Sentenza 19 gennaio 2000
Massime • 3
Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato).
In tema di giudizio abbreviato, pur mancando nell'art. 599 cod. proc. pen. una disposizione analoga a quella dell'art. 442, comma terzo, stesso codice, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere notificata all'imputato non comparso, a norma degli artt. 127, comma settimo, e 128 stesso codice, e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare.
Una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante. Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto.
Commentari • 25
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La massima Nel giudizio di appello in camera di consiglio, la Corte deve pronunciarsi sull'istanza di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva ex art. 53 L. 689/1981, formulata nei motivi aggiunti nei termini dell'art. 598-bis c.p.p. L'omessa decisione integra vizio di mancata pronuncia in violazione del principio devolutivo che impone l'annullamento con rinvio. La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 30/10/2025, (ud. 30/10/2025, dep. 05/11/2025), n.36044 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 16 ottobre 2024, ha dichiarato La.Fr. responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso in Chieri il 16 maggio 2022 e, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/2000, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2000 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
1. Dott. Giuseppe VIOLA Presidente
2. Dott. Brunello DELLA PENNA Componente
3. Dott. Luciano DI NOTO " "
4. Dott. Mariano BATTISTI " "
5. Dott. Carlo COGNETTI " "
6. Dott. Giuseppe COSENTINO " "
7. Dott. Giovanni SILVESTRI " " estensore
8. Dott. Pierluigi ONORATO " "
9. Dott. Adalberto ALBAMONTE " " relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ZZ ND, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 13.7.1998;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Adalberto Albamonte;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Toscani, il quale ha chiesto, in linea principale, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività e, in subordine, l'annullamento con rinvio nel punto relativo alla continuazione e senza rinvio per il reato sub b) perchè estinto per prescrizione e per il reato sub c) perchè non previsto dalla legge come reato, eliminando le relative pene. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.7.1998, la Corte d'Appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 19.2.1997 dal GUP presso il Tribunale della stessa città, con cui all'esito di giudizio abbreviato, TU ND era stato dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 628, comma 2, c.p. (capo A), agli artt. 582, 585, 576, in relazione all'art. 61 n. 2 c.p. (capo B) e all'art. 80, comma 12, del codice della strada (capo C), commessi in Firenze il 21.5.1991, ed era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e di lire 320.000 di multa, concesse le attenuanti generiche, applicate le riduzioni di pena di cui agli artt. 89 c.p. e 442 c.p.p., e ritenuta la continuazione fra i tre reati contestati.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in punto di richiesta di applicabilità dell'art. 81 c.p., sul rilievo che la Corte territoriale aveva del tutto omesso di pronunciare sul motivo di appello a mezzo del quale era stata richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto del processo e vari reati della medesima natura, commessi nello stesso periodo di tempo, per i quali il Pretore di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, aveva già riconosciuto l'esistenza di un identico disegno criminoso e aveva, quindi, applicato la disciplina del reato continuato.
La Seconda Sezione Penale di questa Corte, all'udienza del 25.10.1999, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando che la decisione implica la soluzione di due distinte questioni sulle quali è registrabile un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: la prima questione verte sull'esistenza o non dell'interesse a proporre ricorso per cassazione nell'ipotesi in cui il giudice della cognizione, in grado di appello, abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., formulata con apposito motivo di gravame;
la seconda questione concerne la possibilità per il giudice dell'impugnazione di dichiarare o non l'estinzione del reato per prescrizione quando i motivi di ricorso non abbiano per oggetto l'accertata sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, ma punti differenti della sentenza impugnata riguardanti la determinazione della pena.
Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la decisione l'odierna udienza pubblica. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perchè tardivo, deducendo che nel giudizio di appello svoltosi in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 599 c.p.p. non è applicabile la disposizione di cui agli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134 disp. att., che impone la notifica della sentenza per estratto all'imputato non comparso nel giudizio abbreviato, onde nel caso di specie la decorrenza del termine per ricorrere deve essere individuata non dalla notifica della decisione di secondo grado ma dalla scadenza del termine stabilito per il deposito della sentenza ex art. 585, comma 2, lett. b) c.p.p. Le argomentazioni svolte dal Procuratore Generale non possono essere condivise. Posto che l'art. 443, comma 4, c.p.p. stabilisce che, a seguito dell'impugnazione della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, "il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599", nessun producente elemento ermeneutico può essere ricavato, a sostegno dell'eccezione di inammissibilità, dalla circostanza che per il rito camerale di appello non è stata riprodotta una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 442, comma 3, a norma della quale "la sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso". Nella Relazione al progetto definitivo del codice è stata giustificata l'aggiunta del terzo comma dell'art. 442, osservando che "dal momento che la disciplina della contumacia non può trovare applicazione per l'udienza preliminare, ma considerato che quest'ultima e il correlativo giudizio abbreviato possono ritualmente celebrarsi anche in assenza dell'imputato, è sembrato opportuno prevedere espressamente che la sentenza debba essere notificata all'imputato non comparso" (p. 189). In tale specifica prospettiva, le Sezioni Unite hanno precisato che la disposizione dell'art. 442, comma 3, si è resa necessaria perchè nel giudizio abbreviato non è prevista una dichiarazione di contumacia e quindi il comma 3 dell'art. 548, relativo alla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale, sarebbe stato inapplicabile, nonostante il rinvio agli artt. 529 e seguenti operato dall'art. 442, comma 1 (Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1992, Cicero ed altri): ditalchè proprio nell'impossibilità di configurare la contumacia nei confronti dell'imputato non comparso nel giudizio abbreviato (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1994, Coronato), va identificata la ratio dell'art. 442, comma 3.
Alla luce di tali rilievi risulta chiaro che al mancato inserimento di una identica disposizione nel testo dell'art. 599 c.p.p. non può assegnarsi il significato di escludere la notifica della decisione assunta nel processo di appello svoltosi, senza che l'imputato sia comparso, con le forme del procedimento in camera di consiglio e che il silenzio dell'art. 599 non legittima il ricorso al canone ermeneutico "ubi lex voluit, dixit".
Va rilevato, innanzi tutto, che mancherebbe certamente di coerenza logica e sistematica una disciplina che dovesse negare all'imputato fondamentali garanzie a lui riconosciute nel giudizio di primo grado, in mancanza di una ragionevole situazione giustificativa della scelta del differente trattamento normativo. Una convincente spiegazione dell'inesistenza nell'art. 599 c.p.p. di una norma analoga a quella dell'art. 442, comma 3, è rinvenibile nel fatto che una disposizione del genere, riferita al procedimento di appello, sarebbe stata del tutto superflua, per la precisa ragione che l'art. 599, comma 1, espressamente richiama le forme del procedimento camerale previste dall'art. 127 e rende, dunque, applicabile sia la disposizione dell'art. dell'art. 127, comma 7, c.p.p. sia quella dell'art. 128, che, ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, prescrivono la notifica della decisione alle parti. Tali norme svolgono, pertanto, una funzione di garanzia, finalizzata ad agevolare l'esercizio del diritto di impugnazione, del tutto corrispondente a quella che nel giudizio abbreviato è assicurata dal citato terzo comma dell'art. 442, sicchè deve escludersi che nell'art. 599 esistano lacune e vuoti di disciplina, che differenzino i due procedimenti, dovendo, al contrario, riconoscersi che -pur in mancanza della disposizione dettata per il giudizio abbreviato di primo grado- la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali ex artt. 599 c.p.p. deve essere notificata all'imputato non comparso, a norma degli artt. 127, comma 7, e 128 c.p.p. (Cass., Sez. III, 14.09.1993, Latino;
Cass., Sez. I, 8.02.1993, D'Alessandro; Cass., Sez. V, 18.02.1992, Rodigari). Dalle precedenti considerazioni si evince che il ricorso del TU è tempestivo, in quanto la decisione di appello è stata notificata all'imputato in data 25.11.1998 e il difensore ha presentato ricorso per cassazione il 23.12.1998, onde, stante l'equiparazione alle sentenze dibattimentali ai fini della durata del temine per impugnare, il ricorso è stato proposto quando non era ancora scaduto il termine perentorio stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p. 2. - Con l'unica censura formulata col ricorso proposto nell'interesse del TU è stata denunciata la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione per il fatto che la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciare in ordine alla richiesta di applicazione della disciplina di cui all'art. 81 c.p., che formava oggetto dello specifico motivo di appello con cui era stato sollecitato il riconoscimento della continuazione fra i reati per cui è processo ed altri reati per i quali l'imputato era stato gà condannato con sentenze irrevocabili.
