Sentenza 1 dicembre 2005
Massime • 2
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen..
In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2005, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 01/12/2005
Dott. SIRENA IE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1315
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 011607/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LO IL RA IE, N. IL 16/10/1962;
2) DI LO IL RA RO TE, N. IL 07/07/1961;
3) IN NA GERMANA, N. IL 06/03/1934;
avverso SENTENZA del 25/11/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. Domenico Romano del Foro di Agrigento, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti da tutti i ricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 09/04/2001 il Tribunale di Agrigento dichiarava Di LO Il RA DI, Di LO Il RA IE MA e RD NA MA colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 643 cod. pen., per avere, in concorso tra loro ed al fine di procurarsi un illecito profitto, abusato dello stato di deficienza psichica di RI IZ, inducendole a compiere diversi atti di donazione di beni immobili, atti risalenti al 26/09/1986 e all'11/05/1994, nonché il conferimento di una procura generale, in data 29/12/1989. Previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, gli imputati venivano condannati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L.
1.000.000 di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali, con sospensione dell'esecuzione della pena inflitta. Sull'impugnazione proposta dai difensori degli imputati, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione penale, con sentenza del 25/11/2002, depositata il 23/12/2002, confermava la sentenza di primo grado e condannava gli imputati al pagamento in solido delle spese dell'ulteriore grado di giudizio. Con ricorso depositato l'11/02/2003 gli imputati impugnavano la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati e chiedendo l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra Corte di merito per un nuovo esame. All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ed il difensore hanno assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno dedotto, come primo motivo di gravame, la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. b), d), e), per l'asserito mancato espletamento di attività istruttoria, nella specie una perizia psichiatrica collegiale, da cui conseguirebbe la mancanza ed illogicità di motivazione della sentenza impugnata. Assumono i ricorrenti che nel corso del giudizio di secondo grado vi sarebbe stata violazione dell'indicato articolo dato che la Corte d'Appello avrebbe rifiutato la richiesta di ammissione di perizia collegiale, per accertare lo stato psichico della parte offesa, RI IZ, con una motivazione manifestamente apodittica, con cui si limitava a concordare con il Giudice di prime cure sullo stato di inferiorità psichica della stessa.
I ricorrenti ritengono che i Giudici di merito abbiano contraddittoriamente e illogicamente ritenuto minorata la RI e che sia, pertanto, necessaria una revisione dell'impugnata sentenza per l'approfondimento del thema decidendi essenziale, ossia l'accertamento della sua situazione fisiopsichica. I ricorrenti rilevano come già il Giudice di prime cure fosse stato illogico nella sua decisione dato che, disposta una perizia psichiatrica d'ufficio ad opera del perito IA e, acquisiti dati di contrasto sostanziale a quelli forniti dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, li avrebbe disattesi per ancorarsi sulle conclusioni del perito del P.M., anche se questi ultimi prima non erano stati ritenuti sufficienti per la decisione della causa. La motivazione del primo Giudice sarebbe insufficiente e non convincente dato che, per giustificare il proprio favore per la tesi del consulente tecnico del P.M., osserva che le conclusioni di IA sarebbero limitate dalla mancata possibilità di compiere un esame diretto della RI, per l'intervenuto decesso della stessa, esame che invece il consulente tecnico del P.M. aveva potuto compiere. Tale argomentazione sarebbe illogica perché al momento del conferimento dell'incarico al consulente IA, incarico indicato come indispensabile ai fini del decidere, la RI era già deceduta, per cui la perizia fu consapevolmente conferita per essere eseguita e svolta in base agli atti. Alla stessa stregua deve risultare illogica la motivazione della Corte d'Appello nella parte in cui essa concorda con i primi Giudici sullo stato d'inferiorità psichica della RI, e nella parte in cui rigetta la richiesta di perizia collegiale nel rilievo che questa si sarebbe potuta effettuare solo sugli atti, affermazione quest'ultima che di per sè candiderebbe l'impugnata sentenza a rivisitazione, dato che dimostra - secondo la difesa dei ricorrenti - come la Corte d'Appello non sappia cogliere il criterio settoriale di valutazione della prova medico legale. La Corte ritiene che il primo motivo di ricorso come sopra articolato sia infondato. Difatti non può dirsi che si sia compiuta una grave violazione di legge (lett. b) art. 606 cod. proc. pen., comma 1) per la mancanza di attività
istruttoria e specificamente per non aver dato corso ad una perizia collegiale per accertare lo stato psichico della RI all'epoca di fatti. Nè che sia stata omessa l'assunzione di una prova decisiva a norma della previsione di cui alla lettera d) dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1. Il disporre o meno una nuova perizia era scelta rimessa all'ambito discrezionale dei Giudici di secondo grado e tale scelta era sicuramente pregiudicata dal fatto che la persona offesa era ormai deceduta e che, quindi, non si sarebbero potuti acquisire altri elementi circa il suo stato psichico oltre a quelli già in atti. In tale situazione la perizia collegiale non poteva dirsi prova decisiva per l'accertamento delle condizioni psichiche della sig.ra RI IZ, posto che la Corte aveva già numerosi elementi in atti (le perizie già espletate, le testimonianze assunte, le certificazioni risalenti ai periodi di ricovero in strutture ospedaliere, di ricovero e psichiatriche) per pervenire alla formazione di un proprio autonomo giudizio e per effettuare una scelta fra le opinioni dei diversi esperti.
