Sentenza 11 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di effetti civili della decisione, la disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non è applicabile allorché appellante o ricorrente è la parte civile alla quale l'art. 576 del codice di rito riconosce il diritto ad una decisione incondizionata nel merito sulla propria domanda, atteso che le due norme sopra richiamate disciplinano situazioni processuali ed hanno ambiti di operatività diversificati, mirando l'art. 578 a non fare acquistare efficacia di giudicato al capo della sentenza relativo all'azione risarcitoria ove non concorra una impugnazione della parte civile, mentre l'art. 576 conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni pur in assenza di una precedente statuizione sul punto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2004, n. 18056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18056 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 11/02/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pier Luigi - Consigliere - N. 231
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo Maria - Consigliere - N. 767/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI US, n. 08.06.1921;
IN MI, n. 02.12.1961;
avverso la sentenza 5.10.2001 della Corte di Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Bonon Ferdinanndo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NT US e NA MI sono stati tratti a giudizio del Pretore di Padova per rispondere dei reati previsti dagli artt. 515, 517 c.p. (per avere consegnato agli acquirenti calzature di qualità diversa da quella dichiarata "in gomma nitrilica" in quanto contenevano detto componente solo in percentuale variabile da 9,3% al 22,1% e per avere messo in circolazione i ricordati prodotti industriali con il nome "Gommaforte" atto ad indurre in inganno i compratori sulla loro qualità).
All'esito del dibattimento, il Giudice, con sentenza 2.7.1997, ha assolto gli imputati dal reato di cui all'art. 517 c.p. con la formula perché il fatto non sussiste e dal residuo illecito perché il fatto non costituisce reato. A sostegno di tale conclusione, il Pretore ha rilevato come dal punto di vista scientifico non esista una precisa, indefettibile caratteristica o quantità di composizione che consenta di individuare una nozione tecnica di stivale di gomma;
di conseguenza - in carenza di una specifica normativa nel settore - la presenza di una pure minima percentuale di gomma consente di qualificare, come hanno fatto gli attuali imputati, il prodotto diverso dallo stivale in plastica.
La decisione del primo Giudice è stata appellata sia dalla parte civile che dal Pubblico Ministro;
in esito alle impugnazioni, la Corte territoriale di Venezia, con sentenza 5.10.2001, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati perché i reati sono estinti per prescrizione condannando NT e NA al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile. Per l'annullamento della sentenza, gli imputati ricorrono in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in sunto, rilevando:
- che è riscontrabile violazione dell'art. 521 c.p.p. in quanto la Corte di Appello ha motivato avendo come riferimento il metodo di lavorazione e non la percentuale di gomma contenuta nel prodotto come contestato nel capo di imputazione;
- che non è provato l'elemento materiale dei reati dal momento che era corretta la argomentazione del Pretore non esistendo una normativa in materia:
- che è carente la motivazione sull'elemento soggettivo dei reati desunto dalla decisione assolutoria di primo grado;
- che è stato violato l'art. 578 c.p.p. in quanto, mancando una precedente condanna al risarcimento dei danni, i Giudici non avrebbero potuto statuire nei confronti della parte civile. Il Collegio ritiene che le censure dei ricorrenti non siano meritevoli di accoglimento.