Sulla questione dedotta col motivo di ricorso la Sezione rimettente ha segnalato un contrasto di giurisprudenza, rilevando che mentre un primo orientamento esclude l'interesse all'impugnazione in caso di omesso esame della richiesta di continuazione, dal momento che l'art. 671 c.p.p. offre all'interessato la facoltà di richiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato al giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. V, 17 febbraio 1992, Morresi;
Cass., Sez. II, 7 novembre 1990, Breccoletti;
Cass., Sez. V, 2 marzo 1990, Achilli), una opposta posizione interpretativa è alla base di altre pronunce di questa Corte, con le quali è stato stabilito che la possibilità di chiedere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva non incide sull'interesse dell'imputato a chiederne, invece, l'applicazione al giudice della cognizione, con la conseguente facoltà, in ipotesi di provvedimento sfavorevole, di adìre il giudice dell'impugnazione al fine di ottenere il riconoscimento della disciplina del reato continuato (Cass., Sez. V, 21 ottobre 1992, Basso;
Cass., Sez. III, 3 marzo 1992, Circello;
Cass., Sez. I, 10 febbraio 1992, D'Alessandro; Cass., Sez. II, 2 dicembre 1991, Traditi). Il medesimo principio è stato affermato per l'ipotesi, identica a quella di specie, in cui il giudice della cognizione abbia omesso di esaminare la richiesta di continuazione esplicitamente avanzata dall'imputato (Cass., Sez. III, 17 aprile 1994, Alessandrini). 2.1. - Le Sezioni Unite ritengono di aderire alla seconda linea interpretativa, la cui correttezza è resa manifesta da precisi ed inequivoci elementi di ordine logico e sistematico. Deve premettersi che, benchè nell'ordinanza di rimessione sia stato posto l'accento sulla configurabilità dell'interesse al ricorso, tale profilo è direttamente collegato con la più generale tematica della facoltà della parte (imputato o condannato) di richiedere l'applicazione della continuazione e, correlativamente, dei poteri del giudice della cognizione e del giudice dell'esecuzione, nell'ottica delle possibili interferenze verificabili tra la decisione del primo e quella del secondo.
Fissate in tali termini le coordinate dell'analisi ricostruttiva della disciplina, è indubbio che spetta unicamente all'interessato stabilire se invocare il riconoscimento della continuazione nel processo di cognizione ancora in corso ovvero se, dopo la conclusione di questo, attivare un procedimento di esecuzione diretto all'applicazione della disciplina del reato continuato:
l'unico limite alla facoltà di opzione della parte è indicato dalla disposizione dell'art. 671, comma 1, c.p.p. nella già avvenuta esclusione della continuazione ad opera del giudice della cognizione.
Ciò posto, è parimenti indubbio che, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciare sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo, espresso dal brocardo "tantum devolutum quantum appellatum", è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante:
sicchè, stante la correlazione tra motivi di impugnazione ed ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione, e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare o non l'istanza dell'imputato. In una delle più lucide ed argomentate sentenze favorevoli all'indirizzo qui condiviso è stato giustamente posto in risalto che, in materia di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, la legge processuale assegna al giudice dell'esecuzione una mera funzione sussidiaria e suppletiva, subordinata all'inesistenza di un preesistente giudicato negativo, ditalchè, in presenza di un esplicito motivo di gravame, deve reputarsi illegittima e senz'altro censurabile nel giudizio di cassazione la pronuncia del giudice dell'impugnazione, il quale, investito della cognizione della richiesta di riconoscimento dei presupposti della continuazione, abbia declinato l'adempimento del dovere di decidere sull'intera regiudicanda, rimettendo la predetta istanza all'esame del giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. V, 21 ottobre 1992, Basso, cit.).