Nessuna contraddittorietà può ravvisarsi fra la scelta effettuata dai Giudici di primo grado di disporre una consulenza nel corso del dibattimento e la decisione di non condividere le conclusioni cui in tale sede era pervenuto il nominato perito Prof. IA, per riferirsi invece alle conclusioni della precedente perizia svolta dal perito nominato dal P.M. (D'Alessandro). Solo quest'ultimo, infatti, era stato in grado di compiere accertamenti diretti sulla persona della vittima;
in ogni caso, le sue valutazioni erano parse ai Giudici di primo grado meritevoli di essere preferite rispetto a quelle del secondo perito.
Il compito del Giudice, infatti, è proprio quello di formarsi un suo autonomo convincimento ed eventualmente, a fronte di due o più perizie discordanti, di scegliere, alla luce degli argomenti portati dai consulenti tecnici, quale fra le diverse valutazioni condividere, senza necessità alcuna di disporre una nuova perizia, magari collegiale. Tale ultima soluzione, pure percorribile, non è tuttavia indispensabile, ne' si appalesa necessariamente risolutiva. Può anzi essere evitata, al fine di contenere i tempi processuali, laddove le già esperite consulenze, ivi compresa la perizia di parte, consentano appieno ai Giudici di formarsi il proprio convincimento sulla situazione oggetto di valutazione.
Ed è esattamente ciò che è stato fatto dai Giudici del primo grado e da quelli d'appello con argomentazione logica e priva di alcuna contraddittorietà. Del resto, come efficacemente rilevato dal P.G. in udienza, un apparente contrasto fra la pronuncia definitiva e l'ordinanza che aveva ammesso la consulenza indica solo che i Giudici, dopo aver letto entrambe le relazioni peritali, avevano deciso di dare maggior fiducia alla perizia svolta dal consulente del P.M.. Per scrupolo di completezza il Tribunale aveva accolto la richiesta di svolgere un'altra CTU, ma ciò non significava poi che fosse vincolato a seguirne le conclusioni. In ogni caso, seppure fosse stata errata la decisione di disporre una nuova consulenza, nonostante l'intervenuto decesso della parte offesa, simile decisione ben avrebbe potuto essere corretta in sede di decisione finale, laddove si trattava di assumere una posizione definitiva circa il giudizio sulle condizioni psichiche della RI. Deve poi aversi presente che la riapertura dell'istruttoria in appello per l'assunzione di una nuova prova è fatto del tutto eccezionale, previsto dall'art. 603 cod. proc. pen. alla condizione che il Giudice ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti". Quindi, solo qualora risulti assolutamente necessario, può assumere ulteriori mezzi istruttori, e ciò anche laddove le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468. Tuttavia un simile potere, previsto in funzione di riequilibrio per supplire alle carenze probatorie delle parti o del giudizio di prima istanza, è esercitatile solo ove tali carenze possano incidere in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (in tal senso Cass. 20/04/2001, Tomasella;
27/09/1996, Papini). Il requisito dell'assoluta necessità richiede una valutazione da parte del Giudice dell'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, ponendosi la riapertura dell'istruttoria come fatto eccezionale che dipende dalla valutazione discrezionale del Giudice e che resiste alla censura di illegittimità se congruamente motivato. Nel caso in esame la motivazione della scelta negativa effettuata dai Giudici dell'appello risalta da tutte le argomentazioni e valutazioni svolte da detti Giudici con riferimento alle perizie espletate ed a tutte la prove in atti ed è validamente riassunta nel passaggio argomentativo ove è detto "Le su esposte considerazioni portano a ritenere del tutto inconducente un'eventuale perizia collegiale sulla condizione psichica della RI (perizia che oltretutto potrebbe essere effettuata soltanto sulla base degli atti, così come quella del Dott. IA), di modo che va rigettata la relativa richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzata con i motivi d'appello". È del resto significativo che le due consulenze (D'Alessandro, perito del P.M., IA, perito del Giudice di primo grado) ed anche la consulenza di parte, non escludono ne' minimizzano la diagnosi di disturbo schizofrenico di tipo indifferenziato di cui era portatrice la RI;
