Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 8054
CASS
Sentenza 11 marzo 1998

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Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 437 cod. pen., rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, è irrilevante l'emanazione di diffide da parte degli ispettori USL, in quanto la facoltà di diffida, attribuita agli ispettori del lavoro dall'art. 9 d.p.r. 19 marzo 1955 n. 520 ed estesa agli ispettori USL per la legislazione in materia di sicurezza del lavoro dall'art. 21 legge 23 dicembre 1978 n. 833, ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo connesse a violazioni già in atto, senza influire sulla sussistenza degli illeciti già commessi.

Il mancato impiego degli apparati infortunistici prescritti dalla legge è sufficiente a realizzare il reato di omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni, prevista dall'art. 437 cod. pen., atteso che trattasi di reato di pericolo presunto, per la cui sussistenza non è necessario che la situazione di pericolo interessi la collettività o un numero rilevante di persone, estendendosi la tutela anche all'incolumità dei singoli lavoratori. (Fattispecie in cui il rilevante numero dei macchinari e dei relativi operatori è stato ritenuto indice sufficiente del fatto che la collettività di lavoratori era di non modeste proporzioni e la plurima ed estesa mancanza delle protezioni imposte indice della diffusione del pericolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 8054
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8054
    Data del deposito : 11 marzo 1998

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