Articolo 12 della Legge 3 agosto 1978, n. 405
Articolo 11Articolo 13
Versione
4 agosto 1978
Art. 12. Disciplina dell'azione civile in seguito alla applicazione dell'amnistia

Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decidono ugualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
La sentenza con la quale il giudice di appello o il giudice di rinvio, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decide sull'azione civile, puo' essere impugnata mediante ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 524 e seguenti del codice di procedura penale . In ogni caso, la Corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio, provvede ai sensi dell' articolo 541 del codice di procedura penale .
Quando il pretore, il giudice istruttore o il tribunale nel corso del giudizio di primo grado pronunciano sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato in seguito ad amnistia, il provvedimento di assegnazione di una somma alla parte civile ai sensi dell' articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , perde efficacia se non viene proposta azione in sede civile entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno in cui e' pronunciata la sentenza non piu' soggetta ad impugnazione.
Il giudice civile con la decisione del merito puo' revocare il provvedimento indicato nel comma precedente.
Entrata in vigore il 4 agosto 1978
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