto dell'8 novembre 1972 (verbali che secondo l'accusa sarebbero diversi da quello allegato al rapporto del 13 giugno 1972 C
scomparso) la sentenza impugnata al riguardo ha
osservato (pag. 116): In linea generale esistono dei
3
lati inspiegabili, oscuri, che neppure in questa sede
si ritengono superati, se non in base a considerazioni che hanno attinenza errori grossolani dei ad verbalizzanti, ad uha notevole dose di confusione e di pressapochismo che hanno caratterizzato. le prime indagini e l'istruttoria di AN. .. In altri
. molte cose attinenti alle vicende dei termini
.
.
verbali e dei bossoli non sono con certezza spiegabili e rimangono oscure, ma emergono sufficienti elementi per escludere che sussistano le ipotesi di falsità
ritenute dai primi giudici>>.
In questa situazione la corte di assise di
appello ha prospettato delle ipotesi e si è fatta
guidare da supposizioni a volte giustificate dall'incerto quadro probatorio é logiche, altre volte
ingiustificate ed illogiche, come è accaduto nell'iter argomentativo che ha portato la corte ad escludere l'esistenza stessa della prima falsità indicata nell'imputazione, quella relativa alla soppressione del verbale di sopralluogo allegato al rapporto del 13
giugno 1972.
41 La sentenza impugnata in modo logicamente corretto è giunta alla conclusione che erano inconsistenti od equivoci molti degli elementi addotti per sostenere che i due verbali di sopralluogo allegati al rapporto di novembre erano il complessivo
risultato di un'opera di falsificazione ed ha spiegato perché poteva esserci stato motivo di redigere due
verbali, però quando ha affermato (pag. 117) che non
è ne assurdo né incredibile ritenere che il verbale di sopralluogo non fosse stato allegato al rapporto del
13 giugno>>, per inferirne.che l'allegato non c'era e
quindi non c'era il falso per soppressione, ha posto a base della decisione una propria congettura recisamente contrastata dalle prove.
L'esistenza dell'allegato, come si è detto,
innanzi tutto dal rapporto ed è confermata risulta dichiarazioni di AP e del dalle colonnello del verbale di inoltre sulla prima pagina FERRARI;
dell'8sopralluogo del 1° giugno allegato al rapporto novembre vi sono una serie di indicazioni (data di
ricezione; scritta in rosso coperta dalla etichetta relativa al rapporto di novembre) che lo fanno ricollegare al rapporto del 13 giugno, consegnato il
14.
Con ragione perciò il Procuratore generale ricorrente ha fatto rilevare che a questi dati, anche
documentali, non può opporsi una congettura sostenuta
mettendo in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni
42 di AP, perché si sarebbe mostrato emotivo, e del colonnello FERRARI (assunto nel giudizio di appello in seguito ad una rinnovazione parziale del dibattimento e, come risulta dalla sentenza, categorico alnell'affermazione di aver consegnato procuratore.
rapporto, gli della Repubblica, unitamente al
allegati), solo perché la difesa del CHIRICO ha
giustamente evidenziato alcuni errori da lui compiuti nel riferire i suoi ricordi >>. L'accertamento giudiziale non può prescindere dal quadro probatorio e quello descritto dalla stessa sentenza impugnata non
consente di ritenere (pag. 122) che、 i verbali non
fossero stati allegati al rapporto di giugno, o perché
o per dimenticanzaλ>. non erano ancora pronti
I verbali di sopralluogo recano le date 1 giugno
1972 4 giugno 1972 e il rapporto era del 13 giugno e l'indicazione sicché non c'è motivo di ritenere che contenuta nel rapporto circa l'allegato verbale di
non fosse veritiera. Del resto, anche se sopralluogo la corte di assise di appello ha ritenuto ciò né
assurdo né incredibile>>, riesce difficile immaginare che la polizia giudiziaria, diversamente da come è
solita fare anche per reati molto meno gravi, abbia
trasmesso un rapporto sulla strage di AN privo di atti di descrizione dello stato dei luoghi, vale a
dire del verbale di sopralluogo e della planimetria.
