Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2003, n. 2843
CASS
Sentenza 26 novembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il termine di prescrizione, nel caso di reato permanente la cui condotta costitutiva non risulti cessata in precedenza, decorre dalla data della sentenza di condanna in primo grado. (Fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare).

Commentario1

  • 1La decorrenza del termine di prescrizione per il reato permanente
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2020

    Di seguito un breve disamina sulla decorrenza della prescrizione nel reato permanente. Il presente contributo in tema di decorrenza della prescrizione nel reato permanente è tratto da “La prescrizione del reato in vigore dal 1° gennaio 2020” di Antonio Di Tullio D'Elisiis. Per il reato permanente, deve farsi riferimento al “giorno in cui è cessata la permanenza” (art. 158, co. 1, terzo capoverso, c.p.) vale a dire il “momento in cui ha fine la situazione antigiuridica per fatto volontario del colpevole o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di danno o di pericolo, oppure”[1], come vedremo da qui a poco, “la pronunzia della sentenza di primo grado, nel caso in …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2003, n. 2843
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2843
Data del deposito : 26 novembre 2003

Testo completo