Articolo 426 del Codice penale
Articolo 388Articolo 423
Versione
1 luglio 1931
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Versione
25 maggio 1945
Art. 426.

(Inondazione, frana o valanga)

Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Entrata in vigore il 25 maggio 1945
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