2.2. - L'esistenza di un preciso dovere di pronuncia del giudice dell'impugnazione e del corrispondente diritto alla decisione dell'impugnante ha come diretto e lineare corollario la configurabilità dell'interesse al ricorso nel caso in cui il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'interesse previsto dall'art.568, comma 4, c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, Timpani). In applicazione di tale principio nessun plausibile dubbio può sussistere sulla identificabilità, nel caso di specie, dell'interesse al ricorso, risultando palese che il vizio di omessa pronuncia, da cui è inficiata la sentenza di secondo grado, ha causato la lesione dell'interesse dell'impugnante ad ottenere la decisione sulla continuazione richiesta con apposito motivo di appello e che è innegabile il concreto ed attuale vantaggio derivante da una decisione di annullamento che imponga al giudice di rinvio di pronunciare sulla richiesta non esaminata dal giudice di appello.
Deve sottolinearsi che la precedente conclusione è di per sè sufficiente a dimostrare che il TU ha certamente interesse a ricorrere per cassazione, anche se dovesse condividersi l'indirizzo giurisprudenziale che esclude l'operatività della preclusione a far valere in sede esecutiva l'istanza di continuazione dedotta nel processo di cognizione quando il giudice abbia omesso di pronunciarsi sul punto (Cass., Sez. V, 2 marzo 1990, Achilli, cit.). Ed, invero, è incontestabile che l'impugnante, anche se non gli fosse preclusa la successiva istanza al giudice dell'esecuzione, resta comunque titolare di un evidente interesse ad una immediata decisione e che l'omissione del giudice della cognizione pregiudica l'esercizio del potere rimesso dalla legge all'iniziativa dell'imputato, in quanto -come ha perspicuamente osservato il Procuratore Generale nella sua requisitoria- il carattere sussidiario e suppletivo della giurisdizione di esecuzione dà ragione della sussistenza dell'interesse alla proposizione della richiesta nella sede funzionalmente destinata alla formazione del giudicato, anche in riferimento ad un ovvio principio di economia processuale ed alla maggiore ampiezza quantitativa e qualitativa dei mezzi di gravame ammessi contro la decisione del giudice della cognizione.
3. - Il secondo tema sul quale le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi verte sulla possibilità o non di dichiarare estinto il reato per avvenuta prescrizione quando i motivi di impugnazione non abbiano ad oggetto l'accertata sussistenza del reato e la ritenuta responsabilità dell'imputato, ma riguardino soltanto la pena.
Deve chiarirsi preliminarmente che la questione dedotta è diversa da quella più volte esaminata e uniformemente risolta dalle Sezioni Unite nel senso che le cause di estinzione del reato non sono operanti nell'ipotesi del giudicato progressivo formatosi a seguito dell'annullamento con rinvio limitato a parti della sentenza diverse da quella relativa alla responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. Un., 26 marzo 1997, Attinà; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1994, Cellerini ed altri;
Cass., Sez. Un., 11 maggio 1993, Ligresti;
Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese). Nel caso in esame il problema dell'applicabilità o non delle cause di estinzione del reato non è collegato con la portata degli effetti rescindenti delle sentenze di annullamento della Corte di cassazione, ma è collocabile in un momento processuale anteriore, direttamente correlato al principio devolutivo che regola le impugnazioni, in quanto deve stabilirsi se possa o non dichiararsi la prescrizione del reato quando i motivi dell'appello o i motivi del ricorso per cassazione non abbiano investito la statuizione relativa all'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli ed essa sia divenuta, quindi, non più controvertibile, vertendo la cognizione del giudice dell'impugnazione su differenti punti della decisione gravata. 3.1. - Su tale questione si registra un netto contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo indirizzo, l'operatività delle preclusioni processuali previste dagli artt. 597, comma 1, 606, comma 3, e 609, comma 1, c.p.p., a differenza di quanto si verifica con riguardo alla formazione progressiva del giudicato, disciplinata dall'art.624, comma 1, c.p.p., non impedisce -salvo il caso di inammissibilità originaria dell'impugnazione- l'applicazione della regola dettata dall'art. 129, comma 1, dello stesso codice, concernente l'obbligo di immediata declaratoria, in ogni stato e grado del processo, di determinate cause di non punibilità, indipendentemente da quello che è stato l'oggetto dell'impugnazione proposta, come è confermato, per il giudizio di cassazione, dalla previsione di cui all'art. 609, comma 2, c.p.p., in base alla quale il giudice di legittimità deve decidere in ogni caso "le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in caso di appello" (Cass., Sez. III, 28 ottobre 1997, Di Cosola: in senso conforme v. Cass., Sez. II, 25 novembre 1998, Perna;
