Sentenza 11 marzo 1998
Massime • 2
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 437 cod. pen., rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, è irrilevante l'emanazione di diffide da parte degli ispettori USL, in quanto la facoltà di diffida, attribuita agli ispettori del lavoro dall'art. 9 d.p.r. 19 marzo 1955 n. 520 ed estesa agli ispettori USL per la legislazione in materia di sicurezza del lavoro dall'art. 21 legge 23 dicembre 1978 n. 833, ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo connesse a violazioni già in atto, senza influire sulla sussistenza degli illeciti già commessi.
Il mancato impiego degli apparati infortunistici prescritti dalla legge è sufficiente a realizzare il reato di omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni, prevista dall'art. 437 cod. pen., atteso che trattasi di reato di pericolo presunto, per la cui sussistenza non è necessario che la situazione di pericolo interessi la collettività o un numero rilevante di persone, estendendosi la tutela anche all'incolumità dei singoli lavoratori. (Fattispecie in cui il rilevante numero dei macchinari e dei relativi operatori è stato ritenuto indice sufficiente del fatto che la collettività di lavoratori era di non modeste proporzioni e la plurima ed estesa mancanza delle protezioni imposte indice della diffusione del pericolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 8054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8054 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 11/03/98
l. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. Relatore N.284
3. " Vincenzo Luigi TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI Consigliere N.2172/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN ON, n.
5.6.1934 a Chieti
avverso la sentenza in data 26.6.1997 della Corte d'Appello dell'Aquila
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. ON ALBANO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste
Udito il difensore, AVV. Stefano LUPIS, in sostituzione dell'Avv. Sabatino CIPRIETTI.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.6.1997 la Corte d'Appello dell'Aquila, in parziale riforma della pronuncia in data 26.2.1993 del Tribunale di Chieti, dichiarava prescritte numerose contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni e confermava la condanna di AN ON a mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 437 C.P.. Osservava che da accertamento peritale eseguito in sede di incidente probatorio era emerso come praticamente tutte le macchine in uso nello stabilimento dell'imputato fossero risultate carenti delle prescritte precauzioni e protezioni;
ciò integrava una situazione di pericolo diffuso per l'integrità fisica dell'intera collettività dei lavoratori e, quindi, per la pubblica incolumità. Irrilevanti erano le questioni sollevate circa i poteri del personale ispettivo della U.S.L. e la genericità delle diffide da questo impartite, posto che gli addebiti non riguardavano l'inottemperanza alle diffide in sè, ma la mancanza di protezioni, carenza di cui l'imputato era ben conscio proprio a seguito degli inviti rivoltigli e che era stata riscontrata dall'indagine peritale.
L'imputato ricorre per cassazione denunciando:
- Violazione dell'art. 1 C.P., in quanto non esisteva un valido provvedimento precettivo che avesse indicato in concreto quali fossero i dispositivi da installare a fine di prevenzione degli infortuni, la cui individuazione non poteva essere demandata ad un accertamento "ex post";
- Violazione degli artt. artt. 437 C.P. e 192, co. 1, C.P.P. perché lo specifico reato era stato ravvisato in base ad accertamenti concernenti le singole macchine, che non erano diretti, nè valevano a dimostrare l'esistenza di un diffuso pericolo per un numero indeterminato di dipendenti;
- Violazione degli artt. 42 C.P. e 192 C.P.P, nonché carenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, che non sarebbe ravvisabile in quanto nessuna direttiva tecnica era stata impartita all'imputato, il quale aveva avviato la bonifica della situazione di pericolo contestatagli in sede ispettiva secondo le proprie nozioni e capacità;
- Violazione degli artt. 5 e 47 C.P.. Posto che le macchine (da conceria, per le quali non risultano, secondo l'accertamento peritale, specifiche disposizioni di legge direttamente applicabili) erano costruite da ditte specializzate e gli interventi erano stati eseguiti, per quanto lo consentivano le generiche prescrizioni ispettive, non poteva farsi carico all'imputato della mancanza di più raffinate conoscenze tecniche;
le doglianze formulate in proposito non erano state prese in esame dal giudice di appello. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Va anzitutto chiarito che il dettagliato capo d'imputazione, per quanto riguarda le carenze relative a singoli macchinari, ha riferimento a specifiche e inderogabili prescrizioni legislative contenute nel D.P.R. 27.4.1955 n. 547, che detta la generale disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
