Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2004, n. 18056
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Sentenza 11 febbraio 2004

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In tema di effetti civili della decisione, la disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è applicabile allorché appellante o ricorrente è la parte civile alla quale l'art. 576 del codice di rito riconosce il diritto ad una decisione incondizionata nel merito sulla propria domanda, atteso che le due norme sopra richiamate disciplinano situazioni processuali ed hanno ambiti di operatività diversificati, mirando l'art. 578 a non fare acquistare efficacia di giudicato al capo della sentenza relativo all'azione risarcitoria ove non concorra una impugnazione della parte civile, mentre l'art. 576 conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni pur in assenza di una precedente statuizione sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2004, n. 18056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18056
    Data del deposito : 11 febbraio 2004

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