Sentenza 26 novembre 2003
Massime • 1
Il termine di prescrizione, nel caso di reato permanente la cui condotta costitutiva non risulti cessata in precedenza, decorre dalla data della sentenza di condanna in primo grado. (Fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare).
Commentario • 1
- 1. La decorrenza del termine di prescrizione per il reato permanenteRedazione · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2020
Di seguito un breve disamina sulla decorrenza della prescrizione nel reato permanente. Il presente contributo in tema di decorrenza della prescrizione nel reato permanente è tratto da “La prescrizione del reato in vigore dal 1° gennaio 2020” di Antonio Di Tullio D'Elisiis. Per il reato permanente, deve farsi riferimento al “giorno in cui è cessata la permanenza” (art. 158, co. 1, terzo capoverso, c.p.) vale a dire il “momento in cui ha fine la situazione antigiuridica per fatto volontario del colpevole o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di danno o di pericolo, oppure”[1], come vedremo da qui a poco, “la pronunzia della sentenza di primo grado, nel caso in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2003, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 26/11/2003
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1560
3. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 05930/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON TT, n. a Matelica il 7.12.1944;
avverso la sentenza in data 29.10.2002 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. FATTO
1. ON TT ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 29.10.2002 della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza del 2.3.2000 del Tribunale di Ancona che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione e lire 800.000 di multa per i reati di cui all'art. 570, commi 1 e 2, n. 2 c.p.. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) del c.p.p.) sul rilievo che i giudici di merito hanno disatteso l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio nonostante che la assoluta genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione in ordine ai periodi di asserita omissione abbiano impedito all'imputato una adeguata difesa.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) del c.p.p.) perché la Corte di appello ha erroneamente ritenuto irrilevanti ai fini del decidere i documenti comprovanti corresponsione di somme a diverso titolo da parte del TT negli anni 1995-1998 perché risalenti ad epoca successiva ai fatti contestati;
la natura permanente del reato di cui all'art. 570 c.p. obbligava il giudice a valutare se la condotta criminosa si fosse o meno protratta oltre la data della denuncia e comunque entro la data di emissione della sentenza di primo grado (2.3.2000) e perciò a tener conto della documentazione in questione.
4. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si assume la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1. lett. e) del c.p.p.) in ordine ad istanze costituenti motivi di appello, non avendo la Corte territoriale dato risposta alcuna sulla lamentata eccessività della pena e sulla richiesta di una sua riduzione, nonché sulla istanza di rinnovazione parziale della istruttoria di primo grado. DIRITTO
l. Va preliminarmente chiarito che - ad avviso del collegio - non ricorrono nella fattispecie gli estremi per dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato contestato perché, trattandosi di un reato permanente, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, emessa il 2.3.2000. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) del c.p.p.) sul rilievo che i giudici di merito hanno disatteso l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio nonostante che la assoluta genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione in ordine ai periodi di asserita omissione abbiano impedito all'imputato una adeguata difesa.
Il motivo di ricorso è infondato e va respinto. Come correttamente rilevato dal giudice di appello non sussiste la lamentata nullità del decreto di citazione perché l'indicazione temporale contenuta nel decreto "condotta in corso alla data del 9 ottobre 1995" ha consentito all'imputato (cui è stato addebitato di non aver mai contribuito economicamente al mantenimento della figlia EY, nata nel 1990, e di aver trascurato gli obblighi attinenti al rapporto genitoriale) di individuare il lasso di tempo investito dalla contestazione e conseguentemente di esercitare efficacemente e consapevolmente il suo diritto di difesa.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) del c.p.p. sul rilievo che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto irrilevanti ai fini del decidere i documenti comprovanti corresponsione di somme a diverso titolo da parte del TT negli anni 1995-1998 perché risalenti ad epoca successiva ai fatti contestati mentre la natura permanente del reato di cui all'art. 570 c.p. obbligava il giudice a valutare se la condotta criminosa si fosse o meno protratta oltre la data della denuncia e comunque entro la data di emissione della sentenza di primo grado (emessa il 2.3.2000) e perciò a tener conto della documentazione in questione. La censura non coglie nel segno perché la Corte territoriale non ha pregiudizialmente escluso dal suo orizzonte valutativo gli esborsi cui si riferisce l'imputato ma li ha motivatamente considerati o di carattere assolutamente episodico o di modestissima entità, qualificando quelli più vicini nel tempo come via via più irrilevanti rispetto al nucleo centrale della condotta rappresentato dal pregresso, maturato inadepimento degli obblighi di assistenza, dal cui accertamento la Corte ha tratto il suo convincimento sulla colpevolezza dell'imputato.
4. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si assume la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) del c.p.p.) in ordine ad istanze costituenti motivi di appello, non avendo la Corte territoriale dato risposta alcuna sulla lamentata eccessività della pena e sulla richiesta di una sua riduzione nonché sulla istanza di rinnovazione parziale della istruttoria di primo grado. Mentre si può ritenere che il giudice di appello abbia indicato nella sua motivazione le ragioni in base alle quali ha ritenuto di potere decidere "allo stato degli atti" e perciò stesso di non aderire alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è fondata e merita di essere accolta la doglianza che investe il silenzio serbato dal giudice di appello sul motivo concernente l'eccessività della pena.
In effetti la sentenza impugnata ha completamente omesso di esaminare lo specifico motivo di appello dell'imputato relativo alla pena non fornendo alcuna motivazione sul punto. La decisione impugnata va pertanto annullata limitatamente alla entità della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004