prescrizioni per la massima parte sicuramente di diretta ed immediata applicazione anche alle macchine da conceria. ciò dicasi per l'omessa segregazione dell'organo mobile di due palissonatrici (art. 41, contenuto nel titolo III - norme generali di protezione delle macchine - capo I - disposizioni di carattere generale - del D.P.R.); per la mancata collocazione a facile portata dell'operatore degli organi di comando di una garzatrice (art. 76, contenuto nello stesso titolo, capo IV, relativo alle macchine operatrici e varie); per l'omessa protezione dei pulsanti di comando di due prerasatrici (art. 77, di identica collocazione sistematica); per l'omessa protezione degli organi di trasmissione di cinque diverse macchine (art. 55, sempre compreso nel titolo sulle norme generali, capo III - trasmissioni e ingranaggi);
per la mancata protezione di numerose macchine contro il pericolo di presa e trascinamento delle mani del lavoratore (artt. 132 - cilindri in genere - e 158 - cilindro a lame elicoidali, compresi fra le norme particolari per determinate tipologie di macchinari). Soltanto per gli addebiti relativi alla protezione con idonea custodia degli organi lavoratori può farsi questione circa la diretta applicazione ai macchinari da conceria, poiché gli artt. 135 e 136, cui si riferisce l'imputazione, riguardano le "macchine pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili" (resta comunque applicabile il meno particolareggiato obbligo di protezione ex art. 41). I comportamenti omissivi contestati, oltre a costituire reati contravvenzionali (estinti per prescrizione), concorrono ad integrare l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 437 C.P., che può essere realizzato, fra l'altro, con l'omesso collocamento di "impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro". Tanto premesso, è palese l'infondatezza delle doglianze relative alla pretesa inesistenza di uno specifico precetto che determinasse previamente il contenuto degli obblighi del datore di lavoro e della condotta omissiva penalmente sanzionata;
contenuto invece dettagliatamente precisato dalle citate norme del D.P.R. n.547/1955. È pertanto sotto questo profilo irrilevante, come esattamente ritenuto dai giudici di merito, l'emanazione di diffide da parte dell'organo ispettivo;
infatti, la facoltà di diffida, attribuita agli ispettori del lavoro dall'art. 9 D.P.R. 19.3.1955 n.520 ed estesa dall'art. 21 L. 23.12.1978 n. 833 agli ispettori della
U.S.L. per la legislazione in materia di sicurezza del lavoro, ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo connesse a violazioni già in atto, senza influire sulla sussistenza degli illeciti già commessi (Cass., Sez. Un., 8.2.1993, Simonetti ed altro).
Tanto premesso, resta da stabilire se il mancato impiego degli apparati antinfortunistici prescritti dalla legge sia di per sè sufficiente a realizzare gli estremi obbiettivi del reato. Questo è compreso fra i delitti contro la pubblica incolumità; è peraltro pacifico che trattasi di reato di pericolo presunto, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun accertamento in concreto della situazione pericolosa per l'interesse protetto (cfr., oltre alle decisioni di seguito citate, Cass. , Sez. I, 24.5.1986, Casa) Secondo la prevalente e preferibile interpretazione giurisprudenziale il pericolo in questione non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini, o comunque un numero rilevante di persone, in quanto la tutela si estende anche all'incolumità dei singoli lavoratori, com'è dimostrato testualmente sia dalla rubrica, sia dall'ipotesi - aggravata dall'evento - di cui al co. 2 dell'art.437 C.P., che può essere realizzata anche nel caso in cui si verifichi un semplice infortunio individuale sul lavoro (cfr. Cass., Sez. IV, 16.7.1984, Bucarini;
Sez. I 14.3.1988, Ziri;
7.4.1988, Barbagallo;
13.2.1991, Michelagnoli;
22.9.1995, Gencarelli;
24.12.1996, Frusteri). Va comunque notato che anche l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è necessario accertare che il contesto imprenditoriale in cui si verifica l'omissione sia di non minime dimensioni e interessi una rilevante collettività di prestatori d'opera (Cass., Sez. IV, I.8.1989, Micalizzi;
Sez. I 12.1.1979, Morelli;
27.1.1979, Guzzon;
4.11.1995, P.M. in proc. Yu NG IA) è fermo nell'escludere la necessità di una verifica di pericolosità in concreto, posto che questa è presunta dalla legge. Ora, nel caso di specie il rilevante numero dei macchinari (e dei relativi operatori) dimostra che la collettività lavorativa interessata era certamente di non modeste proporzioni, e la diffusione del pericolo, come esattamente osservato dal giudice di appello, è necessariamente conseguente alla plurima ed estesa mancanza delle prescritte protezioni.
