Art. 15.
Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque oppure date in concessione ai privati in deroga all'articolo 13 della presente legge.
Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque oppure date in concessione ai privati in deroga all'articolo 13 della presente legge.