Articolo 518 del Codice di procedura penale
Articolo 442Articolo 442
Versione
24 ottobre 1989
Art. 518. Fatto nuovo risultante dal dibattimento 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.
2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, puo' autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi e' consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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