Art. 16.
Franchigia postale e telegrafica
Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
Spetta, altresi', la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.
Franchigia postale e telegrafica
Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
Spetta, altresi', la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.