la seconda perizia, tuttavia, ritiene di classificare la patologia con la definizione "a decorso episodico con nessun sintomo residuo intercritico". Ciò non basta, secondo l'avviso della Corte d'appello, che questa Corte ritiene di pienamente condividere, ad escludere che, al di là degli episodi acuti della patologica psicotica, tali da determinare periodi di ricovero in strutture ospedaliere, la RI presentasse comunque una ridotta capacità intellettiva, tale da integrare quello stato di infermità o deficienza psichica sul quale l'attività di induzione svolta dagli imputati poteva trovare un facile terreno per rivolgere a proprio profitto il patrimonio di cui la RI disponeva.
Tale concetto è stato validamente espresso dalla sentenza di primo grado (vedi pag. 34), in particolare nel passaggio motivazionale ove è scritto: "non può non sottolinearsi come tutti i sanitari che hanno avuto la possibilità di esaminare personalmente la RI abbiano convenuto nel riconoscere non solo e non tanto la incapacità di intendere e di volere della donna - concetto tecnico-giuridico, come detto, la cui integrazione non è necessaria ai fini della configurabilità del reato de quo - ma, quantomeno, uno status di inferiorità psichicà della stessa di entità tale da compromettere fortemente le sue capacità volitive e determinative". Concetto condiviso e confermato dai Giudici d'appello (pag. 6 in basso) ove si dice dello stato di minorata capacità psichica della RI, della quale Di LO Il RA IN aveva indubbiamente approfittato per indurre la stessa a compiere una serie di atti di disposizione, che hanno in pratica comportato il depauperamento del patrimonio della persona offesa. Già in altre occasioni la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che per l'accertamento della deficienza psichica, cui si riferisce l'art. 643 cod. pen., non occorre un'indagine psichiatrica, non essendo richiesto uno stato di piena incapacità o di infermità psichica del soggetto passivo (sent. Cass. 5^ Sez. n. 2237 del 27/10/1978 - 08/03/1979, ric. Silvestre, rv. 141295; e prima sent. 12/01/1953; di questa stessa sezione di recente Cass. 07/06/2005, Bertolazzi ed al.). La giurisprudenza citata trova fondamento e conferma nel rilievo della difformità fra il concetto di incapacità o di infermità psichica, ai fini di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen., ovvero di cui agli 414 e 415 cod. civ., per i quali accertamenti, di natura particolarmente tecnica, può essere necessario il ricorso a competenze specifiche, ed il concetto di deficienza psichica di cui all'art. 643 cod. pen.. Infatti, attraverso la previsione di tale figura criminosa, il legislatore ha inteso tutelare non solo le persone totalmente o parzialmente incapaci dall'abuso che l'agente possa compiere in loro danno, ma anche quei soggetti che, resi facilmente assoggettabili, a cagione della loro età o del loro stato di infermità o deficienza psichica, alle pressioni, agli stimoli ed agli impulsi esercitati su di loro, siano agevolmente determinabili e coscientemente indotti al compimento di atti a sè pregiudizievoli (in tal senso sent n. 48537 del 01 - 12 - 17/12/2004, ric. Illiano). L'incapacità psichica del soggetto passivo può derivare anche non da precise patologie, dal momento che la legge distingue fra l'infermità psichica e deficienza psichica, intendendo così riferirsi a tutte le forme anche non morbose di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendano facile la suggestionabilità e diminuiscano i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie. Si tratta di condizioni psichiche, che pur sfuggendo alle classificazioni della scienza psichiatrica, sono apparse al legislatore meritevoli di tutela (cfr. in tal senso Cass. 11/07/1950, Ambrogio;
15/02/1974, Raccosta;
16/04/1982, Smuscas;
11/06/1992, Frandino;
24/04/1998, De Franciscis, e la già citata sent. Bertolazzi del 07/06/2005). La giurisprudenza indicata ha ritenuto che pur non dovendo necessariamente consistere lo stato di infermità o deficienza psichica in una vera e propria malattia mentale, detto stato deve pur sempre provocare un'incisiva menomazione delle facoltà di discernimento e di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente. Deve essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi, costituendo tale condizione presupposto del reato.