Risulta quindi evidente il vizio di motivazione
43 in cui si ma Occorre avvertire che anche nel caso accertato che il rapporto del 13 giugno ritenesse effettivamente allegato un verbale di conteneva sopralluogo poi scomparso resterebbe aperta la questione circa la corrispondenza tra l'allegato del secondo rapporto e l'allegato del primo, perché
seguendo le ipotesi ricostruttive della sentenza impugnata sarebbe possibile concludere che al secondo
rapporto erano uniti gli stessi verbali che erano
stati allegati al primo od anche, a quanto pare, che a questo era allegato il solo verbale in data 1° giugno. 3 capo di Un'altra falsità enunciata nel imputazione riguarda il verbale di sopralluogo in data
4 giugno 1972, ove è scritto che i bossoli rinvenuti
Requisiti dai sul luogo della strage erano stati tecnici di artiglieria>>.
La stessa sentenza impugnata riconosce che questa affermazione non risponde al vero, dato che i bossoli
stati consegnati ai periti, non erano ma nonostante ciò poi conclude per l'insussistenza del fatto.
Anche in questo caso la corte di assise di appello ha prospettato (a pag. 125) una ipotesi:
< In effetti - si legge nella sentenza può ben essere
-
avvenuto che il dattilografo (chiunque egli fosse, ma
probabilmente era il VALERIO), dovendo stendere il
verbale sugli appunti del collega, si sia trovato
davanti all'indicazione ed abbia chiesto la sorte dei
bossoli che erano stati trovati sul terreno. Non
44 apparendo in allora ... che quegli oggetti fossero di
qualche utilità, il AP avrà risposto di sua una iniziativa, 0 dietro indicazione del CO, che
probabilmente i bossoli erano stati consegnati ai direzione di periti, tutti membri della locale
incaricati di artiglieria, in quanto costoro erano tutto quanto avesse attinenza alle armi ed agli esplosivi >>. Si tratta secondo la corte di un'ipotesi per il caso in cui non si credesse alla versione del
..
AP in ordine alla conservazione dei "bossoli della scrivania, perché all'interno del cassetto esistono seri dubbi che questa effettivamente sia stata la loro sorte>> ma non è chiaro cosa dovrebbe sentenzaipotizzarsi nel caso opposto. Comunque nella
: risulta per certo che i bossoli non sono stati presi dai periti, o come dice il verbale dai tecnici di e quindi non si comprende come possa artiglieria>>,
sorreggersi l'affermazione della insussistenza materiale della falsità.
arla Il capo di imputazione fa poi riferimento falsità costituita dalla apocrifa firma del sottotenente di complemento IA ES >> sul verbale di sopralluogo datato 4 giugno 1972.
Come ricorda la sentenza impugnata (pag. 112)
1a. firma del s.ten.i! verbale 4 giugno reca alterata, perché l'afferma IA certamente l'interessato e poi perché tale è stata dichiarata
45 dalla perizia grafologica esperita in proposito>>. Ciò
di nonostante anche in questo caso la corte di assise appello ha concluso per l'insussistenza del fatto. cheLa sentenza (a pag. 121) prima ha ricordato consulente di parte aveva rilevato nella firma in un questione ben sette analogie con la firma autografa >> ed aveva Osservato che sicuramente un'alterazione così vistosa con quelle somiglianze non può che essere determinata dallo stesso autore>>;
poi ha aggiunto: questa Corte non è del parere di questo consulente, perché non si troverebbe un a
ע comportamento. ... simile spiegazione per un
dell'ufficiale, ma ritiene importante quanto dice il consulente medesimo allo scopo di infirmare la sicurezza con la quale viene esposto il rifiuto di
autenticità>>.
