Articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349
Articolo 17Articolo 19
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30 luglio 1986
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1 gennaio 2001
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12 agosto 2006
Art. 18. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) .
5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) .
9-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) .
9-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) .
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
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