Nel caso in esame i Giudici di merito hanno fatto riferimento anche alle testimonianze raccolte (particolarmente dettagliata sul punto la disamina analitica della sentenza di primo grado, ripresa dalla sentenza d'appello alle pagg. 5 e 6) ed in particolare a quella dell'amministratore (Volpe Girolamo) dell'ospizio di Montedoro, dove la RI aveva soggiornato, il quale ebbe a riferire che il medico che l'aveva seguita durante il ricovero presso il predetto ospizio aveva accertato e riferito di uno stato di incapacità d'intendere e volere della RI. che in diverse occasioni la donna aveva fatto discorsi assolutamente insensati e non sembrava cosciente della sua capacità patrimoniale, che era sottoposta a terapia a base di sedativi. Ed ancora nella sentenza di primo grado sono riferite le testimonianze del Mar.llo LA IN, che aveva esaminato la RI ed aveva riferito della situazione in cui l'aveva trovata e delle frasi sconnesse da essa pronunciate in sua presenza;
le dichiarazioni della teste CA AN, moglie del Volpe, che aveva riferito dell'impossibilità della RI di fare discorsi logici e del suo stato di grande contusione psichica;
del teste La TA LU, medico dell'ospedale psichiatrico di Canicattì ove la RI era stata ricoverata in due riprese nel 1994 per "sindrome dissociativa" ed era stata ricoverata altre due volte in precedenza (dalla perizia D'Alessandro risultano due lunghi ricoveri uno dal 10/07/1974 all'11/11/1974 e l'altro dal 09/11/1979 all'11/02/1980), avendo detto medico riferito che il soggetto sofferente di schizofrenia in linea di massima non si rende conto del valore dei propri comportamenti e delle proprie determinazioni. La disamina è completata anche dalle dichiarazioni rese da altri testimoni ed in particolare dai Notai che avevano raccolto le procure rilasciate dalla RI a Di LO Il RA IN (de cuius degli odierni ricorrenti). A tale proposito deve osservarsi che può darsi che i notai e i testimoni degli atti di disposizione compiuti dalla RI abbiano avuto l'impressione che questa rispondesse a tono alle domande e che fosse compos sui, considerato il breve periodo di osservazione e la superficialità dell'esame condotto anche dai notai roganti. Nessuno di essi (compresi i testimoni) infatti ha riferito di avere avuto con la RI un'assidua frequentazione, trattandosi invece di occasionali contatti, nei quali era possibile riportare un'impressione di normalità delle sue condizioni. Ma non così invece per il Di LO Il RA IN e per i suoi familiari, che ben conoscevano la storia anche clinica della RI. Non potevano non conoscere i lunghi periodi di degenza, anche in ospedali psichiatrici, da questa subiti, la diagnosi che l'aveva colpita, le terapie cui era stata ripetutamente, o meglio costantemente, sottoposta. Risulta dagli atti e da quanto riferito dai testi che Di LO Il RA IN era sempre presente accanto alla RI, aveva le chiavi della sua abitazione, accompagnava chiunque andasse a farle visita (significativo l'episodio relativo alla visita del maresciallo LA): i suoi familiari non potevano non avere conoscenza di tale situazione e delle condizioni di salute della RI (comprese le sue condizioni psichiche). Non potevano ignorare che il padre (il marito per quanto riguarda RD NA MA) aveva avuto una procura generale (era con lui che avevano stipulato gli atti di disposizione a loro favore) e non potevano non avere la piena consapevolezza dell'infermità psichica della RI, avendo ad essa prestato assistenza nei periodi dei suoi ricoveri. Del resto, anche la perizia del Prof. IA da atto che nella fasi di malattia schizofrenica vi erano fasi prodromiche e post-critiche nella quali la condizione mentale