Cass., Sez. III, 13 ottobre 1998, Petruzzi;
Cass., Sez. III, 1° giugno 1998, Paolino;
Cass., Sez. VI, 15 maggio 1998, Vetrano;
Cass., Sez. III, 3 ottobre 1996, Di Maria). L'orientamento contrario ritiene, invece, che la formazione progressiva del giudicato si verifichi non solo in caso di annullamento parziale, ma anche quando la sentenza non sia stata impugnata nella parte concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato, sul punto sussistendo, anche in quest'ultimo caso, l'immutabilità della decisione per giudicato interno, a somiglianza di quanto accade per effetto del meccanismo previsto dall'art. 624 c.p.p., onde le cause di estinzione del reato restano inapplicabili quando il tema di decisione devoluto al giudice dell'impugnazione riguardi il trattamento sanzionatorio e non l'accertata responsabilità dell'impugnante (Cass., Sez. IV, 14 aprile 1999, Sportaro;
Cass., Sez. IV, 5 febbraio 1999, Marano;
Cass., Sez. VI, 21 ottobre 1998, D'Amore; Cass., Sez. IV, 20 febbraio 1998, Iadanza;
Cass., Sez. I, 11 luglio 1997, Di Landro). I termini del contrasto rivelano che per la soluzione di esso occorre stabilire se l'impulso e il potere dispositivo delle parti, sui quali poggia l'effetto devolutivo delle impugnazioni, possano ostacolare o non l'esercizio del potere del giudice di applicare di ufficio la disposizione di cui all'art. 129, comma 1, c.p.p. in ogni stato e grado del processo, non ancora completamente definito per essere sub iudice la decisione del punto riguardante la determinazione della pena.
3.2. - Le Sezioni Unite ritengono che il primo dei due indirizzi sopra indicati meriti consenso perchè risulta aderente alle linee fondamentali del sistema processuale penale, all'interno del quale l'effetto devolutivo delle impugnazioni e l'istituto della res iudicata hanno assunto una precisa conformazione in virtù della lunga ed approfondita elaborazione compiuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza in termini sufficientemente omogenei. L'indagine deve muovere dall'ammissibilità del giudicato parziale, a proposito del quale è stato precisato che, in relazione allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, ma progressiva, e "ciò può accadere sia quando nel processo confluiscono più azioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito ad un solo soggetto, perchè anche in quest'ultimo caso la sentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impugnazione" (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese ed altri, cit.). L'irrevocabilità della sentenza può essere, dunque, il risultato finale di un percorso frammentato, segnato da una pluralità di decisioni cristallizzate su singoli punti in fasi e gradi diversi del processo, in corrispondenza di una graduale e simmetrica riduzione della regiudicanda, fino a quando questa, nella sua interezza, diventa irretrattabile ed immutabile ed acquista, cioè, il crisma dell'irrevocabilità, essendo consumato il potere decisorio del giudice della cognizione sull'oggetto del giudizio. È questo il momento in cui la res iudicanda diventa res iudicata. Tali rilievi, di carattere descrittivo, non bastano, però, ad illustrare le condizioni alle quali la legge processuale subordina la formazione del giudicato, dovendo chiarirsi se questo inerisca ad ogni singolo accertamento in fatto o in diritto non investito dai motivi di gravame ovvero se la conclusione della vicenda processuale -con la quale coincide la cosa giudicata in senso formale, cui inerisce il divieto del bis in idem- debba essere identificata nel momento processuale in cui diventa immutabile la pronuncia emessa nei confronti di un imputato su tutte o su alcune delle imputazioni. 3.3. - La soluzione deve essere individuata sulla scia della tradizionale distinzione tra i concetti di capi della sentenza e di punti della sentenza, da tempo utilizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per individuare l'ambito dell'effetto devolutivo dei mezzi di impugnazione e le situazioni processuali in presenza delle quali è giustificato configurare il giudicato.