Come già rilevato dalla Corte territoriale, per i reati in oggetto si è maturato il periodo prescrizionale;
di conseguenza, i motivi di ricorso degli imputati devono essere esaminati al limitato scopo di verificare se fosse applicabile dai Giudici di merito - o se sia applicabile in sede di legittimità- il disposto dell'art. 129 c. 2 c.p.p.. Ora la Corte di appello ha compiuto una pregnante ponderazione delle fattispecie di reato, in fatto e diritto, all'esito della quale ha evidenziato come fossero configurabili i contestati illeciti per cui non erano ravvisabili emergenze a favore degli imputati, che potessero giustificare la priorità del proscioglimento nel merito. In questa sede, la Corte rileva che non sono evidenziagli prove, connotate con il requisito dell'evidenza (come si riferirà in prosieguo), che rendano applicabile la regola di giudizio contenuta nell'art. 129 c. 2 c.p.p.. La deduzione sulla mancanza di correlazione tra la imputazione contestata e la sentenza e le critiche dei ricorrenti all'apparato argomentativo della stessa, peraltro non fondate, sono inconferenti in quanto, in presenza di una causa estintiva del reato, non sono rilevabili in Cassazione nullità o vizi motivazionali della decisione dal momento che l'inevitabile rinvio del processo al Giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità. Venendo ad esaminare il ricorso agli effetti civili, il Collegio rileva la sussistenza degli estremi dei reati dai quali il danneggiato fa discendere il suo diritto al risarcimento e, pertanto, le relative statuizioni devono essere confermate. Come ha correttamente evidenziato la impugnata sentenza, è configurabile sul piano tecnico-scientifico la distinzione tra due classi di polimeri denominati rispettivamente "gomma nitrilica" e "pvc plastificato" ed, in base a tale distinzione, una calzatura può essere definita in gomma nitrilica se contiene tale materiale in misura superiore al 60% della mescola intera e poi viene vulcanizzata. Tale problematica è stata sollevata e risolta dal perito ed è stata oggetto di indagine nel corso della istruzione dibattimentale per cui sul questo tema gli imputati sono stati posti in grado di difendersi e confutare la tesi accusatoria. Di conseguenza, pur in presenza dello erroneo riferimento alla normativa di cui al D.Lvo 475/1992 (che concerne i dispositivi di protezione individuali), le conclusioni dei Giudici di merito sulla configurabilità dei reati non sono censurabili. È circostanza indubbia - ammessa dagli stessi ricorrenti e deducibile dal testo del provvedimento impugnato - che i prodotti per cui è processo contenevano solo una modesta percentuale di gomma nitrilica e gli stivali, prevalentemente in plastica, venivano lavorati per stampaggio ad iniezione e, pertanto, non potevano essere classificati calzature in gomma nitrilica di cui non avevano le prestazioni (quali, ad esempio, la resistenza al calore). Tuttavia gli imputati nel commercializzare il prodotto non facevano accenno alla componete plastica, che lo stesso conteneva in misura prevalente, ed evidenziavano solo uno degli additivi per cui, sottacendo la vera composizione delle calzature, le facevano apparire con caratteristiche tecniche che non possedevano e di maggior pregio del reale.
Puntuale è, anche, la motivazione sulla esistenza dello elemento soggettivo dei reati dal momento che i codici di immagazzinamento della merce recavano la dizione di stivali in gomma e plastica (denominazione esatta secondo il perito per descrivere il manufatto);
da tale circostanza è desumibile che gli imputati fossero ben consapevoli della reale natura del loro prodotto. Per le esposte considerazioni, sussiste sia il reato di cui all'art. 515 c.p. (per la dazione all'acquirente di un prodotto diverso, per valore ed utilizzabilità, da quello dichiarato) sia quello di cui all'art. 517 c.p. (perché il segno distintivo della merce non forniva una esatta indicazione delle sue specifiche proprietà e non rendeva chiaramente edotto l'acquirente della origine e qualità del prodotto). In merito alla residua deduzione, si osserva come la giurisprudenza di legittimità sia concorde - stante il chiaro testo normativo che non lascia dubbi all'interprete - nel ritenere che la previsione dell'art. 578 c.p.p. richieda l'avverarsi di una duplice condizione:
che il Giudice dell'impugnazione debba dichiarare l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione e che vi sia stata una condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. Sotto questo profilo, la deduzione dei ricorrenti è puntuale, ma non rilevante in quanto il richiamo all'art. 578 c.p.p. non è pertinente essendo il caso regolato esclusivamente dall'art. 576 c.p.p. come correttamente rilevato dai Giudici di merito (conf.
Cass. Sez. 4 sentenza 24081/2001). La norma, per la statuizione che qui interessa, uniformandosi ai principi desumibili dalle sentenze della Corte Costituzionale 1/1970 e 29/1972, facoltizza la parte civile, in presenza di una sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, a proporre impugnazione al solo effetto del proprio esercizio della azione risarcitoria;
se il Pubblico Ministero opta per la accettazione della decisione, si forma il giudicato sui capi penali della sentenza.