della RI la rendeva per infermità psichica circonvenibile, avendo anche asserito che dai documenti in suo possesso egli non era in grado di accertare se la persona offesa si trovasse in un rapporto di inferiorità psichica nei confronti di un soggetto, di entità tale da dare luogo ad un vero e proprio stato di suggestionabilità psicologica. Si deve quindi concludere che il giudizio espresso dai Giudici di merito vada esente dagli addebiti di violazione di legge e vizio motivazionale imputati dai ricorrenti alla sentenza impugnata, la quale al contrario, anche integrata dai riferimenti e dai richiami operati alla sentenza di primo grado, appare efficacemente e coerentemente motivata, così da andare esente da censure deducibili nella presente sede di legittimità.
Con il secondo motivo di gravame i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. b) e lett. e) con riferimento agli artt. 40, 110 e 114 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza di responsabilità concorsuale posta a loro carico. Assumono che la Corte d'Appello, preso atto che la primigenia condotta integratrice del reato fu quella assunta dal defunto Di LO Il RA IN, passa poi a ritenere sussistente una condotta di concorso dei ricorrenti per il semplice fatto di essere stati i beneficiari di alcuni atti stipulati dal primo, e perché in alcune occasioni si erano occupati di prestare assistenza alla RI. Per evitare la illogicità di questa argomentazione, la Corte avrebbe dovuto fornire supporto alla prova di un concorso e spiegare perché molte condotte non potessero essere giustificate proprio dal vincolo di parentela con la RI anziché da una pregressa volontà concorsuale di lederle.
Viene immediata la risposta a tale ultima osservazione. L'asserito vincolo di parentela giustificava le visite alla stessa e l'assistenza prestatale, ma non giustificava certo la partecipazione ai ripetuti atti di disposizione a favore di ricorrenti, per il tramite del padre, nella sua qualità di procuratore generale. Si è già detto della consapevolezza che detti familiari avevano delle condizioni psichiche della RI, e della situazione di controllo che su di lei esercitava il padre. Non si tratta di un unico atto di compravendita isolato, bensì di una serie di atti, quali riferiti dalla sentenza di primo grado (pag. 39) e dalla sentenza d'appello (pagg. 7-8).
Tale partecipazione e tale consapevolezza sono ben evidenziati dalla sentenza d'appello in base ad una serie di elementi e non certo solo per l'assistenza prestata dagli odierni ricorrenti. Questa risultando inserita in un contesto di rilievi (1. la partecipazione agli atti di compravendita stipulati con Di LO Il RA IN, quale procuratore in conflitto di interessi con la RI;
2. il notevole valore degli atti, 3. l'assidua presenza dei Di LO, unitamente al padre, presso la caso di cura dove quest'ultima si trovava ricoverata, 4. gli strettissimi vincoli familiari degli imputati con Di LO Il RA IN;
5. l'interessamento sia di Di LO Il RA IN che dei suoi figli per le condizioni di salute della RI;
5. il protrarsi della condotta degli imputati per un notevole arco di tempo, "sicuro indice, anche questo, della loro piena adesione e partecipazione al disegno criminoso del loro congiunto") tutti pienamente idonei a rappresentare il consapevole concorso dei ricorrenti nel reato imputato al de cuius. Anche il secondo motivo di gravame è privo di fondamento ed anche a tale proposito può ribadirsi che la sentenza impugnata appare efficace, coerente e completa nella sua motivazione, così da andare esente dalle censure dedotte dalla difesa dei ricorrenti. Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2006