Nel sistema delle impugnazioni la nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicchè per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato. Recependo le posizioni di una autorevole dottrina -risalente, ma tuttora riconosciuta di indiscussa validità logica e sistematica- può, quindi, affermarsi che il capo corrisponde ad "un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza": ond'è che la sentenza che conclude una fase o un grado del processo può assumere struttura monolitica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati, nel senso che, nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda, mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale. Il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: ditalchè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna- l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio.
3.4. - Alla stregua della distinzione tra capi e punti della sentenza -applicata nell'esperienza giudiziaria non sempre con la dovuta chiarezza- deve ritenersi che la cosa giudicata si forma sul capo e non sul punto, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli. Nel caso di processo relativo ad un solo reato la sentenza passa in giudicato nella sua interezza, mentre nell'ipotesi di processo cumulativo o complesso la cosa giudicata può coprire uno o più capi e il rapporto processuale può proseguire per gli altri, investiti dall'impugnazione, onde, in una simile situazione, è corretto utilizzare la nozione di giudicato parziale. I punti della sentenza non sono, invece, suscettibili di acquistare autonomamente autorità di giudicato, potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata all'effetto devolutivo delle impugnazioni (tantum devolutum quantum appellatum) ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, da cui consegue che -in mancanza di un motivo di impugnazione afferente una delle varie questioni la cui soluzione è necessaria per la completa definizione del rapporto processuale concernente un reato- il giudice non può spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex officio. In altri termini, pur essendo certamente vero che al giudice dell'impugnazione è interdetto l'esame del punto non impugnato e che l'accertamento ad esso corrispondente non è più controvertibile, tranne la sussistenza di questioni rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, tuttavia il fondamento della preclusione operante rispetto al punto della sentenza non può essere spiegato con l'utilizzazione del concetto di giudicato, riferendosi questo, per sua natura, esclusivamente all'intera regiudicanda, coincidente con lo specifico capo di imputazione e non già con le componenti di essa, alle quali corrispondono le singole statuizioni, che, pur essendo caratterizzate dalla possibilità di autonoma valutazione, hanno la peculiare funzione di convergere e di essere finalizzate alla pronuncia finale su quella imputazione. In conclusione, in caso di sentenza di condanna, l'indagine sulla responsabilità dell'imputato e quella sull'accertamento delle circostanze e sulla determinazione della pena costituiscono altrettanti, distinti, punti della decisione inseriti all'interno di un medesimo capo, sicchè la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando, per quello stesso capo, l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena. Il giudicato si forma allorchè anche tali punti sono definiti dal giudice dell'impugnazione e le relative statuizioni non sono censurate con ulteriori mezzi di gravame: soltanto in presenza di tali inderogabili condizioni deve considerarsi realizzata la consunzione del potere di decisione del giudice dell'impugnazione, anche con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e la pronuncia sul capo, divenuta ormai completa, assume il carattere della immutabilità, ostacolando, perciò, l'applicazione delle cause estintive del reato. 3.5. - È necessario sottolineare, a questo punto, che il riconoscimento dell'operatività del giudicato limitata ai capi della sentenza, con esclusione dei punti, non si traduce nell'adesione ad una linea interpretativa divergente dalla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, sopra ricordata, secondo cui, in caso di annullamento parziale ex art. 624 c.p.p., il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato rende definitive tali parti della sentenza, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito della decisione sulla determinazione della pena, non può applicare le cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia di annullamento. Una attenta ed approfondita disamina delle pronunce delle Sezioni Unite consente, infatti, di affermare che esse non costituiscono smentita dei risultati dell'indagine sin qui condotta, per la precisa ragione che la loro ratio decidendi risiede nella specialità della forza precettiva dell'art. 624, comma 1, c.p.p., a norma della quale "se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata". L'art. 