1 luglio 1931
5 ottobre 1944
(Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piu' circostanze attenuanti)
Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore:
1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte; ((5))
2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non puo' essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Commentari • 23
- 1. Cassazione penale n. 5901/1980https://www.brocardi.it/ · 16.785244
(massima n. 1) I limiti alla diminuzione di pena nel caso di una sola attenuante o nel caso di concorso di più circostanze attenuante, previsti rispettivamente dagli artt. 65, primo comma n. 2 e 67, primo comma n. 2 del c.p., vanno coordinati col nuovo testo dell'art. 69 dello stesso codice ed interpretati nel senso che gli stessi si riferiscono a reati per i quali è prevista originariamente la pena dell'ergastolo, ma non hanno alcuna rilevanza quando per il reato base è prevista la pena della reclusione e l'ergastolo consegua per la ritenuta prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti. In tal caso, per lo stesso principio, la prevalenza delle attenuanti può portare ad una riduzione della pena oltre i limiti indicati e fino a quelli consentiti dall'ultimo comma dell'art. 67 del c.p.
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Giurisprudenza • 176
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2022, n. 8303Provvedimento: […] Osserva che siffatto calcolo è viziato da errore di diritto, avendo il giudice dato applicazione all'art. 63, ultimo comma cod. pen., nonostante il medesimo disciplini il concorso omogeneo di circostanze ad effetto speciale, laddove nell'ipotesi di specie la sola circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7 cod. pen. è ad effetto speciale, essendo le circostanze di cui all'art. 62 n. 6) e 62 bis cod. pen., circostanze attenuanti ad efficacia comune, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il terzo comma dell'art. 63 cod. pen., con i limiti di pena stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 67 cod. pen.. […]Leggi di più...
- reformatio in peius·
- omicidio stradale·
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- attenuante comune