Sentenza 12 ottobre 2000
Massime • 1
La violazione dell'obbligo di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, non si verifica quando l'accusa venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, e in particolare quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato come elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare un'ipotesi di reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il medesimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazione alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è dato riscontrare quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione o sostituzione dell'addebito che la norma intende sanzionare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2000, n. 11082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11082 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA Presidente del 12/10/2000
Dott. DIANA LAUDATI Consigliere SENTENZA
Dott. MASSIMO ODDO rel. Consigliere N. 978
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIACOMO FUMU Consigliere N. 6141/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 5 luglio 1999 dal difensore di RA OS - nato a [...] il [...] - avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 835 del 22 marzo 1999, che, su impugnazione dell'imputato, ha parzialmente riformato la sentenza resa il 2 novembre 1993 dal Pretore di Catania - sede distaccata di Acireale
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso:
OSSERVA
Il Pretore di Catania - sezione distaccata di Acireale - con sentenza del 2 novembre 1993 dichiarava RA OS colpevole del delitto di favoreggiamento personale, così qualificato il fatto di ricettazione a lui contestato per avere in concorso con altri, al fine di procurarsi un profitto, acquistato o comunque ricevuto un'autovettura di provenienza furtiva, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di otto mesi di reclusione;
lo assolveva, invece, dall'imputazione di soppressione delle targhe del medesimo veicolo perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La decisione veniva impugnata dall'imputato ed il 22 marzo 1999 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosceva l'attenuante di cui all'art.62, n. 6, c.p., e, nuovamente qualificato il fatto ascritto al
RA come concorso nel delitto di ricettazione, confermava la pena a lui già inflitta atteso il divieto di reformatio in peius. Il difensore del RA è ricorso per cassazione avverso la sentenza ed ha dedotto cinque motivi di nullità.
Manifestamente infondata è la denuncia con il primo di essi che, in violazione degli artt. 601 e 171, lett. d),e 477 c.p.p., la notifica del decreto di citazione davanti alla corte d'appello mediante consegna al fratello DA RA di una copia illeggibile avrebbe comportato un incertezza sull'effettivo destinatario dell'atto e sarebbe avvenuta a mani di persona non convivente con l'imputato. La consistenza di entrambe le questioni, delle quali è del tutto nuova quella sollevata sull'incertezza del destinatario nascente dalla possibilità di individuarlo nel fratello dell'imputato, è smentita, infatti, dalla certificazione della notifica dell'atto nel domicilio dichiarato a mani di "RA DA nato il [...] CT fratello convivente", e dalla considerazione che l'attestazione riferisce di un rapporto valido agli effetti della notificazione anche se temporaneo (cfr.. Cass. pen., sez. II, sent. 1 aprile 1999, n. 5791; Cass. pen., sez. VI, sent. 27 ottobre 1997, n. 11471; Cass. pen., sez. VI, sent. 4 novembre 1996). Egualmente va ritenuto in ordine al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 521 e 522, C.P.P., atteso che la condanna di primo grado per il delitto di favoreggiamento personale sarebbe stata pronunciata in relazione ad un fatto diverso da quello contestato come delitto di ricettazione. Il vizio di difetto di correlazione tra accusa e sentenza, invero, presuppone che venga posto a base della decisione un fatto radicalmente trasformato rispetto a quello contenuto nella imputazione, dimodoché l'imputato sia messo di fronte ad una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito rispetto alla quale sia venuto a trovarsi nella condizione di non potersi difendere.
Ciò non si verifica quando l'imputazione venga precisata, o integrata, con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo e, in particolare, quando il fatto ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello originariamente contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale, una sua penale responsabilità per reato di minore gravità, giacché in tal caso è l'imputato medesimo che si è fatto automaticamente carico del suo assunto ed in relazione a questo ha apprestato le sue difese (cfr.:
cfr.: Cass. pen., sez. VI, sent. 19 marzo 1998, n. 34609; Cass. pen., sez. VI, sent. 15 dicembre 1997, n. 11462). Nel caso di specie il RA, al quale era stato contestato il concorso nella ricezione di un bene di provenienza furtiva, nell'interrogatorio reso al pretore aveva sostenuto, oltre che di ignorare l'origine furtiva dell'autovettura, di essersi limitato a prestare il suo aiuto per la discarica dei resti inutilizzati dell'autovettura rubata in un terreno isolato.
Alla credibilità di tale racconto, che non negava la temporanea detenzione del bene, si è ricollegato, quindi, il giudice di primo grado nell'escludere la finalità dell'imputato di procurare con la sua azione un profitto a sè od altri e correttamente ha individuato nel fatto contestato il delitto di favoreggiamento personale, meno grave del reato ipotizzato di ricettazione, enucleando una fattispecie, i cui oggettivi elementi costitutivi, desunti dalla sorpresa in flagranza da parte della polizia giudiziaria, erano gli stessi già inclusi in quella oggetto dell'originaria contestazione. La diversa qualificazione, in quanto conseguente ad una favorevole rivalutazione del fatto sul fondamento del vaglio positivo di deduzioni difensive, non poteva essere conseguentemente censurata dal ricorrente per avere cagionato un indebito difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, anche se la stessa non si sottrae a critica, al pari della successiva riqualificazione della fattispecie come ricettazione, operata dalla corte d'appello senza alcuna disamina sulla sussistenza del dolo specifico di tale delitto. La discarica dei resti dell'autovettura, avvenuta dopo il prelievo del motore, non comportava, infatti, la distruzione, ma unicamente l'occultamento del bene e, riconosciuta la volontà dell'imputato di prestare aiuto ai ricettatori, la condotta andava definita di favoreggiamento reale, secondo la previsione contenuta nell'art. 379, c.p., e non di favoreggiamento personale, non essendo quest'ultimo ravvisabile nel soccorso prestato per assicurare il prodotto, il profitto od il prezzo di un reato, ma unicamente nel caso in cui l'azione sia diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazione dell'autorità od a sottrarsi alle ricerche di questa. La conclusione, che sconta la fondatezza del quinto motivo di ricorso, nella parte in cui investe l'erronea riqualificazione del fatto contestato da parte della corte d'appello, e comporta altresì, il pregiudiziale accoglimento dell'eccezione contenuta in quest'ultimo di prescrizione del delitto.
Il riconoscimento all'imputato delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 6, e 62-bis, c.p., operata dal pretore e dalla corte d'appello, comporta l'individuazione della pena edittale per il delitto di favoreggiamento reale addebitabile all'imputato in misura inferiore ai cinque anni di reclusione e del termine massimo di prescrizione di tale reato in sette anni e sei mesi per effetto del combinato disposto degli artt. 157, n. 4, e 160 u.c., c.p.
Tale termine, essendo stata accertata la commissione del fatto il 9 dicembre 1991, risulta già decorso e, conseguentemente, deve essere emessa la declaratoria di estinzione del delitto con correlativo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Resta assorbita dall'osservanza dell'obbligo imposto dall'art. 129, c.p.p., la disamina degli ulteriori motivi, con i quali il ricorrente ha lamentato la mancanza e l'illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 648, c.p., e la violazione dell'art. 597, 4^ co., c.p.p., giacché la corte d'appello avrebbe dovuto operare, a seguito del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., la riduzione della pena nei limiti di un terzo o, comunque,
riformulare la stessa affinché tale riconoscimento fosse operativo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, qualificato il delitto ascritto all'imputato come favoreggiamento reale, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2000