È controverso se la sola impugnazione della parte civile consenta, oltre che di escludere la efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, anche di condannare l'imputato al risarcimento dei danni o alle restituzioni.
Al riguardo, il Collegio ritiene che l'art. 576 c.p.p. costituisca una implicita eccezione alla regola dettata dall'art. 538 c. 1 c.p.p., che lega la decisione sulla domanda di risarcimento o di restituzione ad una sentenza di condanna, per cui il Giudice dell'impugnazione debba pronunciarsi su tali punti (conf. Cass. Sez. 5 sentenza 10990/1996; Sez. 5 sentenza 958/1999; Sez. 4 sentenza 12359/2001; Sez. 4 sentenza 13326/2003). Quando l'Accusa o l'imputato hanno proposto impugnazione, il tema devoluto alla Corte di Appello o di Cassazione è la responsabilità penale del prevenuto e la conseguente condanna al risarcimento dei danni alla parte civile.
Secondo i principi generali, il Giudice dell'impugnazione, se dichiara l'estinzione del reato, non potrebbe pronunciare nei confronti della parte civile;
per superare, almeno parzialmente, il pregiudizio che il danneggiato subisce da una decisione penale di non liquet è stata introdotta la previsione dell'art. 578 c.p.p., che costituisce una deroga al principio di accessorietà della azione civile.
Il problema che il ricorso pone consiste nello stabilire se le condizioni di cui all'art. 578 c.p.p. siano estensibili anche nella ipotesi in cui la parte civile, nei confronti di una sentenza di proscioglimento, ha attivato il suo potere di impugnazione. Il Collegio ritiene rispondere negativamente al quesito rilevando che disciplina dell'art. 578 c.p.p. non è applicabile quando appellante o ricorrente è la parte civile la quale, in virtù dell'autonomo potere di impugnazione che l'art. 576 c.p.p. le riconosce, ha il diritto ad una decisione incondizionata nel merito sulla sua domanda con possibile condanna dell'imputato al risarcimento dei danni o alle restituzioni. Di conseguenza, un raffronto sul piano esegetico- sistematico delle disposizioni codicistiche in materia impone di ritenere che le due norme in esame disciplinano differenti situazioni processuali e hanno ambiti di operatività diversificati;
il coordinamento viene individuato nel senso che l'art. 578 c.p.p. trova applicazione quando con l'impugnazione per gli effetti penali, idonea ad impedire il formarsi del giudicato, non concorra una impugnazione per gli effetti civili, mentre l'art. 576 c.p.p. è applicabile nel caso opposto, cioè, nel caso di impugnazione della parte civile unita, o meno, a quella di altri legittimati.
Tale conclusione è in armonia con la ratio dell'art. 578 c.p.p. che non è quella di limitare il potere del Giudice di decidere sulla impugnazione della parte civile, ma quello di favorire questa ultima in presenza della estinzione del reato per amnistia o prescrizione non costringendola, per motivi di economia processuale a riproporre la sua domanda nella sede competente.
La ritenuta autonomia della due previsioni, è confortata dal rilievo che l'applicazione dell'art. 578 c.p.p. non presuppone una impugnazione della parte civile la cui inerzia non fa acquistare efficacia di giudicato al capo della sentenza relativo all'azione risarcitoria non essendo trasportabile nel processo penale l'istituto della acquiescenza di cui all'art. 325 c.p.c. (come si deduce dalla sentenza 30327/2002 delle Sezioni Unite). Il Collegio, ritenendo esatta la tesi della Corte territoriale, conclude che quando la parte civile abbia appellato una sentenza di proscioglimento il referente normativo sia solo l'art. 576 c.p.p. con relativo potere del Giudice dell'impugnazione di decidere sulla domanda del danneggiato al risarcimento o alle restituzioni pur in assenza di una precedente statuizione sul punto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2004