Giustamente il Procuratore generale ricorrente in proposito ha osservato che non aderire alla tesi del consulente di parte vuol dire, usando la logica aderire alla tesi del perito di ufficio comune
...
secondo cui la firma è falsa>>. E' da aggiungere che di fronte al disconoscimento operato dal s.ten. SPAZIANI e alle conclusioni del perito di ufficio la
stessa corte di assise di appello ha ritenuto priva di ragionevolezza l'ipotesi che la firma sia stata deliberatamente apposta dall'apparente firmatario in modo da farla apparire falsa e che una volta ritenuto ciò non può logicamente. farsi allariferimento
46 consulenza di parte per mettere in dubbio che la firma sia apocrifa e concludere che la falsità non sussiste.
Del resto la stessa sentenza più avanti si è
prospettatomostrata certa della falsità, dato che ha l'ipotesi che ad Udine si siano accorti che il verbale -
firma proveniente da Gorizia era rimasto privo della del s.ten. IA ed abbiano ovviato all'omissione apponendola in sua vece. La sentenza impugnata infatti per quanto riguarda la firma ha concluso (pag. 122)
..
che dal fatto che essa esista sul ritenuto originale e non si trovi sulla copia del verbale der 4 giugno, "
può legittimamente dedursi che fu apposta da un terzo
che si accorse della mancanza, prima della sua spedizione (e la vistosa alterazione potrebbe derivare da questo fatto), senza dover ricorrere Rer la
spiegazione alla volontà malvagia di depistatori (che, tra l'altro, si sarebbero ben guardati da lasciare
tracce così evidenti della falsificazione)>>.
Anche questa, come quella relativa alla
"requisizione" dei bossoli, è solo un'ipotesi ed inoltre è un'ipotesi che, come l'altra, non esclude la sussistenza del fatto materiale, dato che la stessa sentenza impugnata parla di tracce così evidenti
della falsificazione >>.
non dissimili valgono pure per la Rilievi
concernente la distruzione motivazione l'occultamento dei bossolin
47 La sentenza impugnata ha indugiato con argomenti
per giustificare il fatto che nessuna discutibili rilevanza era stata data nel corso delle indagini ai
rinvenuti sul luogo della strage ed è bossoli risultata contraddittoria quando ha affermato (a pag.
128) che è ben lungi dall'esserc dimostrato il collegamento tra detta arma (la pistola di UT)
ed i bossoli di AN e che qualcuno abbia
considerato la possibilità di un tale collegamento>>.
Infatti, come hanno osservato le parti civili, in
precedenza la corte si era invece mostrata certa di
' tale collegamento, tanto che nel motivare circa la
-
responsabilità di UT per la strage aveva affermato (a pag. 86): Non è privo di rilevanza del resto che il UT sia fuggito all'estero proprio immediatamente dopo il fallito dirottamento di Ronchi,
nel quale era stata usata la sua pistola, che poteva essere oggetto di controlli e di comparazioni: e l'imputato non sapeva che gli investigatori non
avevano e non avrebbero dato peso alcuno al ritrovamento dei bossoli sul luogo della strage>>.
finiComunque ciò che soprattutto conta ai
dell'imputazione è che la stessa sentenza ha concluso
(pag.128) che uno ° più bossoli effettivamente
vennero rinvenuti >> ed anche in questo caso non si sia potuta affermare comprende come poi si l'insussistenza del fatto, posto che i bossoli sono
scomparsi e che la corte di assise di appello non ha
48 dato molto credito alla dichiarazione di AP che i bossoli erano rimasti nel cassetto della sua scrivania era stata sostituita ed i fino a quando questa non dispersi per un fattoerano andati bossoli indipendente dalla volontà degli imputati>> (pag.130).
Questa per la sentenza impugnata è la più deteriore
ipotesi >> e non è chiaro quali siano le altre, delle meno deteriori, che farebbero escludere il fatto nella sua materialità.