624, comma 1, che indubbiamente riconosce l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza, non rappresenta, tuttavia, l'espressione di un principio applicabile al di fuori della specifica situazione dell'annullamento parziale, dato che la disposizione detta una regolamentazione particolare, attinente unicamente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, e, dunque, è legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di cassazione ed alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell'organo posto al vertice del sistema giurisdizionale, onde è da escludere che la disposizione stessa possa essere utilmente richiamata per sovvertire i principi generali desumibili dalle linee fondanti dell'ordinamento processuale relativo alle impugnazioni penali. Quest'ultimo profilo traspare chiaramente da una delle più lucide ed argomentate pronunce delle Sezioni Unite, con la quale -a proposito dell'art. 545 del codice del 1930, integralmente riprodotto nell'art. 624 del codice vigente- è stato precisato che l'intreccio dei limiti ai quali è vincolato il giudice di rinvio "sono tutti riconducibili alla rilevanza ed all'efficacia della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione" e che "gli effetti preclusivi che impediscono al giudice di rinvio di estendere la sua indagine oltre i limiti oggettivi del giudizio a lui affidato non sono in alcun modo assimilabili a quelli che conseguono alla delimitazione del contenuto dei motivi di impugnazione: essi, infatti, sono diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse" (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese ed altri, cit.). È significativo che -al di fuori della specifica ipotesi di annullamento con rinvio parziale e in riferimento all'efficacia devolutiva dei mezzi di impugnazione- in quest'ultima decisione sia fatto riferimento alla nozione di giudicato soltanto con riguardo ai capi autonomi della sentenza, rispetto ai quali l'art. 545 del codice abrogato (e l'art. 624 del codice vigente) "si segnalerebbe per la sua assoluta superfluità, non essendo certo contestabile l'autonomia delle azioni penali confluenti nel processo cumulativo, sia in relazione al loro esercizio che alla loro consunzione". Nella medesima prospettiva interpretativa è stato chiarito, inoltre, che le preclusioni processuali riconducibili agli artt. 597, comma 1, e 609, comma 1, c.p.p. tendono a regolare lo svolgimento ordinato e logico delle questioni preparatorie alla decisione finale, senza che le stesse, nell'ambito di un processo che non si esaurisca per il permanere di altre questioni sub iudice, possano essere indefinitivamente riproposte, tant'è che da esse deriva una situazione endoprocessuale che consente il riconoscimento di cause di non punibilità sopravvenute a norma degli artt. 129 e 609, comma 2, c.p.p. (Cass., Sez. Un., 26 marzo 1997, Attinà, cit.). Altrettanto esplicite ed univoche risultano le indicazioni desumibili da un'altra pronuncia delle Sezioni Unite, con cui, nel riaffermare l'autorità di giudicato delle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con quelle annullate, è stato precisato che "non a caso il legislatore del 1930 (e non diversamente quello del 1988) ha espressamente parlato di autorità di cosa giudicata solo in relazione alle parti della sentenza vagliate e non annullate dalla Corte di cassazione, il che ulteriormente conferma la diversa caratterizzazione delle situazioni processuali considerate nelle succitate norme rispettivamente ricollegabili alla pronuncia in via definitiva emessa dal Supremo giudice di legittimità ed alla volontà del soggetto impugnante nell'attuazione di quel principio di disponibilità nei procedimenti di impugnazione che si estrinseca nell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione stessa, cui consegue per le parti non impugnate della sentenza una mera preclusione processuale che, di per sè, non costituisce limite insuperabile alla operatività dell'art. 152 c.p.p." (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1994, Cellerini ed altri, cit.). Pertanto, lo schema logico e sistematico sotteso alle citate sentenze delle Sezioni Unite -condiviso dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 367 del 1996- rappresenta, se correttamente ricostruito, sicura conferma della distinzione tra giudicato e preclusione processuale, nonchè della non idoneità di quest'ultima ad impedire l'applicazione delle cause estintive del reato, onde il principale errore interpretativo dell'indirizzo giurisprudenziale qui confutato va identificato nell'avere compiuto una indebita trasposizione delle regole sul giudicato conseguente all'annullamento parziale ex art. 624, comma 1, c.p.p. nell'ambito proprio delle preclusioni derivanti dall'effetto devolutivo dell'impugnazione e dalla disponibilità del rapporto processuale in sede di gravame. Un'operazione tendente ad ampliare la categoria del giudicato deve considerarsi, quindi, impraticabile perchè trascura il risolutivo peso interpretativo dell'art. 129, comma 1, c.p.p., che rende applicabili le cause di non punibilità fino a quando il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza che ha definito il reato cui si riferisce la causa di estinzione, e non tiene in minimo conto la previsione dell'art. 609 c.p.p. che, per il giudizio di cassazione, stabilisce -in perfetta consonanza con l'art. 129 c.p.p.