Sentenza 10 novembre 1998
Massime • 1
In materia di smaltimento di rifiuti la vecchia disciplina, per la quale ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici-nocivi era soggetta ad autorizzazione regionale, ed in caso di inosservanza si concretava la contravvenzione di cui all'art. 26 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, è confluita nell'art. 51 , primo comma , del D.L.G. 5 febbraio 1997 n. 22, sia pure attraverso una più precisa articolazione delle fasi con cui lo smaltimento non autorizzato viene effettuato. Tra il nuovo art. 51 citato, ed il vecchio art. 26 sussiste pertanto un nesso di continuità che si riconduce alla successione di norme nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1998, n. 13577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13577 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg. MAGISTRATI: Udienza pubblica
1)Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 10.11.98
2)Dott. RAFFAELE RAIMONDI Consigliere SENTENZA
3)Dott. PIERLUIGI ONORATO " N.3390
4)Dott. SALVATORE SALVAGO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. FRANCESCO NOVARESE " N.21045/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore presso la Corte di appello di Brescia
avverso la sentenza del 25.2.1998 del Pretore di Brescia Udita in pubblica udienza la relazione dal Consigliere dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per A. con rinvio del ricorso
Fatto e motivi
Con sentenza del 25.2.1998, il Pretore di Brescia ha assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato SI LA, imputata n.q. di Presidente del consiglio di amministrazione della s.p.a. Acciaierie di Lonato, di aver effettuato una fase di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi senza la prescritta autorizzazione regionale e non ottemperando alle prescrizioni tecniche della delibera intermin.27.7.1984 (art.26 d.p.r. 915 del 1982). Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge perché la disposizione incriminatrice dell'abrogato art.26 d.p.r. 915 del 1982 era stata trasfusa nell'art.51 del d.lvo 22 del 1997; per cui il fatto attribuito alla SI costituisce tuttora reato. Il ricorso è fondato.
Invero, il Pretore ha correttamente rilevato che l'art.56 d.lgs.22 del 1997 ha abrogato il d.p.r. 915 del 1982, ma ha erroneamente interpretato l'art.51 del d.lgs. n.22 laddove ha escluso che lo stesso più non avesse conservato le contravvenzioni inerenti allo smaltimento non autorizzato di rifiuti tossici e nocivi già previste dall'art.26 del d.p.r.915/1982. Questa Corte, infatti, anche a sezioni unite, ha più volte specificato che quando viene espressamente abrogata una disposizione incriminatrice con la contestauale emanazione di un'altra disposizione incriminatrice, dal solo dato dell'abrogazione non può dedursi che tutte le condotte precedentemente realizzate e rientranti in quella disposizione siano divenute non punibili, in quanto, soltanto se la nuova legge si risolve nell'abolizione di norme incriminatrici già in vigore e nella contestuale formulazione di ipotesi criminose del tutto diverse, i fatti anteriori perdono ogni valenza penale;
che, invece conservano se le nuove disposizioni danno luogo ad un particolare rapporto di interferenza con quelle abrogate o modificate, da accertarsi in base alla comparazione delle rispettive fattispecie: e, quindi, introducano un più variegato fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dal principio dell'art.2, 3^ comma cod.pen. secondo cui trova in tal caso applicazione la legge più favorevole.
Proprio tale ultima ipotesi ricorre nel caso concreto dato emerge dal raffronto delle norme sopra indicate, con la vecchia disciplina ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi (raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, stoccaggio definitivo) era soggetta ad autorizzazione regionale (art.16); ed in caso di inosservanza si concretava la contravvenzione di cui all art. 26, addebitata, appunto all'imputata.
E che tali fattispecie sono confluite nell'art.51, 1^ comma del d.lgs. 22 del 1997 sia pure attraverso una più precisa articolazione delle fasi con cui lo smaltimento non autorizzato viene attuato ed individuazione delle ulteriori condotte vietate che comunque con esso interferiscono o lo presuppongono.
E non è sostenibile che tali innovazioni abbiano comportato in ordine alle anteriori fattispecie concrete di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi una generalizzata abolitio criminis regolata esclusivamente dal 2^ comma del citato art.2 cod.pen. dato che tra il nuovo art.51, 1^ comma della legge 22/1997 ed il precedente art.26 d.p.r. 915/1982, sussiste un nesso di continuità e di omogeneità
delle rispettive previsioni il quale riconduce l'interferenza di tali precetti nel citato fenomeno di successione di norme incriminatrici, nell'ambito del quale la nuova norma ha da un lato riprodotto le previgenti condotte vietate e dall'altro le ha adeguate ai nuovi principi e direttive comunitari per la cui attuazione è stata del resto emanata (sent. 6292 del 29.5.1998; 517 del 9.4.1998; 9 ottobre 1997 n. 9168). Basta considerare, al riguardo, che le due leggi hanno in comune il - medesimo oggetto giuridico rappresentato dall'interesse dello Stato alla gestione di tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti - gestione, dichiarata da entrambe le normative "attività di interesse - onde assicurare controlli efficaci per garantire un'elevata protezione dell'ambiente e prevenire ogni danno o pericolo per la salute e l'incolumità della collettività e dei singoli. In tale ottica la nuova legge, significativamente qualificata di riforma economica- sociale, perciò obbligatoria anche per le regioni a statuto speciale, ha semmai ampliato e tipizzato ulteriormente le previgenti previsioni incriminatrici, si da disciplinare in modo esaustivo ogni fase dell'attività suddetta e da renderle più incisive ed efficaci per prevenire e reprimere, come ha giustamente osservato il Procuratore ricorrente, ogni comportamento, commissivo ovvero omissivo, idoneo a pregiudicare l'ambiente e/o la salute pubblica: così come dimostrano proprio gli elementi costitutivi del reato di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi già previsto dal citato art.26 del d.p.r. 915/1982 ("effettua le fasi di smaltimento dei rifiuti"), trasfusi tutti nella nuova fattispecie dell'art.51 ("effettua una attività di smaltimento di rifiuti") che vi ha aggiunto altresi tutte le attività propedeutiche e strumentali nonché quelle complementari, ma non meno pericolose in cui la gestione di tali rifiuti diviene oggetto di commercio o di intermediazione.
E neppure la sostituzione dei rifiuti pericolosi a quelli "tossici e nocivi" (1^comma lett.b) altera l'intima essenza della previsione previgente dato che anche la nuova categoria, ora incentrata sulla nozione di semplice pericolosità, amplia e necessariamente comprende quella precedenze che richiedeva, invece, il nocumento effettivo:
come del resto confermano nel caso concreto i metalli di cui al capo di imputazione espressamente compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi individuati negli allegati D e G2: mentre è ulteriormente significativo che anche secondo la norma transitoria dell'art.57 del d.lgs. 22 che significativamente non ha considerato le attività di gestione illecite in base al sistema previgente non per la tautologica considerazione del Pretore, ma proprio perché tutte già minuziosamente disciplinate ed inserite nelle più articolate fattispecie individuate dagli articoli precedenti - ai fini delle norme regolamentari e tecniche allora in atto, "ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi".
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia che provvederà all'esame dell'imputazione contestata alla SI attenendosi ai principi appena enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 10 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998