In Procuratoreconclusione le censurè mosse dal generale ricorrente alla sentenza impugnata per quanto concerne l'affermata insussistenza de Me falsità sono
fondate e mettono in luce un vizio di motivazione che concernendo il reato nella sua materialità si è
naturalmente riflesso su tutta la decisione, anche se
è chiaro che una diversa conclusione sull'esistenza dei fatti non porterebbe automaticamente all'affermazione della responsabilità degli imputati,
restando da accertare se questi effettivamente ne sono
agito stati gli autori e, in caso positivo, se hanno con il dolo dei delitti loro addebitati ed eventualmente anche con il fine di eseguire il reato di favoreggiamento personale e di assicurare l'impunità ai responsabili della strage>>, fine al
quale nell'imputazione è collegata l'aggravante dell'art. 61 n.2 c.p.
Di conseguenza deve pronunciarsi 1'annullamento
49 della sentenza impugnata nel capo concernente i reati
di falsità di cui sono imputati MI, CO e :
AP.
haL'accertamento sulla calunnia, che pure formato oggetto del ricorso del Procuratore generale,
è logicamente collegato a quello sulle falsità, anche
se il primo si fonda su elementi in gran parte autonomi. Secondo l'ipotesi accusatoria infatti le
falsità e la calunnia sarebbero affasciate dalla medesima finalità di favorire gli autori della strage
e la decisione della corte di assise di appello sulle falsità ha influito in modo rilevante sulla decisione relativa alla calunnia, come risulta dall'affermazione della sentenza impugnata che una volta escluse le
falsità, si рид affermare che, per la funzione dall'accusa, strumentale che viene attribuita ad esse cade per ciò stesso l'imputazione di calunnia>>.
Dato questo rapporto, all'annullamento della sentenza impugnata nel capo concernente le falsità non può non seguire l'annullamento nel capo concernente la calunnia.
L'inammissibilità dei ricorsi degli imputati
UT, UR e CO e delle parti civili del Ministero di grazia e giustizia, Presidenza
Consiglio dei Ministri, DI, SC LA CA,
OR e IA OR comporta la RI
condanna di tutti questi ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno
50 di essi al versamento della somma di lire duecentomila in favore della Cassa delle ammende.
Sul rimborso delle spese processuali sostenute per questo grado di giudizio dalle parti civili nei
confronti degli imputati MI, CO e AP
dovrà provvedere il giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore
generale nei confronti di DE NN LI, 'OL
EN, PI LO e UR RE IT, nonché i ricorsi di IN AR, del UR, di CO¨ Antonino e delle parti civili: Ministero di grazia e
giustizia; Presidenza del Consiglio dei Ministri;
DI EN;
SC AN RI, nei confronti di
MI DI%3 LA CA RI, OR RI e
OR IA, nei confronti del MI e dil
AP GI;
condanna il UT, il UR, il CO e le
A li in solido al pagamento delle predette parti
spese del procedimento e ciascuno al versamento della
somma d ire duecentomila in favore della Cassa delle ammende
rigetta il ricorso del Procuratore generale nei confronti del UT, di AC IA, di
RA NC, di RA TA, di OR
DE e di AN EL;
51 sostituisce nei confronti dello OR la formula assolutoria dubitativa con quella dell'assoluzione perché il fatto di partecipazione non sussiste;
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore
generale nei confronti del CO e del MI
nel capo concernente l'imputazione di cui al n.38;
Asvob annulla la sentenza impugnata nei confronti del
CO, del MI e del NAPOLI nei 1 capi
concernenti l'imputazione di cui al n.36 e quella di calunnia "e rinvia Rer nuovo giudizio sui capi
9 suindicati nei confronti dei .predetti CHIRICO,
e AP ad altra sezione della Corte di MI
assise di appello di EN.
RO 29 gennaio 1990
25 llamenes Il presidente
Il consigliere estensore
もっぴ Tomom
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA IL DIRETICRE CI SEZIONE
(AR Navacci) 23 APR 1990
IL CANCELLIERE
52