- che la Corte deve pronunciare, oltre che sui motivi proposti (comma 1), anche sulle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (comma 2). La differenza concettuale tra capo e punto della sentenza e quella simmetrica tra giudicato e preclusione, oltre ad essere il paradigma di riferimento, più o meno esplicito, delle sentenze riconducibili all'interno dell'orientamento riconosciuto esatto dalle Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass., Sez. III, 28 ottobre 1997, Di Cosola, cit., e Cass., Sez. III, 3 ottobre 1996, Di Maria, cit.), costituiscono le basi di un filone cospicuo ed ininterrotto della giurisprudenza di questa Corte, in cui, fin da quando era in vigore il codice del 1930, è stato precisato che, in caso di sentenza cumulativa relativa a più imputazioni i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e, perciò, anche ai fini dell'impugnazione, stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni. Ne deriva che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenza documentalmene unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alle distinte imputazioni, ognuno di essi conserva la propria individualità e passa in cosa giudicata se non investito da impugnazione: con l'ulteriore conseguenza che le cause estintive del reato sono applicabili indipendentemente dai limiti devolutivi dell'impugnazione, tranne l'ipotesi in cui esse attengano ad un capo di sentenza passato in giudicato perchè non toccato, nella sua interezza, dalle censure formulate con i motivi di gravame (Cass., Sez. II, 29 ottobre 1998, Zucca;
Cass., Sez. II, 23 gennaio 1997, Mazza;
Cass., Sez. I, 2 marzo 1992, Fiaschi;
Cass., Sez. I, 10.12 990, Teardo;
Cass., Sez. I, 29 ottobre 1987, Perrucci;
Cass., Sez. I, 13 giugno 1987, Altivalle). 4. - Nel caso in esame il motivo del ricorso per cassazione proposto nell'interesse del TU investe tutti i capi della sentenza di secondo grado, dato che la doglianza concernente l'omessa pronuncia sulla continuazione richiesta al giudice di appello involge la determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato per tutti e tre i reati oggetto delle imputazioni delle quali l'imputato era stato chiamato a rispondere, sicchè per nessuno di detti capi si è formato il giudicato e la preclusione esistente rispetto al punto dell'accertamento della responsabilità non impedisce, a norma dell'art. 129, comma 1, c.p.p., l'applicazione della causa estintiva del reato costituita dalla prescizione maturata il 21 novembre 1998 in ordine al delitto di lesioni volontarie (capo B) consumato il 21 maggio 1991. Pertanto, per tale capo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
La pronuncia di annullamento senza rinvio si impone altresì in ordine al capo C), dato che l'inesistenza del giudicato anche riguardo all'imputazione di guida senza patente permette di dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato in forza della depenalizzazione disposta con l'art. 19 del d. l.vo 30 dicembre 1999, n. 507. Trattandosi, peraltro, di reato già
prescritto alla data di entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione, la previsione dell'art. 102, comma 1, del d. l.vo n. 507/99 dispensa dal disporre la trasmissione degli atti del procedimento penale all'autorità amministrativa competente L'annullamento senza rinvio per i capi B) e C) giustifica l'eliminazione della pena ad essi relativa, stabilita dai giudici di merito in giorni quaranta di reclusione.
Per quanto riguarda il reato di rapina impropria, oggetto del residuo capo A), le argomentazioni precedentemente svolte (v. § 2) rivelano che la sentenza impugnata è inficiata dal vizio di omessa pronuncia sullo specifico motivo di appello concernente il riconoscimento della continuazione con altri reati per i quali il TU è stato condannato con sentenze già divenute irrevocabili, onde, per tale capo, deve pronunciarsi l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, che dovrà accertare l'esistenza della continuazione e, in caso di indagine affermativa, dovrà rideterminare la pena.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine ai capi b) e c), rispettivamente perchè il reato sub b) è estinto per prescrizione e perchè il fatto sub c) non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena di giorni quaranta di reclusione. Annulla altresì l'impugnata sentenza in ordine al capo sub a) limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di continuazione e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per l'esame sul punto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2000.