Sentenza 24 marzo 2006
Massime • 1
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la nuova previsione del motivo della contraddittorietà della motivazione, con la facoltà aggiuntiva per il ricorrente di fare riferimento a "altri atti del processo" nella deduzione dei difetti della motivazione, non comporta che per la sussistenza del vizio sia sufficiente che gli atti del processo siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, o ancora che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza; occorre invece che essi siano dotati di un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità. (La Corte chiarisce altresì che la novella normativa non muta la natura del sindacato della Corte di cassazione, chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione necessariamente unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo in ogni caso la sua valutazione sconfinare nell'ambito del giudizio di merito).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2006, n. 14054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14054 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO IO - Presidente - del 24/03/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 436
Dott. CONTI IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 39267/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IO;
avverso la sentenza in data 3.3.2004 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Piazza Giuseppe, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. IO AN ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 3.3.2004 della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza emessa il 6.12.2002 dal Tribunale di Agrigento, lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, e riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui allo stesso articolo, comma 5, ha rideterminato la pena a lui inflitta in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata correlazione tra il fatto descritto nell'imputazione e quello ritenuto in sentenza. Il ricorrente pone in rilievo che il Tribunale di Agrigento "ha radicalmente cambiato l'oggetto del reato per quanto riguarda la tipologia della sostanza" stupefacente da lui asseritamente venduta, sostanza indicata nel capo di imputazione come eroina e nella sentenza di primo grado come cocaina.
La Corte di Appello ha poi ritenuto di superare la censura di violazione dell'art. 521 c.p.p., "ritenendo che la norma di garanzia non deve essere interpretata in senso rigorosamente formale" ed ignorando la intervenuta lesione del diritto di difesa del ricorrente.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al citato decreto, art. 73, commi 4 e 5.
La sentenza impugnata è giunta ad affermare la responsabilità dell'imputato senza fornire prove della cessione a terzi della sostanza stupefacente e senza offrire indicazioni sui destinatali della sostanza stupefacente acquistata.
4. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per la mancata motivazione in ordine alla quantificazione della pena, fissata molto al di là del minimo edittale nonostante l'incensuratezza dell'imputato, la sua giovane età e la tenuità del fatto.
DIRITTO
1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata correlazione tra il fatto descritto nell'imputazione e quello ritenuto in sentenza.
Al riguardo occorre rilevare che il ricorrente insiste nel censurare la sentenza di primo grado che a suo dire avrebbe "radicalmente cambiato l'oggetto del reato per quanto riguarda la tipologia della sostanza" stupefacente da lui asseritamente venduta, sostanza indicata nel capo di imputazione come eroina e nella sentenza di primo grado come cocaina.
Ma, nello svolgere questa censura, il ricorso non prende esplicitamente in considerazione il fatto che il Giudice di Appello, ha conclusivamente ritenuto che la sostanza stupefacente detenuta a fini di spaccio dallo AN fosse hashish e che ha condannato l'imputato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado.
Ne consegue che, rispetto a questo dato fattuale e giuridico, il motivo di ricorso articolato dal ricorrente risulta per un verso del tutto generico (perché sganciato dal contenuto concreto della decisione impugnata) e, per altro verso, incongruo, atteso che si attarda a considerare un profilo della sentenza di primo grado superato dalla pronuncia di Appello.
2. Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso il collegio ritiene che, nel presente procedimento, debba trovare applicazione l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella sua nuova formulazione perché la L. 8 febbraio 2006, n. 46 - che ha novellato la norma del codice di rito - è entrata in vigore il 9 marzo 2006 ed essa deve essere applicata "ai procedimenti in corso" in conformità a quanto previsto dalla stessa L. 8 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 1. Ne deriva che laddove - come nel caso in esame - il ricorrente richieda che la causa sia decisa, mostrando così di non volersi avvalere della facoltà prevista dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, il collegio deve esaminare il motivo di ricorso alla luce del testo novellato dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
3. Il testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 della - stabilisce che il ricorso per Cassazione può essere proposto per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Se si confronta il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con quello anteriore alla novella si rileva che le innovazioni introdotte riguardano:
a) la statuizione relativa alla "contraddittorietà" della motivazione, che si aggiunge alle ipotesi di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione stessa contemplate nel vecchio testo della norma;
b) la previsione che il vizio della motivazione possa risultare (oltre che dal testo del provvedimento impugnato) da "altri atti del processo";
c) l'indicazione che si deve trattare di atti "specificamente indicati nei motivi di gravame".
4. Alla luce della nuova formulazione della norma, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia:
a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
5. Non è sufficiente, dunque, che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.
Ogni giudizio implica infatti l'analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del Giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.
Occorre invece che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
In definitiva il ricorrente - per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) - non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o di "atti" processuali che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante ma deve invece:
a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
6. Sotto altro e concorrente profilo occorre tenere presente che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" - detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. c) (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta").
Con il risultato di porre a carico del ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 c.p.p. - anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del Giudice et similia). Dal canto suo il Giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".
Controllo che, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi" atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del Giudice. Un diverso modo di procedere - ed in particolare un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi - si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione. Al Giudice di legittimità resta infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal Giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.
7. Esaminata in quest'ottica la motivazione della pronuncia impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il provvedimento impugnato - con motivazione esente da evidenti incongruenze e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che hanno indotto il Giudice a ravvisare la responsabilità del ricorrente per i fatti a lui contestati mentre quest'ultimo non ha indicato in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata ma ha mirato solo a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti indicata come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici del merito. In particolare il Giudice di appello ha richiamato il contenuto delle telefonate intercorse tra il RO e lo AN relative all'acquisto da parte di quest'ultimo di droga da vendere poi ad altre persone che gliene avevano fatto richiesta;
ha posto l'accento sull'ammissione dello AN che le telefonate avevano ad oggetto l'acquisto di droga;
ha argomentatamente escluso (recependo anche le considerazioni e le valutazioni del Giudice di primo grado) che le conversazioni intercettate riguardassero acquisti per il consumo personale, affermando su questa base la responsabilità del ricorrente.
Il motivo di ricorso è pertanto da ritenere manifestamente infondato.
8. È poi da ritenere inammissibile anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso con il quale si lamenta la nullità della sentenza impugnata per la mancata motivazione in ordine alla quantificazione della pena (asseritamente fissata molto al di là del minimo edittale nonostante l'incensuratezza dell'imputato, la sua giovane età e la tenuità del fatto).
Premesso che al ricorrente sono state riconosciute le attenuanti generiche e l'attenuante della lieve entità del fatto, il motivo di ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali in ordine all'entità della pena rimesse alla esclusiva competenza del Giudice di merito.
9. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006