Quanto all'elemento psicologico, esso è costituito dalla coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per l'incolumità delle persone (Cass., Sez. II, 24.11.1994, P.M. in proc. Arienti e altri;
Sez. I 29.7.1988, Tartaglione, oltre alle già citate 22.9.1995, Gencarelli, e 24.12.1996, Frusteri). Nel caso di specie, come ricordato nella sentenza di appello e più dettagliatamente specificato in quella di primo grado (per la reciproca integrazione dei due provvedimenti, se conformi sul punto denunciato, cfr. Cass., Sez. IV, 5.2.1993, Pelli;
Sez. I 4.2.1994, Albergamo e altri;
Sez. III 23.4.1994, Scauri;
Sez. II 4.5.1994, Palazzotto), a seguito di due gravi infortuni, in cui un dipendente aveva perso il braccio destro, l'organo ispettivo aveva prescritto il 2.8.1991, dopo un primo e più limitato provvedimento, di mettere fuori uso due palissonatrici e di adottare entro trenta giorni le misure antinfortunistiche previste dalla legge su di esse e su numerose altre macchine, specificando che due prerasatrici, quattro rasatrici e sette garzatrici "non dispongono di alcun sistema di sicurezza contro la presa delle mani tra i rulli". Tale successione di avvenimenti non poteva non rendere consapevole l'imputato sia della carenza di misure preventive previste dalla legge, sia del grave pericolo per l'incolumità delle persone. Nè il dolo può essere escluso sotto il profilo della genericità delle prescrizioni impartitegli (che comunque precisavano, almeno per la parte relativa alla protezione dei rulli, la tipologia dell'intervento necessario) perché il datore di lavoro ha lo specifico dovere di attuare le misure di sicurezza previste dal D.P.R. n. 547/1955 (art. 4 lett. a) e, quindi, di munirsi delle necessarie competenze tecniche o di idonei ausiliari, anche indipendentemente da eventuali inesatti affidamenti avuti dal venditore o dal costruttore (cfr. Cass., Sez. III, 15.2.1990, Grazioli;
4.8.1990, Beretta). Neppure può sostenersi che debba essere escluso il dolo e che il datore di lavoro abbia agito colposamente per imperizia o erronea applicazione della normativa antinfortunistica, non risultando che egli si sia attivato se non in minima parte ed avendo, in una delle macchine di maggiore pericolosità, apportato modifiche dichiaratamente rivolte non alla sicurezza, ma esclusivamente alla produttività del lavoro, in quanto realizzavano un recupero di potenza che "serve per poter palissonare pelli più grandi", come da sua lettera in data 30.7.1991 riportata dalla sentenza di. primo grado. Nè, da ultimo, può invocarsi la scusantè della incolpevole ignoranza della legge penale ai sensi della sentenza 24.3.1988 n. 364 della Corte Costituzionale; essa presuppone infatti (cfr. Cass., Sez. Un., 18.7.1994, P.G. in proc. Calzetta ed altro) che l'interessato abbia assolto al cosiddetto "dovere d'informazione" (in termini particolarmente rigorosi per chi svolga professionalmente una determinata attività), mentre nel caso di specie il ricorrente non risulta essersi attivato per acquisire la conoscenza della legislazione antinfortunistica, ne' vi sono orientamenti giurisprudenziali o atti dell'amministrazione che valessero ad ingenerare l'erroneo convincimento della liceità del comportamento tenuto (le prescrizioni dell'organo ispettivo erano anzi tali da escludere tale convincimento e, se non del tutto specifiche, valevano semmai a sollecitare l'adempimento dell'obbligo di informarsi).
Il ricorso va perciò respinto.
P . Q . M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998